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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/10/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa FR Stefanelli, all'udienza di discussione del 27 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5671/21 R.G. e vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Parte_1
Guarino;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1 CP_2
FR IO;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.09.21, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere aver lavorato alle dipendenze della resistente, continuativamente, dal 31.05.11 al 31.12.2018, in virtù di contratto a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato inquadrato al II livello del CCNL Dipendenti Imprese Edili. Esponeva che, malgrado il regolare svolgimento della prestazione lavorativa, non sempre la datrice di lavoro aveva erogato la relativa retribuzione, sicché vantava un credito pari ad euro 30.513,78 per retribuzioni ed euro 10.528,87. Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle predette somme, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva la resistente, preliminarmente deducendo la nullità del ricorso. Nel merito, senza contestare nell'an il diritto del ricorrente, evidenziava che il mancato pagamento era dipeso dalla disastrosa gestione del precedente amministratore, con conseguente impossibilità pratica di reperire le risorse per far fronte alle obbligazioni. La causa è stata istruita documentalente e viene decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 30.09.21, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, Dott.ssa per Per_1
l'udienza del 19.04.23, poi anticipata di pochi giorni su istanza di parte. Il procedimento subiva, poi, una serie di rinvii e veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. ECCEZIONI PRELIMINARI Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per assenza dei requisiti essenziali. Invero, il libello introduttivo è completo di tutti gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c. Del resto, la difesa spiegata dalla resistente avvalora tale conclusione. In proposito va infatti chiarito che il ricorso introduttivo va considerato nella sua completezza, ivi compresi i conteggi allegati. Nel caso di specie l'esame della relazione contabile prodotta dal ricorrente rende pienamente comprensibili ed individuabili le richieste. L'esame delle circostanze testimoniali capitolate in calce al ricorso, poi, consente di comprendere agevolmente quali sono le mensilità non corrisposte al lavoratore. MERITO Passando, ora, ad esaminare il merito del ricorso, esso è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti che di seguito si espongono. Sono incontestate tra le parti la decorrenza del rapporto di lavoro e l'inquadramento nonché le mansioni svolte dal ricorrente. Quanto all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa per il periodo in cui risulta omesso il pagamento della retribuzione, il datore di lavoro non ha smentito l'assunto di parte ricorrente, nulla deducendo in merito. In tale senso, pertanto, “la non contestazione dei fatti allegati in ricorso, tendenzialmente irrevocabile, rende gli stessi non controversi, e dunque non bisognosi di prova, pur trovando tale principio applicazione con riferimento ai soli fatti da accertare nel processo e non anche con riferimento alla determinazione della dimensione giuridica di tali fatti ed ai fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria” (Cass, SS.UU., n. 11353/04). Nemmeno risultano depositati atti comprovanti l'effettivo pagamento, ovvero le buste paga relative agli emolumenti richiesti. L'eccezione di impossibilità di attendere ai pagamenti per carenza di liquidità, invece, è palesemente infondata, atteso che non vi è in atti alcuna prova di quanto riferito e che, comunque, la difficoltà economica dell'imprenditore non può comportare l'estinzione della obbligazione di corrispondere la retribuzione. Del pari, non vi è alcuna prova dell'avvenuto pagamento del TFR. AS, pertanto, va condannata al pagamento nei confronti del ricorrente delle somme richieste, come da conteggi di parte, che sono correttamente redatti ed immuni da vizi. Del resto, il resistente ha contestato gli stessi solo in maniera generica. AS, in conclusione, va condannata al pagamento, nei confronti del ricorrente, della somma di euro 30.513,78 per differenze retributive non corrisposte ed euro 10.528,87 per TFR. SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa FR Stefanelli, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di della somma di euro 30.513,78 per differenze Parte_1 retributive non corrisposte ed euro 10.528,87 per TFR oltre interesse legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
2) condanna parte resistente, al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
3.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 27.10.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa FR Stefanelli