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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/10/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1394 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Greco in virtù di procura a Parte_1 margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via
Paglia n. 31, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Marcello;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Di Stefano, Maurizio Carbone,
AN NO e AR RI in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via AR
Greco n. 21, presso lo studio dell'Avv. Domenico Tiani;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in via pregiudiziale rimettere la causa in istruttoria, previa revoca sul punto dell'ordinanza 12-2-2024, accogliendo la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti meglio specificati in atti, e, nel merito, accertare la giuridica responsabilità di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per i danni causati all'appellante dalla edificazione e realizzazione dell'elettrodotto inamovibile a 380 Kv attuata sul terreno di (elettrodotto di cui è pure gestore ed esercente) per avere Parte_1
a lui impedito - e per impedirne in futuro – la coltivazione della cava inattiva di ghiaie ed inerti, nonché per i danni procurati all'appellante titolare del fondo servente da sia per l'aggravio della servitù procurato dalle attività manutentorie CP_1 effettuate da società di telefonia private (ulteriori rispetto a quelle pubbliche consentite) che hanno avuto (e/ o hanno) in locazione in hausing le fibre ottiche e per gli accessi aggiuntivi, effettuati sul fondo asservito del per finalità Pt_1 estranee a quelle pubbliche/elettriche; e, conseguentemente, condannare CP_1 al risarcimento del danni per le ridette tipologie di danni, subiti e subendi dal patrimoniali e non, nella misura che riserva di indicare in corso di causa, Pt_1 all'esito del deposito delle ammettende Ctu, ovvero nell'altra, maggiore o minore, che in subordine sin da ora si chiede che l'Ecc.ma Corte determini secondo legge, e di sua giustizia. ovvero secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data degli illeciti (30-5-2005) ovvero dalla domanda ovvero dal dovuto sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito rigettare in toto l'appello, anche sulle questioni residuate a seguito della sentenza parziale n. 715/2021 per i motivi oggetto del prosieguo e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria, respingere la richiesta di ammissione della Ctu nella totale assenza dei presupposti per l'accoglimento di tale istanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale che qui occupano, anche per come desumibili sia dalla sentenza di primo grado impugnata, che dalla sentenza non definitiva già emessa da questa Corte nell'ambito del presente giudizio di appello, possono essere per quanto in questa sede interessa ripercorsi nei temini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza e, sulla
[...] Parte_1 premessa di avere stipulato un preliminare di servitù con il convenuto predetto per la costituzione di una servitù volontaria a servizio dell'elettrodotto a 360 KV “
[...]
; che, in particolare, la servitù a carico dei fondi di quest'ultimo, Parte_2 siti in agro di Torano Castello, interessava i terreni riportati in Catasto al foglio 25,
p.lle 99, 100, 101, 102 e 115, e al foglio 25, p.lle 27,43,44, 51, 56 e 57 con l'installazione di un sostegno;
che detto elettrodotto era stato ultimato ed era funzionante;
che lo stesso era stato autorizzato in via definitiva e dichiarato di pubblica utilità dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto n. 6102 del 7 ottobre 2002; di avere versato, contestualmente alla stipula del suddetto preliminare, l'importo complessivo di €uro 80.000,00 concordato a titolo di indennità, con l'impegno di perfezionare successivamente la costituzione della servitù mediante la stipula di apposito atto notarile, tutto ciò premesso chiedeva, lamentando l'inadempimento del convenuto che non solo non aveva sottoscritto il contratto definitivo, ma aveva anche tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di contrarre proponendo opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, nonché impugnando dinanzi al Tar di Catanzaro il citato decreto n.
6102 del 7 ottobre 2002, e di essere stata pertanto costretta a chiedere al Prefetto della Provincia di Cosenza l'imposizione di una servitù permanente di elettrodotto inamovibile, ottenuta con decreto del 3 aprile 2006 n. 16121, pronunciarsi la risoluzione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della indennità ricevuta maggiorata di accessori, oltre al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e nel merito contestava la fondatezza della domanda attrice sul rilievo di non avere mai negato la propria disponibilità alla sottoscrizione del contratto definitivo, laddove le azioni da lui introdotte e la richiesta dei maggiori danni subiti per via del nuovo tracciato in concreto realizzato in modo diverso dall'originario progetto non esprimevano alcuna volontà incompatibile con quella di addivenire alla stipula del definitivo, e opponeva, a sua volta,
l'inadempimento di per avere chiesto ed ottenuto già nel 2006 un decreto CP_1 prefettizio di asservimento definitivo incompatibile con il preliminare e con le pattuizioni in esso contenute, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di parte attrice all'adempimento del contratto preliminare del 28 luglio 2005 ex art. 2932 c.c., con accertamento della spettanza in suo favore della somma già percepita di €uro
80.000,00 in virtù degli accordi contrattuali raggiunti.
Sempre in via riconvenzionale il chiedeva la condanna dell'attrice al Parte_1 risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali subiti per effetto del dedotto inadempimento, danni consistiti - tra gli altri - nel deprezzamento subito dal fondo per effetto del posizionamento postumo e illecito del traliccio 155 sull'area della cava, in considerazione del fatto che l'area interessata dall'attraversamento dell'elettrodotto nella sua proprietà in Torano aveva subito diversi spostamenti e non era stata individuata all'epoca della conclusione del contratto preliminare in quanto non corredato dalla planimetria sottoscritta dalle parti richiamata per relationem nel citato contratto, oltre che a causa della impossibilità futura di coltivazione della cava interessata dall'intervento, nonché nell'avvenuto abbattimento di alcuni alberi che si trovavano dell'area di detto traliccio.
Ancora in via riconvenzionale il prospettando in via del tutto Parte_1 ipotetica un uso illegittimo dell'elettrodotto, chiedeva altresì al Tribunale di accertare l'avvenuto illegittimo uso anche privato fatto della servitù sul proprio fondo sotto il profilo delle modalità di esercizio di attività sulle fibre ottiche e dei soggetti utilizzatori e invocava la declaratoria di illiceità di detto comportamento, con conseguente ordine a di cessazione di tale condotta e condanna la CP_1 risarcimento dei danni in via equitativa.
Istruita la causa a mezzo di assunzione di prova orale, all'esito, sulle rispettive conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in atti, la causa veniva assegnata in decisione.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 25-6-2016 n. 1421, affermata la propria giurisdizione e dichiarata sulla base del rilievo ufficioso la nullità del contratto preliminare dedotto in causa per indeterminatezza dell'oggetto, rigettava la domanda di risoluzione del suddetto contratto e condannava conseguentemente il alla Parte_1 restituzione in favore di delle somme ricevute a titolo di corrispettivo per CP_1
l'imposizione della servitù, disattendendo altresì la ulteriore domanda formulata da quest'ultimo per la prima volta nella memoria di replica di conversione del contratto nullo.
Quanto, inoltre, alle domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dal convenuto, il Tribunale di prima sede, una volta rilevato che, benchè le stesse fossero state inizialmente invocate sia a titolo contrattuale, che a titolo extracontrattuale, tuttavia nelle note autorizzate erano state poi ricondotte al solo titolo contrattuale rispetto al quale avrebbero costituito inadempimento, così come parimenti per i danni da spostamento del traliccio 155 ricondotti all'art. 5 del contratto preliminare, comunque erroneamente invocato, ne statuiva il rigetto, atteso il venir meno con la declaratoria di nullità del contratto anche del fondamento delle domande stesse.
Avverso detta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, con atto di citazione notificato il 24-7-2017, , dolendosi, per un verso, Parte_1 del fatto che in maniera del tutto erronea non fosse stato dato ingresso ad opera del primo giudice alla domanda di conversione del rapporto nullo in altro rapporto, e, per l'altro, della omessa e/o errata pronuncia in ordine alle domande risarcitorie in quanto sin dall'origine prospettate sia nel loro fondamento contrattuale, che nella loro natura extracontrattuale, aggiungendo sotto tale ultimo specifico profilo di censura come nella decisione di primo grado si fosse del tutto ingiustificatamente interpretata come prospettata in via meramente ipotetica quella tra le suddette relativa alla utilizzazione illegittima della servitù, di cui era stata fornita prova in esito alla istruttoria espletata in quella sede.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata agli atti di causa il
17-11-2017, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame, contestandone la fondatezza di tutti i relativi motivi, anche con precipuo riferimento alla qualificazione come contrattuali delle domande risarcitorie e alla esclusione di quella afferente al lamentato uso illegittimo della servitù siccome correttamente affermate dal Tribunale di prima sede.
Quindi, una volta precisate le conclusioni dai procuratori delle parti e assegnata la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito questa Corte deliberava sentenza parziale depositata in data 19-5-2021 n. 715, con la quale, non definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Cosenza n. 1421/2016, ne confermava, rigettando sul punto il gravame,
i capi relativi al rigetto della domanda di conversione e all'obbligo del di Pt_1 restituire la somma di €uro 80.000,00, oltre accessori, provvedendo per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza in pari data di rimessione della causa sul ruolo ai fini di accertare l'eventuale definizione e/o pendenza o eventualmente l'intervenuto giudicato delle controversie introdotte dal Parte_1 rispettivamente, dinanzi al TAR del Lazio, unitamente ad altri ricorrenti, per l'impugnativa degli atti amministrativi relativi alla imposizione della servitù di cui al decreto del Prefetto di Cosenza del 3 aprile 2006 n. 16121, e dinanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro con atto di citazione del 21 luglio 2006 avente ad oggetto opposizione alla stima, ritenutane la necessità per la definitiva decisione della controversia in ordine ai residui motivi di appello dedotti avverso il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dal predetto appellante in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, e ciò una volta esclusane per l'appunto la natura unicamente contrattuale nei termini da quest'ultimo invocati.
Quindi, con successiva ordinanza depositata in data 30-11-2021, la Corte, preso atto della pendenza dinanzi al Consiglio di Stato, Sesta Sezione, del giudizio n.
10114/2015 R.R., avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di asservimento definitivo e del decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità afferenti alla realizzazione dell'elettrodotto per cui è causa, e ravvisatone il nesso di pregiudizialità necessaria rispetto alla presente causa di appello, sulla conforme richiesta in tal senso avanzata dall'appellante, ne disponeva ai sensi dell'art. 295
c.p.c. la sospensione in attesa della definizione del suindicato giudizio amministrativo.
Con ricorso depositato in data 15-11-2023 sul rilievo della Parte_1 intervenuta definizione con autorità di giudicato del processo giurisdizionale amministrativo sopra richiamato, giusta sentenza del Tar del Lazio depositata il 26-
5-2023 n. 8917 di declaratoria di inammissibilità e/ o rigetto del ricorso, riassumeva il presente giudizio, chiedendo la fissazione di udienza per la sua prosecuzione ex art. 297 c.p.c..
Quindi, una volta ritenuto come da ordinanza collegiale nel prosieguo emessa non necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria ai fini della decisione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza collegiale del 12-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa questo Collegio giudicante, chiamato a decidere in ordine alle questioni controverse residuate in esito alla già avvenuta pronuncia di sentenza non definitiva nell'ambito del presente grado di giudizio con precipuo riguardo alla invocata riforma delle statuizioni adottate in primo grado di rigetto delle domande risarcitorie in quella sede avanzate in via riconvenzionale dall'allora convenuto e odierno appellante nei confronti di Parte_1 Controparte_1 che anche sul punto il proposto gravame sia infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Sebbene, infatti, la Corte abbia escluso con la sentenza parziale citata, in contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice e in aderenza, invece, alla prospettazione sostenuta in argomento dall'appellante, che le domande risarcitorie dal medesimo riproposte nella presente sede come da conclusioni rassegnate con l'appello e, più nello specifico, quelle afferenti ai pretesi danni derivanti, rispettivamente, dal posizionamento del traliccio n. 155 e dall'utilizzo della servitù in guisa da comportarne l'aggravamento e/o l'innovazione, trovassero fondamento unicamente contrattuale, con conseguente sussistenza delle condizioni per procedere al loro esame nel merito, ciò nondimeno non è dato apprezzare in esito al giudizio la ricorrenza dei presupposti di accoglimento di alcuna delle suindicate pretese e, per tale via, neppure l'utilità dell'approfondimento istruttorio pure richiesto in tema.
Per quel che concerne, in primo luogo, le addotte ragioni di danno di cui al primo dei profili appena richiamati, occorre infatti risolutivamente evidenziare come la sentenza del Tar del Lazio n. 8917/2023 passata in giudicato prodotta in atti, nel disattendere il ricorso proposto dal avverso gli atti della procedura Parte_1 amministrativa di imposizione coattiva della servitù di elettrodotto sul terreno di sua proprietà, abbia definitivamente riconosciuto la legittimità del relativo decreto prefettizio di asservimento e degli altri provvedimenti collegati, rendendo non più controvertibile la localizzazione del tracciato di attraversamento della linea elettrica sul fondo del predetto in essi prevista e, dunque, anche superata ogni questione in merito all'asserito non corretto posizionamento del traliccio 155 dell'elettrodotto in questione, siccome negativamente incidente sull'area di cava di inerti insistente in loco per averne inibito irreversibilmente le potenzialità di sfruttamento economico in capo al privato.
In altri termini, si configura nella specie un'attività di realizzazione di un'opera pubblica sorretta da una valida e regolare procedura espropriativa ed eseguita in conformità di un progetto di variante apportata al tracciato originario dell'elettrodotto e risultato legittimamente approvato in costanza di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti preposti, così da restare confinata ogni pretesa di ristoro per il correlativo pregiudizio eventualmente derivatone a carico del privato in un ambito squisitamente indennitario, laddove peraltro non appare inutile puntualizzare in via ulteriore come le controversie in materia risarcitoria, allorquando i comportamenti da cui si assumono derivare i presunti ingiusti danni connessi all'esecuzione dell'opera costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi, anche se illegittimi, e pertanto pur sempre riconducibili all'esercizio di una potestà autoritativa, vadano in ogni caso fatte rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto, poi, al preteso danno lamentato dal siccome provocatogli Parte_1 dall'indebito utilizzo della servitù di elettrodotto ad opera di controparte in modo da aggravare la posizione del fondo servente e segnatamente consistito nell'averne quest'ultima concesso a terze società private di telefonia l'utilizzo mediante il passaggio di fibre ottiche all'interno dei cavi dell'elettrodotto medesimo, sebbene si tratti sul punto di pretesa risarcitoria connessa a condotte materiali poste in essere dalla p.a. al di fuori dell'esercizio di un'attività autoritativa e tale, quindi, da non comportare la preventiva delibazione di alcuna questione in materia di giurisdizione, tuttavia l'esame nel merito della stessa, ad avviso della Corte, non può che condurre ad un apprezzamento di infondatezza per assoluta carenza di prova.
Nessuna valenza dimostrativa in ordine alle circostanze fattuali addotte dall'appellante siccome genetiche dei lamentati pregiudizi arrecatigli sul punto è dato trarre, infatti, dalla istruttoria espletata in primo grado, laddove le uniche fonti orali escusse in quella sede su fatti risultati a loro diretta conoscenza hanno avuto modo di dichiarare unicamente che le fibre ottiche incorporate all'interno della fune di guardia dell'elettrodotto erano ad esclusivo servizio dell'impianto in quanto destinate alla trasmissione dei dati inerenti al suo funzionamento, senza per converso essere in grado di riferire nulla in merito ad un presunto uso di esse da parte di terzi per fini diversi.
In tal modo, dunque, l'assunto sostenuto in argomento risulta rimasto a livello di mera ipotetica asserzione priva di alcun riscontro probatorio di positiva conferma in atti, per come peraltro in via ulteriore evidenziato anche nella citata sentenza del Tar
Lazio n. 8917/2023 che, in merito alla denunciata utilizzazione da parte di terzi dell'elettrodotto consentita da mediante il Controparte_1 passaggio di fibre ottiche nelle funi di guardia dell'impianto, si esprimeva nel senso che il preteso sviamento a scopo di indebito vantaggio privato dell'attuato esproprio per fini di pubblica utilità fosse da ritenere carente di qualsivoglia principio di prova, con conseguente connotazione in termini meramente esplorativi della consulenza tecnica d'ufficio nella presente sede invocata sul punto dall'appellante e da reputarsi, pertanto, inammissibile.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto anche con riferimento ai residui motivi concernenti le pretese risarcitorie disattese in primo grado, con conseguente conferma integrale anche sul punto della sentenza impugnata.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, infine, seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con atto di citazione notificato il 24-7-2017, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 25-6-
2016 n. 1421, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma, rigettando sul punto l'appello, il capo della sentenza impugnata relativo al rigetto delle domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale da Pt_1
[...]
-condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.850,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1394 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Greco in virtù di procura a Parte_1 margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via
Paglia n. 31, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Marcello;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Di Stefano, Maurizio Carbone,
AN NO e AR RI in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via AR
Greco n. 21, presso lo studio dell'Avv. Domenico Tiani;
-appellata sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, in via pregiudiziale rimettere la causa in istruttoria, previa revoca sul punto dell'ordinanza 12-2-2024, accogliendo la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti meglio specificati in atti, e, nel merito, accertare la giuridica responsabilità di in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, per i danni causati all'appellante dalla edificazione e realizzazione dell'elettrodotto inamovibile a 380 Kv attuata sul terreno di (elettrodotto di cui è pure gestore ed esercente) per avere Parte_1
a lui impedito - e per impedirne in futuro – la coltivazione della cava inattiva di ghiaie ed inerti, nonché per i danni procurati all'appellante titolare del fondo servente da sia per l'aggravio della servitù procurato dalle attività manutentorie CP_1 effettuate da società di telefonia private (ulteriori rispetto a quelle pubbliche consentite) che hanno avuto (e/ o hanno) in locazione in hausing le fibre ottiche e per gli accessi aggiuntivi, effettuati sul fondo asservito del per finalità Pt_1 estranee a quelle pubbliche/elettriche; e, conseguentemente, condannare CP_1 al risarcimento del danni per le ridette tipologie di danni, subiti e subendi dal patrimoniali e non, nella misura che riserva di indicare in corso di causa, Pt_1 all'esito del deposito delle ammettende Ctu, ovvero nell'altra, maggiore o minore, che in subordine sin da ora si chiede che l'Ecc.ma Corte determini secondo legge, e di sua giustizia. ovvero secondo equità, oltre rivalutazione ed interessi dalla data degli illeciti (30-5-2005) ovvero dalla domanda ovvero dal dovuto sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'adita Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito rigettare in toto l'appello, anche sulle questioni residuate a seguito della sentenza parziale n. 715/2021 per i motivi oggetto del prosieguo e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del presente grado di giudizio. In via istruttoria, respingere la richiesta di ammissione della Ctu nella totale assenza dei presupposti per l'accoglimento di tale istanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale che qui occupano, anche per come desumibili sia dalla sentenza di primo grado impugnata, che dalla sentenza non definitiva già emessa da questa Corte nell'ambito del presente giudizio di appello, possono essere per quanto in questa sede interessa ripercorsi nei temini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza e, sulla
[...] Parte_1 premessa di avere stipulato un preliminare di servitù con il convenuto predetto per la costituzione di una servitù volontaria a servizio dell'elettrodotto a 360 KV “
[...]
; che, in particolare, la servitù a carico dei fondi di quest'ultimo, Parte_2 siti in agro di Torano Castello, interessava i terreni riportati in Catasto al foglio 25,
p.lle 99, 100, 101, 102 e 115, e al foglio 25, p.lle 27,43,44, 51, 56 e 57 con l'installazione di un sostegno;
che detto elettrodotto era stato ultimato ed era funzionante;
che lo stesso era stato autorizzato in via definitiva e dichiarato di pubblica utilità dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto n. 6102 del 7 ottobre 2002; di avere versato, contestualmente alla stipula del suddetto preliminare, l'importo complessivo di €uro 80.000,00 concordato a titolo di indennità, con l'impegno di perfezionare successivamente la costituzione della servitù mediante la stipula di apposito atto notarile, tutto ciò premesso chiedeva, lamentando l'inadempimento del convenuto che non solo non aveva sottoscritto il contratto definitivo, ma aveva anche tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di contrarre proponendo opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, nonché impugnando dinanzi al Tar di Catanzaro il citato decreto n.
6102 del 7 ottobre 2002, e di essere stata pertanto costretta a chiedere al Prefetto della Provincia di Cosenza l'imposizione di una servitù permanente di elettrodotto inamovibile, ottenuta con decreto del 3 aprile 2006 n. 16121, pronunciarsi la risoluzione del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della indennità ricevuta maggiorata di accessori, oltre al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa.
Costituitosi in giudizio, il convenuto eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e nel merito contestava la fondatezza della domanda attrice sul rilievo di non avere mai negato la propria disponibilità alla sottoscrizione del contratto definitivo, laddove le azioni da lui introdotte e la richiesta dei maggiori danni subiti per via del nuovo tracciato in concreto realizzato in modo diverso dall'originario progetto non esprimevano alcuna volontà incompatibile con quella di addivenire alla stipula del definitivo, e opponeva, a sua volta,
l'inadempimento di per avere chiesto ed ottenuto già nel 2006 un decreto CP_1 prefettizio di asservimento definitivo incompatibile con il preliminare e con le pattuizioni in esso contenute, chiedendo in via riconvenzionale la condanna di parte attrice all'adempimento del contratto preliminare del 28 luglio 2005 ex art. 2932 c.c., con accertamento della spettanza in suo favore della somma già percepita di €uro
80.000,00 in virtù degli accordi contrattuali raggiunti.
Sempre in via riconvenzionale il chiedeva la condanna dell'attrice al Parte_1 risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali subiti per effetto del dedotto inadempimento, danni consistiti - tra gli altri - nel deprezzamento subito dal fondo per effetto del posizionamento postumo e illecito del traliccio 155 sull'area della cava, in considerazione del fatto che l'area interessata dall'attraversamento dell'elettrodotto nella sua proprietà in Torano aveva subito diversi spostamenti e non era stata individuata all'epoca della conclusione del contratto preliminare in quanto non corredato dalla planimetria sottoscritta dalle parti richiamata per relationem nel citato contratto, oltre che a causa della impossibilità futura di coltivazione della cava interessata dall'intervento, nonché nell'avvenuto abbattimento di alcuni alberi che si trovavano dell'area di detto traliccio.
Ancora in via riconvenzionale il prospettando in via del tutto Parte_1 ipotetica un uso illegittimo dell'elettrodotto, chiedeva altresì al Tribunale di accertare l'avvenuto illegittimo uso anche privato fatto della servitù sul proprio fondo sotto il profilo delle modalità di esercizio di attività sulle fibre ottiche e dei soggetti utilizzatori e invocava la declaratoria di illiceità di detto comportamento, con conseguente ordine a di cessazione di tale condotta e condanna la CP_1 risarcimento dei danni in via equitativa.
Istruita la causa a mezzo di assunzione di prova orale, all'esito, sulle rispettive conclusioni precisate dai procuratori delle parti come in atti, la causa veniva assegnata in decisione.
Il Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza depositata il 25-6-2016 n. 1421, affermata la propria giurisdizione e dichiarata sulla base del rilievo ufficioso la nullità del contratto preliminare dedotto in causa per indeterminatezza dell'oggetto, rigettava la domanda di risoluzione del suddetto contratto e condannava conseguentemente il alla Parte_1 restituzione in favore di delle somme ricevute a titolo di corrispettivo per CP_1
l'imposizione della servitù, disattendendo altresì la ulteriore domanda formulata da quest'ultimo per la prima volta nella memoria di replica di conversione del contratto nullo.
Quanto, inoltre, alle domande risarcitorie avanzate in via riconvenzionale dal convenuto, il Tribunale di prima sede, una volta rilevato che, benchè le stesse fossero state inizialmente invocate sia a titolo contrattuale, che a titolo extracontrattuale, tuttavia nelle note autorizzate erano state poi ricondotte al solo titolo contrattuale rispetto al quale avrebbero costituito inadempimento, così come parimenti per i danni da spostamento del traliccio 155 ricondotti all'art. 5 del contratto preliminare, comunque erroneamente invocato, ne statuiva il rigetto, atteso il venir meno con la declaratoria di nullità del contratto anche del fondamento delle domande stesse.
Avverso detta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello, con atto di citazione notificato il 24-7-2017, , dolendosi, per un verso, Parte_1 del fatto che in maniera del tutto erronea non fosse stato dato ingresso ad opera del primo giudice alla domanda di conversione del rapporto nullo in altro rapporto, e, per l'altro, della omessa e/o errata pronuncia in ordine alle domande risarcitorie in quanto sin dall'origine prospettate sia nel loro fondamento contrattuale, che nella loro natura extracontrattuale, aggiungendo sotto tale ultimo specifico profilo di censura come nella decisione di primo grado si fosse del tutto ingiustificatamente interpretata come prospettata in via meramente ipotetica quella tra le suddette relativa alla utilizzazione illegittima della servitù, di cui era stata fornita prova in esito alla istruttoria espletata in quella sede.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata agli atti di causa il
17-11-2017, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame, contestandone la fondatezza di tutti i relativi motivi, anche con precipuo riferimento alla qualificazione come contrattuali delle domande risarcitorie e alla esclusione di quella afferente al lamentato uso illegittimo della servitù siccome correttamente affermate dal Tribunale di prima sede.
Quindi, una volta precisate le conclusioni dai procuratori delle parti e assegnata la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'esito questa Corte deliberava sentenza parziale depositata in data 19-5-2021 n. 715, con la quale, non definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Cosenza n. 1421/2016, ne confermava, rigettando sul punto il gravame,
i capi relativi al rigetto della domanda di conversione e all'obbligo del di Pt_1 restituire la somma di €uro 80.000,00, oltre accessori, provvedendo per il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza in pari data di rimessione della causa sul ruolo ai fini di accertare l'eventuale definizione e/o pendenza o eventualmente l'intervenuto giudicato delle controversie introdotte dal Parte_1 rispettivamente, dinanzi al TAR del Lazio, unitamente ad altri ricorrenti, per l'impugnativa degli atti amministrativi relativi alla imposizione della servitù di cui al decreto del Prefetto di Cosenza del 3 aprile 2006 n. 16121, e dinanzi alla Corte
d'Appello di Catanzaro con atto di citazione del 21 luglio 2006 avente ad oggetto opposizione alla stima, ritenutane la necessità per la definitiva decisione della controversia in ordine ai residui motivi di appello dedotti avverso il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dal predetto appellante in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado, e ciò una volta esclusane per l'appunto la natura unicamente contrattuale nei termini da quest'ultimo invocati.
Quindi, con successiva ordinanza depositata in data 30-11-2021, la Corte, preso atto della pendenza dinanzi al Consiglio di Stato, Sesta Sezione, del giudizio n.
10114/2015 R.R., avente ad oggetto l'impugnazione del decreto di asservimento definitivo e del decreto di proroga della dichiarazione di pubblica utilità afferenti alla realizzazione dell'elettrodotto per cui è causa, e ravvisatone il nesso di pregiudizialità necessaria rispetto alla presente causa di appello, sulla conforme richiesta in tal senso avanzata dall'appellante, ne disponeva ai sensi dell'art. 295
c.p.c. la sospensione in attesa della definizione del suindicato giudizio amministrativo.
Con ricorso depositato in data 15-11-2023 sul rilievo della Parte_1 intervenuta definizione con autorità di giudicato del processo giurisdizionale amministrativo sopra richiamato, giusta sentenza del Tar del Lazio depositata il 26-
5-2023 n. 8917 di declaratoria di inammissibilità e/ o rigetto del ricorso, riassumeva il presente giudizio, chiedendo la fissazione di udienza per la sua prosecuzione ex art. 297 c.p.c..
Quindi, una volta ritenuto come da ordinanza collegiale nel prosieguo emessa non necessario lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria ai fini della decisione e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'esito dell'udienza collegiale del 12-11-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Reputa questo Collegio giudicante, chiamato a decidere in ordine alle questioni controverse residuate in esito alla già avvenuta pronuncia di sentenza non definitiva nell'ambito del presente grado di giudizio con precipuo riguardo alla invocata riforma delle statuizioni adottate in primo grado di rigetto delle domande risarcitorie in quella sede avanzate in via riconvenzionale dall'allora convenuto e odierno appellante nei confronti di Parte_1 Controparte_1 che anche sul punto il proposto gravame sia infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Sebbene, infatti, la Corte abbia escluso con la sentenza parziale citata, in contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice e in aderenza, invece, alla prospettazione sostenuta in argomento dall'appellante, che le domande risarcitorie dal medesimo riproposte nella presente sede come da conclusioni rassegnate con l'appello e, più nello specifico, quelle afferenti ai pretesi danni derivanti, rispettivamente, dal posizionamento del traliccio n. 155 e dall'utilizzo della servitù in guisa da comportarne l'aggravamento e/o l'innovazione, trovassero fondamento unicamente contrattuale, con conseguente sussistenza delle condizioni per procedere al loro esame nel merito, ciò nondimeno non è dato apprezzare in esito al giudizio la ricorrenza dei presupposti di accoglimento di alcuna delle suindicate pretese e, per tale via, neppure l'utilità dell'approfondimento istruttorio pure richiesto in tema.
Per quel che concerne, in primo luogo, le addotte ragioni di danno di cui al primo dei profili appena richiamati, occorre infatti risolutivamente evidenziare come la sentenza del Tar del Lazio n. 8917/2023 passata in giudicato prodotta in atti, nel disattendere il ricorso proposto dal avverso gli atti della procedura Parte_1 amministrativa di imposizione coattiva della servitù di elettrodotto sul terreno di sua proprietà, abbia definitivamente riconosciuto la legittimità del relativo decreto prefettizio di asservimento e degli altri provvedimenti collegati, rendendo non più controvertibile la localizzazione del tracciato di attraversamento della linea elettrica sul fondo del predetto in essi prevista e, dunque, anche superata ogni questione in merito all'asserito non corretto posizionamento del traliccio 155 dell'elettrodotto in questione, siccome negativamente incidente sull'area di cava di inerti insistente in loco per averne inibito irreversibilmente le potenzialità di sfruttamento economico in capo al privato.
In altri termini, si configura nella specie un'attività di realizzazione di un'opera pubblica sorretta da una valida e regolare procedura espropriativa ed eseguita in conformità di un progetto di variante apportata al tracciato originario dell'elettrodotto e risultato legittimamente approvato in costanza di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti preposti, così da restare confinata ogni pretesa di ristoro per il correlativo pregiudizio eventualmente derivatone a carico del privato in un ambito squisitamente indennitario, laddove peraltro non appare inutile puntualizzare in via ulteriore come le controversie in materia risarcitoria, allorquando i comportamenti da cui si assumono derivare i presunti ingiusti danni connessi all'esecuzione dell'opera costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi, anche se illegittimi, e pertanto pur sempre riconducibili all'esercizio di una potestà autoritativa, vadano in ogni caso fatte rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto, poi, al preteso danno lamentato dal siccome provocatogli Parte_1 dall'indebito utilizzo della servitù di elettrodotto ad opera di controparte in modo da aggravare la posizione del fondo servente e segnatamente consistito nell'averne quest'ultima concesso a terze società private di telefonia l'utilizzo mediante il passaggio di fibre ottiche all'interno dei cavi dell'elettrodotto medesimo, sebbene si tratti sul punto di pretesa risarcitoria connessa a condotte materiali poste in essere dalla p.a. al di fuori dell'esercizio di un'attività autoritativa e tale, quindi, da non comportare la preventiva delibazione di alcuna questione in materia di giurisdizione, tuttavia l'esame nel merito della stessa, ad avviso della Corte, non può che condurre ad un apprezzamento di infondatezza per assoluta carenza di prova.
Nessuna valenza dimostrativa in ordine alle circostanze fattuali addotte dall'appellante siccome genetiche dei lamentati pregiudizi arrecatigli sul punto è dato trarre, infatti, dalla istruttoria espletata in primo grado, laddove le uniche fonti orali escusse in quella sede su fatti risultati a loro diretta conoscenza hanno avuto modo di dichiarare unicamente che le fibre ottiche incorporate all'interno della fune di guardia dell'elettrodotto erano ad esclusivo servizio dell'impianto in quanto destinate alla trasmissione dei dati inerenti al suo funzionamento, senza per converso essere in grado di riferire nulla in merito ad un presunto uso di esse da parte di terzi per fini diversi.
In tal modo, dunque, l'assunto sostenuto in argomento risulta rimasto a livello di mera ipotetica asserzione priva di alcun riscontro probatorio di positiva conferma in atti, per come peraltro in via ulteriore evidenziato anche nella citata sentenza del Tar
Lazio n. 8917/2023 che, in merito alla denunciata utilizzazione da parte di terzi dell'elettrodotto consentita da mediante il Controparte_1 passaggio di fibre ottiche nelle funi di guardia dell'impianto, si esprimeva nel senso che il preteso sviamento a scopo di indebito vantaggio privato dell'attuato esproprio per fini di pubblica utilità fosse da ritenere carente di qualsivoglia principio di prova, con conseguente connotazione in termini meramente esplorativi della consulenza tecnica d'ufficio nella presente sede invocata sul punto dall'appellante e da reputarsi, pertanto, inammissibile.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello proposto anche con riferimento ai residui motivi concernenti le pretese risarcitorie disattese in primo grado, con conseguente conferma integrale anche sul punto della sentenza impugnata.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio, infine, seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con atto di citazione notificato il 24-7-2017, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 25-6-
2016 n. 1421, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- conferma, rigettando sul punto l'appello, il capo della sentenza impugnata relativo al rigetto delle domande risarcitorie formulate in via riconvenzionale da Pt_1
[...]
-condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 4.850,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)