Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/06/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato 13-1/2025
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, con i Magistrati:
Dott. Riccardo GRECO Presidente
Dott. Gaetano CATALANI Giudice
Dott. Tiziana CARADONIO Giudice rel. pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
(C.F.: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
Lucano (MT) il 22/07/1978 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano PERRELLO con domicilio eletto presso il suo studio in via P. Amedeo, 13 – 75015 Pisticci (MT);
DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON
L'AUSILIO DEL GESTORE OCC;
ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/3/2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII) , Parte_1
rappresentando la propria situazione di insolvenza e sovraindebitamento, rivolgeva all'intestato Tribunale istanza per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 CCII, la propria competenza, atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e rileva altresì che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII.
In diritto, in sintesi estrema, evidenzia che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270
CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
L'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come disciplinati dalle lettere a)
e b) dell'art. 2 del CCII.
A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere prodotti, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dagli articoli 37 e 39, espressamente richiamati dall'art. 65 secondo comma CCII nonché, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 269 CCII, una relazione dell'OCC.
Nel caso che ci occupa, di sovraindebitato non esercente, al momento, attività di impresa, appare in particolare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: Foglio 3
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett.
b CCII);
6) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie si deve osservare che la domanda è effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII nella quale è agevole riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione quanto l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale del debitore. Sul punto va, altresì, rilevato che con la modifica al D. lgs. 14/2019 introdotta con il D. Lgs. n.
136/2024 (terzo Correttivo), l'art. 269 C.C.I.I. ha previsto un ulteriore onere per il gestore, consistente nella verifica delle utilità acquisibili dalla procedura con la liquidazione controllata dei beni del debitore persona fisica, Foglio 4
non potendosi aprire la liquidazione nell'eventualità in cui la soddisfazione dei creditori -benché solo parziale- sia meramente simbolica.
A tal proposito, l'avv. Giuseppe Tedesco, in qualità di gestore OCC, nella sua relazione iniziale ha precisato che il reddito prodotto negli ultimi anni dal sig. adeguatamente idoneo a consentire l'acquisizione di utilità Pt_1
per la procedura e nell'integrazione alla relazione depositata il 31/5/2025 ha evidenziato che dal 30/5/2025 al 30/9/2025 il medesimo sarà impiegato come chef per un importante armatore, percependo uno stipendio mensile netto di circa 1.600,00/1.800,00 euro con vitto e alloggio a carico del datore di lavoro;
inoltre, è stato assunto a tempo indeterminato con contratto che inizierà a decorrere dal 1/10/2025 sempre con mansioni di cuoco presso un ristorante in provincia di Alessandria, con una retribuzione lorda di euro
2.000,00 per nr. 13 mensilità e con vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, con conseguenziale ridimensionamento della quota mensile occorrente al fabbisogno personale e familiare. Non vi è motivo per ritenere non riscontrati i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC atteso che, sulla scorta della documentazione prodotta, il predetto gestore ha ritenuto comprovata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli
2, lettera c, 268 e 269 CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che il ricorrente non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti il deposito alle procedure di composizione Foglio 5
delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale.
La causa dell'indebitamento risiede in un'esposizione debitoria nei confronti dell'erario riconducibile a tributi non pagati nell'ambito dell'attività commerciale intrapresa dal ricorrente alla fine degli anni '90 nel campo della ristorazione congiuntamente al fratello, nella cittadina di Ospitaletto in provincia di Brescia a soli 80 chilometri da Milano, ove i due si erano trasferiti per gestire una trattoria. Da quanto accertato dal gestore, i sacrifici iniziali per avviare l'attività furono pienamente ripagati dall'andamento degli affari e, in ragione del punto strategico di ubicazione della trattoria,
l'istante ed il fratello, nell'anno 2001, valutarono proficuamente di acquistare, nella ridetta città, l'immobile ove sarebbe stata ubicata la loro nuova attività commerciale (mutata da trattoria a ristorante). A seguito della stipula del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'anzidetto immobile purtroppo si verificò un calo inatteso e non prevedibile degli affari dovuto alla riduzione del traffico veicolare per l'apertura di una circonvallazione per decongestionare il traffico e limitare la presenza di auto nella zona centrale di Ospitaletto, circostanza che rese difficoltoso il puntuale pagamento delle rate alla scadenza. Invero, la debitoria maggiore nella procedura all'attenzione dell'intestato Tribunale è proprio quella dell'istituto di credito società cui il Banco di Brescia -poi Intesa San Paolo- aveva CP_1
ceduto il proprio credito a seguito di un'operazione di cartolarizzazione;
credito che trae origine da un'obbligazione solidale contratta dal ricorrente al momento della richiesta del mutuo ipotecario del locale e che, a seguito della vendita all'asta dell'immobile nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1294/2017 incardinata innanzi al Tribunale di Brescia dall'originario creditore ipotecario, è degradato a chirografo per la parte che non ha trovato capienza dalla vendita. Sta di fatto che l'inevitabile declino Foglio 6
dell'attività commerciale, seguito da vani tentativi di contenere i costi di personale onde onorare il mutuo contratto si verificò all'esito del pignoramento dell'immobile, circostanza che indusse il ricorrente a rientrare nel paese d'origine, San Giorgio Lucano, e cercare un'occupazione subordinata potendo contare sull'ospitalità dei familiari. I contratti di lavoro di natura stagionale che negli ultimi anni gli hanno consentito di provvedere ai fabbisogni personali e condurre una vita dignitosa non sono tuttavia risultati sufficienti a ripianare la debitoria residua con l'Istituto di credito e con l'erario per omesso pagamento di tributi ed oneri previdenziali e detta debitoria, come accertato dal gestore, non può essere affrontata con le entrate oggi percepite ragion per cui il ricorrente mette a disposizione della procedura tutto il suo patrimonio costituito dai redditi futuri da lavoro dipendente e da un autoveicolo BMW di cui risulta intestatario, non disponendo di ulteriori beni.
La situazione debitoria emersa dalla disamina della relazione del Gestore
OCC e della documentazione prodotta agli atti è sufficiente a ritenere comprovata la situazione di sovraindebitamento. Invero, con un reddito mensile netto di circa euro 1.800,00 rinveniente dallo stipendio percepito, il debitore istante, non possedendo immobili, deve far fronte alle spese per il proprio sostentamento quantificate nella relazione integrativa del gestore del
29/5/2025 in euro 1.275,50, residuando pertanto un importo insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte e non onorate per complessivi euro
253.377,17 essendo pertanto concreto il rischio di subire ulteriori azioni esecutive.
È doveroso precisare, sul tema da ultimo affrontato, che, alla luce del terzo correttivo il sistema consente l'accesso alla liquidazione controllata da parte del debitore persona fisica in proprio, solo in presenza di utilità per i creditori, in alternativa potendo e dovendo il debitore ricorrere allo Foglio 7
strumento ad hoc di cui all'art. 283 C.C.I.I., diversamente dovendo ipotizzare due strumenti parzialmente sovrapponibili. Infatti, mentre costituisce presupposto necessario ai fini del beneficio dell'esdebitazione lo stato di incapienza del debitore accertabile mediante il criterio di calcolo codificato al secondo comma dell'art. 283 C.C.I.I., in sede di valutazione di ammissibilità della liquidazione controllata si deve accertare il superamento del valore soglia dato dall'art. 283 comma 2 CCII e valutare l'utilità in concreto realizzabile sulla base del reddito disponibile decurtato delle spese occorrenti al fabbisogno familiare, escludendo l'accesso alla procedura liquidatoria nel caso in cui essa si presenti non adeguatamente fruttuosa, rispetto alla durata, ai costi, all'impegno degli organi pubblici e non consenta di distribuire adeguata utilità ai creditori. In tale ottica dovrà essere di volta in volta il Giudice, previa identificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore avendo riguardo alle necessità specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, a valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura così rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse. Il Giudice dovrà infatti ragionare in base prospettica tenendo ben presente che l'apertura di una procedura con una liquidità inidonea a coprire persino le spese di gestione risulta contraria ai principi di efficienza ed economicità che devono ispirare qualunque attività processuale, anche esecutiva o concorsuale (cfr. in tal senso Trib. Palermo, 30/9/2022; Trib. Piacenza 20/6/2022, Trib. Rimini
22/4/2021). Invero, la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII;
tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC ed al fine di valutare il Foglio 8
superamento o meno del suddetto valore soglia, si ritiene debba già provvedersi provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I. una volta aperta la procedura.
A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del G.D. con relazione e documentazione di supporto allegata, nella quale dovrà prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato, pertanto, avuto riguardo alle necessità specifiche precisate in atti ed al costo della vita del luogo di residenza e tenuto conto che le spese originariamente ipotizzate per complessivi euro 1.637,50 si sono ridotte in virtù dell'assunzione lavorativa medio tempore intervenuta presso altra regione con vitto e alloggio a carico del datore di lavoro, può essere lasciata a parte ricorrente per il suo sostentamento la somma mensile netta di euro
1.275,50 come indicata dal gestore - fatte salve le successive determinazioni assunte dal G.D. ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I. una volta aperta la procedura - mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori i quali, verosimilmente vista la durata di tre anni della procedura, riceveranno una percentuale di soddisfacimento del credito non prettamente simbolica, circostanza che rende opportuno aprire la liquidazione controllata.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CII secondo il quale in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, dev'essere Parte_2
coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCII, facente Foglio 9
riferimento all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”.
Tale coordinamento impone secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire - la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo i coloro che sono iscritti non solo – stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCII – “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, ma anche - in considerazione del carattere generale della previsione contenuta nell'art. 356 CCII - all'Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”,
(cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno
10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023; Trib. Bologna 01.01.2024 n. 166); nel caso di specie, rivestendo, l'avv. Giuseppe Tedesco, entrambe le figure di curatore fallimentare e professionista iscritto quale Gestore della Crisi, il relativo nominativo potrebbe in teoria essere riconfermato;
tuttavia, ricoprendo attualmente l'anzidetto professionista l'incarico di Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Matera, come da egli stesso rappresentato nel corso dell'udienza celebratasi il 6/6/2025, si configura un profilo di inconciliabilità dell'incarico da designarsi con il ruolo rivestito, ragion per la quale occorre provvedere alla nomina di altro Liquidatore.
Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata
1. la sussistenza della competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
Foglio 10
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione controllata;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione ex art. 269, comma 3 C.C.I.I. ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
VISTO L'ART. 270 CCII:
PQM
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di Pt_1
(C.F.: );
[...] C.F._1
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Tiziana
Caradonio; nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b
CCII, il dott. dell'Ordine dei dottori Persona_1
commercialisti ed esperti contabili di Potenza;
precisa che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII;
precisa che ai sensi del secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'art. 44, in quanto compatibili”; autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a Foglio 11
imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
dispone che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati (di cui si valuti la convenienza dell'acquisizione) compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al Giudice Delegato la determinazione della quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia essendo decisione riservata al G.D. in conformità a quanto disposto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I. ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146
C.C.I.I.), disponendo che sia lasciata allo stato -e sino a diversa determinazione in conformità al citato comma 4 lett. b dell'art. 268- nella disponibilità del ricorrente la somma mensile netta di euro
1.275,50 in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che il ricorrente ha quantificato Foglio 12
come necessarie per il sostentamento proprio, mentre i redditi ulteriori derivanti dai ratei di stipendio percepiti ed anche quelli eventualmente sopravvenuti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano;
dispone ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5,
CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”; dispone in attuazione, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle eventuali procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono Foglio 13
equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213
CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC; invita il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di Foglio 14
convenienza; ordina al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ordina al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del Cont
concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
dispone che la sentenza sia notificata al debitore;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
dispone che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
dispone, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII Foglio 15
che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Matera, il 18/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco