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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 09/10/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 190/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Patto, via Case Nuove Parte_1 C.F._1
Russo n. 15; rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Sangiorgio giusta procura in atti.
Appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Messina, Controparte_1 P.IVA_1 via Ugo Bassi isol. 81 n. 159, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Appellata
e
(C.F. ). Controparte_2 C.F._2
Appellato contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
621/2023 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante a seguito del sinistro avvenuto in data 20.09.2016 – allorché il veicolo
Volkswagen Passat tg. EV992TP, lasciato in sosta lungo la via I° Maggio di Terme Vigliatore, veniva asseritamente impattato dal mezzo Opel Corsa tg. AE949WS, il cui conducente non rispettava la distanza laterale – condannando l'attore al rimborso delle spese processuali in favore della
[...]
Controparte_1 pagina 1 di 5 N. R.G. 190/2024
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata in quanto contraddittoria e non sufficientemente motivata in relazione all'omesso riconoscimento del diritto del Vita al risarcimento del danno oltre che per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di
Pace assimilava la condotta del ad una violazione dell'art. 157, comma 7, CdS, attribuendo a Pt_1 quest'ultimo l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di “Accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva o, in via gradata, concorrente, del conducente del veicolo tg. AE949WS, nel sinistro occorso in data 20.09.2016, per i danni materiali subiti dal sig. , consistenti nelle Parte_1 spese occorrenti per la riparazione del veicolo Volkswagen Passat tg. EV992TP, nelle somme risultanti dal calcolo del danno da fermo tecnico, da quantificarsi in via equitativa, nonché nelle spese occorse per l'intervento del sottoscritto procuratore in fase stragiudiziale, il tutto quantificato in €. 2.000,00”.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di appello e ne chiedeva Controparte_3 il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Indi, all'udienza dell'08.10.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso in fatto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'appello proposto da deve ritenersi parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui alla seguente Parte_1 motivazione.
In punto di diritto, giova ricordare che ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Tale norma, tuttavia, non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico. In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. sul punto Cass.
12884 del 13.05.2021). pagina 2 di 5 N. R.G. 190/2024
La Suprema Corte ha, peraltro, precisato la portata del superiore assunto, statuendo che “entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivanti da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione statale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata alla condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili” ( Cass civ., sez. III,
20/03/2017, n. 7057; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 04/11/2014, n. 23431).
In via ulteriore e con specifico riferimento all'ipotesi di sinistro automobilistico con un veicolo in sosta
– come nel caso in esame - la Corte di Cassazione, con orientamento ormai recepito dalla giurisprudenza di merito, ha enucleato il principio di diritto secondo cui il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade (cfr. Cassazione civile sez. III - 19/10/2022, n. 30723; nel medesimo senso anche Tribunale sez. II - Firenze, 16/01/2023, n. 95).
Ebbene nel caso di specie, dall'istruttoria espletata, sono emersi sufficienti elementi per ravvisare la concorrente responsabilità di e del conducente del veicolo Opel Corsa tg. AE949WS – di Parte_1 proprietà del - nella causazione del sinistro per cui è causa, atteso che i testi e CP_2 Testimone_1
, escussi all'udienza del 12.06.2017, hanno confermato l'avvenuto impatto tra i mezzi Testimone_2 coinvolti, senza tuttavia riferire in ordine alla posizione dello sportello al momento dell'impatto (non avendo i testi assistito direttamente allo scontro).
Segnatamente, se da un lato non può sostenersi l'esclusiva responsabilità del in conseguenza della Pt_1 violazione dell'art. 157, comma 7, CdS, sulla scorta degli elementi sopra esposti, deve altresì escludersi che la conducente del veicolo di proprietà dell'odierno appellante abbia assunto un contegno di guida conforme ai canoni di diligenza e prudenza, idoneo ad evitare il verificarsi del sinistro, cui consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, l'evento deve ritenersi ascrivibile, sotto il profilo eziologico, al comportamento colpevole di entrambi i conducenti, nella misura del 50% ciascuno. pagina 3 di 5 N. R.G. 190/2024
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio, deve ritenersi sufficientemente provato il danno patrimoniale subito da parte appellante per la riparazione del mezzo, nella misura indicata dal perito fiduciario della compagnia assicurativa, , nella relazione allegata alla comparsa di Persona_1 costituzione e recante l'importo lordo di € 1.589,88 per l'acquisto di pezzi di ricambio della vettura e per l'esecuzione dei relativi lavori – sì come confermata dal medesimo teste all'udienza del
12.06.2017.
Infondata - non configurandosi nel caso in esame una ipotesi di responsabilità in re ipsa (ex multis,
Cass. Civ. n. 20620/2015 e Cass. Civ. n. 124/2016) - risulta infine richiesta risarcitoria del danno da fermo tecnico in quanto nel caso di specie il si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni Pt_1 asseritamente patiti senza allegare né tantomeno provare la sussistenza di specifici esborsi o pregiudizi derivanti dall'indisponibilità del mezzo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 28/02/2020, n. 5447, secondo cui “Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione
o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”).
Infine, va rigettata, in quanto carente sotto il profilo assertivo e probatorio, la domanda risarcitoria afferente alle spese legali per la fase stragiudiziale. Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che le spese sostenute per l'assistenza di consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che, ai fini del loro riconoscimento, è sufficiente l'allegazione dell'avvenuto esborso e la documentazione del relativo importo, potendo quest'ultimo essere sindacato dal giudice solo in relazione all'avvenuta prova della relativa quantificazione, ma non ai fini dell'esclusione della rilevanza del sostenimento ai fini della tutela del diritto fatto valere dal danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/08/2025, n.22241).
Ebbene, nel caso in esame parte appellante non ha ottemperato all'onere di allegazione minimo di cui al principio di diritto enucleato dal citato indirizzo ermeneutico, non avendo né dedotto né provato l'avvenuto esborso ovvero il suo ammontare.
La domanda risarcitoria dei danni patrimoniali avanzata da parte appellante deve ritenersi, dunque, parzialmente fondata, cui consegue la parziale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del gravame proposto da , sicché, operata la decurtazione del 50% in ragione del concorso di Parte_1 colpa ex art. 2054 c.c., deve essere riconosciuta in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di € 799,44. pagina 4 di 5 N. R.G. 190/2024
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale, dalla data della presente sentenza al saldo.
L'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 190/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
- condanna e la in solido, al pagamento in Controparte_2 Controparte_1 favore dell'appellante, del risarcimento del danno per i fatti di causa, determinato in € 799,44 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 190/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Patto, via Case Nuove Parte_1 C.F._1
Russo n. 15; rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Sangiorgio giusta procura in atti.
Appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Messina, Controparte_1 P.IVA_1 via Ugo Bassi isol. 81 n. 159, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Principato e Manuela Licordari, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
Appellata
e
(C.F. ). Controparte_2 C.F._2
Appellato contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
621/2023 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante a seguito del sinistro avvenuto in data 20.09.2016 – allorché il veicolo
Volkswagen Passat tg. EV992TP, lasciato in sosta lungo la via I° Maggio di Terme Vigliatore, veniva asseritamente impattato dal mezzo Opel Corsa tg. AE949WS, il cui conducente non rispettava la distanza laterale – condannando l'attore al rimborso delle spese processuali in favore della
[...]
Controparte_1 pagina 1 di 5 N. R.G. 190/2024
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata in quanto contraddittoria e non sufficientemente motivata in relazione all'omesso riconoscimento del diritto del Vita al risarcimento del danno oltre che per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di
Pace assimilava la condotta del ad una violazione dell'art. 157, comma 7, CdS, attribuendo a Pt_1 quest'ultimo l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, di “Accertare, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva o, in via gradata, concorrente, del conducente del veicolo tg. AE949WS, nel sinistro occorso in data 20.09.2016, per i danni materiali subiti dal sig. , consistenti nelle Parte_1 spese occorrenti per la riparazione del veicolo Volkswagen Passat tg. EV992TP, nelle somme risultanti dal calcolo del danno da fermo tecnico, da quantificarsi in via equitativa, nonché nelle spese occorse per l'intervento del sottoscritto procuratore in fase stragiudiziale, il tutto quantificato in €. 2.000,00”.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di appello e ne chiedeva Controparte_3 il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
benché regolarmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Indi, all'udienza dell'08.10.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso in fatto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'appello proposto da deve ritenersi parzialmente fondato e va, pertanto, accolto nei limiti di cui alla seguente Parte_1 motivazione.
In punto di diritto, giova ricordare che ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Tale norma, tuttavia, non impone di considerare uguale l'apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perché non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente, invece, che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall'altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico. In altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. sul punto Cass.
12884 del 13.05.2021). pagina 2 di 5 N. R.G. 190/2024
La Suprema Corte ha, peraltro, precisato la portata del superiore assunto, statuendo che “entrambe le parti processuali che agiscono e resistono nel giudizio avente a oggetto il risarcimento dei danni derivanti da uno scontro di veicoli, per superare la presunzione legale di pari concorso nella causazione del sinistro sono onerate non soltanto della prova della condotta dell'altro conducente violativa della regola che impone il principio del neminem laedere e delle norme che disciplinano la circolazione statale, ma, altresì, della prova (positiva) della propria condotta che deve risultare conforme alle prescrizioni del codice della strada e immune da colpa generica, dovendo essere improntata alla condotta di guida sempre alla massima attenzione, ed essendo pertanto tenuto il conducente del veicolo a fare tutto quanto possibile per evitare il danno e a porre in atto le manovre di emergenza che, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto, erano esigibili” ( Cass civ., sez. III,
20/03/2017, n. 7057; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 04/11/2014, n. 23431).
In via ulteriore e con specifico riferimento all'ipotesi di sinistro automobilistico con un veicolo in sosta
– come nel caso in esame - la Corte di Cassazione, con orientamento ormai recepito dalla giurisprudenza di merito, ha enucleato il principio di diritto secondo cui il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade (cfr. Cassazione civile sez. III - 19/10/2022, n. 30723; nel medesimo senso anche Tribunale sez. II - Firenze, 16/01/2023, n. 95).
Ebbene nel caso di specie, dall'istruttoria espletata, sono emersi sufficienti elementi per ravvisare la concorrente responsabilità di e del conducente del veicolo Opel Corsa tg. AE949WS – di Parte_1 proprietà del - nella causazione del sinistro per cui è causa, atteso che i testi e CP_2 Testimone_1
, escussi all'udienza del 12.06.2017, hanno confermato l'avvenuto impatto tra i mezzi Testimone_2 coinvolti, senza tuttavia riferire in ordine alla posizione dello sportello al momento dell'impatto (non avendo i testi assistito direttamente allo scontro).
Segnatamente, se da un lato non può sostenersi l'esclusiva responsabilità del in conseguenza della Pt_1 violazione dell'art. 157, comma 7, CdS, sulla scorta degli elementi sopra esposti, deve altresì escludersi che la conducente del veicolo di proprietà dell'odierno appellante abbia assunto un contegno di guida conforme ai canoni di diligenza e prudenza, idoneo ad evitare il verificarsi del sinistro, cui consegue che, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, l'evento deve ritenersi ascrivibile, sotto il profilo eziologico, al comportamento colpevole di entrambi i conducenti, nella misura del 50% ciascuno. pagina 3 di 5 N. R.G. 190/2024
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio, deve ritenersi sufficientemente provato il danno patrimoniale subito da parte appellante per la riparazione del mezzo, nella misura indicata dal perito fiduciario della compagnia assicurativa, , nella relazione allegata alla comparsa di Persona_1 costituzione e recante l'importo lordo di € 1.589,88 per l'acquisto di pezzi di ricambio della vettura e per l'esecuzione dei relativi lavori – sì come confermata dal medesimo teste all'udienza del
12.06.2017.
Infondata - non configurandosi nel caso in esame una ipotesi di responsabilità in re ipsa (ex multis,
Cass. Civ. n. 20620/2015 e Cass. Civ. n. 124/2016) - risulta infine richiesta risarcitoria del danno da fermo tecnico in quanto nel caso di specie il si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni Pt_1 asseritamente patiti senza allegare né tantomeno provare la sussistenza di specifici esborsi o pregiudizi derivanti dall'indisponibilità del mezzo (cfr. Cass. civ., sez. VI, 28/02/2020, n. 5447, secondo cui “Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione
o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo”).
Infine, va rigettata, in quanto carente sotto il profilo assertivo e probatorio, la domanda risarcitoria afferente alle spese legali per la fase stragiudiziale. Al riguardo, la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che le spese sostenute per l'assistenza di consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che, ai fini del loro riconoscimento, è sufficiente l'allegazione dell'avvenuto esborso e la documentazione del relativo importo, potendo quest'ultimo essere sindacato dal giudice solo in relazione all'avvenuta prova della relativa quantificazione, ma non ai fini dell'esclusione della rilevanza del sostenimento ai fini della tutela del diritto fatto valere dal danneggiato (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/08/2025, n.22241).
Ebbene, nel caso in esame parte appellante non ha ottemperato all'onere di allegazione minimo di cui al principio di diritto enucleato dal citato indirizzo ermeneutico, non avendo né dedotto né provato l'avvenuto esborso ovvero il suo ammontare.
La domanda risarcitoria dei danni patrimoniali avanzata da parte appellante deve ritenersi, dunque, parzialmente fondata, cui consegue la parziale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del gravame proposto da , sicché, operata la decurtazione del 50% in ragione del concorso di Parte_1 colpa ex art. 2054 c.c., deve essere riconosciuta in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di € 799,44. pagina 4 di 5 N. R.G. 190/2024
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti all'attore, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d. “compensativi”, che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale, dalla data della presente sentenza al saldo.
L'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 190/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
- condanna e la in solido, al pagamento in Controparte_2 Controparte_1 favore dell'appellante, del risarcimento del danno per i fatti di causa, determinato in € 799,44 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 08.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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