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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 2 aprile 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 2 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8596 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Andrea Piredda, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale con atto pubblico
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15 settembre 2017, ha convenuto Parte_1
in giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione CP_1
alla ingiunzione fiscale n. 8874/2017, emessa il 31 luglio 2017 e notificata il 16 agosto 2017, per il pagamento della somma di Euro 6.149,24, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso domestico per la casa di abitazione in
Alghero, via Foradada n. 13, in base a due fatture, l'una emessa per consumi,
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relativi agli anni dal 2007 al 2015, e l'altra per deposito cauzionale, eccependo la prescrizione quinquennale degli importi e l'infondatezza della pretesa per erronea determinazione dei consumi e chiedendo, pertanto, accertarsi la parziale estinzione del debito, fino al mese di febbraio 2011, e l'inesistenza, comunque, del debito, con la conseguente revoca dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1
motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito, in relazione alla minor somma dovuta, e per la condanna al pagamento in suo favore.
Con la prima memoria di trattazione, l'opponente ha chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria e l'opposta ha modificato la domanda riconvenzionale, limitandola alla somma di Euro 4.751,84, al netto della parte del credito prescritta.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito, per il periodo dal mese di luglio 2007 al mese di febbraio 2011, compreso, essendo stata la fattura di maggior importo recapitata solo nel mese di marzo
2016.
1.2. Col secondo motivo, si eccepisce che i consumi stimati, meramente presuntivi, non corrispondano a quelli effettivi, considerato che nella nota del gestore in cui si dava atto della sostituzione del contatore, avvenuta senza preavviso l'8 giugno 2017, la lettura indicata era di mc 5379, mentre nella principale fattura posta a base dell'ingiunzione, alla data del 30 novembre 2015, veniva indicata la lettura di mc 6040, per cui non si può escludere, secondo l'utente, il malfunzionamento del contatore, poi sostituito;
si afferma, inoltre, che la suddetta fattura si riferisca ad un contatore diverso da quello dell'utenza
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intestata all'opponente; infine, si evidenzia che la fattura di importo inferiore mai era pervenuta alla destinataria, facendo valere per essa le stesse eccezioni.
2. I due motivi, che si prestano ad esame congiunto per stretta connessione, sono parzialmente, anche se largamente, fondati.
2.1. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016; conf. nn. 30290 del 2017, 19154 del 2018,
18195 del 2021 e 28984 del 2023); nella giurisprudenza di merito, sulla medesima linea argomentativa, si è affermato con maggiore ampiezza che, in materia di contratto di fornitura d'acqua, ai fini della verifica dei consumi, fondanti i corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di un'eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero, su un diverso piano, da perdita occulta nell'impianto idrico, con l'esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, verificando, quindi, se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente
(Trib. Oristano n. 16 del 2019), e che, in altri termini, ove il gestore del servizio idrico abbia fornito la prova della misurazione, spetta all'utente provare che i consumi eccessivi dipendano da fatti a lui non imputabili (Trib. Cagliari n. 1954 del 2024).
2.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso domestico residenziale intestata a identificata col Parte_1
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numero di utenza 36615119 ed ubicata in Alghero, via Foradada n. 13, è in contestazione relativamente alle fatture seguenti, poste a base dell'atto di ingiunzione n. 8874/2017, per il periodo complessivo dal 30 giugno 2007 fino al
30 novembre 2015, di importo totale pari a Euro 6.149,24: fattura emessa in acconto il 29 gennaio 2016, per consumi relativi al periodo dal 30 giugno 2007 al
30 novembre 2015, di importo pari a Euro 6.049,54; fattura emessa ad altro titolo il 6 ottobre 2014, per deposito cauzionale, di importo pari a Euro 99,70.
2.3. Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione parziale del diritto ai corrispettivi per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, premesso che il credito è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015) e che la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo in generale l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999), occorre considerare il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., secondo cui l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio (Cass. n. 27412 del 2021); costituzione in mora per la quale non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. n. 10599 del 2021).
2.4. Nel caso in esame, per il periodo più remoto, non è stato allegato né provato il recapito di alcuna richiesta di pagamento anteriore alla fattura con richiesta di adempimento del 29 gennaio 2016, ricevuta pacificamente nel mese di marzo 2016, relativa ai corrispettivi dei consumi per il periodo dal 30 giugno 2007 al 30 novembre 2015. Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stata notificata l'ingiunzione. Ne consegue che la prescrizione ben può operare in concreto fino al 28 febbraio 2011, come eccepito dall'utente in giudizio, cioè in misura più ampia di quanto affermato dal gestore con la risposta al reclamo in sede stragiudiziale;
del tutto diverso è il discorso, invece, per il
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deposito cauzionale, introdotto come garanzia contro la morosità soltanto nell'anno 2013, in forza di provvedimenti regolatori, integrativi del contratto di somministrazione, con deliberazioni AEEGSI nn. 86/2013/R/IDR e
643/2013/R/IDR.
2.5. Ai fini del calcolo, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal
1° marzo 2011 fino al 30 novembre 2015.
2.6. Allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi.
2.7. Non sussiste alcun vizio del contatore. Il buon funzionamento dello strumento di misura collocato all'epoca, avente matricola 649815, come riportato nella fattura in acconto, oppure matricola 02/072907, come riportato nella nota di sostituzione, qualunque fosse il misuratore, non è stato contestato nella citazione, se non in modo del tutto generico ed inammissibile, senza specificare alcun ipotetico difetto di costruzione o di manutenzione. Ne consegue la dispensa dalla prova del fatto che il contatore funzionasse regolarmente.
2.8. Sussiste, di contro, la denunciata incertezza nella rilevazione o, comunque, il denunciato errore nella trascrizione. Per l'intero periodo, le letture asseritamente eseguite da parte del gestore, sia quella iniziale, pari a mc 1914, sia quella finale, pari a mc 6040, tutte e due necessarie, ai fini della determinazione dei consumi mediante calcolo per differenza, formano oggetto di contestazione da parte dell'utente e non sono supportate da alcuna prova, documentale o testimoniale, rientrante nell'onere del gestore ed indispensabile. Anzi, il confronto tra la fattura del 29 gennaio 2016, in cui si riporta la lettura finale di mc 6040, asseritamente stimata in base ai precedenti rilievi sul contatore con matricola
649815, da un lato, e la nota priva di data e la nota di risposta al reclamo del 27 dicembre 2017, in cui si riporta la lettura successiva di mc 5379, asseritamente rilevata sul contatore con matricola 02/072907, proprio quello sostituito a far data dall'8 giugno 2017, fanno dubitare perfino che si tratti dello stesso misuratore.
Non ha alcuna efficacia probatoria la mera stampa di quella che sarebbe la serie storica dei consumi, perché trattasi di documento ad uso interno, unilateralmente
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formato dalla parte che intende avvalersene, oltretutto inattendibile per l'andamento non progressivo dei dati ivi riportati. A prescindere dal mancato rispetto della prescritta periodicità, sono le letture stesse ad esser mancate, in quanto non dimostrate, neanche quelle agli estremi. Ne consegue, in totale difetto di prova, la mancanza dei termini di definizione del necessario intervallo tra due letture certe, necessarie per poter correttamente determinare e distribuire i consumi tra i periodi e le tariffe succedutisi nel corso del tempo.
2.9. Attesa la mancanza di prova diretta, posto che certamente vi erano consumi, non essendo stata dedotta la chiusura della fornitura, i quantitativi vanno propriamente ricostruiti per l'intero periodo.
2.10. A tal fine, occorre procedere alla ricostruzione dei consumi in applicazione del criterio statistico, in via eccezionale e residuale, ai sensi dell'art.
B.35 del regolamento, in ragione del difetto di consumi rilevati sul piano storico, con un ragionevole grado di certezza e per un periodo apprezzabilmente lungo, anteriore o posteriore, ai fini dell'uso come parametri, non potendo ricavarsi alcunché dalla fattura elaborata in base a mere stime, oltretutto controverse, né dalla stampa interna già analizzata e disattesa né dai documenti introdotti in giudizio oltre le preclusioni istruttorie. All'utenza in esame, dunque, possono e debbono ascriversi per il periodo oggetto di determinazione, in via presuntiva, consumi medi non inferiori a quelli notoriamente rilevati dall'ISTAT. Poiché il consumo pro capite e pro die di acqua ad uso domestico è pari a mc 0,18
(64/365), in base alla media per il territorio regionale, e il nucleo familiare in questo caso conta un unico componente, in base ai fatti pacifici tra le parti, il consumo medio giornaliero si intende pari a mc 0,18, corrispondente al consumo medio annuo di mc 66 (0,18x365), sicché i consumi controversi sono determinabili nella misura di mc 312, dal 1° marzo 2011 al 30 novembre 2015, nel corso di giorni 1736 (0,18x1736). A questo punto, occorre applicare le tariffe, estrapolabili dalla fattura in questione, contenente i valori annualmente aggiornati, riferiti ai canoni progressivi per volumi crescenti d'acqua presa dall'acquedotto, agli oneri di depurazione e di fognatura, nonché alla quota fissa di accesso al
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servizio, da moltiplicarsi per i quantitativi forniti. Si ottengono i seguenti importi, per anno intero o per frazione d'anno, secondo i casi: Euro 67,25, per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2011; Euro 84,80, per il periodo dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2012; Euro 89,31, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; Euro 104,01, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014; Euro 97,78, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2015. Ne consegue la somma totale per corrispettivi di Euro 443,15, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%).
2.11. Il deposito cauzionale, invece, non è stato contestato, almeno non specificamente, per la somma addebitata di Euro 99,70, non imponibile.
2.12. Le due categorie, sommate tra loro, per corrispettivi e per deposito cauzionale, complessivamente ammontano a Euro 542,85.
2.13. Pertanto, è accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione, nei limiti stabiliti.
3. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alle eccezioni accolte, è parzialmente fondata, con riguardo alla eccedenza rispetto alla somma dovuta.
4. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, invece, è tardiva ed inammissibile.
4.1. Secondo la prevalente giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del R.D.
n. 639 del 1910, oggi ricondotto al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata con il provvedimento impugnato, nel quale l'opponente assume la posizione di attore in senso formale, mentre l'amministrazione opposta assume quella di convenuta, acquistando i poteri processuali collegati a tale veste, ivi compreso quello di proporre domande riconvenzionali, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, diversamente da quanto accade nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la domanda giudiziale è proposta già col ricorso per ingiunzione, fin dalla prima fase del procedimento monitorio (cfr.
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Cass. n. 3341 del 2009; n. 24040 del 2019).
4.2. Nella specie, la convenuta si è costituita in giudizio con la comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2017, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissata nella citazione per lo stesso giorno, ed
è incorsa in decadenza, perciò, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, rispetto alla facoltà di proporre domanda riconvenzionale di condanna al pagamento, in aggiunta al mero accertamento, già domandato dall'altra parte.
5. Conclusivamente, va annullata l'ingiunzione, per mancanza di esatta corrispondenza tra la minor somma dovuta e la somma ingiunta, ed accertato, per quanto di ragione, il credito residuo, a titolo di corrispettivi di fornitura idrica e di deposito cauzionale;
va dichiarata inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale subordinata.
6. La soccombenza reciproca, desumibile dalla enorme differenza tra la somma richiesta e la somma riconosciuta, giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
7. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, un esito processuale di totale soccombenza della parte contro cui è rivolta l'istanza, esclusa dall'accertamento anche solo parziale e minimo della fondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ingiunzione opposta;
2) dichiara la inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto ai corrispettivi di fornitura idrica per il periodo dal 30 giugno 2007 fino al 28 febbraio 2011;
3) dichiara la inesistenza, per inesatta liquidazione, del diritto ai corrispettivi di fornitura idrica e al deposito cauzionale in eccedenza rispetto alla somma dovuta,
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pari a Euro 542,85, per il periodo dal 1° marzo 2011 fino al 30 novembre 2015;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 2 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 2 aprile 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8596 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Andrea Piredda, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale con atto pubblico
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15 settembre 2017, ha convenuto Parte_1
in giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione CP_1
alla ingiunzione fiscale n. 8874/2017, emessa il 31 luglio 2017 e notificata il 16 agosto 2017, per il pagamento della somma di Euro 6.149,24, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso domestico per la casa di abitazione in
Alghero, via Foradada n. 13, in base a due fatture, l'una emessa per consumi,
1 (Segue verbale dell'udienza del 2 aprile 2025)
relativi agli anni dal 2007 al 2015, e l'altra per deposito cauzionale, eccependo la prescrizione quinquennale degli importi e l'infondatezza della pretesa per erronea determinazione dei consumi e chiedendo, pertanto, accertarsi la parziale estinzione del debito, fino al mese di febbraio 2011, e l'inesistenza, comunque, del debito, con la conseguente revoca dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1
motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito, in relazione alla minor somma dovuta, e per la condanna al pagamento in suo favore.
Con la prima memoria di trattazione, l'opponente ha chiesto anche la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria e l'opposta ha modificato la domanda riconvenzionale, limitandola alla somma di Euro 4.751,84, al netto della parte del credito prescritta.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si eccepisce la prescrizione quinquennale del credito, per il periodo dal mese di luglio 2007 al mese di febbraio 2011, compreso, essendo stata la fattura di maggior importo recapitata solo nel mese di marzo
2016.
1.2. Col secondo motivo, si eccepisce che i consumi stimati, meramente presuntivi, non corrispondano a quelli effettivi, considerato che nella nota del gestore in cui si dava atto della sostituzione del contatore, avvenuta senza preavviso l'8 giugno 2017, la lettura indicata era di mc 5379, mentre nella principale fattura posta a base dell'ingiunzione, alla data del 30 novembre 2015, veniva indicata la lettura di mc 6040, per cui non si può escludere, secondo l'utente, il malfunzionamento del contatore, poi sostituito;
si afferma, inoltre, che la suddetta fattura si riferisca ad un contatore diverso da quello dell'utenza
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intestata all'opponente; infine, si evidenzia che la fattura di importo inferiore mai era pervenuta alla destinataria, facendo valere per essa le stesse eccezioni.
2. I due motivi, che si prestano ad esame congiunto per stretta connessione, sono parzialmente, anche se largamente, fondati.
2.1. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016; conf. nn. 30290 del 2017, 19154 del 2018,
18195 del 2021 e 28984 del 2023); nella giurisprudenza di merito, sulla medesima linea argomentativa, si è affermato con maggiore ampiezza che, in materia di contratto di fornitura d'acqua, ai fini della verifica dei consumi, fondanti i corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di un'eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero, su un diverso piano, da perdita occulta nell'impianto idrico, con l'esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, verificando, quindi, se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente
(Trib. Oristano n. 16 del 2019), e che, in altri termini, ove il gestore del servizio idrico abbia fornito la prova della misurazione, spetta all'utente provare che i consumi eccessivi dipendano da fatti a lui non imputabili (Trib. Cagliari n. 1954 del 2024).
2.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso domestico residenziale intestata a identificata col Parte_1
3 (Segue verbale dell'udienza del 2 aprile 2025)
numero di utenza 36615119 ed ubicata in Alghero, via Foradada n. 13, è in contestazione relativamente alle fatture seguenti, poste a base dell'atto di ingiunzione n. 8874/2017, per il periodo complessivo dal 30 giugno 2007 fino al
30 novembre 2015, di importo totale pari a Euro 6.149,24: fattura emessa in acconto il 29 gennaio 2016, per consumi relativi al periodo dal 30 giugno 2007 al
30 novembre 2015, di importo pari a Euro 6.049,54; fattura emessa ad altro titolo il 6 ottobre 2014, per deposito cauzionale, di importo pari a Euro 99,70.
2.3. Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione parziale del diritto ai corrispettivi per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, premesso che il credito è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015) e che la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo in generale l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999), occorre considerare il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., secondo cui l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio (Cass. n. 27412 del 2021); costituzione in mora per la quale non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. n. 10599 del 2021).
2.4. Nel caso in esame, per il periodo più remoto, non è stato allegato né provato il recapito di alcuna richiesta di pagamento anteriore alla fattura con richiesta di adempimento del 29 gennaio 2016, ricevuta pacificamente nel mese di marzo 2016, relativa ai corrispettivi dei consumi per il periodo dal 30 giugno 2007 al 30 novembre 2015. Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stata notificata l'ingiunzione. Ne consegue che la prescrizione ben può operare in concreto fino al 28 febbraio 2011, come eccepito dall'utente in giudizio, cioè in misura più ampia di quanto affermato dal gestore con la risposta al reclamo in sede stragiudiziale;
del tutto diverso è il discorso, invece, per il
4 (Segue verbale dell'udienza del 2 aprile 2025)
deposito cauzionale, introdotto come garanzia contro la morosità soltanto nell'anno 2013, in forza di provvedimenti regolatori, integrativi del contratto di somministrazione, con deliberazioni AEEGSI nn. 86/2013/R/IDR e
643/2013/R/IDR.
2.5. Ai fini del calcolo, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal
1° marzo 2011 fino al 30 novembre 2015.
2.6. Allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi.
2.7. Non sussiste alcun vizio del contatore. Il buon funzionamento dello strumento di misura collocato all'epoca, avente matricola 649815, come riportato nella fattura in acconto, oppure matricola 02/072907, come riportato nella nota di sostituzione, qualunque fosse il misuratore, non è stato contestato nella citazione, se non in modo del tutto generico ed inammissibile, senza specificare alcun ipotetico difetto di costruzione o di manutenzione. Ne consegue la dispensa dalla prova del fatto che il contatore funzionasse regolarmente.
2.8. Sussiste, di contro, la denunciata incertezza nella rilevazione o, comunque, il denunciato errore nella trascrizione. Per l'intero periodo, le letture asseritamente eseguite da parte del gestore, sia quella iniziale, pari a mc 1914, sia quella finale, pari a mc 6040, tutte e due necessarie, ai fini della determinazione dei consumi mediante calcolo per differenza, formano oggetto di contestazione da parte dell'utente e non sono supportate da alcuna prova, documentale o testimoniale, rientrante nell'onere del gestore ed indispensabile. Anzi, il confronto tra la fattura del 29 gennaio 2016, in cui si riporta la lettura finale di mc 6040, asseritamente stimata in base ai precedenti rilievi sul contatore con matricola
649815, da un lato, e la nota priva di data e la nota di risposta al reclamo del 27 dicembre 2017, in cui si riporta la lettura successiva di mc 5379, asseritamente rilevata sul contatore con matricola 02/072907, proprio quello sostituito a far data dall'8 giugno 2017, fanno dubitare perfino che si tratti dello stesso misuratore.
Non ha alcuna efficacia probatoria la mera stampa di quella che sarebbe la serie storica dei consumi, perché trattasi di documento ad uso interno, unilateralmente
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formato dalla parte che intende avvalersene, oltretutto inattendibile per l'andamento non progressivo dei dati ivi riportati. A prescindere dal mancato rispetto della prescritta periodicità, sono le letture stesse ad esser mancate, in quanto non dimostrate, neanche quelle agli estremi. Ne consegue, in totale difetto di prova, la mancanza dei termini di definizione del necessario intervallo tra due letture certe, necessarie per poter correttamente determinare e distribuire i consumi tra i periodi e le tariffe succedutisi nel corso del tempo.
2.9. Attesa la mancanza di prova diretta, posto che certamente vi erano consumi, non essendo stata dedotta la chiusura della fornitura, i quantitativi vanno propriamente ricostruiti per l'intero periodo.
2.10. A tal fine, occorre procedere alla ricostruzione dei consumi in applicazione del criterio statistico, in via eccezionale e residuale, ai sensi dell'art.
B.35 del regolamento, in ragione del difetto di consumi rilevati sul piano storico, con un ragionevole grado di certezza e per un periodo apprezzabilmente lungo, anteriore o posteriore, ai fini dell'uso come parametri, non potendo ricavarsi alcunché dalla fattura elaborata in base a mere stime, oltretutto controverse, né dalla stampa interna già analizzata e disattesa né dai documenti introdotti in giudizio oltre le preclusioni istruttorie. All'utenza in esame, dunque, possono e debbono ascriversi per il periodo oggetto di determinazione, in via presuntiva, consumi medi non inferiori a quelli notoriamente rilevati dall'ISTAT. Poiché il consumo pro capite e pro die di acqua ad uso domestico è pari a mc 0,18
(64/365), in base alla media per il territorio regionale, e il nucleo familiare in questo caso conta un unico componente, in base ai fatti pacifici tra le parti, il consumo medio giornaliero si intende pari a mc 0,18, corrispondente al consumo medio annuo di mc 66 (0,18x365), sicché i consumi controversi sono determinabili nella misura di mc 312, dal 1° marzo 2011 al 30 novembre 2015, nel corso di giorni 1736 (0,18x1736). A questo punto, occorre applicare le tariffe, estrapolabili dalla fattura in questione, contenente i valori annualmente aggiornati, riferiti ai canoni progressivi per volumi crescenti d'acqua presa dall'acquedotto, agli oneri di depurazione e di fognatura, nonché alla quota fissa di accesso al
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servizio, da moltiplicarsi per i quantitativi forniti. Si ottengono i seguenti importi, per anno intero o per frazione d'anno, secondo i casi: Euro 67,25, per il periodo dal 1° marzo 2011 al 31 dicembre 2011; Euro 84,80, per il periodo dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2012; Euro 89,31, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; Euro 104,01, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014; Euro 97,78, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2015. Ne consegue la somma totale per corrispettivi di Euro 443,15, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%).
2.11. Il deposito cauzionale, invece, non è stato contestato, almeno non specificamente, per la somma addebitata di Euro 99,70, non imponibile.
2.12. Le due categorie, sommate tra loro, per corrispettivi e per deposito cauzionale, complessivamente ammontano a Euro 542,85.
2.13. Pertanto, è accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione, nei limiti stabiliti.
3. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alle eccezioni accolte, è parzialmente fondata, con riguardo alla eccedenza rispetto alla somma dovuta.
4. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, invece, è tardiva ed inammissibile.
4.1. Secondo la prevalente giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del R.D.
n. 639 del 1910, oggi ricondotto al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata con il provvedimento impugnato, nel quale l'opponente assume la posizione di attore in senso formale, mentre l'amministrazione opposta assume quella di convenuta, acquistando i poteri processuali collegati a tale veste, ivi compreso quello di proporre domande riconvenzionali, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, diversamente da quanto accade nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la domanda giudiziale è proposta già col ricorso per ingiunzione, fin dalla prima fase del procedimento monitorio (cfr.
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Cass. n. 3341 del 2009; n. 24040 del 2019).
4.2. Nella specie, la convenuta si è costituita in giudizio con la comparsa di risposta depositata il 20 dicembre 2017, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissata nella citazione per lo stesso giorno, ed
è incorsa in decadenza, perciò, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, rispetto alla facoltà di proporre domanda riconvenzionale di condanna al pagamento, in aggiunta al mero accertamento, già domandato dall'altra parte.
5. Conclusivamente, va annullata l'ingiunzione, per mancanza di esatta corrispondenza tra la minor somma dovuta e la somma ingiunta, ed accertato, per quanto di ragione, il credito residuo, a titolo di corrispettivi di fornitura idrica e di deposito cauzionale;
va dichiarata inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale subordinata.
6. La soccombenza reciproca, desumibile dalla enorme differenza tra la somma richiesta e la somma riconosciuta, giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
7. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, un esito processuale di totale soccombenza della parte contro cui è rivolta l'istanza, esclusa dall'accertamento anche solo parziale e minimo della fondatezza della pretesa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ingiunzione opposta;
2) dichiara la inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto ai corrispettivi di fornitura idrica per il periodo dal 30 giugno 2007 fino al 28 febbraio 2011;
3) dichiara la inesistenza, per inesatta liquidazione, del diritto ai corrispettivi di fornitura idrica e al deposito cauzionale in eccedenza rispetto alla somma dovuta,
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pari a Euro 542,85, per il periodo dal 1° marzo 2011 fino al 30 novembre 2015;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 2 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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