Articolo 13 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887
Articolo 12Articolo 14
Versione
1 gennaio 1985
Art. 13.
A partire dal 1 gennaio 1985, sui prestiti obbligazionari e sui mutui rispettivamente emessi e contratti all'estero dalle societa' concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire negli anni 1985-1991, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per le variazioni nel tasso di cambio eccedenti il 6 percento nei primi cinque anni ed il 12 per cento negli anni successivi, intervenute tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e il pagamento della rata.
Per l'anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma precedente e' fissato in lire 300 miliardi.
Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988.
Sui prestiti di cui al precedente comma puo' essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.
I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalita' sono autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro.
L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avviene tramite l'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.
Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio italiano dei cambi e gli interessati fanno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorre la garanzia statale contro i rischi di cambio.
In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. I relativi rapporti sono disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1977, n. 956 .
Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1985 per le occorrenze in linea capitale di cui al presente articolo e per quelle previste dalla legislazione vigente sui prestiti contratti all'estero resta fissato in lire 3.000 miliardi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985
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