Sentenza 20 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2001, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
REPUB03 9.85/0 1 UD.
3.12.2000 Reg. Gen. N. 7435/99 ALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Crow. 8450 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 1310 Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere CONTE SUPREBACI CASSAZIONE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Picnesie cous Studio Dott. Ettore BUCCIANTE IL SOLE 24 ORE del Sig 3000 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere per diritt 20 MAR 2001 ER ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 7435/99 proposto Oggetto: Pagamento da somma. OR IE, domiciliato ex lege presso la Cancelle- ria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Catapano come da procura a margine del ri- M corso. RICORRENTE LIRE 3000
contro
CANCELLERIA MECCANICA MERIDIONALE MARELLA S.r.l. INTIMATA CB220743 甲 2108/00 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Potenza n. 1145/98 del 04.06.1998 / 14.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Marco Pivetti che ha concluso per l'accoglimento del 1°, 2° e 3° moti- vo, assorbiti il 4° e 5°, del ricorso. 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 19.01.1989, TR OR proponeva opposizione, dinanzi al Pretore di Potenza, al decreto ingiunti- vo n. 477/88 emesso da quel giudice su istanza della soc. Meccanica Meridionale MA s.r.l. per il pagamento della somma di £. 1.339.306, oltre interessi e spese, quale residuo prezzo per l'acquisto di una idropulitrice. Deduceva l' oppo- nente di non dovere tale somma, essendo in ogni caso la diffe- renza pari a £. 800.000, in quanto la idropulitrice successiva- mente all'acquisto aveva subito un guasto. Poiché la venditrice non aveva provveduto alla riparazione del guasto, tempestiva- mente segnalato, in via riconvenzionale chiedeva il risarci- mento dei danni subiti. Costituitasi, la convenuta società venditrice contestava la sussistenza della garanzia, l'esistenza dei vizi e la loro denun- cia. Insisteva per la condanna del OR anche al paga- 2 M.. mento degli interessi di mora ovvero del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c. al tasso bancario. Il Pretore accoglieva parzialmente l'opposizione e condanna- va il OR al pagamento, quale residuo prezzo dell' idropu- litrice, della somma di £. 800.000, oltre interessi moratori al tasso legale, rigettando ogni altra domanda. Con sentenza n. 1145/98 del 04.06.1998 / 14.11.1998, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento dell'appello della soc. Meccanica Meridionale MA, condannava il Mi- gliore al pagamento della somma di £. 800.000, oltre interessi legali a far data dal 18.11.1981 fino al soddisfo, nonché al ri- sarcimento del maggior danno che determinava in via equita- tiva nella percentuale del 10% sulla suddetta somma, dichia- rava integralmente compensate le spese relative alla fase mo- nitoria e condannava il OR al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, previa compensazione del quarto. Riteneva il Tribunale fondata la doglianza della società cre- ditrice relativamente al risarcimento del maggior danno corri- spondente alla differenza tra gli interessi legali e quelli passivi pagati alla banca, avendo dimostrato, in base agli estratti conti esibiti, la corresponsione di tali interessi bancari ed es- sendo pacifica l'attività di imprenditore commerciale svolta. Riteneva poi infondato l'appello incidentale del OR in quanto non era stata fornita la prova dell'inadempimento 3 contrattuale della venditrice, non essendo stata dimostrata l'esistenza dei vizi della cosa venduta né la tempestività della denuncia;
sicché il compratore non poteva esercitare l'azione redibitoria né quella di riduzione del prezzo. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione TR OR in base a cinque motivi. La soc Meccanica Meridionale MA non ha svolto atti- vità difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applica- zione degli artt. 112 e 343 c.p.c., nonché nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e viola- zione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale del OR che si era doluto del rigetto da parte del Pretore della domanda di garan- zia.
1.1.11 motivo è destituito di fondamento. I Risulta, infatti, che la sentenza impugnata in motivazione ha esaminato l'appello incidentale del OR e l'ha rigettato, in quanto ha ritenuto la domanda di garanzia infondata per- ché non provata 4 Poiché la sentenza va considerata nella sua totalità, è del tutto irrilevante che nel dispositivo non sia stato ribadito il ri- getto dell'appello incidentale del OR.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1453 e ss. c.c. e 114 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione dell'art. 360 n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, il ricorrente assume che corretta- mente aveva sospeso il pagamento dell'importo residuo del prezzo, per £. 800.000, in base al disposto dell'art. 1460 c.c. in considerazione dell'inadempimento dell'altra parte.
2.1. Il motivo non ha pregio atteso che i giudici di merito hanno escluso l'inadempimento della venditrice, per cui il ri- corrente non può invocare l'applicazione del principio inadim- plenti non est adimplendum.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazio- ne degli artt. 1476 n. 3, 1490, 1492 ss. e 1512 c.c. e 114 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente as- sume che attraverso la deposizione del teste Francesco Alta- villa il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l'esistenza dei vizi e la denuncia degli stessi, non essendo peraltro la denuncia soggetta a particolari formalità, ed avrebbe dovuto accogliere 5 la domanda di garanzia, anche perché vi sarebbe stato ricono- scimento del vizio. In ogni caso, in forza dell'art. 1495, comma 3. c.c., il compratore che sia convenuto per l'esecuzione del contratto può sempre far valere la garanzia;
in particolare, trascorso l'anno dalla consegna, può opporre eventuali vizi al fine di ottenere il rigetto della domanda in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum... 3.1. Il motivo è infondato in quanto si basa su presupposti inesistenti, quali i vizi o il cattivo funzionamento della cosa venduta, la tempestiva denuncia o il riconoscimento di tali vi- zi: presupposti che il giudice di merito ha escluso, con accer- tamento di fatto incensurabile in questa sede di legittimità perché sorretto da motivazione congrua e logica. Per il resto il motivo si risolve in una inammissibile censura di merito circa la valutazione e attendibilità della prova testi- moniale, nonché in una diversa lettura del quadro probatorio ma non nella dimostrazione delle denunciate violazioni di leg- ge.
4. Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applica- zione degli artt. 1224 c.c. e 114 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver concesso gli interessi moratori, quale maggior danno ex 6 art. 1224 c.c., laddove si trattava tutt'al più solo di interessi compensativi, e senza considerare che, in ogni caso, tali inte- ressi moratori avrebbero dovuto decorrere dalla domanda giu- diziale, in mancanza di specifica messa in mora. Mancava poi qualsiasi prova di tale maggior danno, essendo comunque la determinazione dei relativi interessi eccessiva.
4.1. Anche tale motivo è infondato, poiché la decisione im- pugnata ha sottolineato che si trattava di interessi moratori correlati al maggior danno ex art. 1224 c.c.. Quanto alla de- correnza, trattandosi di mora ex re non c'era bisogno di alcun atto di messa in mora. Correttamente la liquidazione è stata effettuata in base al raffronto tra interessi legali e interessi passivi corrisposti alla banca.
5. Col quinto motivo, deducendo violazione degli artt. 91, 92 e 345 c.pc., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omes- sa e insufficiente motivazione, il ricorrente si duole che la sentenza impugnata l'abbia condannato al pagamento delle spese di primo e secondo grado, compensandole solo per un quarto, pur essendo stata accolta la sua richiesta di dover una somma inferiore (£. 800.000) rispetto a quella ingiunta (£ 1.339.306).
5.1. Il motivo non può trovare adito. Costituisce ius receptum che in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla 7 violazione del principio secondo cui le spese non possono es- sere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertan- to, nella ipotesi di soccombenza reciproca, esula da tale sinda- cato e rientra, invece, nei poteri del giudice del merito, la va- lutazione dell'opportunità di disporre in tutto o in parte la compensazione, con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice che abbia disposto la compensazio- ne delle spese in minima parte, ponendole per la quasi totalità a carico della parte non totalmente soccombente o solo in parte vittoriosa (Cass. 11. 11.1996 n. 9840; 13.4.1996 n. 3497; 3.3.1994 n. 2124). Come nel caso specifico dove il OR era risultato non totalmente vittorioso, poiché il suo debito nei confronti della soc. Meccanica Meridionale MA era stato riconosciuto sussistente sia pure in misura inferiore rispetto alla somma ingiunta. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, ri- gettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione perché l'intimata soc. Meccanica Meri- dionale MA non si è costituita.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. 8 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 19 dicembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE And Jollaista IL ER C1 Valeria Neri 20 MAR. 2001. Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, 16.06.11 Iscritto a• ruojo it 1418 Art. n. Баско Slooosi 9