Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5725 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 04/01/1965 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 30/12/1967 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso Camillo Finocchiaro Aprile n. 165, presso lo studio dell'avv. Vitale Massimo, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 11/12/2024.
All'udienza del 1 aprile 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e sono liberi di fissare la loro residenza dove riterranno più opportuno dandosene reciproca comunicazione con congruo anticipo.
Antonio Amico n. 22/A;
3) Il figlio della coppia viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la loro responsabilità genitoriale.
Il minorenne manterrà il suo domicilio prevalente presso la madre, nella casa coniugale di Via
Ugo Antonio Amico n. 22/A dove già vivono e abitano insieme.
Entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, prenderanno di comune accordo le decisioni riguardanti il minore in ordine all'istruzione, all'educazione alla salute e ad ogni altra scelta determinante per il suo futuro, impegnandosi a consultarsi qualora sorgessero problemi di ogni genere e alla reciproca costante collaborazione.
4) Il signor avrà facoltà di tenere con sé il figlio un pomeriggio a settimana con incluso Pt_2 un pernottamento: dall'uscita da scuola del martedì, fino alla mattina del giorno successivo quando verrà dallo stesso riaccompagnato a scuola.
In tali occasioni, il padre si occuperà di accompagnarlo e prelevarlo da scuola e dal doposcuola, abitualmente frequentato dal bambino tutti i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore
19.00.
Il minore trascorrerà poi con ciascun genitore un finesettimana alternato, con tre pernottamenti presso il padre, dall'uscita da scuola del venerdì, sino al lunedì mattina all'ora dell'ingresso a scuola, dove verrà dallo stesso accompagnato.
5) Durante il periodo di vacanze scolastiche estive (15 giugno – 15 settembre), ciascun genitore potrà trascorrere autonomamente con il figlio un periodo di due settimane, anche non consecutive, con sospensione delle modalità del diritto di visita ordinariamente previsto.
I signori e dovranno concordare tali periodi entro il 1° giugno di ogni anno, Pt_2 Pt_1 tenendo conto dei vicendevoli impegni personali e di lavoro.
Inoltre, qualora dovessero spostarsi con il bambino dalla loro abituale residenza, essi si comunicheranno la loro destinazione e i loro recapiti, così da garantirsi i contatti con il minore.
I signori e si impegnano anche a comunicarsi con anticipo gli eventuali Pt_2 Pt_1 spostamenti da Palermo per motivi di lavoro o personali, qualora questi dovessero incidere sui tempi di permanenza con il minore o sulle vacanze. Ciò al fine di consentirsi, vicendevolmente, un'adeguata organizzazione relativa all'accudimento del figlio.
6) Le festività natalizie, pasquali ed ogni ricorrenza civile e religiosa verranno trascorse dal bambino a rotazione ogni anno con ciascun genitore alternativamente, previo accordo su orari e modalità.
In particolare, nel periodo di vacanze natalizie, il minore potrà trascorrere autonomamente con ciascun genitore un periodo di una settimana, dal 24 al 31 dicembre, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza annuale.
7) Il signor si obbliga a versare alla signora entro i primi 5 giorni di ogni mese Pt_2 Pt_1
l'importo mensile complessivo di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio Per_1 Inoltre, il sig. si obbliga a trasferire al figlio la nuda proprietà Parte_2 Per_1 delle seguenti unità immobiliari:
- Comune di Palermo, Corso Pietro Pisani n. 45 piano 1, foglio 59 particella 295 sub 4 zona 2 categoria A/2 classe 4 consistenza 7 vani rendita euro 325,37, proprietà 1/1, - Comune di
Palermo, Corso Pietro Pisani n. 45 piano terra, foglio 59 particella 295 sub 6 zona 2 categoria
A/4 classe 5 consistenza 2,5 vani rendita euro 73,60 proprietà 1/1;
Contestualmente, il sig. trasferirà l'usufrutto delle suindicate unità immobiliari al Pt_2 coniuge a titolo di mantenimento della stessa. Parte_1
Il sig. inoltre si obbliga a trasferire al figlio la nuda Parte_2 Controparte_1 proprietà del terreno pertinente all'immobile infra-descritto, trasferendo contestualmente l'usufrutto alla sig.ra . Parte_1
Il terreno risulta attualmente così censito al NCEU dei terreni di Palermo:
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, particella 2051, ha - are - ca Pt_3
03-363, reddito dominicale Euro: 13,12 , reddito agrario Euro: 4,87;
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, particella 2055, , ha - are - ca Pt_3
03-89 reddito dominicale Euro: 3,22, reddito agrario Euro: 1,20;
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, particella 2056, , ha - are - ca Pt_3
03-533, reddito dominicale Euro: 19,27, reddito agrario Euro: 7,16;
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, particella 2057, , ha - are - ca Pt_3
03-30, reddito dominicale Euro: 1,08, reddito agrario Euro: 0,40;
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, particella 2058, , ha - are – ca Pt_3
03-101, reddito dominicale Euro: 3,65, reddito agrario Euro: 1,36;
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, particella 2059, LIMONETO ha - are - ca 03-
503, reddito dominicale Euro: 18,18. Reddito agrario Euro: 6,75;
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, particella 2060, , ha - are - ca Pt_3
03-48, reddito dominicale Euro: 1,74, reddito agrario Euro: 0,64;
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, particella 2061, , ha - are - ca Pt_3
03-167, reddito dominicale Euro: 6,04, reddito agrario Euro: 2,24;
- Comune di Palermo, Proprietà per 1/3, foglio 59, sub 2062, , ha - are - ca 03-485, Pt_3 reddito dominicale Euro: 17,53, reddito agrario Euro: 6,51;
A tal fine, i comparenti chiedono l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 19 della legge 6 Marzo 1987 n.74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.154 del
10 Maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.
Si dichiara, inoltre, che relativamente al suindicato terreno fra i comproprietari è in corso di definizione la divisione dei beni e, qualora venisse realizzata nelle more del procedimento di separazione giudiziale, il sig. si obbligherà a trasferire al figlio la nuda Parte_2 proprietà ed al coniuge l'usufrutto delle particelle n. 2051-2055-2058-2061 nella misura di
1/3 nonché la particella n. 2056 nella misura di 1/1, le quali dovrebbero essere a lui assegnate secondo il progetto di frazionamento che in copia si allega. 8) Le parti concordano che l'Assegno Unico familiare per i figli a carico, richiesto annualmente in conformità alla normativa vigente, venga percepito interamente dalla madre, signora
Pt_1
Entrambe le parti si impegnano in ogni caso a prestare tutte le autorizzazioni e a compiere tutti gli adempienti eventualmente necessari in tal senso.
9) Le spese straordinarie di cui il minore dovesse necessitare, così come specificate nel protocollo del Tribunale di Palermo del luglio 2019, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
La regolamentazione di tali spese, di seguito precisata, seguirà i criteri stabiliti da tale protocollo:
“• Voci di spesa da ritenersi ricomprese entro l'eventuale assegno mensile forfetario finalizzato a fare fronte ad esigenze di mantenimento "ordinario"
Tali sono le spese per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco
(comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per barbiere, estetista (in relazione all'età del minore), spese per attività ludiche o ricreative
(cinema, feste, etc… );
• Spese extra-assegno:
- spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
• Spese extra-assegno da concordare tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese per doposcuola;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
I consensi e le comunicazioni tra i genitori dovranno essere scambiati per iscritto tra essi attraverso e-mail in quanto possedute da entrambi.
A tutte le superiori contribuzioni i genitori saranno tenuti anche oltre la maggiore età del figlio e fino alla sua stabile autosufficienza economica.
Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
Per quant'altro non previsto, le parti si richiamano alle disposizioni di legge vigenti”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 11/12/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 25/02/2009 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
4 - parte I – Anno 2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini