CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Gianmichele Marcelli Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 362/2024 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Ancona, via Giannelli n. 22, presso lo studio dell'avv. Marco Manfredi,
che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione depositata in data
19/12/2024;
- appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliata CP_1 C.F._1
in Macerata, Via Marche 80, presso lo studio dell'avv. Bruno Mandrelli, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] (c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._2
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 368 del 5/4/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
Voglia Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Macerata N. 368/2024, previa ogni più utile declaratoria di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale e con qualsiasi statuizione per tutte le ragioni che precedono:
1) In via principale, condannare per le causali di cui in narrativa che precede alla CP_1
restituzione in favore di quale cessionaria del credito da parte di Parte_1 CP_2
dell'importo da quest'ultimo bonificato alla convenuta il 22.4.2020 e per l'effetto condannare la
[...]
predetta al pagamento in favore della dell'importo di euro CP_1 Parte_1
150.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2) In via subordinata, annullare per vizio di forma la predetta donazione effettuata da Controparte_2
mediante bonifico di euro 150.000,00 in favore della convenuta il 22.4.2020 e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di dell'importo di euro 150.000,00 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) condannare al pagamento delle spese e competenze dei due gradi di giudizio. CP_1
Per l'appellata CP_1
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza e pretesa, rigettare l'appello della in quanto nullo per difetto di procura, con la conseguenza che la sentenza di primo Parte_1
grado deve ritenersi passata in giudicato e, in ogni caso, nel merito poiché inverosimile, infondato in fatto e diritto e totalmente carente di prova. Con vittoria di spese e competenze professionali oltre pagina 2 di 7 accessori di legge (rimborso forfettario nella misura del 15%, iva, cpa) a carico della sig.ra
[...]
Parte_2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha rigettato il ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
proposto da contro teso ad ottenere la restituzione della somma di € Controparte_2 CP_1
150.000,00 ad ella mutuata perché a sua volta finanziasse la (della quale erano Parte_1
entrambi soci), disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale, previo rilievo che la causa non doveva essere interrotta a seguito della sopravvenuta incapacità legale del ricorrente, non essendo stata questa dichiarata dal suo procuratore costituito:
ha preso atto della intervenuta costituzione in giudizio della a mezzo della institrice Parte_1
alla quale “con atto 5.6.2023 ... è stata ... conferita procura institoria”, Parte_2
rilevando che, trattandosi di cessione avvenuta nelle more del giudizio, non escludeva la legittimazione dell'originario ricorrente, in assenza di sua estromissione;
ha ritenuto adeguatamente provata dal ricorrente l'esistenza del contratto di prestito posto a base della domanda sulla base della documentazione da lui prodotta, del comportamento stragiudiziale tenuto dalla e delle deduzioni difensive svolte dalla medesima nel corso del giudizio che non aveva CP_1
allegato alcun titolo che la legittimasse a trattenere la somma ricevuta, il cui versamento risultava documentato in atti;
ha escluso che il finanziamento di cui era stata chiesta la restituzione avesse un termine implicito,
derivante dal termine di restituzione del prestito effettuato dalla convenuta alla ed al Parte_1
contrario ha accertato che nella specie non risultava pattuito alcun termine “per l'adempimento
dell'obbligazione restitutoria”;
ha ritenuto che “il termine per l'adempimento del mutuatario, pur non elevandosi a elemento
essenziale ai fini della validità del contratto di mutuo, deve ritenersi necessario in rapporto alla
pagina 3 di 7 esigibilità della obbligazione restitutoria”, sicché, non avendo il ricorrente “richiesto, neppure
implicitamente, la fissazione di un termine ex art. 1817 o 1183, comma 2, c.c.”, il credito dedotto in giudizio risultava inesigibile in conformità ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con sentenza n. 14345/2009.
ha proposto appello, deducendo la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1183 Parte_1
e 1817, comma 2 c.c., per aver il Tribunale ritenuto applicabile alla fattispecie di causa la disciplina di cui all'articolo 1187 c.c. e non già quella di cui all'articolo 1186 c.c., 1183 c.c., 1817, 1 comma c.c.,
essendo risultato che la convenuta in considerazione delle difese espletate ha manifestato la volontà di non pagare e quindi il proprio stato di insolvenza”. Ha concluso quindi come in epigrafe.
ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità e comunque la CP_3
carenza di legittimazione/ titolarità in capo alla società appellante del credito dedotto in giudizio.
, ritualmente citato presso il tutore provvisorio, è rimasto contumace. Controparte_2
In via preliminare questa Corte rileva che, non avendo l'appellata documentato CP_1
l'avvenuto decesso della parte rimasta contumace (circostanza questa solo affermata in comparsa conclusionale), non sussistoo i presupposti per la dichiarazione di interruzione del gudizio previsti dall'art. 300 quarto comma c.p.c..
Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'intervenuta dichiarazione di interdizione temporanea del legale rappresentante della società
appellante, , che avrebbe determinato la decadenza ex lege dalla carica non solo di Controparte_2
quest'ultimo, ma anche della nominata institrice, Parte_2
L'assunto non appare condivisibile in quanto gli atti legittimamente compiuti dal legale rappresentante di una società (nella specie la procura institoria conferita alla in conformità allo statuto sono Pt_2
riferibili alla società e non alla persona fisica che li ha compiuti, sicché le cause di estinzione di detti atti (e quindi della procura institoria) devono essere riferibili alla società e non alla persona fisica.
Risulta infatti principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “La
pagina 4 di 7 procura regolarmente conferita da chi ha la rappresentanza legale di una persona giuridica (società) non si estingue per il cambiamento della persona fisica che, in rappresentanza della società, ha conferito il mandato, ma resta efficace fino, a che non sopraggiunge una delle cause di estinzione previste dalla legge (art. 1722 cod. civ.). per il principio che gli atti posti in essere dal rappresentante, in conformita dei poteri ad esso attribuiti dallo statuto della società, sono riferibili direttamente a quest'ultima, le cause di estinzione del mandato elencate dalla detta norma (scadenza del termine, morte, revoca ecc.)
devono, quindi,verificarsi con riferimento al soggetto che ha conferito il mandato (società), non con riferimento alla persona fisica che ricopre la carica sociale, perché il mutamento di quest'ultima non incide sulla continuita dell'esistenza dell'ente” (cfr. Cass. sent. n. 1813 del 28/7/1965; n. 13434 del
13/9/2002; n. 5319 dell'8/3/2007; n. 2183 del 15/1/2019).
Sempre in via preliminare merita invece accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione/titolarità in capo alla appellante società del diritto azionato in giudizio.
All'udienza immediatamente successiva alla costituzione di nel giudizio di primo Parte_1
grado, la tra le altre cose, ha eccepito la nullità della cessione per mancanza di forma, perché, CP_1
essendo a titolo gratuito, integrava una liberalità di non modico valore. L'eccezione è stata poi ribadita nelle note conclusionali di primo grado.
Il Tribunale ha ritenuto di non doversi pronunciare sul punto, ritenendo mancante il presupposto della domanda originariamente proposta dal e cioè l'esigibilità del credito. CP_2
L'eccezione, qui riproposta, appare fondata.
Nell'atto di cessione (doc. 1 nel fascicolo dell'appellante) si legge infatti che, sulla premessa che
è creditore di della somma di € 150.000,00, come risulterebbe “dal Controparte_2 CP_1
ricorso ex art. 281 decies c.p.c.” oggetto del presente giudizio, egli cede a che Parte_1
accetta, detto credito. Le parti non pattuiscono alcun corrispettivo per la cessione, ma si prevede solo la consegna alla cessionaria “del ricorso” e “dei documenti allegati” e il riconoscimento da parte del del diritto della società ad incassare il credito ceduto. CP_2
pagina 5 di 7 Non è revocabile non dubbio il carattere gratuito della cessione né l'appellante società ha allegato e provato diversamente la natura onerosa della cessione, limitandosi ad affermare che “tale aspetto non è
oggetto del presente giudizio”. L'affermazione è destituita di fondamento, atteso che, non avendo il proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettato la sua domanda, ed avendo CP_2
la fin dal giudizio di primo grado contestato la qualità spesa dalla di CP_1 Parte_1
cessionaria, era onere dell'appellante società fornire prova della titolarità del credito per cui è causa in base ad un titolo valido.
Tale non può ritenersi l'atto di cessione in esame, che non può essere ricondotto alle donazioni di modico valore ex art. 783 c.c.. Ostano da un lato l'importo del credito ceduto pari ad € 150.000,00 e dall'altro le precarie condizioni fisiche del donante, che a distanza di circa solo 4 mesi è stato dichiarato temporaneamente interdetto dal Tribunale di Macerata.
A norma dell'art. 782 c.c. deve pertanto essere dichiarata la nullità della cessione ed il conseguente difetto di titolarità in capo alla società appellante del diritto ad impugnare.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto dell'appello. Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 368 del 5/4/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate nella CP_1
misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
pagina 6 di 7 dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15/7/2025
Il Presidente dr. Gianmichele Marcelli Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 7 di 7