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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 65/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. RE Masetti Presidente
Dott. MA AN Consigliere rel. est.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio n. R.G. 65/2025 promosso con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20.01.2025 e posta in decisione
all'udienza collegiale del 4 giugno 2025
OGGETTO: d a
(deposito Pt_1 (P.IVA C.F. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 bancario, cassetta di REA n. 842633), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del sicurezza, apertura di legale rappresentante credito bancario) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Dell'Aglio del foro di Milano 140041 dell'avvocatura interna della società, procuratore domiciliatario per procura speciale alle liti,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
c o n t r o CP_2
[...]
[...]
quali eredi di Persona_1
rappresentati, assistiti e difesi dall'avvocato Rita Persico del Foro di
Bergamo, con domicilio eletto in Bergamo, Via G. Camozzi n. 118, giusta procura in atti in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE/APPELLATI
In punto: rinvio da cassazione del 22.10.2024 n. 3230
CONCLUSIONI
Dell'attrice/appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza del 16.3.2018 resa dal Tribunale di Bergamo (R.G. n.
5653/2017) - sez. terza - Giudice Dott.ssa Cristina Mondini e comunicata all'appellante a mezzo posta elettronica certificata in data 19.3.2018, così
giudicare:
- nel merito:
accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento della signora Per_1
nei confronti di e, conseguentemente, limitare
[...] Controparte_1
la pretesa di pagamento alle somme quantificate dall'odierna appellante nel doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986, ovvero € 3.157,83 per il BPF n.
000.238 e 3.157,83 per il BPF 000.239, con condanna alla restituzione della differenza già versata in esecuzione all'Ordinanza ex art 702ter c.p.c.
impugnata
[…]
- dichiarare tenuta e dunque condannare l'appellata alla Persona_1
restituzione della somma già corrisposta da in Controparte_1
esecuzione della decisione di primo grado, per i suddetti buoni fruttiferi postali della serie “Q”.
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Dei convenuti/appellati:
IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla spa in favore dei signori e CP_1 CP_2 CP_2 CP_2
in qualità di eredi della signora per i due buoni
[...] Persona_1
postali fruttiferi oggetto di causa, calcolata ai sensi del D.M. 13.6.1986, è
pari a € 6.315,66 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 8.4.2025
della somma di € 11.075,73 (di cui € 10.032,68 a titolo di capitale ed €
1.043,05 a titolo di interessi legali dalla ricezione delle somme al saldo),
accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dagli odierni convenuti a
. Controparte_1
IN OGNI CASO: - confermare le statuizioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite contenute nella sentenza di primo grado e nella successiva sentenza di appello e, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le parti, condannare la a CP_1
rimborsare le spese di lite in favore degli esponenti in misura pari a 1/3, con compensazione dei residui 2/3 tra le parti ovvero, in subordine,
compensare per i gradi successivi al secondo le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc , portatrice di due buoni Persona_1
fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, emessi in data 13.12.1986, del valore nominale di £ 500.000 ciascuno, ha citato in giudizio Controparte_1
affinché il Tribunale di Bergamo accertasse che la somma dovuta
[...]
dalla convenuta per il rimborso dei suddetti titoli alla loro scadenza naturale fosse di complessivi € 16.348,34, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, sulla base dei rendimenti posti sul retro di ciascun titolo, con vittoria delle spese di lite. Rilevava, per quanto ancora di interesse, che all'atto dell'emissione dei buoni postali fruttiferi, l'addetto postale non aveva provveduto a modificare l'importo fisso a bimestre che sarebbe maturato dal primo giorno del ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione del titolo, importo fisso previsto per la precedente serie P sull'importo iniziale di lire 500.000, come risultante dal DM 16 giugno 1984 istitutivo della serie di buoni postali fruttiferi ordinaria “P”.
Costituitasi ritualmente, ha contestato le avverse allegazioni CP_1
svolte dalla parte attrice, eccependo, in particolare che entrambi i due timbri “aggiuntivi” recanti la dicitura “serie Q/P” e a tergo la “nuova tabella con i rendimenti dei tassi” della nuova serie “Q/P” erano stati apposti sui buoni della ricorrente, come prescritto dal DM 13.6.1986, e quindi erano dovuti i rendimenti previsti da tale D.M. che aveva rimodulato i rendimenti anche delle serie precedenti, e contestando che potesse invocarsi la pronuncia delle SSUU della Cassazione n.
13979/2007, non essendo dato riscontrare nel caso di specie alcun errore materiale.
Con ordinanza 702 ter cpc il Tribunale di Bergamo affermava che le indicazioni presenti sul retro dei titoli prevalessero sulle condizioni previste nel d.m. 13 giugno 1986 e che una diversa conclusione sarebbe stata lesiva dell'incolpevole affidamento ingenerato dall'operatore nei risparmiatori;
accoglieva, quindi, la domanda e condannava Controparte_1
a versare alla ricorrente la somma di euro 16.348,34 oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al saldo.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la Controparte_1
riforma della sentenza impugnata;
si costituiva in giudizio Persona_1
resistendo al gravame.
Con sentenza n. 560/2021 del 18.5.2021, la Corte di Appello di Brescia
rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado, rilevando,
per quanto ancora di interesse, che il timbro apposto sul retro dei titoli dall'ufficio postale non recava, diversamente da quanto imposto dall'invocato decreto ministeriale, la misura dei nuovi tassi rispetto a quelli indicati nei moduli prestampati utilizzati relativi alle serie precedentemente emesse relativamente al periodo intercorrente tra il 21°
ed il 30° anno.
proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico CP_1
motivo; resistevano con controricorso gli eredi di . Persona_1 Con ordinanza n. 27347 del 22.10.2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.
Riassumeva il giudizio con atto di citazione Controparte_1
regolarmente notificato;
si costituivano in giudizio gli eredi di Per_1
[...]
All'udienza del 4 giugno 2026 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, che corrisponde al caso in esame, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. da ultimo
Cass. civile sez. II, 02/09/2025, n.24367; Cassazione civile sez. I,
17/06/2025, n.16222).
Ciò premesso, con ordinanza n. 27347 del 22.10.2024, la Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso proposto da e ha Controparte_1 cassato con riferimento al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, a questa Corte sulla scorta delle motivazioni che di seguito si trascrivono:
< - la questione controversa è stata esaminata da questa Corte con
alcune pronunce che hanno chiarito che l'emissione di una nuova serie di
buoni utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante
l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi
tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse
della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo
decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale
decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie (cfr.
Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384; successivamente, in tal senso, Cass. 14
febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122;
Cass. 11 febbraio 2023, n. 567; Cass. 26 luglio 2023, n. 22619);
- è stato, in particolare, sottolineato che l'imperfezione dell'operazione
materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di
volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione,
essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova
serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342,
primo comma, cod. civ., in caso di moduli predisposti per disciplinare in
maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte
prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili;
- la disciplina contenuta nell'(abrogato) art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973,
in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di
programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e
come tale idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. la statuizioni negoziali
della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al
saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne
disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle
seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio
1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la
lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1
gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di
quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni;
- l'interpretazione del testo contrattuale deve, infatti, raccordare il senso
letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non
potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni
postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo
periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano
interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella
sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti,
tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità
di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente
l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di
una incompleta o ambigua postale di nuova emissione rientrante nella
previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione
suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la
serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma
del detto articolo;
- il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute
le richiamate pronunce e che, dunque, non vi sono ragioni per discostarsi
dallo stesso, per cui non può accedersi alla tesi seguita dalla sentenza
impugnata che fa leva sull'omessa stampigliatura sul titolo del
rendimento relativo all'ultimo decennio di vigenza;
- infatti, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto
interministeriale si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di
nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di
interesse possano completare, attraverso un procedimento di
eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto
ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo;
- né è possibile ipotizzare – come sembra fare la Corte territoriale –
l'esistenza di un incolpevole affidamento dei risparmiatori, in quanto non
possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto
affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più
ampio contesto del negozio;
- con la memoria depositata parte controricorrente chiede, in via
subordinata, il rinvio pregiudiziale del giudizio ai sensi dell'art. 267
TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alla
compatibilità della normativa interna con l'art. 169 TFUE e la Direttiva
n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, nella parte in cui prevedono un livello
di protezione degli interessi economici per il mezzo di un'effettiva e
adeguata conoscenza del prodotto offerto, e con l'art. 295 TFUE sulla
tutela della proprietà;
- sul punto, si osserva che la Direttiva 93/22/CEE, evocata dal ricorrente,
risulta successiva all'entrata in vigore del richiamato d.l. n. 460 del 1974,
e che, comunque, la stessa non si applica «alle banche centrali degli Stati
membri, altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti
pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono
nella medesima», giusta il suo art. 2.2, lett. f);
- non appare, poi, concludente il richiamo al diritto di proprietà e di parità
di trattamento, atteso che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde
anche ad interessi generali tali da giustificare l'adozione delle censurate
regole in tema di jus variandi e, inoltre, che il legislatore non ha mai perso
di vista la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore,
riservando allo stesso cospicui benefici (garanzia dello Stato per capitale
ed interessi;
trattamento fiscale vantaggioso;
interessi composti;
durata
fino a trent'anni, ma, come si diceva, con facoltà di immediato rimborso,
dopo un certo numero di anni, a vista e presso l'intera rete degli uffici postali nazionali;
esenzione da ogni commissione e onere;
utilizzabilità
per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici;
non
sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità
giudiziaria in sede penale;
vantaggi in sede di passaggio generazionale
della ricchezza) (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384);
- la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di
interesse sui buoni fruttiferi postali riflette un ragionevole bilanciamento
tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa
pubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività
statuale, implica la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare
la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati
(così, Corte Cost. 20 febbraio 2020, n. 29);
- quanto esposto porta ad escludere che vi sia ragione di interpellare sul
punto la Corte di giustizia, come del resto già ritenuto in analogo giudizio
dalla pronuncia di questa Corte dell'11 gennaio 2023, n. 603, in cui si
richiama il principio, espresso da Corte giust. UE 6 ottobre mera
possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del
diritto dell'Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia
sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente
alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del
sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per
considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione
corretta di tale disposizione». Tutto ciò premesso, i Buoni Postali Fruttiferi per cui è causa (serie “Q/P”
n. 000.238 e serie “Q/P” n. 000.239) sono stati sottoscritti in data
13.12.1986, dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, il quale ha rimodulato i tassi di interesse dei buoni postali emessi in precedenza ed ha specificato all'art. 5 che <sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
“Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafo dello Stato, i buoni della
precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno
apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore,
con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la
misura dei nuovi tassi>>.
Nel caso di specie i suddetti buoni sottoscritti dalla recano il Per_1
prescritto timbro Q/P sulla facciata anteriore e, sul retro, il timbro indicante la variazione dei tassi di interesse introdotta dal Decreto
Ministeriale riferito, tuttavia, esclusivamente ai tassi applicati per i primi venti anni di durata del rapporto, mentre nessuna modifica è stata apportata alla dicitura relativa all'importo fisso a bimestre riconosciuto per gli anni dal ventunesimo al trentesimo dalla data di emissione dei titoli.
In applicazione del principio di diritto espresso dalla SC e sopra riportato,
dal quale, si ribadisce, non è possibile per il giudice di rinvio discostarsi,
ne discende che pur in assenza dell'apposizione sul retro dei titoli per cui
è causa del timbro contenente la indicazione dei tassi applicabili per il periodo dal 21° al 30° anno, non possono ritenersi applicabili i tassi indicati nella tabella originariamente stampata a tergo dei titoli medesimi, e cioè i tassi più favorevoli previsti dalla vecchia serie, bensì quelli stabiliti dal DM 13.6.1986.
Alla luce di quanto precede, va dichiarata infondata la maggiore pretesa di nei confronti di per ciascuno dei due Persona_1 Controparte_1
buoni postali fruttiferi con riferimento ai tassi maturati relativi al periodo dal 21° al 30° anno in base alla predetta tabella.
Va dato atto, peraltro, che nel corso del presente giudizio di rinvio in data
8.4.2025, gli eredi della in ossequio al principio di diritto espresso Per_1
Co dalla , hanno restituito a la somma di euro 11.075,73, Controparte_1
comprensiva di interessi maturati dal pagamento al saldo. In difetto di contestazioni sull'importo ricevuto da parte di , nulla essi Controparte_1
devono in restituzione di quanto a suo tempo quest'ultima ha versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc.
Non resta che provvedere alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, in considerazione dell'esito complessivo della lite.
L'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza
reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché
- per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale
- nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione 7782/2020).
Ritiene il Collegio che nonostante la soccombenza della avuto Per_1
riguardo, per un verso, al mutamento dell'orientamento consolidato di questa Corte sulla questione dirimente della causa, sempre espresso in senso favorevole alla tesi da ella sostenuta sino alla pronuncia, nel febbraio
2022, delle quattro ordinanze gemelle della Corte di Cassazione,
confermate dalle successive pronunce, e per altro verso al contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, possa essere disposta la integrale compensazione delle spese relative a tutti i gradi del giudizio,
compreso quello di legittimità.
La ha, infatti, dovuto agire anche per il riconoscimento della Per_1
minore somma determinata in base agli interessi calcolati in conformità al d.m. 13 giugno 1986, in quanto mai , pur avendo Controparte_1
contestato solo i maggiori interessi pretesi, ne ha offerto il pagamento,
anche solo informalmente (art. 1220 cod.civ.), nel corso del giudizio di primo grado, provvedendo al pagamento solo a seguito della pubblicazione dell'ordinanza di condanna ex art 702 ter cpc.
D'altro canto, pur a fronte delle citate sentenze gemelle del 2022 e delle successive pronunce citate dalla Suprema Corte nella propria ordinanza che hanno confermato l'orientamento in relazione agli interessi dovuti per l'ultimo decennio dei buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”, la e Per_1
per ella i suoi eredi hanno atteso l'8 aprile 2025 per restituire la maggior somma ricevuta e ormai, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, non dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte n. 27347 del 22.10.2024:
-rigetta la domanda proposta da;
Persona_1
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
MA AN RE TI
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 65/2025 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. RE Masetti Presidente
Dott. MA AN Consigliere rel. est.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio n. R.G. 65/2025 promosso con atto di citazione in riassunzione notificato in data 20.01.2025 e posta in decisione
all'udienza collegiale del 4 giugno 2025
OGGETTO: d a
(deposito Pt_1 (P.IVA C.F. Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 bancario, cassetta di REA n. 842633), con sede in Roma, Viale Europa n. 190, in persona del sicurezza, apertura di legale rappresentante credito bancario) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Dell'Aglio del foro di Milano 140041 dell'avvocatura interna della società, procuratore domiciliatario per procura speciale alle liti,
ATTRICE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
c o n t r o CP_2
[...]
[...]
quali eredi di Persona_1
rappresentati, assistiti e difesi dall'avvocato Rita Persico del Foro di
Bergamo, con domicilio eletto in Bergamo, Via G. Camozzi n. 118, giusta procura in atti in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE/APPELLATI
In punto: rinvio da cassazione del 22.10.2024 n. 3230
CONCLUSIONI
Dell'attrice/appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'ordinanza del 16.3.2018 resa dal Tribunale di Bergamo (R.G. n.
5653/2017) - sez. terza - Giudice Dott.ssa Cristina Mondini e comunicata all'appellante a mezzo posta elettronica certificata in data 19.3.2018, così
giudicare:
- nel merito:
accertare e dichiarare – in applicazione del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la maggior pretesa di pagamento della signora Per_1
nei confronti di e, conseguentemente, limitare
[...] Controparte_1
la pretesa di pagamento alle somme quantificate dall'odierna appellante nel doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, in applicazione dei tassi ex D.M. 13.6.1986, ovvero € 3.157,83 per il BPF n.
000.238 e 3.157,83 per il BPF 000.239, con condanna alla restituzione della differenza già versata in esecuzione all'Ordinanza ex art 702ter c.p.c.
impugnata
[…]
- dichiarare tenuta e dunque condannare l'appellata alla Persona_1
restituzione della somma già corrisposta da in Controparte_1
esecuzione della decisione di primo grado, per i suddetti buoni fruttiferi postali della serie “Q”.
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”.
Dei convenuti/appellati:
IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la somma dovuta dalla spa in favore dei signori e CP_1 CP_2 CP_2 CP_2
in qualità di eredi della signora per i due buoni
[...] Persona_1
postali fruttiferi oggetto di causa, calcolata ai sensi del D.M. 13.6.1986, è
pari a € 6.315,66 e, dato atto della restituzione avvenuta in data 8.4.2025
della somma di € 11.075,73 (di cui € 10.032,68 a titolo di capitale ed €
1.043,05 a titolo di interessi legali dalla ricezione delle somme al saldo),
accertare e dichiarare che nulla è più dovuto dagli odierni convenuti a
. Controparte_1
IN OGNI CASO: - confermare le statuizioni in ordine alla regolamentazione delle spese di lite contenute nella sentenza di primo grado e nella successiva sentenza di appello e, previa la valutazione complessiva della vicenda in essere tra le parti, condannare la a CP_1
rimborsare le spese di lite in favore degli esponenti in misura pari a 1/3, con compensazione dei residui 2/3 tra le parti ovvero, in subordine,
compensare per i gradi successivi al secondo le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc , portatrice di due buoni Persona_1
fruttiferi postali appartenenti alla serie Q/P, emessi in data 13.12.1986, del valore nominale di £ 500.000 ciascuno, ha citato in giudizio Controparte_1
affinché il Tribunale di Bergamo accertasse che la somma dovuta
[...]
dalla convenuta per il rimborso dei suddetti titoli alla loro scadenza naturale fosse di complessivi € 16.348,34, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, sulla base dei rendimenti posti sul retro di ciascun titolo, con vittoria delle spese di lite. Rilevava, per quanto ancora di interesse, che all'atto dell'emissione dei buoni postali fruttiferi, l'addetto postale non aveva provveduto a modificare l'importo fisso a bimestre che sarebbe maturato dal primo giorno del ventunesimo anno al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione del titolo, importo fisso previsto per la precedente serie P sull'importo iniziale di lire 500.000, come risultante dal DM 16 giugno 1984 istitutivo della serie di buoni postali fruttiferi ordinaria “P”.
Costituitasi ritualmente, ha contestato le avverse allegazioni CP_1
svolte dalla parte attrice, eccependo, in particolare che entrambi i due timbri “aggiuntivi” recanti la dicitura “serie Q/P” e a tergo la “nuova tabella con i rendimenti dei tassi” della nuova serie “Q/P” erano stati apposti sui buoni della ricorrente, come prescritto dal DM 13.6.1986, e quindi erano dovuti i rendimenti previsti da tale D.M. che aveva rimodulato i rendimenti anche delle serie precedenti, e contestando che potesse invocarsi la pronuncia delle SSUU della Cassazione n.
13979/2007, non essendo dato riscontrare nel caso di specie alcun errore materiale.
Con ordinanza 702 ter cpc il Tribunale di Bergamo affermava che le indicazioni presenti sul retro dei titoli prevalessero sulle condizioni previste nel d.m. 13 giugno 1986 e che una diversa conclusione sarebbe stata lesiva dell'incolpevole affidamento ingenerato dall'operatore nei risparmiatori;
accoglieva, quindi, la domanda e condannava Controparte_1
a versare alla ricorrente la somma di euro 16.348,34 oltre interessi
[...]
legali dalla domanda al saldo.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo la Controparte_1
riforma della sentenza impugnata;
si costituiva in giudizio Persona_1
resistendo al gravame.
Con sentenza n. 560/2021 del 18.5.2021, la Corte di Appello di Brescia
rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado, rilevando,
per quanto ancora di interesse, che il timbro apposto sul retro dei titoli dall'ufficio postale non recava, diversamente da quanto imposto dall'invocato decreto ministeriale, la misura dei nuovi tassi rispetto a quelli indicati nei moduli prestampati utilizzati relativi alle serie precedentemente emesse relativamente al periodo intercorrente tra il 21°
ed il 30° anno.
proponeva ricorso per cassazione sulla base di un unico CP_1
motivo; resistevano con controricorso gli eredi di . Persona_1 Con ordinanza n. 27347 del 22.10.2024 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia in diversa composizione.
Riassumeva il giudizio con atto di citazione Controparte_1
regolarmente notificato;
si costituivano in giudizio gli eredi di Per_1
[...]
All'udienza del 4 giugno 2026 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, che corrisponde al caso in esame, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex articolo 384, comma 1, Cpc, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. da ultimo
Cass. civile sez. II, 02/09/2025, n.24367; Cassazione civile sez. I,
17/06/2025, n.16222).
Ciò premesso, con ordinanza n. 27347 del 22.10.2024, la Corte di
Cassazione ha accolto il ricorso proposto da e ha Controparte_1 cassato con riferimento al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, a questa Corte sulla scorta delle motivazioni che di seguito si trascrivono:
< - la questione controversa è stata esaminata da questa Corte con
alcune pronunce che hanno chiarito che l'emissione di una nuova serie di
buoni utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante
l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie
(Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi
tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse
della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo
decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale
decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie (cfr.
Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384; successivamente, in tal senso, Cass. 14
febbraio 2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122;
Cass. 11 febbraio 2023, n. 567; Cass. 26 luglio 2023, n. 22619);
- è stato, in particolare, sottolineato che l'imperfezione dell'operazione
materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di
volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione,
essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova
serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342,
primo comma, cod. civ., in caso di moduli predisposti per disciplinare in
maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte
prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili;
- la disciplina contenuta nell'(abrogato) art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973,
in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di
programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e
come tale idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. la statuizioni negoziali
della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al
saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne
disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle
seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio
1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la
lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1
gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di
quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni;
- l'interpretazione del testo contrattuale deve, infatti, raccordare il senso
letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non
potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni
postali della serie Q/P, di rendimenti relativi alla serie P per l'ultimo
periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano
interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella
sostitutiva di quella della serie P, in cui erano inseriti i detti rendimenti,
tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità
di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente
l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di
una incompleta o ambigua postale di nuova emissione rientrante nella
previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione
suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la
serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma
del detto articolo;
- il Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute
le richiamate pronunce e che, dunque, non vi sono ragioni per discostarsi
dallo stesso, per cui non può accedersi alla tesi seguita dalla sentenza
impugnata che fa leva sull'omessa stampigliatura sul titolo del
rendimento relativo all'ultimo decennio di vigenza;
- infatti, se pure deve escludersi che i saggi di interesse fissati con decreto
interministeriale si sostituiscano ai rendimenti figuranti sul buono di
nuova emissione, non vi è motivo di negare che quegli stessi saggi di
interesse possano completare, attraverso un procedimento di
eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla disponga quanto
ai rendimenti dei titoli di quella serie riferiti a un dato periodo;
- né è possibile ipotizzare – come sembra fare la Corte territoriale –
l'esistenza di un incolpevole affidamento dei risparmiatori, in quanto non
possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto
affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più
ampio contesto del negozio;
- con la memoria depositata parte controricorrente chiede, in via
subordinata, il rinvio pregiudiziale del giudizio ai sensi dell'art. 267
TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in ordine alla
compatibilità della normativa interna con l'art. 169 TFUE e la Direttiva
n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993, nella parte in cui prevedono un livello
di protezione degli interessi economici per il mezzo di un'effettiva e
adeguata conoscenza del prodotto offerto, e con l'art. 295 TFUE sulla
tutela della proprietà;
- sul punto, si osserva che la Direttiva 93/22/CEE, evocata dal ricorrente,
risulta successiva all'entrata in vigore del richiamato d.l. n. 460 del 1974,
e che, comunque, la stessa non si applica «alle banche centrali degli Stati
membri, altri enti nazionali che svolgono funzioni analoghe ed altri enti
pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono
nella medesima», giusta il suo art. 2.2, lett. f);
- non appare, poi, concludente il richiamo al diritto di proprietà e di parità
di trattamento, atteso che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde
anche ad interessi generali tali da giustificare l'adozione delle censurate
regole in tema di jus variandi e, inoltre, che il legislatore non ha mai perso
di vista la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore,
riservando allo stesso cospicui benefici (garanzia dello Stato per capitale
ed interessi;
trattamento fiscale vantaggioso;
interessi composti;
durata
fino a trent'anni, ma, come si diceva, con facoltà di immediato rimborso,
dopo un certo numero di anni, a vista e presso l'intera rete degli uffici postali nazionali;
esenzione da ogni commissione e onere;
utilizzabilità
per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici;
non
sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell'autorità
giudiziaria in sede penale;
vantaggi in sede di passaggio generazionale
della ricchezza) (cfr. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384);
- la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di
interesse sui buoni fruttiferi postali riflette un ragionevole bilanciamento
tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa
pubblica; contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività
statuale, implica la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare
la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati
(così, Corte Cost. 20 febbraio 2020, n. 29);
- quanto esposto porta ad escludere che vi sia ragione di interpellare sul
punto la Corte di giustizia, come del resto già ritenuto in analogo giudizio
dalla pronuncia di questa Corte dell'11 gennaio 2023, n. 603, in cui si
richiama il principio, espresso da Corte giust. UE 6 ottobre mera
possibilità di effettuare una o diverse altre letture di una disposizione del
diritto dell'Unione, nei limiti in cui nessuna di queste altre letture appaia
sufficientemente plausibile al giudice nazionale interessato, segnatamente
alla luce del contesto e della finalità di detta disposizione, nonché del
sistema normativo in cui essa si inserisce, non può essere sufficiente per
considerare che sussista un dubbio ragionevole quanto all'interpretazione
corretta di tale disposizione». Tutto ciò premesso, i Buoni Postali Fruttiferi per cui è causa (serie “Q/P”
n. 000.238 e serie “Q/P” n. 000.239) sono stati sottoscritti in data
13.12.1986, dopo l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, il quale ha rimodulato i tassi di interesse dei buoni postali emessi in precedenza ed ha specificato all'art. 5 che <sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie
ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
“Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafo dello Stato, i buoni della
precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno
apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore,
con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la
misura dei nuovi tassi>>.
Nel caso di specie i suddetti buoni sottoscritti dalla recano il Per_1
prescritto timbro Q/P sulla facciata anteriore e, sul retro, il timbro indicante la variazione dei tassi di interesse introdotta dal Decreto
Ministeriale riferito, tuttavia, esclusivamente ai tassi applicati per i primi venti anni di durata del rapporto, mentre nessuna modifica è stata apportata alla dicitura relativa all'importo fisso a bimestre riconosciuto per gli anni dal ventunesimo al trentesimo dalla data di emissione dei titoli.
In applicazione del principio di diritto espresso dalla SC e sopra riportato,
dal quale, si ribadisce, non è possibile per il giudice di rinvio discostarsi,
ne discende che pur in assenza dell'apposizione sul retro dei titoli per cui
è causa del timbro contenente la indicazione dei tassi applicabili per il periodo dal 21° al 30° anno, non possono ritenersi applicabili i tassi indicati nella tabella originariamente stampata a tergo dei titoli medesimi, e cioè i tassi più favorevoli previsti dalla vecchia serie, bensì quelli stabiliti dal DM 13.6.1986.
Alla luce di quanto precede, va dichiarata infondata la maggiore pretesa di nei confronti di per ciascuno dei due Persona_1 Controparte_1
buoni postali fruttiferi con riferimento ai tassi maturati relativi al periodo dal 21° al 30° anno in base alla predetta tabella.
Va dato atto, peraltro, che nel corso del presente giudizio di rinvio in data
8.4.2025, gli eredi della in ossequio al principio di diritto espresso Per_1
Co dalla , hanno restituito a la somma di euro 11.075,73, Controparte_1
comprensiva di interessi maturati dal pagamento al saldo. In difetto di contestazioni sull'importo ricevuto da parte di , nulla essi Controparte_1
devono in restituzione di quanto a suo tempo quest'ultima ha versato in esecuzione dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc.
Non resta che provvedere alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, in considerazione dell'esito complessivo della lite.
L'art. 92 c.p.c. statuisce che, nei casi in cui vi sia “soccombenza reciproca
ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento
della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può
compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”;
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale “La compensazione
delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza
reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché
- per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale
- nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e
in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore,
gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste
dall'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cassazione 7782/2020).
Ritiene il Collegio che nonostante la soccombenza della avuto Per_1
riguardo, per un verso, al mutamento dell'orientamento consolidato di questa Corte sulla questione dirimente della causa, sempre espresso in senso favorevole alla tesi da ella sostenuta sino alla pronuncia, nel febbraio
2022, delle quattro ordinanze gemelle della Corte di Cassazione,
confermate dalle successive pronunce, e per altro verso al contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, possa essere disposta la integrale compensazione delle spese relative a tutti i gradi del giudizio,
compreso quello di legittimità.
La ha, infatti, dovuto agire anche per il riconoscimento della Per_1
minore somma determinata in base agli interessi calcolati in conformità al d.m. 13 giugno 1986, in quanto mai , pur avendo Controparte_1
contestato solo i maggiori interessi pretesi, ne ha offerto il pagamento,
anche solo informalmente (art. 1220 cod.civ.), nel corso del giudizio di primo grado, provvedendo al pagamento solo a seguito della pubblicazione dell'ordinanza di condanna ex art 702 ter cpc.
D'altro canto, pur a fronte delle citate sentenze gemelle del 2022 e delle successive pronunce citate dalla Suprema Corte nella propria ordinanza che hanno confermato l'orientamento in relazione agli interessi dovuti per l'ultimo decennio dei buoni postali fruttiferi della serie “Q/P”, la e Per_1
per ella i suoi eredi hanno atteso l'8 aprile 2025 per restituire la maggior somma ricevuta e ormai, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, non dovuta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della
Suprema Corte n. 27347 del 22.10.2024:
-rigetta la domanda proposta da;
Persona_1
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
MA AN RE TI