TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/10/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 393 /2025 tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. , con l'avv. ANNA MARIA ABATI, presso CP_1 C.F._1 il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
, c.f. , contumace CP_2 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “in via preliminare, chiede sentenza parziale sullo status e, nel merito insiste per l'emissione dei provvedimenti provvisori dichiarando di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa familiare poiché la figlia ha stipulato nuovo contratto di locazione per il medesimo Per_1 immobile a nome proprio unitamente al compagno. All'esito, chiede che la causa sia rimessa al
Collegio per la decisione”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto in data 08.10.2025” Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente depositato in data 24.02.2025, ha proposto CP_1 domanda di separazione personale dal coniuge , sposato con rito civile CP_2
in Prato, il 24.10.2009 (atto n. 460, parte 1, anno 2009, Comune di Prato), scegliendo il regime di separazione dei beni, ed ha altresì chiesto di pronunciare il divorzio all'esito del passaggio in giudicato della separazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3 L. n.
898/1970.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione è nata, in data 21.05.06, la figlia ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
(2) che Persona_2
nell'anno 2010 il resistente ha adottato la figlia della ricorrente, , nata il Persona_3
19.04.2001, ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(3) che negli anni è gradualmente venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, a causa dei comportamenti violenti, minacciosi e vessatori tenuti dal resistente sia nei confronti della ricorrente che delle figlie;
(4) che in conseguenza dell'aggressione avvenuta in data
10.01.2025 e della denuncia presentata dalla ricorrente, è stata applicata a CP_2
la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e all'abitazione
[...]
familiare; (5) che il giorno successivo si introduceva nuovamente CP_2
nell'abitazione familiare costringendo la ricorrente a sporgere un'altra denuncia;
(6) che in data 24.01.2025 è stata notificata intimazione di sfratto per morosità dall'immobile di residenza, risultando il resistente moroso dei canoni di locazione a decorrere dal mese di ottobre 2024; (7) che non ha percepito redditi negli ultimi tre anni, e che è stata di recente assunta in data 07.01.2025 come operaia;
(8) che il resistente ha lavorato come operaio sino al mese di settembre 2024 quando ha rassegnato le dimissioni e da allora è disoccupato e non provvede in alcun modo alle necessità familiari né contribuisce al mantenimento della figlia Per_2
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto: (a) l'assegnazione alla medesima della casa familiare;
(b) di disporre che il cane meticcio di nome rimanga presso di sé; (c) CP_3
di disporre il mantenimento diretto, da parte dei genitori, della figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente , oltre spese straordinarie al 50%; (d) di Per_2 disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, fissata in data 29.4.2025 per la ricorrente, il giudice delegato ha sentito quest'ultima, presente personalmente. All'esito dell'udienza del 30.04.2025, fissata per la prima comparizione del resistente, il giudice, verificata la non corrispondenza tra l'ultimo indirizzo di residenza e quello del luogo in cui è stata effettuata la notifica, ha ordinato la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo al resistente non comparso.
All'udienza del 7.10.2025, ilg, verificata la ritualità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. del ricorso introduttivo al convenuto, non comparso, ne ha dichiarato la contumacia. Parte ricorrente ha insistito nella pronuncia di sentenza parziale sullo status precisando le conclusioni in epigrafe riportate;
la causa è stata quindi rimessa immediatamente al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. I medesimi, infatti, hanno condotto vite autonome ancor prima dell'instaurazione del presente giudizio. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente procedimento sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita.
La causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice istruttore per la statuizione sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e CP_1 CP_2
, sposati con rito civile il 24.10.2009 in Prato, matrimonio trascritto nei Registri
[...]
dello stato civile di detto Comune, al n. 460, parte 1, anno 2009;
Spese al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Presidente. dott. Lucia Schiaretti
Il giudice rel. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.