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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1656/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8751/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti 83025 Montoro AV
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7282/22 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10472/22 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12058/22 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8306/22 TARSU/TIA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 399/2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO (CGTPG) DI AVELLINO ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe, aventi ad oggetto IMU e TASI pretese per le annualità 2017 e 2018 dal
COMUNE DI MONTORO.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dalla CGTPG: “Ricorrente_1 ha impugnato i seguenti avvisi di accertamento esecutivi:
1.10472-2022 IMU per l'anno 2017;
2. 7282-2022 TASI per l'anno 2017;
3. 8306-2022 TASI per l'anno 2018;
4.12058-2022 IMU per l'anno 2018,
notificati dal Comune di Montoro, rispettivamente, nelle date del 4-3-2023 e del 6-3-2023 e fatti successivamente oggetto di istanze di accertamento con adesione con consequenziale slittamento del termine per ricorrere da gg. 60 a gg.150.
Ha dedotto che il Comune ha ripreso a tassazione sia l'IMU che la TASI per gli anni 2017 e 2018 in relazione ad immobili accatastati nelle seguenti categorie: A7, C6, C1 Ha eccepito che per gli anni 2017 e
2018 la normativa vigente già prevedeva l'esenzione dall'IMU e dalla per la prima casa con estensione anche alle pertinenze.
L'esenzione dal pagamento dell'IMU, riguarda(va) non solo l'abitazione principale ma anche le sue pertinenze;
il regime previsto per la prima casa è riconosciuta per un massimo di tre pertinenze, una ciascuna per le tre categorie catastali ammesse, vale a dire rispettivamente:
C/2, magazzini e locali di deposito, quindi soffitte e cantine;
C/6, autorimesse, quindi box e posti auto in garage;
C/7, tettoie chiuse od aperte
Le regole appena viste si applicano anche nel caso di pertinenze acquistate in comproprietà e dichiarate al servizio di due immobili. La categoria catastale A7, pur includendo il villino, non identifica gli immobili di lusso. I villini accatastati come A7, se costituiscono prima casa, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Nel caso di specie gli avvisi di accertamento hanno ad oggetto immobile di categoria A7 e sue pertinenze che, in quanto abitazione principale della ricorrente non può essere oggetto di tassazione. Ha concluso per l'annullamento degli impugnati atti;
spese vinte. Si è costituito il Comune di Montoro evidenziando di aver applicato alla ricorrente l'esenzione per l'abitazione principale, fabbricato A/7, ma la ricorrente è proprietaria anche di un altro fabbricato A/7 ed è per questo che sono state richieste l'IMU e la TASI.
Inoltre come si ricava dalla rilevazione fatta ai fini della dichiarazione Tari, quindi non una semplice dichiarazione ma la verifica reale sul posto degli immobili produttori di rifiuti, il Comune di Montoro (Av) ha potuto riconoscere solo un immobile A/7 come abitazione principale e quindi esentarlo dall'imposizione, mentre nessuno dei C/1 e C6 è stato considerato essere sua pertinenza in quanto non dichiarati alla
TARI. Il Comune di Montoro (Av) ha, quindi, correttamente assoggettato ad IMU e TASI i 2 C/1, i 2 C/6 e l'altro a/7 di cui la ricorrente risulta titolare. Ha concluso per il rigetto del ricorso;
spese vinte”.
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice ha osservato, in particolare, che “quanto addotto dal Comune trova riscontro nella documentazione dallo stesso prodotto mentre il ricorrente, a fronte di tale produzione documentale, nulla ha opposto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente con ricorso depositato telematicamente in data 27.12.2024. L'appellante, riepilogate le vicende di causa, ha lamentato, in particolare “Violazione di legge: errata applicazione delle norme sull'esenzione IMU per l'abitazione principale. Errata valutazione della documentazione relativa alle consistenze immobiliari dell'appellante. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente” evidenziando:
- che “non corrisponde al vero quanto sostenuto dal Comune di Montoro e né la circostanza emerge dagli atti depositati che la ricorrente risulti essere proprietaria di due immobili di categoria A/7 di cui uno è stato esentato in quanto prima casa”;
- che “invero se si esamina con attenzione la scheda di accertamento immobili soggetti a tassa sui rifiuti solidi urbani depositata dal Comune di Montoro emerge con chiarezza che quello oggetto di tassazione è un unico immobile dettagliatamente descritto in termini di metri quadri dei relativi locali”, laddove “nella suddetta scheda l'immobile oggetto di tassazione A/7 riporta gli stessi dati catastali e cioè Dati
Catastali; pertanto è errato parlare di due immobili”;
- che “alla stessa maniera è errata la sentenza nella parte in cui pare accogliere (ma di tanto non si rinviene nella motivazione della sentenza impugnata) la tesi del Comune di Montoro secondo la quale l'appellante non avrebbe diritto all'esenzione IMU relativamente alle pertinenze per non avere presentato la relativa dichiarazione” laddove è stato affermato dalla Corte di Cassazione che “ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento – cfr.
Ordinanza della Corte di Cassazione n 12226/2023”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “accogliere l'appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto annullare gli atti impugnati”, con “conseguenze di legge per onorari e spese di giudizio”.
All'appello non ha resistito il Comune appellato, con controdeduzioni depositate telematicamente in data
14.1.2025 con le quali ha eccepito, in particolare:
- che “contrariamente a quanto affermato dall'appellante è documentato che LA è proprietaria, nel comune di Montoro (Av) alla Indirizzo_1, di numero due immobili appartenenti alla categoria catastale A/7, il primo è quello individuato al Dati Catastali 2 ed il secondo individuato al
Dati Catastali 3”; - che l'appellante, nel riportarsi alla “scheda di riepilogo del calcolo IMU 2017”, “dimentica però di riportare tutti i dati indicati nei suddetti documenti cioè dimentica di riportare anche i subalterni”, laddove la predetta parte “è infatti proprietaria alla Indirizzo_1 (Av) di due subalterni che identificano due immobili distinti e separati siti, appartenenti entrambi alla categoria A/7, precisamente è proprietaria dei subalterni n. 8 e n. 14” ed “ha potuto beneficiare dell'esenzione, come previsto dalla norma, solo per uno di essi (abitazione principale)”, sicchè “ il beneficio lo ha ricevuto per il subalterno n. 14”;
- che difatti “l'esistenza di due subalterni, negli anni di imposta 2017 e 2018, è dimostrata dalla soppressione, ad opera dell'appellante compiuta nel 2019, del subalterno n. 14 con conseguente fusione per incorporazione nel subalterno n. 8”;
- che “Il Comune di Montoro (Av) ha quindi, correttamente, assoggettato ad IMU e TASI i 2 C01, i 2 4 CO6
e l'altro A/7 di cui l'appellante risulta proprietaria”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “rigettarsi l'impugnazione con la conferma della sentenza n.
399/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Avellino, con la conferma della pretesa tributaria portata dagli avvisi di accertamento de quo” e “con vittoria di spese di lite”.
All'esito dell'udienza odierna la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e va pertanto rigettato, risultando pienamente condivisibili il convincimento del primo giudice, come pure le argomentazioni difensive svolte dalla parte resistente.
Sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più < trasparente>>, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una <> espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico” (nello stesso senso, cfr. anche Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018; Cass.,
Sez. L - , Sentenza n. 21037 del 23/08/2018).
Ciò posto, può comunque essere evidenziato, anche ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010) come è consentito al giudice di appello ed in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n.
12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014):
- che la normativa è chiara nel riconoscere l'esenzione in questione solo all'abitazione principale, per tale intendendosi l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare;
- che nel caso di specie è finanche incontestato che la ricorrente, nelle annualità in questione, e come del resto risulta anche dagli atti impugnati, fosse proprietaria non già di un unico immobile, bensì di diversi immobili separatamente accatastati, e che per uno di essi, e precisamente quello iscritto al fg. 17 part. 680 sub 14, avesse appunto ricevuto l'esenzione come abitazione principale;
- che è del pari pacifico che l'appellante solo nel 2019 ha catastalmente fuso il suddetto subalterno n. 14 con il subalterno n. 8, i quali dunque erano separati nel 2017 e 2018, senza nemmeno la deduzione e tantomeno la dimostrazione che fossero abitati da un unico nucleo familiare e serviti da uniche utenze;
- che il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi per dimostrare che le pertinenze in questione si riferissero al sub 14 anzichè al sub 8, laddove la stessa giurisprudenza invocata dal contribuente afferma che "il contribuente viene ad essere esonerato dall'obbligo della dichiarazione per beneficiare di una riduzione o esenzione ai fini dell'ICI (o analogamente dell'IMU) con riguardo ad eventi o situazioni noti all'ente impositore prima dell'1 gennaio 2009 che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta” e quindi “sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento”, il che non è dato con certezza rilevarsi nemmeno sotto il profilo della relazione di pertinenzialità, come pure sotto quello di tale relazione con il sub 14 piuttosto che con il sub 8.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, l'appello come sopra proposto va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente procedimento, liquidate in € 500,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA se dovute come per Legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore
ORIO ATTILIO FRANCO, Giudice
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8751/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti 83025 Montoro AV
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 399/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AVELLINO sez.
2 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7282/22 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10472/22 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12058/22 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8306/22 TARSU/TIA 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 399/2024 la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO (CGTPG) DI AVELLINO ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso gli avvisi di accertamento di cui in epigrafe, aventi ad oggetto IMU e TASI pretese per le annualità 2017 e 2018 dal
COMUNE DI MONTORO.
La relativa vicenda processuale è stata così narrata dalla CGTPG: “Ricorrente_1 ha impugnato i seguenti avvisi di accertamento esecutivi:
1.10472-2022 IMU per l'anno 2017;
2. 7282-2022 TASI per l'anno 2017;
3. 8306-2022 TASI per l'anno 2018;
4.12058-2022 IMU per l'anno 2018,
notificati dal Comune di Montoro, rispettivamente, nelle date del 4-3-2023 e del 6-3-2023 e fatti successivamente oggetto di istanze di accertamento con adesione con consequenziale slittamento del termine per ricorrere da gg. 60 a gg.150.
Ha dedotto che il Comune ha ripreso a tassazione sia l'IMU che la TASI per gli anni 2017 e 2018 in relazione ad immobili accatastati nelle seguenti categorie: A7, C6, C1 Ha eccepito che per gli anni 2017 e
2018 la normativa vigente già prevedeva l'esenzione dall'IMU e dalla per la prima casa con estensione anche alle pertinenze.
L'esenzione dal pagamento dell'IMU, riguarda(va) non solo l'abitazione principale ma anche le sue pertinenze;
il regime previsto per la prima casa è riconosciuta per un massimo di tre pertinenze, una ciascuna per le tre categorie catastali ammesse, vale a dire rispettivamente:
C/2, magazzini e locali di deposito, quindi soffitte e cantine;
C/6, autorimesse, quindi box e posti auto in garage;
C/7, tettoie chiuse od aperte
Le regole appena viste si applicano anche nel caso di pertinenze acquistate in comproprietà e dichiarate al servizio di due immobili. La categoria catastale A7, pur includendo il villino, non identifica gli immobili di lusso. I villini accatastati come A7, se costituiscono prima casa, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Nel caso di specie gli avvisi di accertamento hanno ad oggetto immobile di categoria A7 e sue pertinenze che, in quanto abitazione principale della ricorrente non può essere oggetto di tassazione. Ha concluso per l'annullamento degli impugnati atti;
spese vinte. Si è costituito il Comune di Montoro evidenziando di aver applicato alla ricorrente l'esenzione per l'abitazione principale, fabbricato A/7, ma la ricorrente è proprietaria anche di un altro fabbricato A/7 ed è per questo che sono state richieste l'IMU e la TASI.
Inoltre come si ricava dalla rilevazione fatta ai fini della dichiarazione Tari, quindi non una semplice dichiarazione ma la verifica reale sul posto degli immobili produttori di rifiuti, il Comune di Montoro (Av) ha potuto riconoscere solo un immobile A/7 come abitazione principale e quindi esentarlo dall'imposizione, mentre nessuno dei C/1 e C6 è stato considerato essere sua pertinenza in quanto non dichiarati alla
TARI. Il Comune di Montoro (Av) ha, quindi, correttamente assoggettato ad IMU e TASI i 2 C/1, i 2 C/6 e l'altro a/7 di cui la ricorrente risulta titolare. Ha concluso per il rigetto del ricorso;
spese vinte”.
A sostegno del proprio convincimento, il primo giudice ha osservato, in particolare, che “quanto addotto dal Comune trova riscontro nella documentazione dallo stesso prodotto mentre il ricorrente, a fronte di tale produzione documentale, nulla ha opposto”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la contribuente con ricorso depositato telematicamente in data 27.12.2024. L'appellante, riepilogate le vicende di causa, ha lamentato, in particolare “Violazione di legge: errata applicazione delle norme sull'esenzione IMU per l'abitazione principale. Errata valutazione della documentazione relativa alle consistenze immobiliari dell'appellante. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente” evidenziando:
- che “non corrisponde al vero quanto sostenuto dal Comune di Montoro e né la circostanza emerge dagli atti depositati che la ricorrente risulti essere proprietaria di due immobili di categoria A/7 di cui uno è stato esentato in quanto prima casa”;
- che “invero se si esamina con attenzione la scheda di accertamento immobili soggetti a tassa sui rifiuti solidi urbani depositata dal Comune di Montoro emerge con chiarezza che quello oggetto di tassazione è un unico immobile dettagliatamente descritto in termini di metri quadri dei relativi locali”, laddove “nella suddetta scheda l'immobile oggetto di tassazione A/7 riporta gli stessi dati catastali e cioè Dati
Catastali; pertanto è errato parlare di due immobili”;
- che “alla stessa maniera è errata la sentenza nella parte in cui pare accogliere (ma di tanto non si rinviene nella motivazione della sentenza impugnata) la tesi del Comune di Montoro secondo la quale l'appellante non avrebbe diritto all'esenzione IMU relativamente alle pertinenze per non avere presentato la relativa dichiarazione” laddove è stato affermato dalla Corte di Cassazione che “ai fini dell'ICI e dell'IMU, anche in difetto di dichiarazione preventiva da parte dei contribuenti, l'area pertinenziale può considerarsi parte integrante del fabbricato a cui essa accede, perdendo autonoma rilevanza ai fini impositivi, nonostante l'edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità - desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento – cfr.
Ordinanza della Corte di Cassazione n 12226/2023”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “accogliere l'appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto annullare gli atti impugnati”, con “conseguenze di legge per onorari e spese di giudizio”.
All'appello non ha resistito il Comune appellato, con controdeduzioni depositate telematicamente in data
14.1.2025 con le quali ha eccepito, in particolare:
- che “contrariamente a quanto affermato dall'appellante è documentato che LA è proprietaria, nel comune di Montoro (Av) alla Indirizzo_1, di numero due immobili appartenenti alla categoria catastale A/7, il primo è quello individuato al Dati Catastali 2 ed il secondo individuato al
Dati Catastali 3”; - che l'appellante, nel riportarsi alla “scheda di riepilogo del calcolo IMU 2017”, “dimentica però di riportare tutti i dati indicati nei suddetti documenti cioè dimentica di riportare anche i subalterni”, laddove la predetta parte “è infatti proprietaria alla Indirizzo_1 (Av) di due subalterni che identificano due immobili distinti e separati siti, appartenenti entrambi alla categoria A/7, precisamente è proprietaria dei subalterni n. 8 e n. 14” ed “ha potuto beneficiare dell'esenzione, come previsto dalla norma, solo per uno di essi (abitazione principale)”, sicchè “ il beneficio lo ha ricevuto per il subalterno n. 14”;
- che difatti “l'esistenza di due subalterni, negli anni di imposta 2017 e 2018, è dimostrata dalla soppressione, ad opera dell'appellante compiuta nel 2019, del subalterno n. 14 con conseguente fusione per incorporazione nel subalterno n. 8”;
- che “Il Comune di Montoro (Av) ha quindi, correttamente, assoggettato ad IMU e TASI i 2 C01, i 2 4 CO6
e l'altro A/7 di cui l'appellante risulta proprietaria”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo “rigettarsi l'impugnazione con la conferma della sentenza n.
399/2024 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Avellino, con la conferma della pretesa tributaria portata dagli avvisi di accertamento de quo” e “con vittoria di spese di lite”.
All'esito dell'udienza odierna la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, e va pertanto rigettato, risultando pienamente condivisibili il convincimento del primo giudice, come pure le argomentazioni difensive svolte dalla parte resistente.
Sotto tale ultimo profilo, è appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del 16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando -, totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere, “cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovamente con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole e più < trasparente>>, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una <> espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico” (nello stesso senso, cfr. anche Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018; Cass.,
Sez. L - , Sentenza n. 21037 del 23/08/2018).
Ciò posto, può comunque essere evidenziato, anche ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010) come è consentito al giudice di appello ed in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez.
6 - L, Sentenza n.
12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014):
- che la normativa è chiara nel riconoscere l'esenzione in questione solo all'abitazione principale, per tale intendendosi l'immobile iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare;
- che nel caso di specie è finanche incontestato che la ricorrente, nelle annualità in questione, e come del resto risulta anche dagli atti impugnati, fosse proprietaria non già di un unico immobile, bensì di diversi immobili separatamente accatastati, e che per uno di essi, e precisamente quello iscritto al fg. 17 part. 680 sub 14, avesse appunto ricevuto l'esenzione come abitazione principale;
- che è del pari pacifico che l'appellante solo nel 2019 ha catastalmente fuso il suddetto subalterno n. 14 con il subalterno n. 8, i quali dunque erano separati nel 2017 e 2018, senza nemmeno la deduzione e tantomeno la dimostrazione che fossero abitati da un unico nucleo familiare e serviti da uniche utenze;
- che il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi per dimostrare che le pertinenze in questione si riferissero al sub 14 anzichè al sub 8, laddove la stessa giurisprudenza invocata dal contribuente afferma che "il contribuente viene ad essere esonerato dall'obbligo della dichiarazione per beneficiare di una riduzione o esenzione ai fini dell'ICI (o analogamente dell'IMU) con riguardo ad eventi o situazioni noti all'ente impositore prima dell'1 gennaio 2009 che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta” e quindi “sempre che l'ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità – desumibile dall'accertamento in fatto della stabile e durevole destinazione del bene accessorio a servizio o ornamento del bene principale - prima dell'anno di imposta a cui si riferisce l'avviso di accertamento”, il che non è dato con certezza rilevarsi nemmeno sotto il profilo della relazione di pertinenzialità, come pure sotto quello di tale relazione con il sub 14 piuttosto che con il sub 8.
Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, l'appello come sopra proposto va pertanto rigettato.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente procedimento, liquidate in € 500,00, oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA se dovute come per Legge.