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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/09/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 675/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 settembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 675/22 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. C. Sebeto ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Leonforte via G. D'Annunzio n.35;
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore, legale rappresentante pro tempore;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: quantificazione crediti retributivi differenziali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.
Con ricorso depositato il giorno 19/05/2022, premesso che: Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, con sentenza del 23.09.2020 recante n. 417/2020 r. sent.
emessa nel procedimento n. 674/2018 di R.G., ha accolto le domande avanzate dal ricorrente riconoscendo in favore dello stesso il diritto alla mansione superiore di caposquadra con inquadramento al 4° livello ed ha condannato “l' Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore al
[...]
pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto di
spettanza a tale titolo per l' anno 2013 e 2014, oltre interessi legali e alla ricostituzione della
posizione contributiva e previdenziale ...”.
La suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 12.09.2021 è stata in tale forma notificata all' in data 29.10.2021. Parte_2
Trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in mancanza di riscontro, il ricorrente inviava atto di diffida e messa in mora all'ente resistente intimando il pagamento delle differenze retributive sancite in sentenza senza ottenere alcuna risposta.
Ciò premesso, il ricorrente esponeva che:
Gli elementi base della retribuzione sono dettati dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella
integrativa regionale, in particolare l' art. 52 del CCNL, il prevede che: “La retribuzione degli
operai con rapporto di lavoro a tempo determinato è costituita da a) minimo contrattuale nazionale
conglobato b) salario integrativo regionale, c) terzo elemento pari al corrispettivo degli istituti
riconosciuti agli operai a tempo indeterminato … pari al 31,36%.”.
L'art. 11 del C.I.R.L. 2001 fissa la misura del salario integrativo regionale all'1,7% di incremento
mensile sul minimo nazionale conglobato”.
Il successivo art. 9 del C.I.R.L. al comma 3° prevede che: “Agli operai addetti all'avvistamento degli
incendi, allo spegnimento incendi, alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il
trasporto delle squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai centri operativi compete una
indennità onnicomprensiva di quanto previsto agli articoli 50 e 57 del C.C.N.L. del 01/01/1998 - 31/12/2001 calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte
le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%.”.
Il sopra richiamato art. 52 del CCNL aggiunge inoltre che: “All'operaio a tempo determinato
compete il trattamento di fine rapporto per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del
minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di
lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale.”.
Infine l'art. 8 del C.I.R.L. stabilisce che: “Per gli operai con qualifica di capo squadra, la
misura del minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale viene maggiorata del
5% rispetto a quella fissata per la qualifica di appartenenza, ....”.
Dalle sopra indicate disposizioni contrattuali emerge che gli elementi retributivi da prendere in
considerazione sono: A) il minimo contrattuale nazionale conglobato ed il salario integrativo
regionale - B) il terzo elemento la cui indennità è fissata al 31,36% - C) la quota del TFR pari a 9,15
% - D) la maggiorazione per la mansione di caposquadra del 5% - E) la maggiorazione del 20% per
l'attività di antincendio c.d. . 20%. Parte_3
Gli importi di tali elementi retributivi dovuti ai lavoratori forestali assunti a tempo determinato, come
il ricorrente, sono stati nel tempo oggetto di continue rettifiche ed oggi sono stabilite dalla
[...]
come da “Prospetto Paga Dei Lavoratori A Tempo Determinato Gennaio2012” che ha CP_1
aggiornato gli importi dettati dal CCNL del 2006.
Sulla scorta di tali coordinate rivendicava il diritto alla differenza di retribuzione (già acclarato nell'an con sentenza ) e quantificato nell'importo di cui alla C.T.P. allegata.
L'Assessorato non si costituiva in giudizio.
*******
Il diritto del ricorrente agli importi retributivi differenziali in relazione alle mansioni di capo squadra
è stato riconosciuto ed accertato con sentenza munita di formula esecutiva e versata in atti.
L'odierno giudizio viene incardinato, a fronte della inerzia serbata dall'amministrazione resistente,
al fine di quantificare gli importi dovuti. Il ricorrente ha chiarito i criteri di calcolo impiegati e ha prodotto ctp che quantifica l'ammontare delle suddette differenze.
Per parte sua, l'amministrazione resistente, pur ritualmente citata, non costituendosi in giudizio ha rinunciato a sollevare eccezioni di sorta in ordine alla correttezza della metodologia di calcolo che appare a questo giudicante corretta ed esente da vizi.
Sulla scorta degli elementi di giudizio acquisiti, in accoglimento della domanda spiegata, avente ad oggetto la quantificazione degli importi la cui debenza è già stata accertata giudizialmente, deve pertanto disporsi condanna dell'Assessorato resistente al pagamento in favore del ricorrente, delle somme nella misura quantificata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
accerta dichiara che il ricorrente, per gli anni 2013 e 2014, ha diritto al pagamento della somma di euro 1589,5 a titolo di differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto dovuto per la superiore mansione svolta e corrispettivo inquadramento retributivo e per l'effetto, condanna l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia al pagamento della suddetta somma in favore del ricorrente oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno in cui è maturato il diritto sino al soddisfo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 981,00 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Enna, 9 settembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 settembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. 675/22 RG
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. C. Sebeto ed elettivamente domiciliato Parte_1
in Leonforte via G. D'Annunzio n.35;
ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dell'Assessore, legale rappresentante pro tempore;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: quantificazione crediti retributivi differenziali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO.
Con ricorso depositato il giorno 19/05/2022, premesso che: Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, con sentenza del 23.09.2020 recante n. 417/2020 r. sent.
emessa nel procedimento n. 674/2018 di R.G., ha accolto le domande avanzate dal ricorrente riconoscendo in favore dello stesso il diritto alla mansione superiore di caposquadra con inquadramento al 4° livello ed ha condannato “l' Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore al
[...]
pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto di
spettanza a tale titolo per l' anno 2013 e 2014, oltre interessi legali e alla ricostituzione della
posizione contributiva e previdenziale ...”.
La suddetta sentenza, munita di formula esecutiva in data 12.09.2021 è stata in tale forma notificata all' in data 29.10.2021. Parte_2
Trascorsi oltre 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, in mancanza di riscontro, il ricorrente inviava atto di diffida e messa in mora all'ente resistente intimando il pagamento delle differenze retributive sancite in sentenza senza ottenere alcuna risposta.
Ciò premesso, il ricorrente esponeva che:
Gli elementi base della retribuzione sono dettati dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella
integrativa regionale, in particolare l' art. 52 del CCNL, il prevede che: “La retribuzione degli
operai con rapporto di lavoro a tempo determinato è costituita da a) minimo contrattuale nazionale
conglobato b) salario integrativo regionale, c) terzo elemento pari al corrispettivo degli istituti
riconosciuti agli operai a tempo indeterminato … pari al 31,36%.”.
L'art. 11 del C.I.R.L. 2001 fissa la misura del salario integrativo regionale all'1,7% di incremento
mensile sul minimo nazionale conglobato”.
Il successivo art. 9 del C.I.R.L. al comma 3° prevede che: “Agli operai addetti all'avvistamento degli
incendi, allo spegnimento incendi, alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il
trasporto delle squadre di pronto intervento e agli operai addetti ai centri operativi compete una
indennità onnicomprensiva di quanto previsto agli articoli 50 e 57 del C.C.N.L. del 01/01/1998 - 31/12/2001 calcolata sul minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale per tutte
le ore di lavoro ordinario svolte, pari al 20%.”.
Il sopra richiamato art. 52 del CCNL aggiunge inoltre che: “All'operaio a tempo determinato
compete il trattamento di fine rapporto per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del
minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di
lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale.”.
Infine l'art. 8 del C.I.R.L. stabilisce che: “Per gli operai con qualifica di capo squadra, la
misura del minimo nazionale conglobato, più il salario integrativo regionale viene maggiorata del
5% rispetto a quella fissata per la qualifica di appartenenza, ....”.
Dalle sopra indicate disposizioni contrattuali emerge che gli elementi retributivi da prendere in
considerazione sono: A) il minimo contrattuale nazionale conglobato ed il salario integrativo
regionale - B) il terzo elemento la cui indennità è fissata al 31,36% - C) la quota del TFR pari a 9,15
% - D) la maggiorazione per la mansione di caposquadra del 5% - E) la maggiorazione del 20% per
l'attività di antincendio c.d. . 20%. Parte_3
Gli importi di tali elementi retributivi dovuti ai lavoratori forestali assunti a tempo determinato, come
il ricorrente, sono stati nel tempo oggetto di continue rettifiche ed oggi sono stabilite dalla
[...]
come da “Prospetto Paga Dei Lavoratori A Tempo Determinato Gennaio2012” che ha CP_1
aggiornato gli importi dettati dal CCNL del 2006.
Sulla scorta di tali coordinate rivendicava il diritto alla differenza di retribuzione (già acclarato nell'an con sentenza ) e quantificato nell'importo di cui alla C.T.P. allegata.
L'Assessorato non si costituiva in giudizio.
*******
Il diritto del ricorrente agli importi retributivi differenziali in relazione alle mansioni di capo squadra
è stato riconosciuto ed accertato con sentenza munita di formula esecutiva e versata in atti.
L'odierno giudizio viene incardinato, a fronte della inerzia serbata dall'amministrazione resistente,
al fine di quantificare gli importi dovuti. Il ricorrente ha chiarito i criteri di calcolo impiegati e ha prodotto ctp che quantifica l'ammontare delle suddette differenze.
Per parte sua, l'amministrazione resistente, pur ritualmente citata, non costituendosi in giudizio ha rinunciato a sollevare eccezioni di sorta in ordine alla correttezza della metodologia di calcolo che appare a questo giudicante corretta ed esente da vizi.
Sulla scorta degli elementi di giudizio acquisiti, in accoglimento della domanda spiegata, avente ad oggetto la quantificazione degli importi la cui debenza è già stata accertata giudizialmente, deve pertanto disporsi condanna dell'Assessorato resistente al pagamento in favore del ricorrente, delle somme nella misura quantificata in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
accerta dichiara che il ricorrente, per gli anni 2013 e 2014, ha diritto al pagamento della somma di euro 1589,5 a titolo di differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto dovuto per la superiore mansione svolta e corrispettivo inquadramento retributivo e per l'effetto, condanna l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia al pagamento della suddetta somma in favore del ricorrente oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal giorno in cui è maturato il diritto sino al soddisfo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 981,00 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Enna, 9 settembre 2025.