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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 1530/2024 in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, difeso dall'avv. ANTONIO SCHILIRÒ; Parte_1
-attore-
CONTRO difesa dall'avv. BOGNANNI GIUSEPPE;
Controparte_1
-convenuta-
Conclusioni:
Per l'attore:
“A. In via principale:
1) ritenere, accertare e dichiarare l'inapplicabilità ratione temporis al caso di specie del disposto di cui all'art. 1284, IV comma c.c. con conseguente assoluta insussistenza ed inesigibilità dell'asserito credito azionato dalla Impresa Zangari S.r.l. per i motivi tutti di cui ai precedenti atti difensivi di parte opponente;
per l'effetto;
2) dichiarare l'insussistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente con conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
B. In via subordinata:
3) ritenere, accertare e dichiarare, alla luce della sentenza numero 12449 pronunciata a Sezioni
Unite dalla Suprema Corte di Cassazione in data 07 maggio 2024, l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 1284, I comma c.c. con conseguente assoluta insussistenza ed inesigibilità dell'asserito credito azionato dalla per i motivi tutti di cui ai precedenti atti Controparte_1 difensivi di parte opponente;
per l'effetto
4) dichiarare l'insussistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente con conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
C. In via ulteriormente gradata:
5) ritenere, accertare e dichiarare l'intervenuto accordo inter partes in ordine al saggio degli interessi applicabile al caso di specie con conseguente assoluta insussistenza ed inesigibilità dell'asserito credito azionato dalla per i motivi tutti di cui ai precedenti atti difensivi di parte Controparte_1 opponente;
per l'effetto
6) dichiarare l'insussistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente con conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
D. In ogni caso:
7) condannare ex articolo 96 c.p.c. l' al risarcimento dei danni in favore del Controparte_1
Signor per responsabilità aggravata per aver agito in mala fede o, quantomeno, Parte_1 con colpa grave per i motivi tutti di cui ai precedenti atti difensivi di parte opponente;
danno da liquidarsi nella misura ritenuta equa o di giustizia;
8) con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avvocato Antonio Schilirò antistatario.
In via istruttoria.
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova ritualmente e tempestivamente articolati e non esperiti”.
Per il convenuto:
“Per tutti i motivi suesposti, si conclude per il rigetto dell'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di costituzione e difesa, da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di averle anticipate
e non riscosso le competenze”.
PREMESSA
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli il 23.4.2024 da per Controparte_1
l'importo di euro 14.480,34. Il precetto oggetto di opposizione dà atto che:
- la sentenza n. 2144/2023 della Corte di Appello di Milano (così come emendata con la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del
12.10.2023) ha condannato a pagare ad Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 17.468,38 oltre spese di lite ed interessi legali dalla
[...]
domanda al saldo;
- in data 13.11.2023, il soccombente ha provveduto al versamento dell'importo di euro 19.339,37;
- dal giorno della domanda al 13.11.2023, tuttavia, sono maturati euro 15.674,98 per interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.;
- detratto il pagamento parziale effettuato dal debitore, residuano dunque euro
13.803,99;
- a tale importo deve essere aggiunto l'importo di euro 671,67 a titolo di interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 13.11.2023 alla data del precetto, nonché le spese legali per l'atto di precetto.
Con l'opposizione, ha contestato: Parte_1
(i) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento di interessi moratori ex art. 1284
c.c., in quanto non dovuti né in base al tenore letterale del titolo esecutivo notificato né, comunque, in base all'accordo successivamente intervenuto tra le parti;
(ii) la mancata specificazione, nell'atto di precetto, “dei criteri di calcolo, delle imputazioni dei versamenti ricevuti, e della decorrenza di eventuali conteggi a scalare”.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha di contro dedotto:
(i) la legittima applicazione del disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., anche in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia accordo raggiunto tra le parti per determinare la misura degli interessi;
(ii) l'infondatezza della doglianza attorea legata alla determinazione delle diverse voci di credito, atteso che “nessuna norma di diritto - processuale e non - impone al creditore intimante di allegare il calcolo degli interessi moratori” e che “controparte non lamenta un errore di calcolo - matematico o non - degli interessi, ma lamenta una erronea applicazione del relativo saggio”.
Con la memoria autorizzata ex art. 171-ter c.p.c., parte attrice ha replicato alle difese del convenuto in ordine al motivo (i), evidenziando in particolare come il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c. non sia ratione temporis applicabile al caso di specie, la domanda introduttiva del giudizio essendo stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014 n. 132.
Pur convenendo con tale assunto, ha nondimeno ritenuto Controparte_1
la discriminazione tra “giudizi pendenti intrapresi successivamente all'11/12/2014 e giudizi pendenti intrapresi prima dell'11/12/2014, tale da ricorrere i presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma ai sensi dell'art. 3 Cost”.
Esaurita la fase di trattazione, e preso atto all'udienza del 13.11.2024 dell'insussistenza di margini per una definizione conciliativa della vertenza, il giudice ha fissato l'udienza ex art. 189 c.p.c. reputando la causa matura per la decisione.
MOTIVAZIONE
SUL MOTIVO DI OPPOSIZIONE (II).
Tanto premesso, giova principiare dall'esame del motivo (ii) con il quale l'attore eccepisce, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., un profilo di nullità formale dell'atto di precetto.
In particolare, il sig. si duole del fatto che “l'opposta abbia avanzato asserite Pt_1
pretese creditorie riportando in maniera assolutamente schematica importi ricevuti e pretesi interessi moratori senza specificare i criteri di calcolo, le imputazioni dei versamenti ricevuti, la decorrenza di eventuali conteggi a scalare”. Secondo l'opponente, “ad un esame sommario della vicenda dal punto di vista meramente
“contabile”, il conteggio fornito dalla e, conseguentemente, l'importo Controparte_1
intimato con l'atto di precetto oggi opposto sia errato, anche sotto tale aspetto (oltre che logico- giuridico)”.
In particolare, “l' con l'atto di precetto: Controparte_1
- non ha fornito contezza matematica circa l'imputazione agli interessi ex articolo 1199 del
Codice Civile del pagamento ricevuto;
- non ha fornito il conteggio degli interessi asseritamente maturati sull'importo capitale eventualmente residuo alla luce del versamento di € 19.339,37 pacificamente ricevuto;
- ha operato il calcolo di ulteriori interessi su importi in relazione ai quali non si comprende se siano per sorte capitale o sorte capitale più interessi;
- non ha fornito indicazione circa il conteggio degli ulteriori interessi pretesi “maturati ad oggi” senza indicare a quale data, tenendo anche conto che l'atto di precetto opposto è privo della data (ammesso e non concesso che il presunto debitore debba tenere conto della data di redazione del precetto e non di una precisa data indicata dall'asserito creditore)”.
In ragione di ciò, conclude l'attore, “l' non ha messo l'opponente Controparte_1
nella possibilità di valutare e verificare, anche dal punto di vista meramente matematico, la correttezza di quanto preteso”.
Tali contestazioni non colgono nel segno.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, il precettante non ha l'onere di specificare i criteri di calcolo e di imputazione della somma pretesa, occorrendo solo che il precetto rechi l'intimazione al pagamento di un importo determinato, essendo viceversa onere del debitore allegare e provare fatti estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa (in tutto o in parte), sulla base delle norme ritenute applicabili e della misura degli interessi a suo avviso corretta.
Con riferimento, in particolare, all'imputazione del pagamento (in tesi) parziale, in mancanza di imputazione ai sensi degli artt. 1193 e 1195 c.c. soccorre il disposto dell'art. 1194 comma 2 c.c., secondo cui il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi.
L'attore disponeva pertanto delle coordinate normative e delle circostanze in fatto rilevanti per la determinazione della somma a suo avviso effettivamente dovuta e per eccepire, quindi, l'illegittimità del precetto nella misura risultata eventualmente eccedente.
Non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 480 c.p.c. in relazione al precetto notificato dalla convenuta, il presente motivo di opposizione deve essere rigettato.
SUL MOTIVO DI OPPOSIZIONE (I).
È viceversa parzialmente fondata la contestazione, qualificabile alla stregua di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con cui l'attore eccepisce l'illegittimità della pretesa di euro 15.674,98 a titolo di interessi moratori.
Tale importo è stato calcolato dalla convenuta ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c., ossia in base al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Come correttamente rilevato dall'attore, tuttavia, il citato comma dell'articolo
1284 c.c. è stato introdotto dall'articolo 17 comma 1 del D.L. 12 settembre 2014
n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132.
La legge di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 è la Legge n.
162/2014 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, con entrata in vigore in data 11 novembre 2014.
Il comma 4 dell'articolo 1284 c.c. si applica, pertanto, a tutti i procedimenti introdotti a far tempo dall'11.12.2014. Nel caso di specie, il giudizio tra le parti è stato radicato con atto di citazione notificato in data 11.2.2013, porta il numero di ruolo 195/2013, con la conseguenza che al medesimo non è applicabile il disposto dell'art. 1284 comma
4 c.c. comma in tema di interessi relativi alle transazioni commerciali.
Né può fondatamente dubitarsi della ragionevolezza della discriminazione tra i procedimenti iniziati prima e dopo l'entrata in vigore della norma, atteso che, in via generale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 disp. prel. c.c.) con la conseguenza che la diversità di trattamento è fisiologicamente insita nell'introduzione di qualsivoglia norma dell'ordinamento giuridico (salvi i casi, espressamente previsti, di retroattività).
Sotto altro profilo, l'applicazione del tasso di interessi di cui all'art. 1284 comma
4 c.c. non può essere preteso neanche in forza di una conforme statuizione contenuta nel titolo esecutivo, poiché la sentenza della Corte d'Appello condanna il sig. al pagamento degli “interessi legali dalla domanda al saldo”, Parte_1
senza alcuna specificazione.
Al riguardo, parte attrice richiama pertinentemente il principio espresso dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12449/2024, secondo cui “ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Ciò posto, tuttavia, non risulta che tra le parti sia intervenuto un accordo sulla determinazione degli interessi, né, più in generale, un'intesa sulla somma da versarsi a saldo integrale del credito in linea capitale, per interessi e per spese.
È vero, infatti, che ad un messaggio inviato dal legale dell'attore (“ho effettivamente rilevato l'errore nel conteggio degli interessi […] corretto il tutto fatto provvedere ai pagamenti come da intese”), il legale della convenuta rispondeva “bene mandami copia ordini bonifici”.
Tuttavia, con un precedente messaggio di posta elettronica, il legale della creditrice precisava che “al solo fine di evitare la mora credendi della mia assistita paventata nella Tua, in caso di mancata presa in Controparte_1
consegna del pagamento offerto dal Sig. , Ti significo la Parte_1
disponibilità della mia assistita ad accettare i pagamenti da Te offerti, con riserva di verifica della corre7ezza - matematica e non - dei conteggi di cui alla Tua citata 9 c.m., eppertanto - prudenzialmente - allo stato a titolo di acconto su eventuali maggiori somme ritenute dovute dall' per i titoli e le causali note alle parti…Valuta Tu, se Controparte_1
vuoi ricalcolare gli interessi legali secondo la diversa data di decorrenza sopra indicata, oppure no: l'accettazione a titolo di acconto del mio assistito non cambia, ma quantomeno almeno sulla vicenda interessi legali se procedi al ricalcolo potrebbe esserci intesa” (enfasi non aggiunta).
Quanto sopra, a ben vedere, esclude che l'interlocuzione -per di più avvenuta tra avvocati prima facie privi di procura sostanziale- integri gli estremi di una
“convenzione” tra le parti in ordine alla determinazione della misura degli interessi e, più in generale, dell'importo dovuto per estinguere le pretese vantate dal creditore per capitale e spese.
Deve quindi verificarsi se, sulla base del saggio degli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., il pagamento di euro 19.339,37 risulti satisfattivo -in tutto o in parte- del debito vantato dall'opponente.
Orbene, gli interessi legali maturati dalla data di notificazione della domanda introduttiva del giudizio (11.2.2013) alla data del pagamento (13.11.2023) ammontano ad euro 1.880,56, che sommati al capitale di euro 17.468,38 determinano un debito pari ad euro 19.348,94.
Sulla base dell'imputazione ex art. 1194 comma 2 c.c., il pagamento di euro
19.339,37 ha dunque integralmente estinto il debito per interessi alla data del 13.11.2023 e ha parzialmente estinto il debito in linea capitale in misura pari ad euro 17.458,81.
Sull'importo dovuto residuo, pari ad euro 9,57, sono poi maturati euro 0,13 per interessi legali sino alla data di notificazione del precetto (23.4.2024).
In definitiva, il debito residuo dell'opponente nei confronti della società convenuta, alla data di notificazione del precetto, è pari ad euro 9,70, sicché
l'intimazione al pagamento della maggior pretesa di euro 14.465,96 (14.475,66 meno 9,70) è illegittima.
Nei termini di cui sopra, pertanto, il presente motivo di opposizione è fondato e deve essere accolto.
***
Quanto alle spese di lite, la regolazione delle stesse avviene conformemente al criterio generale della soccombenza.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. Un.
32061/2022).
Con particolare riguardo alla domanda ex art. 615 c.p.c., costituisce poi principio consolidato quello per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto
a procedere […] con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti” (Cass. n. 18367/2024). Nel caso di specie, risultano soccombenti l'attore, con riguardo al motivo di opposizione (ii), e la convenuta, in relazione al motivo di opposizione (i).
Tenuto conto del preponderante peso di quest'ultimo motivo, afferente al quantum della pretesa sostanziale azionata, rispetto all'altro, legato a profili di regolarità formale dell'intimazione, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e condannare la convenuta al pagamento del resto.
Le spese sono liquidate in base al decisum (ossia all'importo di euro 14.465,96 in misura pari al quale il precetto è risultato illegittimo) ed in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., con esclusione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE il motivo di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
RIGETTA il motivo di opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, liquidandole in euro 2.264,00 oltre accessori di Parte_1
legge e disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario
ANTONIO SCHILIRÒ;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per il resto.
Busto Arsizio, 25/02/2025
Il Giudice
Nicolò Grimaudo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 1530/2024 in persona del dott. Nicolò Grimaudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, difeso dall'avv. ANTONIO SCHILIRÒ; Parte_1
-attore-
CONTRO difesa dall'avv. BOGNANNI GIUSEPPE;
Controparte_1
-convenuta-
Conclusioni:
Per l'attore:
“A. In via principale:
1) ritenere, accertare e dichiarare l'inapplicabilità ratione temporis al caso di specie del disposto di cui all'art. 1284, IV comma c.c. con conseguente assoluta insussistenza ed inesigibilità dell'asserito credito azionato dalla Impresa Zangari S.r.l. per i motivi tutti di cui ai precedenti atti difensivi di parte opponente;
per l'effetto;
2) dichiarare l'insussistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente con conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
B. In via subordinata:
3) ritenere, accertare e dichiarare, alla luce della sentenza numero 12449 pronunciata a Sezioni
Unite dalla Suprema Corte di Cassazione in data 07 maggio 2024, l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 1284, I comma c.c. con conseguente assoluta insussistenza ed inesigibilità dell'asserito credito azionato dalla per i motivi tutti di cui ai precedenti atti Controparte_1 difensivi di parte opponente;
per l'effetto
4) dichiarare l'insussistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente con conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
C. In via ulteriormente gradata:
5) ritenere, accertare e dichiarare l'intervenuto accordo inter partes in ordine al saggio degli interessi applicabile al caso di specie con conseguente assoluta insussistenza ed inesigibilità dell'asserito credito azionato dalla per i motivi tutti di cui ai precedenti atti difensivi di parte Controparte_1 opponente;
per l'effetto
6) dichiarare l'insussistenza del diritto della di procedere ad esecuzione forzata Controparte_1 nei confronti dell'odierno opponente con conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto.
D. In ogni caso:
7) condannare ex articolo 96 c.p.c. l' al risarcimento dei danni in favore del Controparte_1
Signor per responsabilità aggravata per aver agito in mala fede o, quantomeno, Parte_1 con colpa grave per i motivi tutti di cui ai precedenti atti difensivi di parte opponente;
danno da liquidarsi nella misura ritenuta equa o di giustizia;
8) con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore dell'Avvocato Antonio Schilirò antistatario.
In via istruttoria.
Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova ritualmente e tempestivamente articolati e non esperiti”.
Per il convenuto:
“Per tutti i motivi suesposti, si conclude per il rigetto dell'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed in diritto e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di costituzione e difesa, da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore, che dichiara di averle anticipate
e non riscosso le competenze”.
PREMESSA
La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli il 23.4.2024 da per Controparte_1
l'importo di euro 14.480,34. Il precetto oggetto di opposizione dà atto che:
- la sentenza n. 2144/2023 della Corte di Appello di Milano (così come emendata con la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del
12.10.2023) ha condannato a pagare ad Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 17.468,38 oltre spese di lite ed interessi legali dalla
[...]
domanda al saldo;
- in data 13.11.2023, il soccombente ha provveduto al versamento dell'importo di euro 19.339,37;
- dal giorno della domanda al 13.11.2023, tuttavia, sono maturati euro 15.674,98 per interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.;
- detratto il pagamento parziale effettuato dal debitore, residuano dunque euro
13.803,99;
- a tale importo deve essere aggiunto l'importo di euro 671,67 a titolo di interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. maturati dal 13.11.2023 alla data del precetto, nonché le spese legali per l'atto di precetto.
Con l'opposizione, ha contestato: Parte_1
(i) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento di interessi moratori ex art. 1284
c.c., in quanto non dovuti né in base al tenore letterale del titolo esecutivo notificato né, comunque, in base all'accordo successivamente intervenuto tra le parti;
(ii) la mancata specificazione, nell'atto di precetto, “dei criteri di calcolo, delle imputazioni dei versamenti ricevuti, e della decorrenza di eventuali conteggi a scalare”.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha di contro dedotto:
(i) la legittima applicazione del disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c., anche in ragione dell'insussistenza di qualsivoglia accordo raggiunto tra le parti per determinare la misura degli interessi;
(ii) l'infondatezza della doglianza attorea legata alla determinazione delle diverse voci di credito, atteso che “nessuna norma di diritto - processuale e non - impone al creditore intimante di allegare il calcolo degli interessi moratori” e che “controparte non lamenta un errore di calcolo - matematico o non - degli interessi, ma lamenta una erronea applicazione del relativo saggio”.
Con la memoria autorizzata ex art. 171-ter c.p.c., parte attrice ha replicato alle difese del convenuto in ordine al motivo (i), evidenziando in particolare come il disposto dell'art. 1284 comma 4 c.c. non sia ratione temporis applicabile al caso di specie, la domanda introduttiva del giudizio essendo stata proposta anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014 n. 132.
Pur convenendo con tale assunto, ha nondimeno ritenuto Controparte_1
la discriminazione tra “giudizi pendenti intrapresi successivamente all'11/12/2014 e giudizi pendenti intrapresi prima dell'11/12/2014, tale da ricorrere i presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale della norma ai sensi dell'art. 3 Cost”.
Esaurita la fase di trattazione, e preso atto all'udienza del 13.11.2024 dell'insussistenza di margini per una definizione conciliativa della vertenza, il giudice ha fissato l'udienza ex art. 189 c.p.c. reputando la causa matura per la decisione.
MOTIVAZIONE
SUL MOTIVO DI OPPOSIZIONE (II).
Tanto premesso, giova principiare dall'esame del motivo (ii) con il quale l'attore eccepisce, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., un profilo di nullità formale dell'atto di precetto.
In particolare, il sig. si duole del fatto che “l'opposta abbia avanzato asserite Pt_1
pretese creditorie riportando in maniera assolutamente schematica importi ricevuti e pretesi interessi moratori senza specificare i criteri di calcolo, le imputazioni dei versamenti ricevuti, la decorrenza di eventuali conteggi a scalare”. Secondo l'opponente, “ad un esame sommario della vicenda dal punto di vista meramente
“contabile”, il conteggio fornito dalla e, conseguentemente, l'importo Controparte_1
intimato con l'atto di precetto oggi opposto sia errato, anche sotto tale aspetto (oltre che logico- giuridico)”.
In particolare, “l' con l'atto di precetto: Controparte_1
- non ha fornito contezza matematica circa l'imputazione agli interessi ex articolo 1199 del
Codice Civile del pagamento ricevuto;
- non ha fornito il conteggio degli interessi asseritamente maturati sull'importo capitale eventualmente residuo alla luce del versamento di € 19.339,37 pacificamente ricevuto;
- ha operato il calcolo di ulteriori interessi su importi in relazione ai quali non si comprende se siano per sorte capitale o sorte capitale più interessi;
- non ha fornito indicazione circa il conteggio degli ulteriori interessi pretesi “maturati ad oggi” senza indicare a quale data, tenendo anche conto che l'atto di precetto opposto è privo della data (ammesso e non concesso che il presunto debitore debba tenere conto della data di redazione del precetto e non di una precisa data indicata dall'asserito creditore)”.
In ragione di ciò, conclude l'attore, “l' non ha messo l'opponente Controparte_1
nella possibilità di valutare e verificare, anche dal punto di vista meramente matematico, la correttezza di quanto preteso”.
Tali contestazioni non colgono nel segno.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, il precettante non ha l'onere di specificare i criteri di calcolo e di imputazione della somma pretesa, occorrendo solo che il precetto rechi l'intimazione al pagamento di un importo determinato, essendo viceversa onere del debitore allegare e provare fatti estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa (in tutto o in parte), sulla base delle norme ritenute applicabili e della misura degli interessi a suo avviso corretta.
Con riferimento, in particolare, all'imputazione del pagamento (in tesi) parziale, in mancanza di imputazione ai sensi degli artt. 1193 e 1195 c.c. soccorre il disposto dell'art. 1194 comma 2 c.c., secondo cui il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi deve essere imputato prima agli interessi.
L'attore disponeva pertanto delle coordinate normative e delle circostanze in fatto rilevanti per la determinazione della somma a suo avviso effettivamente dovuta e per eccepire, quindi, l'illegittimità del precetto nella misura risultata eventualmente eccedente.
Non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 480 c.p.c. in relazione al precetto notificato dalla convenuta, il presente motivo di opposizione deve essere rigettato.
SUL MOTIVO DI OPPOSIZIONE (I).
È viceversa parzialmente fondata la contestazione, qualificabile alla stregua di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con cui l'attore eccepisce l'illegittimità della pretesa di euro 15.674,98 a titolo di interessi moratori.
Tale importo è stato calcolato dalla convenuta ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c., ossia in base al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Come correttamente rilevato dall'attore, tuttavia, il citato comma dell'articolo
1284 c.c. è stato introdotto dall'articolo 17 comma 1 del D.L. 12 settembre 2014
n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132.
La legge di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 è la Legge n.
162/2014 pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, con entrata in vigore in data 11 novembre 2014.
Il comma 4 dell'articolo 1284 c.c. si applica, pertanto, a tutti i procedimenti introdotti a far tempo dall'11.12.2014. Nel caso di specie, il giudizio tra le parti è stato radicato con atto di citazione notificato in data 11.2.2013, porta il numero di ruolo 195/2013, con la conseguenza che al medesimo non è applicabile il disposto dell'art. 1284 comma
4 c.c. comma in tema di interessi relativi alle transazioni commerciali.
Né può fondatamente dubitarsi della ragionevolezza della discriminazione tra i procedimenti iniziati prima e dopo l'entrata in vigore della norma, atteso che, in via generale “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo” (art. 11 disp. prel. c.c.) con la conseguenza che la diversità di trattamento è fisiologicamente insita nell'introduzione di qualsivoglia norma dell'ordinamento giuridico (salvi i casi, espressamente previsti, di retroattività).
Sotto altro profilo, l'applicazione del tasso di interessi di cui all'art. 1284 comma
4 c.c. non può essere preteso neanche in forza di una conforme statuizione contenuta nel titolo esecutivo, poiché la sentenza della Corte d'Appello condanna il sig. al pagamento degli “interessi legali dalla domanda al saldo”, Parte_1
senza alcuna specificazione.
Al riguardo, parte attrice richiama pertinentemente il principio espresso dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12449/2024, secondo cui “ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Ciò posto, tuttavia, non risulta che tra le parti sia intervenuto un accordo sulla determinazione degli interessi, né, più in generale, un'intesa sulla somma da versarsi a saldo integrale del credito in linea capitale, per interessi e per spese.
È vero, infatti, che ad un messaggio inviato dal legale dell'attore (“ho effettivamente rilevato l'errore nel conteggio degli interessi […] corretto il tutto fatto provvedere ai pagamenti come da intese”), il legale della convenuta rispondeva “bene mandami copia ordini bonifici”.
Tuttavia, con un precedente messaggio di posta elettronica, il legale della creditrice precisava che “al solo fine di evitare la mora credendi della mia assistita paventata nella Tua, in caso di mancata presa in Controparte_1
consegna del pagamento offerto dal Sig. , Ti significo la Parte_1
disponibilità della mia assistita ad accettare i pagamenti da Te offerti, con riserva di verifica della corre7ezza - matematica e non - dei conteggi di cui alla Tua citata 9 c.m., eppertanto - prudenzialmente - allo stato a titolo di acconto su eventuali maggiori somme ritenute dovute dall' per i titoli e le causali note alle parti…Valuta Tu, se Controparte_1
vuoi ricalcolare gli interessi legali secondo la diversa data di decorrenza sopra indicata, oppure no: l'accettazione a titolo di acconto del mio assistito non cambia, ma quantomeno almeno sulla vicenda interessi legali se procedi al ricalcolo potrebbe esserci intesa” (enfasi non aggiunta).
Quanto sopra, a ben vedere, esclude che l'interlocuzione -per di più avvenuta tra avvocati prima facie privi di procura sostanziale- integri gli estremi di una
“convenzione” tra le parti in ordine alla determinazione della misura degli interessi e, più in generale, dell'importo dovuto per estinguere le pretese vantate dal creditore per capitale e spese.
Deve quindi verificarsi se, sulla base del saggio degli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., il pagamento di euro 19.339,37 risulti satisfattivo -in tutto o in parte- del debito vantato dall'opponente.
Orbene, gli interessi legali maturati dalla data di notificazione della domanda introduttiva del giudizio (11.2.2013) alla data del pagamento (13.11.2023) ammontano ad euro 1.880,56, che sommati al capitale di euro 17.468,38 determinano un debito pari ad euro 19.348,94.
Sulla base dell'imputazione ex art. 1194 comma 2 c.c., il pagamento di euro
19.339,37 ha dunque integralmente estinto il debito per interessi alla data del 13.11.2023 e ha parzialmente estinto il debito in linea capitale in misura pari ad euro 17.458,81.
Sull'importo dovuto residuo, pari ad euro 9,57, sono poi maturati euro 0,13 per interessi legali sino alla data di notificazione del precetto (23.4.2024).
In definitiva, il debito residuo dell'opponente nei confronti della società convenuta, alla data di notificazione del precetto, è pari ad euro 9,70, sicché
l'intimazione al pagamento della maggior pretesa di euro 14.465,96 (14.475,66 meno 9,70) è illegittima.
Nei termini di cui sopra, pertanto, il presente motivo di opposizione è fondato e deve essere accolto.
***
Quanto alle spese di lite, la regolazione delle stesse avviene conformemente al criterio generale della soccombenza.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti,
“l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. Un.
32061/2022).
Con particolare riguardo alla domanda ex art. 615 c.p.c., costituisce poi principio consolidato quello per cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ciascuno dei motivi dedotti integra un distinto ed autonomo fatto costitutivo dell'inesistenza del contestato diritto
a procedere […] con ulteriore conseguenza, in ordine alle spese del giudizio, di una possibile reciproca soccombenza tra le parti” (Cass. n. 18367/2024). Nel caso di specie, risultano soccombenti l'attore, con riguardo al motivo di opposizione (ii), e la convenuta, in relazione al motivo di opposizione (i).
Tenuto conto del preponderante peso di quest'ultimo motivo, afferente al quantum della pretesa sostanziale azionata, rispetto all'altro, legato a profili di regolarità formale dell'intimazione, si ritiene congruo compensare le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e condannare la convenuta al pagamento del resto.
Le spese sono liquidate in base al decisum (ossia all'importo di euro 14.465,96 in misura pari al quale il precetto è risultato illegittimo) ed in applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm., con esclusione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE il motivo di opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.;
RIGETTA il motivo di opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c.;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
, liquidandole in euro 2.264,00 oltre accessori di Parte_1
legge e disponendone la distrazione in favore dell'avvocato antistatario
ANTONIO SCHILIRÒ;
COMPENSA le spese di lite tra le parti per il resto.
Busto Arsizio, 25/02/2025
Il Giudice
Nicolò Grimaudo