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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 839/2022 R.G., avente ad oggetto: altri contratti atipici
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via San G. B. de La Salle n. 2 presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Ago, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
n liquidazione, P.IVA in persona della liquidatrice IG.ra CP_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.3.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 21/06/2022, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la , deducendo: • che la SI.ra Controparte_3
, con Contratto di Affitto di Azienda sottoscritto in data 27 marzo 2021 e registrato Parte_1
a Cosenza n. 5934 in data 8 aprile 2021 – Repertorio n. 57225 – raccolta n. 32246 – Notaio Dr.
[...]
ha preso in gestione l'impresa individuale denominata “MARINA DUE PIOPPI DI Per_1
MARTINELLI MASSIMO” corrente in Scalea (CS) località Bruca Menestalla snc, REA numero CS
– 88623, titolare di Partita IVA numero avente ad oggetto l'attività di lido balneare;
• P.IVA_2
che la società , con sede legale in Scalea (CS) in Via Oreste Dito snc – Controparte_3
Numero REA CS – 247523 – C.F. e P.IVA – ha come attività prevalente quella di P.IVA_1
1 “Albergo con ristorazione, e pubblico esercizio”; • che tra la SI.ra e la Parte_1 [...]
è stata stipulata, in forma orale, una convenzione che ha previsto che i clienti della Controparte_3
struttura Alberghiera usufruissero, senza alcun costo aggiuntivo a quello Controparte_3
pagato per il soggiorno, della spiaggia, degli ombrelloni, delle sdraio, e dei lettini, il cui costo gravava direttamente sulla , e che sarebbe stato assolto previa presentazione di Controparte_3 regolare fattura da parte della ditta individuale facente capo alla IG.ra ; • che per i Parte_1 mesi di luglio e agosto 2021 la IG.ra ha emesso, nei confronti dell'odierna Parte_1 convenuta, la fattura n. 1 del 13.08.2021 per un importo di € 4.724,00 e la fattura n. 2 del 24.08.2021 per un importo di € 5.582,00; il tutto per un importo complessivo di € 10.306,00; • che con nota raccomandata a.r. n. 15424363536-4 dell'08.10.2021 la IG.ra , a mezzo del Parte_1
procuratore, ha messo in mora l'odierna convenuta;
• che inspiegabilmente la suindicata nota raccomandata è ritornata al mittente con la dicitura “indirizzo sconosciuto”, anche se l'indirizzo era corretto, come provato dalla Visura Camerale versata in atti;
• che la stessa diffida e messa in mora è stata altresì inviata alla a mezzo pec del 18.10.2021 all'indirizzo pec Controparte_3
anch'esso indicato nella visura camerale agli atti del presente giudizio, e risulta Email_1
correttamente notificata, così come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti;
• che tale controversia non è oggetto di alcun procedimento giurisdizionale;
• che la presente controversia rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce una condizione di procedibilità dell'azione in giudizio;
• che la SI.ra , a mezzo del Parte_1 proprio procuratore avv. Vincenzo D'Ago, con comunicazione a mezzo pec del 14 marzo 2022, ha inviato all'indirizzo pec (pec indicata sulla visura camerale) la proposta di Email_1 convenzione di negoziazione assistita (D.L. 132/2014); • che l'invito è stato accolto dalla
[...]
con comunicazione a mezzo pec dell'11.04.2022, a firma del procuratore della Controparte_3
stessa avv. Giorgio Cozzolino;
• che facendo seguito all'iter previsto dalla normativa vigente in materia di negoziazione assistita, la IG.ra , a mezzo del procuratore avv. Vincenzo Parte_1
D'Ago, ha inviato alla , a mezzo pec del 28.04.2022, la Convenzione di Controparte_3
Negoziazione Assistita, nella quale è stato apposto il termine per l'accordo al 15.06.2022; • che il termine di cui sopra è scaduto senza che la abbia dato alcun assenso alla Controparte_3
soluzione stragiudiziale del presente contenzioso.
Parte attrice, pertanto, domandava:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta configuratosi nel mancato pagamento delle fatture n. 1 del 13.08.2021 di € 4.724,00, e n. 2 del
24.08.2021 di € 5.582,00; 2. condannare la convenuta in persona della Controparte_3
liquidatrice SI.ra domiciliata per la carica presso la sede legale in Scalea Controparte_2
(CS) alla Via Oreste Dito snc, al pagamento in favore della SI.ra , nata a [...] il Parte_1
2 09.02.1973, C.F.: , residente in [...]
8, della somma di € 10.306,00 oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Dichiarata la contumacia della convenuta, l'attrice precisava le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il giudice assumeva la causa in decisione, senza termini.
Come risulta dalla copia delle fatture allegate, con attestazione di conformità del notaio Per_2
l'attrice ha emesso, nei confronti della la fattura n. 1 del 13.08.2021 per un
[...] CP_3 importo di € 4.724,00 e la fattura n. 2 del 24.08.2021 per un importo di € 5.582,00.
La prima risulta emessa “per convenzione ombrelloni mese di luglio 2021” e la seconda “per convenzione ombrelloni mese di agosto 2021”.
Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i documenti – di provenienza unilaterale dal creditore, ovvero le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti dall'acquirente – allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non potessero costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7835 del 2022).
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024) “quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.
6502/1998)”.
Nel caso di specie, la debitrice non risulta aver formulato contestazioni, al di fuori del presente giudizio, dopo aver ricevuto, in data 18.10.21, a mezzo pec, il messaggio con oggetto “diffida e messa in mora per mancato pagamento fattura 1 del 13.08.2021 e fattura 2 del 24.08.2021”. In detto messaggio si esponeva di trasmettere “in allegato la diffida e messa in mora per mancato pagamento fattura 1 del 13.08.2021 e fattura 2 del 24.08.2021”.
Tale messaggio, giusta ricevuta prodotta, è stato consegnato all'indirizzo pec Email_1 coincidente con quello riportato nella visura allegata, in cui, peraltro, lo “scioglimento e liquidazione” della convenuta è indicato rispetto alla voce “procedure in corso” e la medesima società risulta
“attiva” (cfr. “stato attività”).
3 Al medesimo indirizzo pec citato è stato consegnato anche, in data 14.3.22, l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Pur senza tener conto della bozza della relativa convenzione, è documentalmente provato che la convenuta abbia ricevuto la diffida e messa in mora per mancato pagamento delle fatture allegate e, successivamente, la proposta di negoziazione assistita, in cui l'attrice ha esposto le sue ragioni di credito.
A fronte di ciò, non risulta che la convenuta abbia contestato, in sede stragiudiziale, il rapporto in essere tra le parti né le predette fatture.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta configuratosi nel mancato pagamento delle fatture n. 1 del 13.08.2021 di € 4.724,00, e n. 2 del
24.08.2021 di € 5.582,00; si condanna la convenuta , in persona della Controparte_3
liquidatrice, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.306,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Non si ravvisano, invece, i presupposti del “maggior danno ex art. 1224 c.c.”, non avendo l'attrice assolto all'onere a suo carico “di provare in concreto la sussistenza di tale maggior danno” (Cass. civ. n. 13923/2006) ed evidenziato che l'art. 1224 comma 2 c.c. prevede che “l'ulteriore risarcimento” spetta soltanto “al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore”.
Rilevato che l'attrice in citazione ha chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti nella somma ivi indicata “o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”
e che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021), le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del D.M. n. 147 del
13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della parte convenuta, con attribuzione all'avv. Vincenzo D'Ago.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 839/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta configuratosi nel mancato pagamento delle fatture n. 1 del 13.08.2021 di € 4.724,00, e n. 2 del 24.08.2021 di € 5.582,00;
4 2) condanna la convenuta in persona della liquidatrice, al Controparte_3 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.306,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna la convenuta in persona della liquidatrice, al Controparte_3 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo D'Ago
Paola, lì 27.3.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 839/2022 R.G., avente ad oggetto: altri contratti atipici
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via San G. B. de La Salle n. 2 presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Ago, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
n liquidazione, P.IVA in persona della liquidatrice IG.ra CP_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.3.25, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 21/06/2022, conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Paola, la , deducendo: • che la SI.ra Controparte_3
, con Contratto di Affitto di Azienda sottoscritto in data 27 marzo 2021 e registrato Parte_1
a Cosenza n. 5934 in data 8 aprile 2021 – Repertorio n. 57225 – raccolta n. 32246 – Notaio Dr.
[...]
ha preso in gestione l'impresa individuale denominata “MARINA DUE PIOPPI DI Per_1
MARTINELLI MASSIMO” corrente in Scalea (CS) località Bruca Menestalla snc, REA numero CS
– 88623, titolare di Partita IVA numero avente ad oggetto l'attività di lido balneare;
• P.IVA_2
che la società , con sede legale in Scalea (CS) in Via Oreste Dito snc – Controparte_3
Numero REA CS – 247523 – C.F. e P.IVA – ha come attività prevalente quella di P.IVA_1
1 “Albergo con ristorazione, e pubblico esercizio”; • che tra la SI.ra e la Parte_1 [...]
è stata stipulata, in forma orale, una convenzione che ha previsto che i clienti della Controparte_3
struttura Alberghiera usufruissero, senza alcun costo aggiuntivo a quello Controparte_3
pagato per il soggiorno, della spiaggia, degli ombrelloni, delle sdraio, e dei lettini, il cui costo gravava direttamente sulla , e che sarebbe stato assolto previa presentazione di Controparte_3 regolare fattura da parte della ditta individuale facente capo alla IG.ra ; • che per i Parte_1 mesi di luglio e agosto 2021 la IG.ra ha emesso, nei confronti dell'odierna Parte_1 convenuta, la fattura n. 1 del 13.08.2021 per un importo di € 4.724,00 e la fattura n. 2 del 24.08.2021 per un importo di € 5.582,00; il tutto per un importo complessivo di € 10.306,00; • che con nota raccomandata a.r. n. 15424363536-4 dell'08.10.2021 la IG.ra , a mezzo del Parte_1
procuratore, ha messo in mora l'odierna convenuta;
• che inspiegabilmente la suindicata nota raccomandata è ritornata al mittente con la dicitura “indirizzo sconosciuto”, anche se l'indirizzo era corretto, come provato dalla Visura Camerale versata in atti;
• che la stessa diffida e messa in mora è stata altresì inviata alla a mezzo pec del 18.10.2021 all'indirizzo pec Controparte_3
anch'esso indicato nella visura camerale agli atti del presente giudizio, e risulta Email_1
correttamente notificata, così come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna depositata in atti;
• che tale controversia non è oggetto di alcun procedimento giurisdizionale;
• che la presente controversia rientra tra quelle per le quali la procedura di negoziazione assistita costituisce una condizione di procedibilità dell'azione in giudizio;
• che la SI.ra , a mezzo del Parte_1 proprio procuratore avv. Vincenzo D'Ago, con comunicazione a mezzo pec del 14 marzo 2022, ha inviato all'indirizzo pec (pec indicata sulla visura camerale) la proposta di Email_1 convenzione di negoziazione assistita (D.L. 132/2014); • che l'invito è stato accolto dalla
[...]
con comunicazione a mezzo pec dell'11.04.2022, a firma del procuratore della Controparte_3
stessa avv. Giorgio Cozzolino;
• che facendo seguito all'iter previsto dalla normativa vigente in materia di negoziazione assistita, la IG.ra , a mezzo del procuratore avv. Vincenzo Parte_1
D'Ago, ha inviato alla , a mezzo pec del 28.04.2022, la Convenzione di Controparte_3
Negoziazione Assistita, nella quale è stato apposto il termine per l'accordo al 15.06.2022; • che il termine di cui sopra è scaduto senza che la abbia dato alcun assenso alla Controparte_3
soluzione stragiudiziale del presente contenzioso.
Parte attrice, pertanto, domandava:
1. accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta configuratosi nel mancato pagamento delle fatture n. 1 del 13.08.2021 di € 4.724,00, e n. 2 del
24.08.2021 di € 5.582,00; 2. condannare la convenuta in persona della Controparte_3
liquidatrice SI.ra domiciliata per la carica presso la sede legale in Scalea Controparte_2
(CS) alla Via Oreste Dito snc, al pagamento in favore della SI.ra , nata a [...] il Parte_1
2 09.02.1973, C.F.: , residente in [...]
8, della somma di € 10.306,00 oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c., o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Dichiarata la contumacia della convenuta, l'attrice precisava le conclusioni rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c. ed il giudice assumeva la causa in decisione, senza termini.
Come risulta dalla copia delle fatture allegate, con attestazione di conformità del notaio Per_2
l'attrice ha emesso, nei confronti della la fattura n. 1 del 13.08.2021 per un
[...] CP_3 importo di € 4.724,00 e la fattura n. 2 del 24.08.2021 per un importo di € 5.582,00.
La prima risulta emessa “per convenzione ombrelloni mese di luglio 2021” e la seconda “per convenzione ombrelloni mese di agosto 2021”.
Va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che i documenti – di provenienza unilaterale dal creditore, ovvero le fatture commerciali e i buoni di consegna della merce, non sottoscritti dall'acquirente – allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non potessero costituire prova del credito (o meglio, del suo titolo negoziale), a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7835 del 2022).
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 949 del 2024) “quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (v. Cass. 299/2016, Cass. 15383/2010).
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. 13651/2006; nello stesso senso Cass. 15832/2011, Cass.
6502/1998)”.
Nel caso di specie, la debitrice non risulta aver formulato contestazioni, al di fuori del presente giudizio, dopo aver ricevuto, in data 18.10.21, a mezzo pec, il messaggio con oggetto “diffida e messa in mora per mancato pagamento fattura 1 del 13.08.2021 e fattura 2 del 24.08.2021”. In detto messaggio si esponeva di trasmettere “in allegato la diffida e messa in mora per mancato pagamento fattura 1 del 13.08.2021 e fattura 2 del 24.08.2021”.
Tale messaggio, giusta ricevuta prodotta, è stato consegnato all'indirizzo pec Email_1 coincidente con quello riportato nella visura allegata, in cui, peraltro, lo “scioglimento e liquidazione” della convenuta è indicato rispetto alla voce “procedure in corso” e la medesima società risulta
“attiva” (cfr. “stato attività”).
3 Al medesimo indirizzo pec citato è stato consegnato anche, in data 14.3.22, l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita.
Pur senza tener conto della bozza della relativa convenzione, è documentalmente provato che la convenuta abbia ricevuto la diffida e messa in mora per mancato pagamento delle fatture allegate e, successivamente, la proposta di negoziazione assistita, in cui l'attrice ha esposto le sue ragioni di credito.
A fronte di ciò, non risulta che la convenuta abbia contestato, in sede stragiudiziale, il rapporto in essere tra le parti né le predette fatture.
Alla luce delle esposte considerazioni, si accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta configuratosi nel mancato pagamento delle fatture n. 1 del 13.08.2021 di € 4.724,00, e n. 2 del
24.08.2021 di € 5.582,00; si condanna la convenuta , in persona della Controparte_3
liquidatrice, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.306,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Non si ravvisano, invece, i presupposti del “maggior danno ex art. 1224 c.c.”, non avendo l'attrice assolto all'onere a suo carico “di provare in concreto la sussistenza di tale maggior danno” (Cass. civ. n. 13923/2006) ed evidenziato che l'art. 1224 comma 2 c.c. prevede che “l'ulteriore risarcimento” spetta soltanto “al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore”.
Rilevato che l'attrice in citazione ha chiesto la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni subiti nella somma ivi indicata “o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia”
e che “non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione”
(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021), le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi, in ragione della particolare semplicità della fattispecie, del D.M. n. 147 del
13/08/2022 (scaglione da € 5.201 a € 26.000), seguono la soccombenza della parte convenuta, con attribuzione all'avv. Vincenzo D'Ago.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 839/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta configuratosi nel mancato pagamento delle fatture n. 1 del 13.08.2021 di € 4.724,00, e n. 2 del 24.08.2021 di € 5.582,00;
4 2) condanna la convenuta in persona della liquidatrice, al Controparte_3 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.306,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna la convenuta in persona della liquidatrice, al Controparte_3 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo D'Ago
Paola, lì 27.3.25
Il Giudice dott. Maurizio Ruggiero
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