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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/11/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1241/2024 R.G., avente ad oggetto:
“regolamento di confini”;
TRA
NATO A CATANIA IL 02/02/1988 Parte_1
( ), RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. EMILIO C.F._1
LAFERRERA;
- A ppellante - CONTRO
, NATO A GRAVINA DI CATANIA IL 30/11/1948 Controparte_1
( , RAPPRESENTATO E VV. GRAZIELLA C.F._2 CP_2
DI STEFANO
- A ppellato -
1 All'udienza dell'11.11.2025 la causa veniva posta in decisione senza termini.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 3870/2024, pubblicata il 25.07.2024 (resa nel procedimento n. 8094/2019), il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha così statuito:
“dichiara che i confini tra i fondi di proprietà di (NCT foglio 1 Pt_1
particella 537) e (NCT foglio 1 particella 970), sono quelli CP_1
meglio specificati in motivazione, secondo quanto accertato dal c.t.u. a pag. 16 e 17 della relazione depositata telematicamente, individuati con la linea tratteggiata di colore azzurro, nonché dei relativi allegati. Condanna al rilascio, in favore del convenuto, delle porzioni Parte_1
di fondo collocato oltre il confine coincidente con la linea tratteggiata di colore azzurro secondo quanto accertato dalla già menzionata relazione di
c.t.u. (pagg. 16 e 17) e dallo stesso detenuta sine titulo. Condanna
[...]
alla refusione, in favore di di metà Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.276,00 per compensi, di cui euro 212,50 (metà di euro 425,00) per fase di studio, euro
212,50 (metà di 425,00) per fase introduttiva del giudizio, euro 425,50
(metà di euro 851,00) per fase istruttoria, ed euro 425,50 (metà di euro
851,00) per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa la restante metà. Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate come in atti, nella misura di 3/4 e, per la parte restante (1/4), a carico di parte convenuta”.
Con atto di citazione notificato il 25.09.2024 ha Parte_1
proposto appello avverso detta sentenza, formulando tre motivi di appello;
2 Instauratosi il contraddittorio, si è costituito Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione;
Denegata la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, dopo il richiamo del c.t.u. nominato in primo grado – ing.
– e l'anticipazione dell'udienza su richiesta delle Persona_1
parti, alla udienza dell'11.11.2025, la causa veniva posta in decisione.
****
Rileva il collegio che le parti non hanno presenziato né all'udienza del 21.10.2025, né alla successiva udienza dell'11.11.2025 (la cui fissazione era stata ritualmente comunicata alle stesse parti).
Trattandosi di processo iniziato in primo grado in data successiva al
24 giugno 2008, è applicabile (ai sensi dell'art. 56, comma primo, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008) il combinato disposto degli artt. 309 e 181, comma primo, c.p.c.
(quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 50, comma primo, del citato decreto legge n. 112/2008).
Con la presente sentenza (ex artt. 307, comma quarto, e 359 c.p.c.) va quindi ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
Ai sensi dell'art. 310, quarto comma, c.p.c., va disposto che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1241/2024
R.G., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
dispone che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate. 3 Così deciso in Catania il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
Il superiore provvedimento è stato redatto dalla dott.ssa Francesca Addia, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore, dott.ssa Maria Stella Arena.
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