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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2350/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. MICHELA MOZZATO
E
IA NC
Con l'avv. SANDRO LIVIERO RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni delle parti: “1) Previo accertamento dei presupposti di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da HI
IA e in Dolo (VE) in data 18 novembre 2000 – iscritto nel Registro Parte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Dolo per l'anno 2000, parte II, Serie A, atto n. 48, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dolo (VE) di effettuare tutti i conseguenti incombenti di legge. 2) Prendersi atto che i coniugi sono separati di tetto e mensa e che gli stessi si scambiano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità, valide per l'espatrio, nonché al rilascio/rinnovo del passaporto e documento d'identità, validi per l'espatrio, del figlio minore . 3) Confermarsi Per_1 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Il ragazzo avrà Per_1 residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in Mira (VE), Via Brentelle
n. 47/A, di proprietà di entrambi i genitori, che viene, pertanto, temporaneamente assegnata in godimento alla OR , fino al momento in cui se ne concretizzerà la Parte_1
1 vendita in esecuzione delle previsioni di cui ai punti sub 9 e 10 che seguono. 4)
Impregiudicato il regime di affidamento condiviso del minore, le parti concordano che, salvo diverso accordo, e, in ogni caso, compatibilmente con i desideri del figlio, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e di quelli lavorativi dei genitori stessi, il IG. Per_1
HI IA avrà facoltà di vedere e tenere con sé secondo il seguente regime Per_1 di visita: - durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalla mattina se non va
a scuola) fino al mercoledì mattina;
- a weekend alternati, dal venerdì sera ad ore 19:00 fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, rispettivamente 5 e 3 giorni alternando con la madre, di anno in anno, la permanenza nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate tra
i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento. 5) Il IG. HI IA corrisponderà alla moglie la somma di € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Tale somma – da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT – verrà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, alle coordinate già note alle parti. 6) Il IG. HI IA corrisponderà altresì alla moglie, mensilmente, la quota pari al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio , secondo le specifiche e con Per_1 le modalità indicate nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Venezia, che, con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il restante 50% sarà a carico della OR . 7) Le parti concordano che l'assegno Parte_1 unico universale per figli a carico venga percepito dalla OR nella Parte_1 misura del 100%: le parti si impegnano a collaborare ogni anno, in tal senso, al momento della redazione dell' , fornendo tempestivamente all'ente incaricato della redazione Pt_2 tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio;
in particolare, il IG. Contr HI si impegna a compiere quanto necessario presso il CAF incaricato affinché l' venga versato interamente alle coordinate bancarie della IG.ra . 8) Al fine Parte_1 di definire consensualmente il divorzio e di provvedere perciò alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici – al netto di quanto si dirà infra in relazione alla vendita dell'immobile coniugale in comproprietà – le parti concordano che il IG. HI IA corrisponda alla IG.ra – quale regolamentazione dell'assetto economico Parte_1 derivante dal divorzio – una somma una tantum ai sensi dell'art. 5 L. 898/70 di € 12.000,00, con le seguenti modalità: a) Rate mensili di € 200,00 ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese, fino a che non verrà concretizzata la vendita della casa coniugale, nei termini di cui si dirà infra, sub 9-10)e comunque per non oltre 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
b) Al momento della vendita della casa coniugale – e contestualmente all'incasso del corrispettivo prezzo da parte dei coniugi – verrà versato in unica soluzione, da parte del IG. HI in favore della IG.ra , l'importo relativo alla differenza tra Pt_1 la somma pattuita di € 12.000,00 ed i versamenti mensili nelle more già effettuati, come da punto che precede. 9) Le parti convengono che la casa familiare sita in Mira (VE), Via
Brentelle n. 47/A venga posta in vendita libera da iscrizioni e o trascrizioni pregiudizievoli (che le parti si asterranno dall'effettuare) che possano diminuirne il valore o anche la semplice commercializzazione ad un prezzo iniziale di almeno € 390.000,00, che i coniugi – a seconda delle proposte che riceveranno – valuteranno, eventualmente di diminuire a distanza di un anno di un importo che sia congruo per entrambi qualora la vendita sia infruttuosa stabilendo, nel caso le parti non si accordassero, di ridurre del 5% il prezzo di
2 vendita. A tal fine, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto, le parti conferiranno congiuntamente mandato ad una o più agenzie immobiliari gradite ad entrambi. In caso di disaccordo sull'individuazione dell'Agenzia mandataria le parti saranno libere di conferire incarico separatamente ad Agenzie Immobiliari di loro gradimento con obbligo di informazione all'altra parte. 10) Qualora l'immobile non venga venuto entro 2 anni dalla data della firma del presente accordo i coniugi ridiscuteranno le modalità ed il prezzo della vendita della casa coniugale, liberi di dare corso eventualmente all'azione giudiziale di divisione del bene qualora fossero in disaccordo sulle modalità e condizioni di vendita. 11) Al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita dell'immobile il IG. HI IA si farà immediatamente carico di attivarsi per ultimare i lavori di spostamento del pozzetto VERITAS – per così rendere l'abitazione autonoma dalla contigua unità immobiliare di proprietà del IG. fratello della ricorrente con Persona_2 cui attualmente dividono l'utenza – nonché i lavori di ripristino della recinzione e della siepe. In particolare, mentre la OR si farà carico di tutte le operazioni relative Parte_1 alla necessità di sgomberare l'immobile dagli arredi, corredi e suppellettili in esso contenuti, il IG. HI si attiverà presso Veritas per richiedere il preventivo per l'intervento, assisterà all'uscita del relativo tecnico, chiederà e seguirà l'intervento del giardiniere di rimozione e ripristino della siepe, chiederà e seguirà l'intervento degli operai deputati alla rimozione e al conseguente ripristino della recinzione, coordinando l'esecuzione dei lavori
e le relative tempistiche. Le spese per tali incombenti graveranno sulle parti nella giusta metà. Entro la data di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, le parti si accorderanno in ordine alla ripartizione e suddivisione dei beni contenuti nella casa coniugale. 12) Sul ricavato prezzo della vendita graveranno: a) Il pagamento delle spese di mediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare;
b) Eventuali spese che si rendessero necessarie per la regolarizzazione Edilizio-urbanistica e o catastale dell'immobile indispensabili per consentire un valido atto di vendita, così come i costi per i professionisti che verranno all'uopo incaricati;
c) Pagamento di € 5.000,00 (cinquemila) in favore del IG.
, fratello della IG.ra , corrispondente alla quota di spettanza a carico Persona_2 Pt_1 dei ricorrenti dei costi per il rifacimento della pavimentazione esterna dell'immobile pagati interamente dallo stesso. Il IG. con il ricevimento della somma rilascerà Persona_2 quietanza e liberatoria – in carta semplice, sottoscritta dallo stesso e dai IGnori Pt_1
e HI IA – di nulla avere a pretendere dai ricorrenti. 13) Il residuo
[...] importo della vendita verrà quindi diviso nella giusta metà tra le parti del presente accordo. 14) Spese legali del presente giudizio integralmente compensate”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 03/06/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 18/11/2000 nel Comune di Dolo e dalla cui unione sono nati i figli Per_3
(03/02/2003) e (22/07/2007). Per_1
3 Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva come da nota del 09/07/2024, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 06/12/2016, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio minore , anche agli interessi morali e materiali dello stesso. Nulla va Per_1 disposto in favore del figlio , posto che quest'ultimo è maggiorenne e ha già raggiunto Per_3
l'indipendenza economica.
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dolo (VE) il 18/11/2000 tra e IA Parte_1
NC e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Dolo nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2000, Parte 2, Serie A, n. 48.
4 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- Prende atto che i coniugi sono separati di tetto e mensa e che gli stessi si scambiano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità, valide per l'espatrio, nonché al rilascio/rinnovo del passaporto e documento d'identità, validi per l'espatrio, del figlio minore . Per_1
- conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Il Per_1
ragazzo avrà residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in Mira (VE),
Via Brentelle n. 47/A, di proprietà di entrambi i genitori, che viene, pertanto, temporaneamente assegnata in godimento alla OR fino al momento in Parte_1
cui se ne concretizzerà la vendita in esecuzione delle previsioni di cui ai punti sub 9 e 10 che seguono.
- salvo diverso accordo delle parti e, in ogni caso, compatibilmente con i desideri del figlio, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e di quelli lavorativi dei Per_1
genitori stessi, il IG. HI IA avrà facoltà di vedere e tenere con sé secondo Per_1
il seguente regime di visita:
- durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalla mattina se non va a scuola) fino al mercoledì mattina;
- a weekend alternati, dal venerdì sera ad ore 19:00 fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, rispettivamente 5 e 3 giorni alternando con la madre, di anno in anno, la permanenza nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate tra i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.
- Il IG. HI IA corrisponderà alla moglie la somma di € 650,00
(seicentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Tale Per_1
somma – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – verrà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, alle coordinate già note alle parti.
5 - Il IG. HI IA corrisponderà altresì alla moglie, mensilmente, la quota pari al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio , secondo le Per_1
specifiche e con le modalità indicate nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Venezia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il restante 50% sarà a carico della OR Parte_1
- le parti concordano che l'assegno unico universale per figli a carico venga percepito dalla OR nella misura del 100%: le parti si impegnano a collaborare ogni anno, Parte_1 in tal senso, al momento della redazione dell' , fornendo tempestivamente all'ente Pt_2 incaricato della redazione tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio;
in particolare, il IG. HI si impegna a compiere quanto necessario presso il CAF
Contr incaricato affinché l' venga versato interamente alle coordinate bancarie della IG.ra
Parte_1
- al fine di definire consensualmente il divorzio e di provvedere perciò alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici – al netto di quanto si dirà infra in relazione alla vendita dell'immobile coniugale in comproprietà –, le parti concordano che il IG.
HI IA corrisponda alla IG.ra – quale regolamentazione Parte_1 dell'assetto economico derivante dal divorzio – una somma una tantum ai sensi dell'art. 5 L.
898/70 di € 12.000,00, con le seguenti modalità:
a) Rate mensili di € 200,00 ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese, fino a che non verrà concretizzata la vendita della casa coniugale, nei termini di cui si dirà infra, sub 9-10)e comunque per non oltre 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
b) Al momento della vendita della casa coniugale – e contestualmente all'incasso del corrispettivo prezzo da parte dei coniugi – verrà versato in unica soluzione, da parte del IG.
HI in favore della IG.ra , l'importo relativo alla differenza tra la somma pattuita Pt_1 di € 12.000,00 ed i versamenti mensili nelle more già effettuati, come da punto che precede.
- le parti convengono che la casa familiare sita in Mira (VE), Via Brentelle n. 47/A venga posta in vendita libera da iscrizioni e o trascrizioni pregiudizievoli (che le parti si asterranno dall'effettuare) che possano diminuirne il valore o anche la semplice commercializzazione ad un prezzo iniziale di almeno € 390.000,00, che i coniugi – a seconda delle proposte che riceveranno – valuteranno, eventualmente di diminuire a distanza di un anno di un importo che sia congruo per entrambi qualora la vendita sia infruttuosa stabilendo, nel caso le parti
6 non si accordassero, di ridurre del 5% il prezzo di vendita. A tal fine, entro il termine di giorni
15 dalla sottoscrizione del presente atto, le parti conferiranno congiuntamente mandato ad una o più agenzie immobiliari gradite ad entrambi. In caso di disaccordo sull'individuazione dell'Agenzia mandataria le parti saranno libere di conferire incarico separatamente ad
Agenzie Immobiliari di loro gradimento con obbligo di informazione all'altra parte.
- Qualora l'immobile non venga venuto entro 2 anni dalla data della firma del presente accordo i coniugi ridiscuteranno le modalità ed il prezzo della vendita della casa coniugale, liberi di dare corso eventualmente all'azione giudiziale di divisione del bene qualora fossero in disaccordo sulle modalità e condizioni di vendita.
- Al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita dell'immobile il IG. HI
IA si farà immediatamente carico di attivarsi per ultimare i lavori di spostamento del pozzetto VERITAS – per così rendere l'abitazione autonoma dalla contigua unità immobiliare di proprietà del IG. fratello della ricorrente con cui attualmente Persona_2 dividono l'utenza – nonché i lavori di ripristino della recinzione e della siepe. In particolare, mentre la OR si farà carico di tutte le operazioni relative alla necessità di Parte_1 sgomberare l'immobile dagli arredi, corredi e suppellettili in esso contenuti, il IG. HI si attiverà presso Veritas per richiedere il preventivo per l'intervento, assisterà all'uscita del relativo tecnico, chiederà e seguirà l'intervento del giardiniere di rimozione e ripristino della siepe, chiederà e seguirà l'intervento degli operai deputati alla rimozione e al conseguente ripristino della recinzione, coordinando l'esecuzione dei lavori e le relative tempistiche. Le spese per tali incombenti graveranno sulle parti nella giusta metà.
Entro la data di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, le parti si accorderanno in ordine alla ripartizione e suddivisione dei beni contenuti nella casa coniugale.
- Sul ricavato prezzo della vendita graveranno: a) Il pagamento delle spese di mediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare;
b) Eventuali spese che si rendessero necessarie per la regolarizzazione Edilizio-urbanistica e o catastale dell'immobile indispensabili per consentire un valido atto di vendita, così come i costi per i professionisti che verranno all'uopo incaricati;
c) Pagamento di € 5.000,00 (cinquemila) in favore del IG. , Persona_2
fratello della IG.ra corrispondente alla quota di spettanza a carico dei ricorrenti dei Pt_1 costi per il rifacimento della pavimentazione esterna dell'immobile pagati interamente dallo
7 stesso. Il IG. con il ricevimento della somma rilascerà quietanza e liberatoria– Persona_2
in carta semplice, sottoscritta dallo stesso e dai IGnori e HI IA – Parte_1
di nulla avere a pretendere dai ricorrenti.
- Il residuo importo della vendita verrà quindi diviso nella giusta metà tra le parti del presente accordo.
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Dolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 28/01/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. MICHELA MOZZATO
E
IA NC
Con l'avv. SANDRO LIVIERO RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni delle parti: “1) Previo accertamento dei presupposti di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da HI
IA e in Dolo (VE) in data 18 novembre 2000 – iscritto nel Registro Parte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Dolo per l'anno 2000, parte II, Serie A, atto n. 48, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dolo (VE) di effettuare tutti i conseguenti incombenti di legge. 2) Prendersi atto che i coniugi sono separati di tetto e mensa e che gli stessi si scambiano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità, valide per l'espatrio, nonché al rilascio/rinnovo del passaporto e documento d'identità, validi per l'espatrio, del figlio minore . 3) Confermarsi Per_1 l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Il ragazzo avrà Per_1 residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in Mira (VE), Via Brentelle
n. 47/A, di proprietà di entrambi i genitori, che viene, pertanto, temporaneamente assegnata in godimento alla OR , fino al momento in cui se ne concretizzerà la Parte_1
1 vendita in esecuzione delle previsioni di cui ai punti sub 9 e 10 che seguono. 4)
Impregiudicato il regime di affidamento condiviso del minore, le parti concordano che, salvo diverso accordo, e, in ogni caso, compatibilmente con i desideri del figlio, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e di quelli lavorativi dei genitori stessi, il IG. Per_1
HI IA avrà facoltà di vedere e tenere con sé secondo il seguente regime Per_1 di visita: - durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalla mattina se non va
a scuola) fino al mercoledì mattina;
- a weekend alternati, dal venerdì sera ad ore 19:00 fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, rispettivamente 5 e 3 giorni alternando con la madre, di anno in anno, la permanenza nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, lunedì dell'Angelo; - durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate tra
i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento. 5) Il IG. HI IA corrisponderà alla moglie la somma di € 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Tale somma – da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici ISTAT – verrà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, alle coordinate già note alle parti. 6) Il IG. HI IA corrisponderà altresì alla moglie, mensilmente, la quota pari al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio , secondo le specifiche e con Per_1 le modalità indicate nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di Venezia, che, con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il restante 50% sarà a carico della OR . 7) Le parti concordano che l'assegno Parte_1 unico universale per figli a carico venga percepito dalla OR nella Parte_1 misura del 100%: le parti si impegnano a collaborare ogni anno, in tal senso, al momento della redazione dell' , fornendo tempestivamente all'ente incaricato della redazione Pt_2 tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio;
in particolare, il IG. Contr HI si impegna a compiere quanto necessario presso il CAF incaricato affinché l' venga versato interamente alle coordinate bancarie della IG.ra . 8) Al fine Parte_1 di definire consensualmente il divorzio e di provvedere perciò alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici – al netto di quanto si dirà infra in relazione alla vendita dell'immobile coniugale in comproprietà – le parti concordano che il IG. HI IA corrisponda alla IG.ra – quale regolamentazione dell'assetto economico Parte_1 derivante dal divorzio – una somma una tantum ai sensi dell'art. 5 L. 898/70 di € 12.000,00, con le seguenti modalità: a) Rate mensili di € 200,00 ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese, fino a che non verrà concretizzata la vendita della casa coniugale, nei termini di cui si dirà infra, sub 9-10)e comunque per non oltre 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
b) Al momento della vendita della casa coniugale – e contestualmente all'incasso del corrispettivo prezzo da parte dei coniugi – verrà versato in unica soluzione, da parte del IG. HI in favore della IG.ra , l'importo relativo alla differenza tra Pt_1 la somma pattuita di € 12.000,00 ed i versamenti mensili nelle more già effettuati, come da punto che precede. 9) Le parti convengono che la casa familiare sita in Mira (VE), Via
Brentelle n. 47/A venga posta in vendita libera da iscrizioni e o trascrizioni pregiudizievoli (che le parti si asterranno dall'effettuare) che possano diminuirne il valore o anche la semplice commercializzazione ad un prezzo iniziale di almeno € 390.000,00, che i coniugi – a seconda delle proposte che riceveranno – valuteranno, eventualmente di diminuire a distanza di un anno di un importo che sia congruo per entrambi qualora la vendita sia infruttuosa stabilendo, nel caso le parti non si accordassero, di ridurre del 5% il prezzo di
2 vendita. A tal fine, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione del presente atto, le parti conferiranno congiuntamente mandato ad una o più agenzie immobiliari gradite ad entrambi. In caso di disaccordo sull'individuazione dell'Agenzia mandataria le parti saranno libere di conferire incarico separatamente ad Agenzie Immobiliari di loro gradimento con obbligo di informazione all'altra parte. 10) Qualora l'immobile non venga venuto entro 2 anni dalla data della firma del presente accordo i coniugi ridiscuteranno le modalità ed il prezzo della vendita della casa coniugale, liberi di dare corso eventualmente all'azione giudiziale di divisione del bene qualora fossero in disaccordo sulle modalità e condizioni di vendita. 11) Al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita dell'immobile il IG. HI IA si farà immediatamente carico di attivarsi per ultimare i lavori di spostamento del pozzetto VERITAS – per così rendere l'abitazione autonoma dalla contigua unità immobiliare di proprietà del IG. fratello della ricorrente con Persona_2 cui attualmente dividono l'utenza – nonché i lavori di ripristino della recinzione e della siepe. In particolare, mentre la OR si farà carico di tutte le operazioni relative Parte_1 alla necessità di sgomberare l'immobile dagli arredi, corredi e suppellettili in esso contenuti, il IG. HI si attiverà presso Veritas per richiedere il preventivo per l'intervento, assisterà all'uscita del relativo tecnico, chiederà e seguirà l'intervento del giardiniere di rimozione e ripristino della siepe, chiederà e seguirà l'intervento degli operai deputati alla rimozione e al conseguente ripristino della recinzione, coordinando l'esecuzione dei lavori
e le relative tempistiche. Le spese per tali incombenti graveranno sulle parti nella giusta metà. Entro la data di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, le parti si accorderanno in ordine alla ripartizione e suddivisione dei beni contenuti nella casa coniugale. 12) Sul ricavato prezzo della vendita graveranno: a) Il pagamento delle spese di mediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare;
b) Eventuali spese che si rendessero necessarie per la regolarizzazione Edilizio-urbanistica e o catastale dell'immobile indispensabili per consentire un valido atto di vendita, così come i costi per i professionisti che verranno all'uopo incaricati;
c) Pagamento di € 5.000,00 (cinquemila) in favore del IG.
, fratello della IG.ra , corrispondente alla quota di spettanza a carico Persona_2 Pt_1 dei ricorrenti dei costi per il rifacimento della pavimentazione esterna dell'immobile pagati interamente dallo stesso. Il IG. con il ricevimento della somma rilascerà Persona_2 quietanza e liberatoria – in carta semplice, sottoscritta dallo stesso e dai IGnori Pt_1
e HI IA – di nulla avere a pretendere dai ricorrenti. 13) Il residuo
[...] importo della vendita verrà quindi diviso nella giusta metà tra le parti del presente accordo. 14) Spese legali del presente giudizio integralmente compensate”
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 03/06/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 18/11/2000 nel Comune di Dolo e dalla cui unione sono nati i figli Per_3
(03/02/2003) e (22/07/2007). Per_1
3 Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva come da nota del 09/07/2024, in atti, e il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 06/12/2016, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative al figlio minore , anche agli interessi morali e materiali dello stesso. Nulla va Per_1 disposto in favore del figlio , posto che quest'ultimo è maggiorenne e ha già raggiunto Per_3
l'indipendenza economica.
Il tutto come da ricorso.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Dolo (VE) il 18/11/2000 tra e IA Parte_1
NC e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Dolo nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2000, Parte 2, Serie A, n. 48.
4 Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- Prende atto che i coniugi sono separati di tetto e mensa e che gli stessi si scambiano reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità, valide per l'espatrio, nonché al rilascio/rinnovo del passaporto e documento d'identità, validi per l'espatrio, del figlio minore . Per_1
- conferma l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori. Il Per_1
ragazzo avrà residenza anagrafica presso la madre, nella casa coniugale sita in Mira (VE),
Via Brentelle n. 47/A, di proprietà di entrambi i genitori, che viene, pertanto, temporaneamente assegnata in godimento alla OR fino al momento in Parte_1
cui se ne concretizzerà la vendita in esecuzione delle previsioni di cui ai punti sub 9 e 10 che seguono.
- salvo diverso accordo delle parti e, in ogni caso, compatibilmente con i desideri del figlio, nonché con gli impegni scolastici ed extrascolastici di e di quelli lavorativi dei Per_1
genitori stessi, il IG. HI IA avrà facoltà di vedere e tenere con sé secondo Per_1
il seguente regime di visita:
- durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalla mattina se non va a scuola) fino al mercoledì mattina;
- a weekend alternati, dal venerdì sera ad ore 19:00 fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola;
- durante le vacanze natalizie e pasquali, rispettivamente 5 e 3 giorni alternando con la madre, di anno in anno, la permanenza nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua, lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate tra i genitori entro il mese di maggio dell'anno di riferimento.
- Il IG. HI IA corrisponderà alla moglie la somma di € 650,00
(seicentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio . Tale Per_1
somma – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – verrà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, alle coordinate già note alle parti.
5 - Il IG. HI IA corrisponderà altresì alla moglie, mensilmente, la quota pari al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio , secondo le Per_1
specifiche e con le modalità indicate nel Protocollo Famiglia in uso presso il Tribunale di
Venezia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Il restante 50% sarà a carico della OR Parte_1
- le parti concordano che l'assegno unico universale per figli a carico venga percepito dalla OR nella misura del 100%: le parti si impegnano a collaborare ogni anno, Parte_1 in tal senso, al momento della redazione dell' , fornendo tempestivamente all'ente Pt_2 incaricato della redazione tutta la documentazione necessaria all'ottenimento del beneficio;
in particolare, il IG. HI si impegna a compiere quanto necessario presso il CAF
Contr incaricato affinché l' venga versato interamente alle coordinate bancarie della IG.ra
Parte_1
- al fine di definire consensualmente il divorzio e di provvedere perciò alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici – al netto di quanto si dirà infra in relazione alla vendita dell'immobile coniugale in comproprietà –, le parti concordano che il IG.
HI IA corrisponda alla IG.ra – quale regolamentazione Parte_1 dell'assetto economico derivante dal divorzio – una somma una tantum ai sensi dell'art. 5 L.
898/70 di € 12.000,00, con le seguenti modalità:
a) Rate mensili di € 200,00 ciascuna entro il giorno 10 di ogni mese, fino a che non verrà concretizzata la vendita della casa coniugale, nei termini di cui si dirà infra, sub 9-10)e comunque per non oltre 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
b) Al momento della vendita della casa coniugale – e contestualmente all'incasso del corrispettivo prezzo da parte dei coniugi – verrà versato in unica soluzione, da parte del IG.
HI in favore della IG.ra , l'importo relativo alla differenza tra la somma pattuita Pt_1 di € 12.000,00 ed i versamenti mensili nelle more già effettuati, come da punto che precede.
- le parti convengono che la casa familiare sita in Mira (VE), Via Brentelle n. 47/A venga posta in vendita libera da iscrizioni e o trascrizioni pregiudizievoli (che le parti si asterranno dall'effettuare) che possano diminuirne il valore o anche la semplice commercializzazione ad un prezzo iniziale di almeno € 390.000,00, che i coniugi – a seconda delle proposte che riceveranno – valuteranno, eventualmente di diminuire a distanza di un anno di un importo che sia congruo per entrambi qualora la vendita sia infruttuosa stabilendo, nel caso le parti
6 non si accordassero, di ridurre del 5% il prezzo di vendita. A tal fine, entro il termine di giorni
15 dalla sottoscrizione del presente atto, le parti conferiranno congiuntamente mandato ad una o più agenzie immobiliari gradite ad entrambi. In caso di disaccordo sull'individuazione dell'Agenzia mandataria le parti saranno libere di conferire incarico separatamente ad
Agenzie Immobiliari di loro gradimento con obbligo di informazione all'altra parte.
- Qualora l'immobile non venga venuto entro 2 anni dalla data della firma del presente accordo i coniugi ridiscuteranno le modalità ed il prezzo della vendita della casa coniugale, liberi di dare corso eventualmente all'azione giudiziale di divisione del bene qualora fossero in disaccordo sulle modalità e condizioni di vendita.
- Al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita dell'immobile il IG. HI
IA si farà immediatamente carico di attivarsi per ultimare i lavori di spostamento del pozzetto VERITAS – per così rendere l'abitazione autonoma dalla contigua unità immobiliare di proprietà del IG. fratello della ricorrente con cui attualmente Persona_2 dividono l'utenza – nonché i lavori di ripristino della recinzione e della siepe. In particolare, mentre la OR si farà carico di tutte le operazioni relative alla necessità di Parte_1 sgomberare l'immobile dagli arredi, corredi e suppellettili in esso contenuti, il IG. HI si attiverà presso Veritas per richiedere il preventivo per l'intervento, assisterà all'uscita del relativo tecnico, chiederà e seguirà l'intervento del giardiniere di rimozione e ripristino della siepe, chiederà e seguirà l'intervento degli operai deputati alla rimozione e al conseguente ripristino della recinzione, coordinando l'esecuzione dei lavori e le relative tempistiche. Le spese per tali incombenti graveranno sulle parti nella giusta metà.
Entro la data di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, le parti si accorderanno in ordine alla ripartizione e suddivisione dei beni contenuti nella casa coniugale.
- Sul ricavato prezzo della vendita graveranno: a) Il pagamento delle spese di mediazione da riconoscere all'Agenzia immobiliare;
b) Eventuali spese che si rendessero necessarie per la regolarizzazione Edilizio-urbanistica e o catastale dell'immobile indispensabili per consentire un valido atto di vendita, così come i costi per i professionisti che verranno all'uopo incaricati;
c) Pagamento di € 5.000,00 (cinquemila) in favore del IG. , Persona_2
fratello della IG.ra corrispondente alla quota di spettanza a carico dei ricorrenti dei Pt_1 costi per il rifacimento della pavimentazione esterna dell'immobile pagati interamente dallo
7 stesso. Il IG. con il ricevimento della somma rilascerà quietanza e liberatoria– Persona_2
in carta semplice, sottoscritta dallo stesso e dai IGnori e HI IA – Parte_1
di nulla avere a pretendere dai ricorrenti.
- Il residuo importo della vendita verrà quindi diviso nella giusta metà tra le parti del presente accordo.
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Dolo per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 28/01/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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