Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 11525/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to ARDIZZONE ALBERTO,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1 SCHILIRO' VALENTINA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 26 CP_1
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Si è costituita la controparte, la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il ricorso in opposizione è infondato nei termini che seguono.
Come si evince anche dalla relazione del C.T.U. nominato nella presente sede non sussistono i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte attrice (pensione/assegno).
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem,
costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili,
risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Risultano, pertanto, pienamente confermati gli esiti della precedente relazione disposta nel corso del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna statuizione va emessa in punto di spese, in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
ACCERTA che parte ricorrente è invalida nella misura del 68% (sessantotto per cento)
sin dall'epoca della domanda amministrativa;
NULLA sulle spese;
PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico dell' . CP_1
Così depositato, in Catania, lì 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 2