Decreto cautelare 4 giugno 2022
Ordinanza cautelare 16 giugno 2022
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 12/06/2025, n. 11572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11572 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06038/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6038 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di DO IT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 22 marzo 2022, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 22.03.2022, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
2) del verbale n. 1 del 22 marzo 2022 della commissione di esame per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica il terzo modulo svolto dal ricorrente “oltre il tempo massimo" indicando il tempo di 45 secondi e 41 primi;
3) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
4) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021;
5) del Bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018, con particolare riferimento all'art. 8, (accertamento dell'idoneità);
6) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018;
7) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;
8) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14/11/2018;
09) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14/11/2018;
10) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
11) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
12) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;
nonché per l’accertamento e la condanna dell’Amministrazione intimata ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018.
2. In data 22.3.2022 il ricorrente si è presentato presso i locali concorsuali al fine di sostenere la prova psico-fisica, comprendente la valutazione dell’acquaticità, in occasione della quale, dopo aver effettuato regolarmente il tuffo in piscina dalla pedana di partenza, avrebbe lamentato da subito dolore alla spalla sinistra in conseguenza dell’avvenuto stiramento della stessa in detta circostanza. La prova è stata portata a termine in 45 secondi, a fronte di un tempo massimo consentito di 35 secondi.
3. Con il presente ricorso, affidato a 3 motivi, il ricorrente ha impugnato il conseguente giudizio di non idoneità.
4. Con il primo motivo si deduce “ Violazione e falsa applicazione dellart. 8 del d.m. n. 238/2018 (bando concorsuale) e del relativo all. C. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: carenza dei presupposti fattuali e giuridici errore di fatto e travisamento dei fatti, assoluta illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria. Motivazione perplessa, insufficiente ed incongrua, con violazione dell'art. 3 l. 241/90. Sviamento, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Omessa ponderazione di interessi rilevanti. Violazione del principio del favor partecipationis ”. Il ricorrente sarebbe stato ingiustamente penalizzato rispetto agli altri candidati poiché il giudizio della Commissione non avrebbe tenuto conto dell’inconveniente fisico che avrebbe irrimediabilmente compromesso l’esecuzione dell’esercizio ginnico. Nessuna ipotesi escludente sarebbe stata prevista dal bando nei confronti dei concorrenti che durante le prove concorsuali avessero manifestato problemi fisici che avessero impedito di continuare nel pieno delle loro forze. Neppure quanto occorso potrebbe essere ricondotto alla previsione di cui all’allegato C del bando, laddove stabilisce che “ la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complessai qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ": nel caso di specie, infatti, non si sarebbe verificato un infortunio, bensì il ricorrente avrebbe affrontato la prova accusando sin dall’inizio il malore come da certificato medico allegato. In ogni caso, la predetta previsione, ove interpretata in senso conforme a quanto inteso dalla commissione, sarebbe illegittima in quanto irrazionale ed ingiustificatamente restrittiva della partecipazione dei candidati idonei alla procedura selettiva.
5. Con il secondo motivo si contesta “ Violazione e falsa applicazione del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con d.m. n. 238 del 14/11/2018; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso e dell’allegato “c”; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; d)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. sotto il profilo della disparità di trattamento; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, sproporzionalità ed illogicità; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; violazione e/o falsa applicazione del testo unico pubblici concorsi; carenza dei presupposti e travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta; violazione del princicpio della tassatività delle clausole escludenti; violazione dell’art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ”. La disciplina di gara prevede che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, senza alcuna possibilità di ripetizione della prova in caso di infortunio. Tale previsione sarebbe illegittima secondo recenti pronunce cautelari del Consiglio di Stato (si cita ord. 11 settembre 2020, n. 5188). Peraltro, nel caso di specie il bando non avrebbe preventivamente fissato i requisiti di efficienza fisica, né i criteri per l’accertamento dell’efficienza fisica, quali specifiche prove o esercizi, tantomeno le modalità. L’allegato C del bando di concorso sarebbe, quindi, illegittimo nella parte in cui prevede e disciplina le prove di efficienza fisica in mancanza di disposizioni normative a monte che prevedano il possesso di specifici requisiti di efficienza fisica. L’operato dell’Amministrazione sarebbe illegittimo anche in quanto: ha addebitato all’inefficienza fisica del ricorrente il mancato superamento della prova, da imputare diversamente allo stato di salute del medesimo ed all’incidente occorso durante l’espletamento della prova, che ne ha condizionato gli esiti; ove si verifichi una causa che impedisca al candidato di espletare la prova, l’Amministrazione dovrebbe disporre la riconvocazione del candidato, consentendo al medesimo di sostenere la prova in condizione di normalità in situazione di parità con gli altri candidati più fortunate. Sarebbe altresì violato l’art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in quanto l’esclusione sarebbe severissima e ingiusta rispetto alla ratio della procedura concorsuale, tenuto conto che il ricorrente svolgerebbe da decenni il servizio di vigile del fuoco.
6. Con il terzo motivo si lamenta “ Illegittimità per mancata preventiva specificazione delle modalità del cronometraggio; illegittimità dell’operato della commissione e del cronometraggio eseguito; eccesso di potere per manifesta illogicità; irrazionalità; contraddittorietà e arbitrarietà ”. Le modalità del cronometraggio non sarebbero state previste dal bando ma sono state individuate dalla Commissione esaminatrice, la quale ha deciso di adoperare per quel che riguarda nello specifico la misurazione del tempo della prova con modalità illogiche. In particolare, le modalità di cronometraggio attuate dalla Commissione si discosterebbero notevolmente dai minimi accorgimenti necessari per assicurare una misurazione quanto più possibile corrispondente al tempo reale impiegato. Mancherebbe la benché minima indicazione in ordine ai seguenti elementi: indicazione (nel bando e nel verbale del 11.11.2020) della modalità di cronometraggio, tipo e marca dei cronometri, omologazione e taratura; il titolo di cronometrista in capo a chi ha azionato i cronometri ed era adibito alla sorveglianza dei candidati durante l’espletamento della prova.
7. L’Amministrazione si è costituita eccependo preliminarmente l’irricevibilità delle censure mosse avverso le previsioni della legge di gara, in quanto tardive e, nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione, essendo il ricorso infondato nel merito.
10. Il presupposto da cui muovono le censure sollevate nell’ambito del primo e del secondo motivo di ricorso è costituito dal fatto che il ricorrente, all’avvio della prova di acquaticità, avrebbe accusato uno stiramento successivamente al tuffo in piscina. Tale circostanza, secondo quanto rappresentato nel ricorso, sarebbe stata fatta notare al commissario presente a bordo piscina che, tuttavia, avrebbe intimato al ricorrente di proseguire la prova. Tale ricostruzione, tuttavia, non trova alcun supporto nella documentazione prodotta agli atti.
11. In primo luogo, va rilevato che la parte ricorrente nulla ha fatto rilevare nella scheda di valutazione della prova della capacità operativa, sottoscritta dal medesimo candidato, né nel verbale delle operazioni. La circostanza, inoltre, è stata espressamente smentita dall’Amministrazione, senza che la parte ricorrente abbia fornito una qualsivoglia evidenza idonea a dotare di credibilità quanto affermato.
12. In secondo luogo, la documentazione relativa alla visita presso il pronto soccorso, eseguita dopo 3 giorni dalla prova, nulla dimostra circa l’inconveniente lamentato, non essendo evidenziata tramite giudizio medico alcuna eziologia della sintomatologia lamentata. Né la parte ricorrente ha prodotto gli esiti della visita ortopedica di controllo prescritta per il giorno seguente. Sia tali profili che la mancanza di immediatezza della refertazione del pronto soccorso rispetto alla data di svolgimento della prova rendono impossibile la riconduzione dell’evento traumatico dedotto alla sequenza causale descritta dal ricorrente. In ragione di quanto sopra, perdono di rilevanza tutte le censure, formulate con il primo e il secondo motivo, che ivi trovano il proprio fondamento.
13. Nell’ambito del secondo motivo la parte ricorrente ha ancora lamentato che il bando non avrebbe preventivamente fissato i requisiti di efficienza fisica, né i criteri per l’accertamento dell’efficienza fisica, quali specifiche prove o esercizi, tantomeno le modalità. La censura è manifestamente infondata, considerato che l’allegato C del bando descrive precisamente le caratteristiche del campo di prova, il protocollo di esecuzione e le condizioni del relativo superamento.
14. Neppure può ricevere positiva considerazione la censura con la quale si deduce la violazione dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per cui l’esclusione sarebbe severissima e ingiusta rispetto alla ratio della procedura concorsuale, tenuto conto che il ricorrente svolgerebbe da decenni il servizio di vigile del fuoco. Il ragionamento svolto dal ricorrente, ove portato alle estreme conseguenze, condurrebbe a ritenere illegittima ogni selezione finalizzata alla stabilizzazione di personale già impiegato in forma precaria, essendone caratteristica ineliminabile la non ripetibilità, e che è invece necessaria onde assicurare il principio dell’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni previo superamento di pubblico concorso (art. 97 Cost.). Né vi è alcuna ragione per differenziare, sotto tale profilo, le prove di efficienza fisica, ove rilevanti ai fini dello specifico profilo ricercato, rispetto ad altra tipologia di prova.
15. Infondato, infine, è anche il terzo motivo.
16. Ai sensi dell’allegato C del bando di concorso, “ la Commissione esaminatrice dà il comando “via” ed entro 5 secondi il candidato inizia la prova attivando il dispositivo di cronometraggio posizionato in corrispondenza della linea di partenza. Qualora il suddetto dispositivo non si attivi correttamente, la Commissione interromperà la prova con l’emissione ripetuta di un segnale acustico ed abbassando in acqua il dispositivo annulla-partenze costituito da una serie di bandierine posizionate a m 7 dal blocco di partenza […] La prova termina quando il candidato ferma il dispositivo di cronometraggio posizionato in corrispondenza della linea dei 25m, bloccando il conteggio del tempo ”.
17. Ne consegue, in primo luogo, che è manifestamente infondata l’affermazione di parte ricorrente secondo cui le modalità di cronometraggio non sarebbero state predeterminate dal bando, bensì affidate alla discrezionalità dei commissari di turno.
18. Ciò detto, la parte ricorrente ha impiegato 45 secondi per concludere una prova per la quale era stato fissato il tempo massimo di 35 secondi. L’ampio scarto tra il tempo impiego e quello massimo consentito esclude che il mancato superamento della prova possa essere ragionevolmente ricondotto a un’imperfezione nell’installazione, nella taratura e/o nel funzionamento del sistema di misurazione automatico, circostanza che, d’altra parte, il ricorrente non ha specificamente lamentato neppure in occasione dello suo svolgimento.
19. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso è infondato e va rigettato.
20. Il Collegio ritiene peraltro, in ragione della peculiarità della controversia, che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO