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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/06/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 849/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 849/2022 promossa da:
( GIÀ (C.F. ), rappresentata Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA
P. COSSA, 2 20122 MILANO, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIROMINI BEATRICE Controparte_1 P.IVA_2
DONATELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE MARAZZA N. 23 28021
BORGOMANERO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc alla comparsa di risposta parte appellata
OGGETTO: obbligazioni-somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“In via istruttoria Si richiamano qui le produzioni documentali depositate nel corso del primo grado di giudizio nonché, da Part intendersi ritrascritte, le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. Nel primo grado chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 A. In via principale nel merito:
Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_2 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
[...]
- euro 65.963,74 ora residuo di € 46.712,10 per sorte capitale di cui € 46.589,50 portati dalla fattura n. 2900043079 del 26.11.2015 ed € 122,60 portati dalla fattura n. 2900136930 del 17.09.2019 per la quale sebbene con ritardo è intervenuto il pagamento, rimaste impagate;
per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 fascicolo di primo grado;
- euro 18.970,65 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 fascicolo primo grado (colonna “Data Scadenza”) – sino al 15.09.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo;
- oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- euro 2.760,00 ora ridotto ad € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle 69 (ora 2) fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- euro 274,42 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1 insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- oltre infine alla somma pari ad euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna della n. 1 fattura il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi CP_1 di mora oggetto della Nota Debito.
B. In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma Controparte_1 Parte_2 che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
-sorte capitale;
pagina 2 di 10 - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 fascicolo primo grado (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
C. In via ulteriormente subordinata nel merito
Per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle CP_1 domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Parte_2 Controparte_1 CP_1 al pagamento in favore di degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o
[...] Parte_2 minore somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_2 dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”
Per parte appellata:
““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino sez. Prima Civile Rigettare l'appello proposto da Parte_2 in quanto del tutto pretestuoso e infondato e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
[...]
Verbania. Col favore delle spese e competenze ance del secondo grado di giudizio””
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine da un rapporto di fornitura di energia elettrica intercorrente tra Controparte_2
e il per l'illuminazione pubblica e altri punti di fornitura del territorio comunale.
[...] Controparte_1
pagina 3 di 10 Nel corso del rapporto, ha ceduto a i crediti vantati nei confronti Controparte_2 Parte_1 del La cessione è stata comunicata al debitore ceduto con trasmissione di un elenco riepilogativo CP_1 delle fatture oggetto del trasferimento, comprensivo di codice identificativo, numero e data di emissione, importo e scadenza. A seguito della cessione, la banca ha sollecitato il pagamento delle fatture rimaste insolute mediante diffida notificata il 19 giugno 2020, allegando l'elenco dei crediti in sofferenza. Tra tali fatture figuravano alcune che il aveva già contestato nel 2015, con riferimento alla corrispondenza CP_1 tra i consumi rilevati e gli importi addebitati. Altre fatture risultavano, secondo l'ente, mai comunicate, né in formato cartaceo né telematico. In particolare, in relazione alla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, dell'importo di euro 46.589,50, il Comune aveva trasmesso osservazioni critiche al fornitore già nell'anno di emissione, segnalando che l'addebito appariva sproporzionato rispetto ai consumi storici. Con riguardo alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019, dell'importo di euro 122,60, l'amministrazione comunale aveva eccepito la mancata ricezione e la mancanza di ogni evidenza documentale circa l'emissione e la trasmissione della stessa. Nel contesto di tale situazione, in qualità di Parte_1 cessionaria, ha proposto azione di cognizione ordinaria nei confronti del richiedendo il Controparte_1 pagamento delle somme indicate nella diffida, oltre interessi moratori, compenso forfettario ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e accessori di legge.
2. Primo grado
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio con la citazione notificata il 18 settembre 2020 da Parte_1
quale cessionaria del credito già vantato da nei confronti del
[...] Controparte_2 CP_1
dinanzi al Tribunale di Verbania.
[...]
La banca chiedeva la condanna dell'ente al pagamento complessivo di euro 88.008,81, comprensivo di sorte capitale, interessi moratori, note di debito e importi accessori maturati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. In via subordinata, veniva avanzata domanda di condanna per ogni somma ritenuta dovuta a qualunque titolo (capitale, interessi, accessori), e, in via ulteriormente gradata, veniva proposta azione ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
La sorte capitale, pari a euro 65.963,74, era suddivisa in 69 fatture riepilogate in un elenco prodotto in atti;
gli interessi moratori, maturati fino al 15 settembre 2020, ammontavano a euro 18.970,65. A questi si aggiungevano gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla predetta sorte capitale, euro
2.760,00 a titolo di compenso forfettario previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, euro 274,42 per ulteriori interessi, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito e euro 40,00 per un compenso accessorio legato a una nota di debito specifica.
Il Comune si costituiva in giudizio il 1° dicembre 2020, contestando integralmente la pretesa attorea e chiedendo di chiamare in causa quale terzo. In via preliminare eccepiva l'avvenuto Controparte_2 pagamento di alcune fatture, la mancata ricezione di altre, e la liberazione per effetto di pagamenti eseguiti, dopo la cessione, sull'IBAN della cedente indicato nelle fatture. Veniva altresì sollevata eccezione di prescrizione con riguardo a una fattura del 2015.
Relativamente a quest'ultima, l'ente contestava altresì la legittimità dell'importo addebitato, sostenendo che la somma richiesta era sproporzionata rispetto ai consumi effettivi e che le forniture relative erano già state oggetto di regolare fatturazione e pagamento in precedenza. La fattura appariva, secondo la tesi del anomala e viziata da errore contabile. CP_1
pagina 4 di 10 All'udienza del 26 marzo 2021, il Tribunale rilevava la contumacia di e disponeva i termini ex art. CP_2
183 c.p.c. Durante l'istruttoria, l'attrice dichiarava che due fatture (per euro 192,26 e euro 143,16) erano state erroneamente inviate dopo l'inizio del giudizio. Il ne documentava il pagamento. CP_1
Nel corso della causa, riduceva la propria pretesa a euro 47.784,59, in conseguenza di verifiche Pt_1 contabili. La voce principale, pari a euro 46.589,50, era riferita alla sola fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, oggetto di contestazione.
La banca ribadiva la fondatezza del proprio credito, affermando che i consumi risultavano da rilevazioni certificate dal distributore locale. Il per contro, documentava i pagamenti pregressi relativi allo CP_1 stesso periodo e produceva copia delle contestazioni già inoltrate nel 2015.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, escludeva l'ammissione delle prove orali e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., tenutasi il 14 dicembre 2021.
La documentazione prodotta, in particolare l'elenco delle fatture e le email di contestazione, permetteva al Tribunale di ricostruire il periodo e le modalità di fatturazione, riscontrando discrepanze nella contabilizzazione dei consumi nella fattura del 2015, ove risultavano sommati impropriamente consumi già fatturati e pagati.
In sintesi, il primo grado si è concluso sulla base di un'istruttoria esclusivamente documentale, nel corso della quale sono state progressivamente ridimensionate le voci di credito azionate, fino a restringere la lite a un numero ristretto di fatture, in particolare a quella del novembre 2015.
3. La sentenza
Con sentenza n. 499 del 14 dicembre 2021, pubblicata in pari data e iscritta al repertorio generale n. 796/2021, il Tribunale di Verbania ha rigettato integralmente la domanda proposta da
[...] nei confronti del Parte_2 Controparte_1
Il rigetto ha investito l'intera pretesa creditoria azionata dalla banca cessionaria. Sono state dichiarate assorbite, per difetto del presupposto, le domande subordinate proposte dal nei Controparte_1 confronti della terza chiamata rimasta contumace. Le spese di lite, in conformità alla Controparte_2 soccombenza, venivano poste integralmente a carico dell'attrice, mentre venivano state dichiarate irripetibili quelle relative alla chiamata in causa del terzo, non essendosi svolta alcuna attività difensiva da parte di quest'ultimo.
La decisione di prime cure muoveva dalla constatazione che la parte attrice, in corso di causa, aveva ridotto l'importo originariamente domandato da euro 65.963,74 a euro 47.449,17, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere in relazione alle fatture inizialmente azionate. La controversia si era pertanto concentrata su quattro voci residue, tra cui la fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, dell'importo di euro 46.589,50.
In merito alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019 (euro 122,60), il Tribunale ha rilevato l'assenza di qualunque produzione utile da parte dell'attrice e, in difetto di specifiche allegazioni sul periodo di riferimento e sui consumi, ha escluso l'applicabilità del principio di non contestazione, evidenziando che il ne aveva indicato l'inesistenza. CP_1
pagina 5 di 10 Le fatture n. 2900054367 del 30 marzo 2016 e n. 2900051034 del 29 febbraio 2016 sono state ritenute integralmente pagate, sulla base di mandati di pagamento ed estratti conto. Il giudice ha riconosciuto l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati sul conto della cedente, atteso che tale indicazione proveniva dalle stesse fatture, facendo applicazione dell'art. 1188 c.c.
Quanto alla fattura n. 2900043079, è stata dapprima respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal in ragione dell'interruzione prodotta dalla diffida notificata il 19 giugno 2020. Tuttavia, il CP_1
Tribunale ha ritenuto non provata la fondatezza della pretesa, evidenziando che l'importo addebitato risultava riferito anche a forniture già fatturate e pagate e che la documentazione prodotta era priva di indicazioni chiare circa il calcolo dei consumi e l'eventuale conguaglio.
Dall'analisi del documento contabile n. 12 è emerso un criterio di quantificazione erroneo, fondato sulla sistematica indicazione di una lettura iniziale pari a zero, con conseguente sommatoria cumulativa dei consumi e duplicazione progressiva degli importi, senza tenere conto dei pagamenti effettuati nel corso degli anni.
Il Tribunale ha pertanto escluso che la fattura potesse qualificarsi come fattura di conguaglio e ha ritenuto insussistente il credito in essa rappresentato.
Il rigetto della domanda principale ha comportato l'assorbimento delle domande accessorie e subordinate, comprese quella di arricchimento e quella di manleva.
4. Le difese in appello
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 499/2021 del Tribunale di Verbania, deducendo plurimi motivi di gravame, sia in punto di fatto che in punto di diritto.
In via generale, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., ritenendo che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto non provato il credito, nonostante la produzione documentale allegata e non contestata, comprendente gli atti di cessione del credito, l'elenco riepilogativo delle fatture e la diffida di pagamento notificata al debitore. Secondo la banca, il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla prospettazione del senza valorizzare la documentazione CP_1 prodotta.
Con riferimento alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019 (euro 122,60), l'appellante ha sostenuto che l'indicazione della stessa in calce alla diffida di pagamento, regolarmente ricevuta dal il 19 CP_1 giugno 2020, avrebbe dovuto essere considerata sufficiente a fondare la prova del credito. La banca ha richiamato in proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un rapporto contrattuale pacifico, la mancata contestazione della fattura ricevuta integra presunzione di accettazione della prestazione.
Quanto alla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, pari a euro 46.589,50, l'appellante ha affermato che i relativi consumi erano stati correttamente rilevati dal Distributore Locale e indicati in modo dettagliato in un documento di ventidue pagine, comprendente sia consumi riferiti ai mesi di settembre- ottobre 2015 per diverse utenze, sia un conguaglio relativo al periodo settembre 2011 – ottobre 2015 per il sito di Piazza Marconi. Ha inoltre sostenuto che la presenza di importi negativi in alcune voci attestava la detrazione dei consumi già fatturati, confermando la natura di conguaglio della fattura contestata.
pagina 6 di 10 L'appellante ha altresì dedotto l'erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dell'onere probatorio incombente sul debitore per quanto attiene ai fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione, rilevando che il si era limitato a negare genericamente il debito, senza produrre CP_1 prova di pagamenti idonei a estinguere la pretesa.
In via autonoma, ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 231/2002, osservando che, una volta accertata la debenza della sorte capitale, sarebbero dovuti anche gli interessi moratori e gli accessori ex lege, inclusi quelli anatocistici e il compenso forfettario previsto dall'art. 6 del medesimo decreto. In tal senso, ha lamentato l'omessa pronuncia su tali voci accessorie, nonché sulla domanda proposta in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il si è costituito in giudizio con comparsa del 22 dicembre 2022, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. In via preliminare ha eccepito la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo alla cessazione della materia del contendere sulle fatture escluse dalla rideterminazione del credito, nonché il mancato gravame sulle statuizioni relative alle fatture per le quali era stato accertato l'avvenuto pagamento.
Quanto alla fattura n. 2900136930, il ha ribadito di non averla mai ricevuta e di averne segnalato CP_1
l'inesistenza fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, evidenziando che la banca, a differenza di quanto fatto per altre due fatture trasmesse tardivamente, non aveva mai prodotto in giudizio il documento in questione, né aveva fornito elementi utili ad accertarne l'effettiva emissione e trasmissione.
Con riguardo alla fattura del 2015, l'appellato ha chiarito di aver sempre contestato non l'esistenza della fattura, ma la sua erroneità sostanziale. Ha sostenuto che il relativo importo, incentrato su un'unica utenza in Piazza Marconi, risultava sproporzionato rispetto ai consumi storici e fondato su un criterio di calcolo manifestamente errato, che duplicava i consumi già contabilizzati. Ha inoltre richiamato le contestazioni inviate alla società cedente fin dal 2015, rimaste prive di riscontro.
Il ha infine contestato la spettanza degli interessi anatocistici e delle ulteriori somme richieste ex CP_1
d.lgs. n. 231/2002, in quanto prive del presupposto principale, e ha eccepito l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della residualità, trattandosi di controversia riconducibile a un rapporto contrattuale tipico.
5. Tema del contendere
Alla luce dell'evoluzione del giudizio di primo grado e delle censure formulate in appello, il thema decidendum si è progressivamente circoscritto.
Non formano più oggetto di contestazione le fatture che il ha dimostrato di avere Controparte_1 interamente corrisposto prima dell'instaurazione del giudizio, né quelle rispetto alle quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, statuizioni che non sono state oggetto di specifico gravame.
In conseguenza, residuano come uniche voci ancora controverse: (a) la fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, di importo pari a euro 46.589,50, riferita a consumi di energia elettrica per il sito comunale di Piazza Marconi;
e (b) la fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019, di importo pari a euro 122,60, di cui è contestata la stessa esistenza e trasmissione.
Rimangono altresì oggetto di accertamento la spettanza degli accessori di legge, in particolare gli interessi moratori, il compenso forfettario ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e gli interessi anatocistici, nonché la domanda pagina 7 di 10 subordinata proposta dall'appellante ex art. 2041 c.c., qualora non fosse ritenuto provato un valido rapporto obbligatorio.
Non sono invece più in discussione le questioni afferenti all'ampio novero di ulteriori fatture originariamente oggetto di controversia, per effetto di intervenuti pagamenti, rinunce, o mancata impugnazione delle relative statuizioni di rigetto o di cessazione della materia del contendere da parte dell'appellante.
6. Motivi della decisione
L'appello proposto da deve essere integralmente rigettato, non risultando fondata, anche Parte_1 all'esito del presente grado, la pretesa creditoria azionata, tanto con riguardo alla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, dell'importo di Euro 46.589,50, quanto con riferimento alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019, di Euro 122,60, in disparte ogni altra posta creditoria azionata originariamente, per le quali si è comunque formato giudicato interno.
6.1. Sulla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019
Quanto alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019 dell'importo di Euro 122,60, l'appellante sostiene di aver assolto l'onere probatorio attraverso la produzione degli atti di cessione e dell'intimazione di pagamento, richiamando il principio secondo cui il creditore deve provare solo la fonte del diritto e allegare l'inadempimento.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Costituisce jus receptum il principio per cui la fattura commerciale, avendo natura di atto partecipativo e non di prova documentale circa l'esistenza del credito, non è di per sé sufficiente a provare il credito del somministrante qualora l'importo sia contestato dall'utente. Nel caso di specie, il ha specificamente segnalato l'inesistenza della fattura sin dalla CP_1 comparsa di costituzione, indicandola come mai ricevuta nell'elenco prodotto come documento n. 2.
A fronte di tale contestazione specifica, l'appellante aveva l'onere di produrre la fattura e dimostrarne l'avvenuta trasmissione al debitore. Diversamente da quanto accaduto per le fatture n. 2900126219 e n. 2900126844, per le quali la banca ha ammesso l'omessa trasmissione per anomalia del sistema e ha successivamente provveduto all'invio, per la fattura n. 2900136930 non è stata fornita alcuna prova né della sua effettiva emissione né del suo recapito al CP_1
La mera elencazione della fattura negli atti di cessione e nella diffida di pagamento non può supplire alla mancanza di prova documentale della sua esistenza e trasmissione, non potendo considerarsi sufficiente la mera dichiarazione unilaterale del creditore. Il principio dell'art. 2697 c.c. impone infatti al creditore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, tra cui l'esistenza del titolo del credito.
6.2. Sulla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015
Più complessa è la questione relativa alla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015 dell'importo di Euro 46.589,50. L'appellante sostiene che si tratti di fattura di conguaglio relativa a consumi reali certificati dal Distributore Locale, mentre l'appellato contesta radicalmente l'erroneità della fatturazione.
In tema di somministrazione di energia elettrica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di contestazione dei consumi da parte dell'utente, opera una ripartizione dell'onere probatorio secondo il principio di vicinanza della prova: grava sul gestore del servizio l'onere di provare che lo strumento di pagina 8 di 10 misurazione è regolarmente funzionante e che i consumi fatturati corrispondono a quelli effettivamente erogati (cfr. Cass. civ. ord. n. 25542 del 24 settembre 2024; Cass. ord. n. 21564 del 7 luglio 2022; Cass. ord. n. 297 del 9 gennaio 2020).
Nel caso di specie, il ha tempestivamente contestato la fattura sin dal 2015, segnalando la CP_1 sproporzione dell'importo rispetto ai consumi storici e l'erroneità del calcolo. Come correttamente rilevato dal Tribunale, dall'analisi della fattura emerge un criterio di quantificazione manifestamente erroneo, fondato sulla sistematica indicazione di una lettura iniziale pari a zero, con conseguente sommatoria cumulativa dei consumi e duplicazione progressiva degli importi.
La giurisprudenza ha precisato che a fronte dell'allegazione del malfunzionamento del contatore da parte dell'utente, non può porsi a suo carico l'onere di provare tale circostanza, gravando invece sul gestore l'onere di dimostrare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misurazione (cfr. Cass. ord. n. 28984 del 18 ottobre 2023; Cass. civ. ord. n. 34701 del 16 novembre 2021; Cass. ord. n. 19154 del 19 luglio 2018).
L'appellante non ha fornito alcuna prova tecnica idonea a dimostrare la correttezza dei calcoli contestati, limitandosi ad affermare genericamente che i consumi sarebbero certificati dal Distributore Locale, senza produrre tale certificazione. Al contrario, il ha documentato di aver regolarmente pagato le fatture CP_1 relative al medesimo periodo attraverso i documenti da 16 a 23, dimostrando che i consumi erano già stati fatturati e corrisposti su base bimestrale con relativi ricalcoli annuali.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in presenza di specifiche contestazioni della controparte circa l'esistenza, la validità o l'esecuzione del rapporto contrattuale (quali errori nella fatturazione, doppia fatturazione per la medesima utenza, malfunzionamento del contatore o anomalie nei consumi), la fattura assume valore di mero indizio, dovendo il creditore fornire ulteriori elementi probatori idonei (cfr. Cass. ord. n. 34831 del 29 dicembre 2024; Cass. n. 9542 del 18 aprile 2018; Cass. n. 299 del 12 gennaio 2016; Cass. n. 15383 del 28 giugno 2010), in concreto non rassegnati e ne segue, pertanto, che sulla base della sola fattura – fra l'altro di “conguaglio” – relativa a periodi per cui erano già state emesse fatture e saldati gli importi, non può dirsi provata l'esistenza del credito, ovvero l'erogazione dell'energia nei termini e secondo l'entità indicati nella fattura contestata.
6.3. Sulle domande accessorie
Resta assorbita la questione relativa agli interessi moratori, al compenso forfettario ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002 e agli interessi anatocistici, non potendosi configurare tali diritti in assenza di crediti effettivamente accertati.
Parimenti assorbita risulta la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., non essendo dimostrato alcun arricchimento del a fronte di prestazioni non corrisposte. CP_1
6.4. Conclusioni
In definitiva, l'appello deve essere rigettato per difetto di prova dei crediti azionati. va Parte_1 condannata alla rifusione delle spese del grado, da liquidarsi in Euro 6.900,00 per compensi professionali, pari al medio tariffario, arrotondato per difetto, dovuto per le tre fasi concretamente esperite (studio, introduttiva, decisoria), secondo il pertinente scaglione tariffario, oltre rimborso forfettario, contributo previdenziale assistenziale e IVA come per legge, attesa la natura della controversia e l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, va inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti pagina 9 di 10 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna parte appellante a rimborsare appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 849/2022 promossa da:
( GIÀ (C.F. ), rappresentata Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIA
P. COSSA, 2 20122 MILANO, per procura speciale allegata ex art. 83, 3° co., cpc all'atto introduttivo parte appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GIROMINI BEATRICE Controparte_1 P.IVA_2
DONATELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in VIALE MARAZZA N. 23 28021
BORGOMANERO, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc alla comparsa di risposta parte appellata
OGGETTO: obbligazioni-somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“In via istruttoria Si richiamano qui le produzioni documentali depositate nel corso del primo grado di giudizio nonché, da Part intendersi ritrascritte, le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. Nel primo grado chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 A. In via principale nel merito:
Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del dei Parte_2 Controparte_1 seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2
[...]
- euro 65.963,74 ora residuo di € 46.712,10 per sorte capitale di cui € 46.589,50 portati dalla fattura n. 2900043079 del 26.11.2015 ed € 122,60 portati dalla fattura n. 2900136930 del 17.09.2019 per la quale sebbene con ritardo è intervenuto il pagamento, rimaste impagate;
per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 fascicolo di primo grado;
- euro 18.970,65 per interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del relativo termine di pagamento – scadenza indicata in relazione a ciascuna fattura nell'elenco prodotto sub doc. 3 fascicolo primo grado (colonna “Data Scadenza”) – sino al 15.09.2020, oltre interessi moratori maturandi sulla suddetta sorte capitale da tale data sino al soddisfo effettivo;
- oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- euro 2.760,00 ora ridotto ad € 80,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle 69 (ora 2) fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- euro 274,42 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale CP_1 insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note debito, che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- oltre infine alla somma pari ad euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna della n. 1 fattura il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi CP_1 di mora oggetto della Nota Debito.
B. In via subordinata nel merito
Accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del e, Parte_2 Controparte_1 per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di di ogni diversa somma Controparte_1 Parte_2 che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
-sorte capitale;
pagina 2 di 10 - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura indicata nell'elenco prodotto sub doc. 3 fascicolo primo grado (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
CP_1
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
C. In via ulteriormente subordinata nel merito
Per l'eventualità in cui il dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle CP_1 domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il Parte_2 Controparte_1 CP_1 al pagamento in favore di degli importi di cui in narrativa o di ogni diversa maggiore o
[...] Parte_2 minore somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_2 dovuto al saldo, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA,
IVA, contributo unificato, marca e successive”
Per parte appellata:
““Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino sez. Prima Civile Rigettare l'appello proposto da Parte_2 in quanto del tutto pretestuoso e infondato e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
[...]
Verbania. Col favore delle spese e competenze ance del secondo grado di giudizio””
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il fatto
La controversia trae origine da un rapporto di fornitura di energia elettrica intercorrente tra Controparte_2
e il per l'illuminazione pubblica e altri punti di fornitura del territorio comunale.
[...] Controparte_1
pagina 3 di 10 Nel corso del rapporto, ha ceduto a i crediti vantati nei confronti Controparte_2 Parte_1 del La cessione è stata comunicata al debitore ceduto con trasmissione di un elenco riepilogativo CP_1 delle fatture oggetto del trasferimento, comprensivo di codice identificativo, numero e data di emissione, importo e scadenza. A seguito della cessione, la banca ha sollecitato il pagamento delle fatture rimaste insolute mediante diffida notificata il 19 giugno 2020, allegando l'elenco dei crediti in sofferenza. Tra tali fatture figuravano alcune che il aveva già contestato nel 2015, con riferimento alla corrispondenza CP_1 tra i consumi rilevati e gli importi addebitati. Altre fatture risultavano, secondo l'ente, mai comunicate, né in formato cartaceo né telematico. In particolare, in relazione alla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, dell'importo di euro 46.589,50, il Comune aveva trasmesso osservazioni critiche al fornitore già nell'anno di emissione, segnalando che l'addebito appariva sproporzionato rispetto ai consumi storici. Con riguardo alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019, dell'importo di euro 122,60, l'amministrazione comunale aveva eccepito la mancata ricezione e la mancanza di ogni evidenza documentale circa l'emissione e la trasmissione della stessa. Nel contesto di tale situazione, in qualità di Parte_1 cessionaria, ha proposto azione di cognizione ordinaria nei confronti del richiedendo il Controparte_1 pagamento delle somme indicate nella diffida, oltre interessi moratori, compenso forfettario ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e accessori di legge.
2. Primo grado
Il giudizio di primo grado ha avuto inizio con la citazione notificata il 18 settembre 2020 da Parte_1
quale cessionaria del credito già vantato da nei confronti del
[...] Controparte_2 CP_1
dinanzi al Tribunale di Verbania.
[...]
La banca chiedeva la condanna dell'ente al pagamento complessivo di euro 88.008,81, comprensivo di sorte capitale, interessi moratori, note di debito e importi accessori maturati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. In via subordinata, veniva avanzata domanda di condanna per ogni somma ritenuta dovuta a qualunque titolo (capitale, interessi, accessori), e, in via ulteriormente gradata, veniva proposta azione ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento.
La sorte capitale, pari a euro 65.963,74, era suddivisa in 69 fatture riepilogate in un elenco prodotto in atti;
gli interessi moratori, maturati fino al 15 settembre 2020, ammontavano a euro 18.970,65. A questi si aggiungevano gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla predetta sorte capitale, euro
2.760,00 a titolo di compenso forfettario previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2002, euro 274,42 per ulteriori interessi, gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note di debito e euro 40,00 per un compenso accessorio legato a una nota di debito specifica.
Il Comune si costituiva in giudizio il 1° dicembre 2020, contestando integralmente la pretesa attorea e chiedendo di chiamare in causa quale terzo. In via preliminare eccepiva l'avvenuto Controparte_2 pagamento di alcune fatture, la mancata ricezione di altre, e la liberazione per effetto di pagamenti eseguiti, dopo la cessione, sull'IBAN della cedente indicato nelle fatture. Veniva altresì sollevata eccezione di prescrizione con riguardo a una fattura del 2015.
Relativamente a quest'ultima, l'ente contestava altresì la legittimità dell'importo addebitato, sostenendo che la somma richiesta era sproporzionata rispetto ai consumi effettivi e che le forniture relative erano già state oggetto di regolare fatturazione e pagamento in precedenza. La fattura appariva, secondo la tesi del anomala e viziata da errore contabile. CP_1
pagina 4 di 10 All'udienza del 26 marzo 2021, il Tribunale rilevava la contumacia di e disponeva i termini ex art. CP_2
183 c.p.c. Durante l'istruttoria, l'attrice dichiarava che due fatture (per euro 192,26 e euro 143,16) erano state erroneamente inviate dopo l'inizio del giudizio. Il ne documentava il pagamento. CP_1
Nel corso della causa, riduceva la propria pretesa a euro 47.784,59, in conseguenza di verifiche Pt_1 contabili. La voce principale, pari a euro 46.589,50, era riferita alla sola fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, oggetto di contestazione.
La banca ribadiva la fondatezza del proprio credito, affermando che i consumi risultavano da rilevazioni certificate dal distributore locale. Il per contro, documentava i pagamenti pregressi relativi allo CP_1 stesso periodo e produceva copia delle contestazioni già inoltrate nel 2015.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, escludeva l'ammissione delle prove orali e rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., tenutasi il 14 dicembre 2021.
La documentazione prodotta, in particolare l'elenco delle fatture e le email di contestazione, permetteva al Tribunale di ricostruire il periodo e le modalità di fatturazione, riscontrando discrepanze nella contabilizzazione dei consumi nella fattura del 2015, ove risultavano sommati impropriamente consumi già fatturati e pagati.
In sintesi, il primo grado si è concluso sulla base di un'istruttoria esclusivamente documentale, nel corso della quale sono state progressivamente ridimensionate le voci di credito azionate, fino a restringere la lite a un numero ristretto di fatture, in particolare a quella del novembre 2015.
3. La sentenza
Con sentenza n. 499 del 14 dicembre 2021, pubblicata in pari data e iscritta al repertorio generale n. 796/2021, il Tribunale di Verbania ha rigettato integralmente la domanda proposta da
[...] nei confronti del Parte_2 Controparte_1
Il rigetto ha investito l'intera pretesa creditoria azionata dalla banca cessionaria. Sono state dichiarate assorbite, per difetto del presupposto, le domande subordinate proposte dal nei Controparte_1 confronti della terza chiamata rimasta contumace. Le spese di lite, in conformità alla Controparte_2 soccombenza, venivano poste integralmente a carico dell'attrice, mentre venivano state dichiarate irripetibili quelle relative alla chiamata in causa del terzo, non essendosi svolta alcuna attività difensiva da parte di quest'ultimo.
La decisione di prime cure muoveva dalla constatazione che la parte attrice, in corso di causa, aveva ridotto l'importo originariamente domandato da euro 65.963,74 a euro 47.449,17, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere in relazione alle fatture inizialmente azionate. La controversia si era pertanto concentrata su quattro voci residue, tra cui la fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, dell'importo di euro 46.589,50.
In merito alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019 (euro 122,60), il Tribunale ha rilevato l'assenza di qualunque produzione utile da parte dell'attrice e, in difetto di specifiche allegazioni sul periodo di riferimento e sui consumi, ha escluso l'applicabilità del principio di non contestazione, evidenziando che il ne aveva indicato l'inesistenza. CP_1
pagina 5 di 10 Le fatture n. 2900054367 del 30 marzo 2016 e n. 2900051034 del 29 febbraio 2016 sono state ritenute integralmente pagate, sulla base di mandati di pagamento ed estratti conto. Il giudice ha riconosciuto l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati sul conto della cedente, atteso che tale indicazione proveniva dalle stesse fatture, facendo applicazione dell'art. 1188 c.c.
Quanto alla fattura n. 2900043079, è stata dapprima respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dal in ragione dell'interruzione prodotta dalla diffida notificata il 19 giugno 2020. Tuttavia, il CP_1
Tribunale ha ritenuto non provata la fondatezza della pretesa, evidenziando che l'importo addebitato risultava riferito anche a forniture già fatturate e pagate e che la documentazione prodotta era priva di indicazioni chiare circa il calcolo dei consumi e l'eventuale conguaglio.
Dall'analisi del documento contabile n. 12 è emerso un criterio di quantificazione erroneo, fondato sulla sistematica indicazione di una lettura iniziale pari a zero, con conseguente sommatoria cumulativa dei consumi e duplicazione progressiva degli importi, senza tenere conto dei pagamenti effettuati nel corso degli anni.
Il Tribunale ha pertanto escluso che la fattura potesse qualificarsi come fattura di conguaglio e ha ritenuto insussistente il credito in essa rappresentato.
Il rigetto della domanda principale ha comportato l'assorbimento delle domande accessorie e subordinate, comprese quella di arricchimento e quella di manleva.
4. Le difese in appello
Con atto di citazione notificato il 13 giugno 2022, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 499/2021 del Tribunale di Verbania, deducendo plurimi motivi di gravame, sia in punto di fatto che in punto di diritto.
In via generale, l'appellante ha censurato la sentenza per violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., ritenendo che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto non provato il credito, nonostante la produzione documentale allegata e non contestata, comprendente gli atti di cessione del credito, l'elenco riepilogativo delle fatture e la diffida di pagamento notificata al debitore. Secondo la banca, il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alla prospettazione del senza valorizzare la documentazione CP_1 prodotta.
Con riferimento alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019 (euro 122,60), l'appellante ha sostenuto che l'indicazione della stessa in calce alla diffida di pagamento, regolarmente ricevuta dal il 19 CP_1 giugno 2020, avrebbe dovuto essere considerata sufficiente a fondare la prova del credito. La banca ha richiamato in proposito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un rapporto contrattuale pacifico, la mancata contestazione della fattura ricevuta integra presunzione di accettazione della prestazione.
Quanto alla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, pari a euro 46.589,50, l'appellante ha affermato che i relativi consumi erano stati correttamente rilevati dal Distributore Locale e indicati in modo dettagliato in un documento di ventidue pagine, comprendente sia consumi riferiti ai mesi di settembre- ottobre 2015 per diverse utenze, sia un conguaglio relativo al periodo settembre 2011 – ottobre 2015 per il sito di Piazza Marconi. Ha inoltre sostenuto che la presenza di importi negativi in alcune voci attestava la detrazione dei consumi già fatturati, confermando la natura di conguaglio della fattura contestata.
pagina 6 di 10 L'appellante ha altresì dedotto l'erroneità della motivazione della sentenza nella parte in cui non avrebbe tenuto conto dell'onere probatorio incombente sul debitore per quanto attiene ai fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione, rilevando che il si era limitato a negare genericamente il debito, senza produrre CP_1 prova di pagamenti idonei a estinguere la pretesa.
In via autonoma, ha denunciato la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 231/2002, osservando che, una volta accertata la debenza della sorte capitale, sarebbero dovuti anche gli interessi moratori e gli accessori ex lege, inclusi quelli anatocistici e il compenso forfettario previsto dall'art. 6 del medesimo decreto. In tal senso, ha lamentato l'omessa pronuncia su tali voci accessorie, nonché sulla domanda proposta in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento.
Il si è costituito in giudizio con comparsa del 22 dicembre 2022, chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. In via preliminare ha eccepito la mancata impugnazione del capo della sentenza relativo alla cessazione della materia del contendere sulle fatture escluse dalla rideterminazione del credito, nonché il mancato gravame sulle statuizioni relative alle fatture per le quali era stato accertato l'avvenuto pagamento.
Quanto alla fattura n. 2900136930, il ha ribadito di non averla mai ricevuta e di averne segnalato CP_1
l'inesistenza fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, evidenziando che la banca, a differenza di quanto fatto per altre due fatture trasmesse tardivamente, non aveva mai prodotto in giudizio il documento in questione, né aveva fornito elementi utili ad accertarne l'effettiva emissione e trasmissione.
Con riguardo alla fattura del 2015, l'appellato ha chiarito di aver sempre contestato non l'esistenza della fattura, ma la sua erroneità sostanziale. Ha sostenuto che il relativo importo, incentrato su un'unica utenza in Piazza Marconi, risultava sproporzionato rispetto ai consumi storici e fondato su un criterio di calcolo manifestamente errato, che duplicava i consumi già contabilizzati. Ha inoltre richiamato le contestazioni inviate alla società cedente fin dal 2015, rimaste prive di riscontro.
Il ha infine contestato la spettanza degli interessi anatocistici e delle ulteriori somme richieste ex CP_1
d.lgs. n. 231/2002, in quanto prive del presupposto principale, e ha eccepito l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della residualità, trattandosi di controversia riconducibile a un rapporto contrattuale tipico.
5. Tema del contendere
Alla luce dell'evoluzione del giudizio di primo grado e delle censure formulate in appello, il thema decidendum si è progressivamente circoscritto.
Non formano più oggetto di contestazione le fatture che il ha dimostrato di avere Controparte_1 interamente corrisposto prima dell'instaurazione del giudizio, né quelle rispetto alle quali è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, statuizioni che non sono state oggetto di specifico gravame.
In conseguenza, residuano come uniche voci ancora controverse: (a) la fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, di importo pari a euro 46.589,50, riferita a consumi di energia elettrica per il sito comunale di Piazza Marconi;
e (b) la fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019, di importo pari a euro 122,60, di cui è contestata la stessa esistenza e trasmissione.
Rimangono altresì oggetto di accertamento la spettanza degli accessori di legge, in particolare gli interessi moratori, il compenso forfettario ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 e gli interessi anatocistici, nonché la domanda pagina 7 di 10 subordinata proposta dall'appellante ex art. 2041 c.c., qualora non fosse ritenuto provato un valido rapporto obbligatorio.
Non sono invece più in discussione le questioni afferenti all'ampio novero di ulteriori fatture originariamente oggetto di controversia, per effetto di intervenuti pagamenti, rinunce, o mancata impugnazione delle relative statuizioni di rigetto o di cessazione della materia del contendere da parte dell'appellante.
6. Motivi della decisione
L'appello proposto da deve essere integralmente rigettato, non risultando fondata, anche Parte_1 all'esito del presente grado, la pretesa creditoria azionata, tanto con riguardo alla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015, dell'importo di Euro 46.589,50, quanto con riferimento alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019, di Euro 122,60, in disparte ogni altra posta creditoria azionata originariamente, per le quali si è comunque formato giudicato interno.
6.1. Sulla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019
Quanto alla fattura n. 2900136930 del 17 settembre 2019 dell'importo di Euro 122,60, l'appellante sostiene di aver assolto l'onere probatorio attraverso la produzione degli atti di cessione e dell'intimazione di pagamento, richiamando il principio secondo cui il creditore deve provare solo la fonte del diritto e allegare l'inadempimento.
Tale argomentazione non può essere condivisa. Costituisce jus receptum il principio per cui la fattura commerciale, avendo natura di atto partecipativo e non di prova documentale circa l'esistenza del credito, non è di per sé sufficiente a provare il credito del somministrante qualora l'importo sia contestato dall'utente. Nel caso di specie, il ha specificamente segnalato l'inesistenza della fattura sin dalla CP_1 comparsa di costituzione, indicandola come mai ricevuta nell'elenco prodotto come documento n. 2.
A fronte di tale contestazione specifica, l'appellante aveva l'onere di produrre la fattura e dimostrarne l'avvenuta trasmissione al debitore. Diversamente da quanto accaduto per le fatture n. 2900126219 e n. 2900126844, per le quali la banca ha ammesso l'omessa trasmissione per anomalia del sistema e ha successivamente provveduto all'invio, per la fattura n. 2900136930 non è stata fornita alcuna prova né della sua effettiva emissione né del suo recapito al CP_1
La mera elencazione della fattura negli atti di cessione e nella diffida di pagamento non può supplire alla mancanza di prova documentale della sua esistenza e trasmissione, non potendo considerarsi sufficiente la mera dichiarazione unilaterale del creditore. Il principio dell'art. 2697 c.c. impone infatti al creditore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, tra cui l'esistenza del titolo del credito.
6.2. Sulla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015
Più complessa è la questione relativa alla fattura n. 2900043079 del 26 novembre 2015 dell'importo di Euro 46.589,50. L'appellante sostiene che si tratti di fattura di conguaglio relativa a consumi reali certificati dal Distributore Locale, mentre l'appellato contesta radicalmente l'erroneità della fatturazione.
In tema di somministrazione di energia elettrica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in caso di contestazione dei consumi da parte dell'utente, opera una ripartizione dell'onere probatorio secondo il principio di vicinanza della prova: grava sul gestore del servizio l'onere di provare che lo strumento di pagina 8 di 10 misurazione è regolarmente funzionante e che i consumi fatturati corrispondono a quelli effettivamente erogati (cfr. Cass. civ. ord. n. 25542 del 24 settembre 2024; Cass. ord. n. 21564 del 7 luglio 2022; Cass. ord. n. 297 del 9 gennaio 2020).
Nel caso di specie, il ha tempestivamente contestato la fattura sin dal 2015, segnalando la CP_1 sproporzione dell'importo rispetto ai consumi storici e l'erroneità del calcolo. Come correttamente rilevato dal Tribunale, dall'analisi della fattura emerge un criterio di quantificazione manifestamente erroneo, fondato sulla sistematica indicazione di una lettura iniziale pari a zero, con conseguente sommatoria cumulativa dei consumi e duplicazione progressiva degli importi.
La giurisprudenza ha precisato che a fronte dell'allegazione del malfunzionamento del contatore da parte dell'utente, non può porsi a suo carico l'onere di provare tale circostanza, gravando invece sul gestore l'onere di dimostrare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misurazione (cfr. Cass. ord. n. 28984 del 18 ottobre 2023; Cass. civ. ord. n. 34701 del 16 novembre 2021; Cass. ord. n. 19154 del 19 luglio 2018).
L'appellante non ha fornito alcuna prova tecnica idonea a dimostrare la correttezza dei calcoli contestati, limitandosi ad affermare genericamente che i consumi sarebbero certificati dal Distributore Locale, senza produrre tale certificazione. Al contrario, il ha documentato di aver regolarmente pagato le fatture CP_1 relative al medesimo periodo attraverso i documenti da 16 a 23, dimostrando che i consumi erano già stati fatturati e corrisposti su base bimestrale con relativi ricalcoli annuali.
Come chiarito dalla Suprema Corte, in presenza di specifiche contestazioni della controparte circa l'esistenza, la validità o l'esecuzione del rapporto contrattuale (quali errori nella fatturazione, doppia fatturazione per la medesima utenza, malfunzionamento del contatore o anomalie nei consumi), la fattura assume valore di mero indizio, dovendo il creditore fornire ulteriori elementi probatori idonei (cfr. Cass. ord. n. 34831 del 29 dicembre 2024; Cass. n. 9542 del 18 aprile 2018; Cass. n. 299 del 12 gennaio 2016; Cass. n. 15383 del 28 giugno 2010), in concreto non rassegnati e ne segue, pertanto, che sulla base della sola fattura – fra l'altro di “conguaglio” – relativa a periodi per cui erano già state emesse fatture e saldati gli importi, non può dirsi provata l'esistenza del credito, ovvero l'erogazione dell'energia nei termini e secondo l'entità indicati nella fattura contestata.
6.3. Sulle domande accessorie
Resta assorbita la questione relativa agli interessi moratori, al compenso forfettario ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2002 e agli interessi anatocistici, non potendosi configurare tali diritti in assenza di crediti effettivamente accertati.
Parimenti assorbita risulta la domanda subordinata ex art. 2041 c.c., non essendo dimostrato alcun arricchimento del a fronte di prestazioni non corrisposte. CP_1
6.4. Conclusioni
In definitiva, l'appello deve essere rigettato per difetto di prova dei crediti azionati. va Parte_1 condannata alla rifusione delle spese del grado, da liquidarsi in Euro 6.900,00 per compensi professionali, pari al medio tariffario, arrotondato per difetto, dovuto per le tre fasi concretamente esperite (studio, introduttiva, decisoria), secondo il pertinente scaglione tariffario, oltre rimborso forfettario, contributo previdenziale assistenziale e IVA come per legge, attesa la natura della controversia e l'attività svolta.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, va inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti pagina 9 di 10 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna parte appellante a rimborsare appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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