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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1536/2023 alla quale sono riuniti i fascicoli n. 2001/2023 e n.
3074/2023, promossa da:
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti, C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Grazia Guerra e Paola Massafra;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo, indebito DS agricola e indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/05/2023 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, per 102 giornate lavorative nell'anno
2019 alle dipendenze della ditta “CALT SOC. COOP.”.
Lamentava che con note datate 19/12/22, l' le aveva comunicato di aver proceduto alla CP_1 cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno suindicato.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili agli anni dedotti CP_1
in ricorso ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad effettuare la CP_1
suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio con eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito la CP_1
fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi. Con altro ricorso depositato il 19.06.2023 adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta CALT SOC. COOP.
Lamentava che l' con avviso di addebito prot N .4800.19/12/2022.0649166 formato il CP_1 CP_1
14/02/2023, comunicava un debito a suo carico sulla prestazione DS agricola n. 2020848301179.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
Con ulteriore ricorso depositato in data 03.10.2023 adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2019 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta CALT SOC. COOP.
Lamentava che l' con provvedimento del 28.04.2023 rigettava la richiesta di indennità di CP_1
malattia n. A500865 presentata in data 7.02.2020 poiché la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2019.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di rigetto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' , nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
All'udienza odierna la causa, previa riunione dei suddetti fascicoli, veniva istruita documentalmente, discussa e decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative nell'anno 2019 deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta CALT.
Esaminando il merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CALT al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo dell'11/7/2022, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori , e . CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
In esito a tale attività ispettiva, si è provveduto all'annullamenti dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta CALT. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni.
Tali dichiarazioni vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
Entrambi i testi escussi, e , hanno dichiarato di aver lavorato Testimone_1 Testimone_2
per la medesima Ditta oggetto di causa, svolgendo mansioni di operaio specializzato nella potatura e cura delle piante;
ritendo prevalente l'attività non agricola, all'esito degli accertamenti ispettivi l' ha provveduto alla loro cancellazione dagli elenchi agricoli e alla reiscrizione nel settore CP_1 terziario per le medesime giornate: “Nello specifico preciso che per le annualità in cui ho lavorato con la Calt sono stato cancellato dagli elenchi agricoli e per le medesime giornate sono stato riscritto al terziario. Io di fatto quale operaio specializzato mi occupavo della potatura e poi della cura delle varie piante.” (cfr verbale ud. 04.02.2025). In particolare, in riferimento all'attendibilità del teste occorre rilevare che la sua Testimone_1 attendibilità è stata chiaramente esclusa da una recente sentenza della Corte d'Appello di Messina (n.
325/2025) secondo la quale “L'attendibilità di è ulteriormente inficiata dalla sua asserzione Tes_1
di avere lavorato "su terreni di proprietà fra il 2016 e il 2020 anche se, come visto supra, Pt_2
l'erede ha smentito qualsiasi attività di CALT dopo il 2014. Va an-cora rilevato che Pt_2 Tes_1
inserisce pure l'anno 2020 nonostante lo stesso amministratore avesse invece dichiarato che Per_4
la cooperativa aveva cessato ogni attività con l'anno 2019. Sussistono perciò gravi incoerenze sia fra le dichiarazioni dei tre soggetti sia fra quanto essi hanno dichiarato agli ispettori e quanto affermato in giudizio.”
Pare allo scrivente che le superiori considerazioni ben possano riguardare anche il caso in esame.
La deposizione del teste non ha, pertanto, un grado di attendibilità tale da consentire di Tes_1
ritenere sufficientemente dimostrati i rapporti di lavoro oggetto di controversia.
Le dichiarazioni del teste che avvalorerebbero la sussistenza di un rapporto lavorativo di Tes_2
natura dipendente, avendo il teste riferito in ordine ad elementi fattuali tipici della subordinazione
(sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte, retribuzione) non appaiono tuttavia, a giudizio di questo decidente, dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Il teste in questione nel confermare di aver lavorato con la ricorrente nell'anno 2019 afferma che i terreni di cui si occupavano erano siti, tra gli altri, anche mel comune di Torrenova. Tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni dei concedenti (cfr produzione ) emerge invece che per l'anno CP_1
2019 nessuno dei proprietari di terreni siti in Torrenova avesse li avesse concessi alla società CALT:
a mero titolo esemplificativo si rileva che l'affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Parte_3
viene smentito dalla erede, che riferisce che CALT li ha lavorati solo nel 2014 e Parte_4
che dichiara di aver ripreso a coltivare i propri terreni siti in Torrenova a partire Parte_5
dal 2018.
Anche la deposizione del teste , dunque, non può ritenersi sufficientemente attendibile. Tes_2
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall'Istituto previdenziale, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali (verbale ispettivo redatto da pubblico ufficiale) offerte in giudizio.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l'annullamento del provvedimento di restituzione somme, da parte dell' , relativo alla indennità di disoccupazione agricola relativa al CP_1
2020 deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte di del requisito fondamentale costituito dall'iscrizione negli elenchi anagrafici Parte_1
dei lavoratori agricoli per il numero di giornate richiesto per legge.
La medesima sorte è riservata alla domanda di annullamento del provvedimento di reiezione dell'indennità di malattia poiché presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è
l'aver prestato – nell'anno precedente a quello di verificazione dell'evento protetto – attività lavorativa per almeno 51 giornate, da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite.
La domanda va pertanto rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp. Att. cp.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 16.05.2023, disattesa Parte_1 CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' riguardo al ricorso depositato in data 03.10.2023; CP_1
- Rigetta le domande;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 05.06.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena