TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2109/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2109/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Patrioli del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
e da nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Roberto La Malfa del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 16 e 20 dicembre 2024, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso presentato e iscritto a ruolo il 22 marzo 2024, e Parte_1 Pt_2 hanno proposto congiuntamente domande cumulative di separazione e di cessazione degli
[...] effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024, pubblicata il 21 maggio 2025, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
pagina 1 di 2
considerato che
, con le note scritte depositate il 16 e 20 dicembre 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51, comma 4, e 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in ON (PR), il 20 maggio 2023, trascritto nei Parte_2 Parte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di ON (PR) al n. 1, parte 2, serie A, anno 2023;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso presentato e iscritto a ruolo il 22 marzo 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2109/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Patrioli del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
e da nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Roberto La Malfa del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 16 e 20 dicembre 2024, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso presentato e iscritto a ruolo il 22 marzo 2024, e Parte_1 Pt_2 hanno proposto congiuntamente domande cumulative di separazione e di cessazione degli
[...] effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 60/2024, pubblicata il 21 maggio 2025, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto che tale sentenza è rimasta esente da impugnazioni;
pagina 1 di 2
considerato che
, con le note scritte depositate il 16 e 20 dicembre 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51, comma 4, e 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in ON (PR), il 20 maggio 2023, trascritto nei Parte_2 Parte_1 registri degli atti di matrimonio del Comune di ON (PR) al n. 1, parte 2, serie A, anno 2023;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso presentato e iscritto a ruolo il 22 marzo 2024.
Così deciso in Parma il giorno 1 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2