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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/07/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3547/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3547/2020 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione, a seguito di trattazione mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'11.10.2024 e rimessa per la decisione in data 15.1.2025, vertente TRA P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv. TERESA POLITANO;
ATTRICE E
(P.IVA in persona del lrpt., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dagli Avv.ti PIERANTONIO MICCIULLI e ALESSANDRO LORE'; CONVENUTA Oggetto: inadempimento contrattuale-pagamento somme/domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
Conclusioni: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 20.10.2020, (di Parte_2 C.F._ seguito, per brevità, ), ha convenuto in giudizio la chiedendo Controparte_1
“Accertare e dichiarare il recesso unilateralmente esercitato dalla nel rapporto Controparte_1 contrattuale intercorrente con la;
accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere dalla CP_2 CP_2 convenuta l'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c.; per l'effetto condannare la al Controparte_1 ristoro dei danni subiti dalla in misura di €24.456,60 o in quell'altra maggiore o minore che CP_2 risulterà dovuta comunque nel limite di € 25.000,00; il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. A sostegno della domanda ha spiegato che la le aveva affidato in appalto con Controparte_1 contratto del 07/07/2015 -nella forma della Offerta Economica sottoscritta da entrambe le parti- la realizzazione e la fornitura di un software (applicativo web) per la gestione della EL Clinica Elettronica (CCE) a fronte di un compenso di € 20.100,00 oltre Iva;
che la realizzazione del software, da calibrare sulle specifiche esigenze e richieste della casa di cura, aveva richiesto un lavoro prolungato, sviluppato sulla scorta di indicazioni di parte committente, che, di volta in volta venivano evase da essa attrice;
che, per la realizzazione del programma e le attività connesse, compresa la fase di pagina 1 di 16 formazione, essa società aveva impiegato quattro risorse umane senior per i primi 4 anni e due CP_2 per i successivi;
che il primo step del percorso di sviluppo era stato effettuato a novembre 2015, quando la aveva consegnato l'applicativo web per la gestione del laboratorio con il collegamento CP_2 all'analizzatore di chimica clinica ed alla macchina per l'esame emocromocitometrico e con l'effettuazione delle relative giornate di formazione al medico responsabile del laboratorio;
che sempre nel mese di novembre 2015 la aveva emesso fattura n. 6 del 23.11.2015 con causale “anticipo CP_2 fornitura CCE” che veniva saldata il 31 dicembre 2015; che nel 2017 aveva sottoscritto con la medesima un contratto annuale di manutenzione e assistenza sugli applicativi Controparte_1 web che erano stati nelle more rilasciati, relativi al laboratorio ed al magazzino farmaceutico, per come previsto al punto 2 del contratto di fornitura del software;
che in data 17.01.2019, proceduto alle opportune modifiche al software, era stato rilasciato alla committente l'applicativo web della CCE, attivandolo all'indirizzo interno che, inoltre, essa attrice aveva curato la formazione Email_1 del personale destinato ad utilizzare il software, mediante lo svolgimento nel periodo da febbraio a maggio 2019 di dieci giornate di formazione e affiancamento del personale amministrativo, medico e infermieristico in ordine alla “prenotazione e gestione del pre-ricovero del paziente (cartella anestesiologica periopertoria) all'accettazione e gestione del reparto di ricovero (anamnesi varie, esame obiettivo, diario clinico, gestione terapia farmacologica), dalla stampa dei consensi informati alla gestione richieste esami di laboratorio e servizi radiologici, dalla prenotazione e gestione degli interventi chirurgici (lista chirurgica, cartella anestesia intraoperatoria, check-list, atto chirurgico), alla gestione della dimissione del paziente”; che nel giugno del 2019, al termine di tale fase di formazione del personale, si era tenuto un incontro tra la committente ed il legale rappresentante della finalizzato a dare inizio al concreto ed effettivo utilizzo della EL Elettronica CP_2 Parte_3 ed a concordare le modalità di pagamento;
che tuttavia la società convenuta aveva chiesto di rinviare il pagamento a data successiva alle ferie estive;
che in occasione di successiva riunione tenutasi a settembre del 2019 non si era pervenuti a determinazione circa il pagamento del saldo dovuto e, dopo ulteriori rinvii, la committente a fine ottobre 2019 aveva comunicato di non aver più interesse al prodotto e di non ritenere di corrispondere il chiesto saldo;
che in data 12/12/2019 la , tramite il CP_2 proprio legale, aveva diffidato la casa di cura a provvedere al pagamento del dovuto e, successivamente, aveva proceduto ad invito alla controparte ad aderire al procedimento di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014, invito rispetto al quale la casa di cura aveva manifestato la sua disponibilità con nota del 10.02.2020, senza tuttavia dare seguito a tale iniziale dichiarazione positiva;
che successivamente all'emergenza dovuta al Covid-19, la aveva riscontrato CP_1 negativamente la pec del 28 aprile di invito ad un incontro per la data del 12 maggio 2020. La società attrice, quindi, deducendo che la casa di cura aveva proceduto a recedere dal contratto intervenuto fra le parti, ha sostenuto il suo diritto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., a seguito dello scioglimento del contratto da parte della committente, ad un indennizzo, che va commisurato alle spese sostenute, ai lavori eseguiti ed al mancato guadagno -pari al guadagno che l'appaltatore avrebbe effettivamente conseguito ove avesse potuto portare a termine i lavori, oltre al cd. margine di contribuzione, rappresentato dagli oneri indispensabili per l'esecuzione della commessa- che, nel caso in esame, in cui il lavoro era stato portato a compimento, coincide con il saldo del prezzo pattuito, detratti gli acconti ricevuti -per un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto del materiale informatico, nello specifico, l'acquisto di due server per lo sviluppo ed il funzionamento del software-e con il valore del contratto di manutenzione, quest'ultimo per un importo annuo pari, per come stabilito al punto 2 del contratto, al 10% dell'importo del contratto (pattuito in euro 20.100,00 oltre IVA) ad pagina 2 di 16 euro 2.452,20, moltiplicato per tre anni, per un complessivo importo dovuto pari ad euro 24.456,60 (euro 17.100,00 + euro 2.452,20 x 3). La causa è stata iscritta al n. 3547/2020 R.G.
/// La convenuta si è costituita tempestivamente con comparsa depositata il Controparte_1 4.1.2021, resistendo alla domanda e formulando domanda riconvenzionale, premettendo che il contratto intervenuto il 7.7.2015 con la società attrice, prevedeva nello specifico:
“a) la "Realizzazione EL Clinica Elettronica: lo strumento per la gestione organica e strutturata dei dati riferiti alla storia clinica di un paziente in regime di ricovero o ambulatoriale, garantendo il supporto dei processi clinici (diagnostico-terapeutici) e assistenziali nei singoli episodi di cura e favorendo la continuità di cura del paziente tra diversi episodi di cura afferenti alla stessa struttura ospedaliera mediante la condivisione e il recupero dei dati clinici in essi registrati;
la CCE contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione di un processo diagnostico-terapeutico-assistenziale che di norma comprende informazioni di assessment clinico (anamnesi) e infermieristico (rilevazione dei fabbisogni infermieristici), esame obiettivo, diario clinico integrato (medico e infermieristico), referti di prestazioni ambulatoriali e di altri esami diagnostico-specialistici (ad es. laboratorio, anatomia, patologica, radiologia…) gestione del ciclo del farmaco e delle attività di nursing, gestione del percorso chirurgico, gestione della lettera di dimissione con eventuali suggerimenti per il Pt_4 e di continuità assistenziale, vari documenti amministrativi quali ad es. i consensi informati… La
[...] CCE deve quindi intendersi come una piattaforma aziendale trasversale ovvero deve essere utilizzata in tutti i reparti, servizi ambulatoriali e servizi diagnostici per condividere le informazioni necessarie per la gestione dell'intero processo diagnostico-terapuetico-assistenziale”. b) “Funzionalità: 1) Accettazione in reparto;
2) Anamnesi (anamnesi familiare, anamnesi patologica remota, anamnesi fisiologica, anamnesi farmacologica, anamnesi patologica prossima, allergie); 3) Esame obiettivo;
4) Diario Clinico (medico); 5) EL infermieristica (osservazione paziente, somministrazione farmaci, parametri vitali, schede di valutazione, dispositivi sanitari, bilancio idrico, diario infermieristico); 6) Gestione terapia farmacologica;
7) Consulenze;
8) Prescrizioni prestazioni;
9) Consensi informati;
10) Epicrisi;
11) Dimissione;
12) Trasferimento reparto;
13) Relazione finale di Degenza”.
c) “Caratteristiche: la nostra CCE (della 7bi7, nds) diventa il principale strumento per l'identificazione del rischio clinico, in quanto vi si trovano le informazioni per rilevare: eventi sentinella, eventi avversi, errori. Controllare il rischio clinico consente di: tracciare la continuità terapeutico-assistenziale; tracciare il percorso diagnostico-terapeutico; descrivere e rilevare il passaggio di informazioni;
rintracciare e responsabilizzare gli operatori;
verificare la chiarezza e veridicità dei contenuti;
effettuare rilevazioni a scopo scientifico, statistico e medico-legale; analizzare le cause di errore più diffuse o con maggiore impatto, al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari ad aumentare la qualità del processo clinico-assistenziale.
d) “Modulo documentale: il modulo è una piattaforma collaborativa ed integrata, che fornisce gli strumenti e le tecnologie di gestione delle informazioni e dei processi che consentono la cooperazione, in tempo reale, tra persone, applicazioni, sistemi e soggetti esterni mettendo a fattore comune dati, documenti ed eventi aziendali. La piattaforma è dotata di molti moduli applicativi e per la gestione aziendale e può essere interfacciata con qualunque sistema esterno mantenendo a pieno il proprio principio di funzionamento integrato. Le aree di applicazioni comprendono: la gestione elettronica dei documenti e la loro archiviazione e ricerca;
il workflow collaborativo tra utenti e pagina 3 di 16 sistemi per la gestione ed il controllo dei processi aziendali;
la collaborazione tra gruppi di lavoro grazie a strumenti per la pianificazione dei progetti, delle commesse e la presenza di sistemi di collaborazione on-line come i workspacer;
la comunicazione integrata grazie a strumenti di messaggistica istantanea, posta interna”.
Ha ricordato che, a seguito della sottoscrizione del contratto, aveva versato un acconto di € 3.660,00, IVA compresa, per dare inizio alla realizzazione del software della EL CP_3 Elettronica che doveva consistere in un programma software di base, cui collegare le varie operazioni relative alla accettazione del paziente, alle prestazioni ed attività del laboratorio di analisi, alle prestazioni infermieristiche, all'attività chirurgica, alle prestazioni di radiologia, alle operazioni di farmacia, al diario clinico ed alla dimissione nonché la realizzazione e installazione di appositi software per collegare, mediante rete intranet, le singole unità operative per trascrivere le rispettive attività e informazioni nella cartella clinica elettronica, destinata ad inglobare tutte le singole attività svolte.
La convenuta ha poi contestato che fosse divenuto operativo il contratto di manutenzione annuale previsto al punto 2 del contratto del 7.7.2015 sugli applicativi web che nelle more sarebbero stati rilasciati per il laboratorio ed il magazzino farmaceutico, posto che a due anni dalla sottoscrizione del contratto, poiché la società attrice non aveva realizzato quanto pattuito, essa convenuta aveva sottoscritto altro contratto -non collegato a quanto previsto a punto 2 del contratto di fornitura software CCE- per la manutenzione ordinaria sui software e gestionali già esistenti e ciò, al fine di aggiornare e manutenere gli archivi e le procedure di gestione del laboratorio di analisi e del magazzino farmaceutico. Ha ricordato che, a seguito della proposta formulata dalla nel corso di una riunione tenutasi il CP_2 7.2.2018, essa in data 22.2.2018 aveva acquistato due computer/server (un server Cluster CP_1 a 64-bit Xeon fornito dalla stessa e un server singolo dedicato per le SDO-ADT fornito dalla ditta CP_2
“soluzioni informatiche”) sui quali avrebbe dovuto essere installato, una volta pronto all'uso, il software della cartella clinica elettronica. Ha evidenziato quindi che “a distanza di quasi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, la non CP_2 aveva ancora pianificato l'architettura hardware di supporto al software che stava progettando e che, solo in tale circostanza, presentava una proposta organizzativa….”. Ha precisato che i due server si trovano custoditi presso la . CP_1 Ha precisato altresì che nell'anno 2019 aveva dovuto rinnovare il contratto di manutenzione ordinaria dei software già esistenti relativi alla gestione del Laboratorio di analisi e del magazzino farmaceutico poiché a quella data ancora la nulla aveva realizzato. CP_2 Ha poi contestato che la avesse tenuto attività di formazione per il personale amministrativo, CP_2 medico e infermieristico in ordine al funzionamento della EL elettronica. Ha rilevato che nel corso dell'incontro del giugno 2019, la aveva richiesto al lrpt della CP_1
un test di funzionamento del software e che il software già dalla prima schermata di inserimento
CP_2 user e password, aveva presentato malfunzionamenti e non consentiva di “accedere” e di “andare oltre alle schermate successive a quella introduttiva”. Ha rappresentato che stante la mancata realizzazione da parte della di quanto oggetto del
CP_2 contratto del 7.7.2015, nell'ottobre del 2019 essa convenuta aveva proceduto alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della stessa e che, ciononostante, la 7bit 2 in data
CP_2 17.12.19 la aveva richiesto il pagamento della somma di € 17.100,00 oltre IVA, pari all'intero
CP_2 importo previsto in contratto, detratto l'acconto già versato.
pagina 4 di 16 Ha dedotto che a seguito dell'invito di controparte del 29.01.2020 alla stipula di negoziazione assistita, in data 20.02.2020 essa convenuta aveva comunicato la sua adesione con contestuale invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati relativa all'inadempimento del contratto del 20.05.2015-07.07.2015 e che a tale invito la non aveva dato risposta. CP_2 La convenuta, quindi, ha contestato la pretesa creditoria, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c.c. “il totale inadempimento dell'obbligazione assunta da parte dell'odierna attrice 7bit2” e proponendo dimanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, indicati, “a titolo esemplificativo e non esaustivo, in primo luogo nel costo sostenuto per reperire sul mercato un'alternativa, poi nei costi dovuti al sovra impiego del personale in ragione della mancanza del software gestionale”. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “…..- preliminarmente, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della;
- nel merito, accertato l'inadempimento contrattuale della CP_2
, rigettare la domanda formulata dalla stessa in quanto infondata in fatto e in diritto, per motivi CP_2 di cui in narrativa;
- in via riconvenzionale, condannare parte attrice al risarcimento del danno patito dalla in misura pari al doppio della caparra contrattuale, ovvero nella Controparte_1 misura minore o maggiore, che verrà determinata all'esito dell'istruttoria……”.
/// Concessi alle parti, all'udienza cartolare del 26.1.2021, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria parte attrice ha eccepito che la convenuta non aveva denunziato vizi o difetti del programma commissionato ed ha eccepito la decadenza di controparte dalla garanzia per vizi che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., devono essere denunziati entro il termine di 60 giorni dalla scoperta. Ha quindi così precisato le sue conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così statuire:
1)Dichiarare inammissibile e comunque infondata per i motivi di cui in premessa l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta Controparte_1
2)Dichiarare altresì inammissibile e comunque rigettare in quanto infondata per i motivi di cui in premessa la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Controparte_1
3) Accertare e dichiarare il recesso unilaterale esercitato dalla nel rapporto Controparte_1 contrattuale intercorso con la;
CP_2
4)Accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere dalla convenuta l'indennizzo di cui all'art. CP_2 1671 c.c.; 5)Per l'effetto condannare la al ristoro dei danni subiti dalla in misura di Controparte_1 CP_2
€ 24.456,60 o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta comunque nel limite di € 25.000,00; 6)In via subordinata ritenere comunque inadempiente la convenuta e Controparte_1 condannarla al pagamento delle chieste somme;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Parte convenuta non si è avvalsa del primo termine per il deposito di memoria;
entrambe le parti hanno presentato la seconda e la terza memoria. La causa è stata istruita mediante espletamento della prova per testi e mediante espletamento di CTU per rispondere al seguente quesito “accerti il CTU se il programma software per la gestione della cartella clinica elettronica sia stato installato nei server di cui al preventivo del 25.1.2018 e ne verifichi il funzionamento e gli eventuali aggiornamenti;
-in caso di malfunzionamento del software in questione ne accerti le cause”. La causa ha subito rinvii a seguito della rinunzia dei precedenti CTU di volta in volta nominati. pagina 5 di 16 Conferito, infine, l'incarico, all'udienza del 13.6.2023 al CTU Ing. all'esito del Persona_1 deposito della relazione di CTU all'udienza del 2.7.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, in modalità figurata, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine dell'8.10.2024. In data 11.10.2024, questo giudice, con ordinanza, dato atto del deposito per entrambe le parti di note scritte con le quali parte attrice (note del 7.10.2024) Parte_2 ha così precisato le sue conclusioni: “si riporta al contenuto dei propri atti, qui da intendersi integralmente trascritti e riproposti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle in atti ed in particolare a quelle formulate in sede di note ex art 183 VI comma c.p.c. n.1 del 24.02.2021.” e parte convenuta (note del 3.10.2024) ha così precisato le conclusioni: “ribadite Controparte_1 le difese e le richieste anche istruttorie precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione”, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
**************************** Occorre ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”. Ed è incontestato tra le parti, oltre che documentato, il contratto del 7.7.2015, avente ad oggetto la fornitura del software di gestione della cartella clinica elettronica e la sua installazione, atta a consentire le prestazioni previste in contratto ed enunciate da parte convenuta, come sopra. Occorre rilevare che nel contratto il prodotto offerto si presenta come già progettato:
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pagina 6 di 16 La EL Clinica Elettronica proposta in contratto (punto 1.2) è comunque presentata come prodotto che utilizza come “base di partenza” le esperienze e conoscenze maturate in campo sanitario nella realizzazione ed assistenza di procedure sanitarie nei contatti con Aziende Sanitarie e strutture sanitarie pubbliche e private. Emerge pertanto che il sistema proposto rappresenta una base di partenza, da adattare e configurare in base alle esigenze della struttura committente, per poi essere installato sul sistema della CP_1 con successivo training del personale al fine di istruirlo sull'utilizzo e la funzionalità del software. Così la previsione al punto 2 (concernente anche la manutenzione) del contratto, mentre al punto 3 del contratto si indicano le modalità di pagamento:
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pagina 7 di 16 Al momento della installazione, pertanto, il software doveva intendersi completo e pronto ad essere utilizzato dal personale, che sarebbe stato successivamente istruito nel corso dello svolgimento delle relative mansioni, sul suo utilizzo. Era inoltre previsto in contratto che il pagamento sarebbe avvenuto a collaudo effettuato. Quanto alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti, nel caso in esame, in cui ricorrono gli elementi tipici sia del contratto di appalto che del contratto di compravendita, deve trovare applicazione la disciplina del contratto i cui elementi tipici assumono carattere prevalente (cfr. in tema di appalto misto a vendita, principi valevoli anche con riguardo al contratto d'opera, Cass. 3578/1999; Cass. SS.UU. 11656/2008 e Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023 “In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è
pagina 8 di 16 essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto”. L'elemento discretivo nel caso in esame è rappresentato dalla prevalenza della prestazione di 'facere' rispetto alla 'res' atteso che la fornitura del software, come sopra evidenziato, richiedeva una sua configurazione sulla base delle esigenze organizzative della committente struttura sanitaria (gestione della cartella e della comunicazione tra i vari reparti della Casa di Cura per l'annotazione e registrazione sulla EL Clinica dei vari eventi del ricovero, dei vari accertamenti medici e strumentali e delle varie prestazioni e cure somministrate al paziente).
/// Le domande di parte attrice. A fronte delle deduzioni di parte attrice, che sostiene l'avvenuta realizzazione del software commissionato e la sua installazione nei servers all'uopo acquistati dalla casa di Cura del software e lo svolgimento di attività di formazione e affiancamento per i diversi operatori della al fine CP_1 della utilizzazione del software, la convenuta casa ha eccepito il mancato adempimento da CP_1 parte della , nell'arco di quattro anni dalla sottoscrizione del contratto, dell'obbligazione a carico CP_2 della società attrice ed ha contestato altresì il malfunzionamento del programma installato sui server acquistati nel giugno 2018 (cfr. il DDT dei 2 Server del 9.6.,2018) e la mancata attività di formazione, oltre alla inoperatività della manutenzione dei sistemi software del laboratorio e del magazzino farmaci, prevista al punto 2 del contratto del 7.7.2015 quale obbligazione collegata al detto contratto. Ha documentato in proposito le successive offerte datate 15 gennaio 2027 e I febbraio 2017 formulate dalla per la manutenzione ed assistenza operativa del Sistema informativo CP_2 Parte_5
quali contratti autonomi rispetto all'accordo per la manutenzione previsto con il
[...] contratto del 7.7.2015. Posto ciò, quanto alla eccezione di decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c. formulata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., occorre rilevare che l'istruttoria svolta ha consentito di accertare anzitutto l'incompletezza del programma installato sui server acquistati appositamente dalla e, pertanto, l'inadempimento da parte della dell'obbligazione a suo carico con CP_1 CP_2 riguardo alla elaborazione e fornitura del software relativo alla EL Clinica Elettronica oggetto del contratto. Il CTU, completate, nel corso di diverse riunioni, le operazioni di ripristino dei server al fine di creare l'ambiente necessario al funzionamento del software, ha proceduto in data 05/12/2023, alla verifica del software e così ha esposto “…Il software CCE della è stato progettato e realizzato per un uso CP_2 locale (on-premise) e, pertanto, installato e gestito esclusivamente sull'infrastruttura interna dell'organizzazione acquirente. Vista la complessità dell'ambiente richiesto per il corretto funzionamento del software, l'installazione dello stesso richiede l'intervento della che deve, CP_2 innanzitutto, predisporre tutta l'infrastruttura hardware e software di base necessaria ad ospitare il software applicativo CCE”. Ed ha accertato che “…Sulla base delle attività peritali svolte e concluse in data 05/12/2023, presso i locali della il software applicativo CCE, prodotto dalla , risulta essere Controparte_1 CP_2 installato nei server di cui al preventivo del 25.1.2018. L'opera risulta non eseguita a regola d'arte dato che il numero rilevati, durante le attività di perizia, risultano in numero eccessivo e la caratteristica dei malfunzionamenti non consentivano neanche l'inizio di un concreto ed effettivo utilizzo del software applicativo CCE”. Il CTU, nello specifico, ha formulato i seguenti rilievi: pagina 9 di 16 “ACCETTAZIONE Anagrafe > la funzionalità per il caricamento di una nuova anagrafica (Nuovo) non richiama la schermata deputata all'inserimento di nuova anagrafica. Il software installato non consente l'inserimento di una nuova anagrafica per l'accettazione di un nuovo paziente ma, inserendo nelle caselle di ricerca *Cognome e *Nome un nominativo non presente nel data base delle anagrafiche, non trovando corrispondenza, apre erroneamente la schermata di inserimento nuova anagrafica. Pertanto, la schermata per l'inserimento di una nuova anagrafica risulta presente ma non fruibile all'occorrenza. Nella stessa schermata di inserimento di una nuova anagrafica, raggiunta attraverso il percorso errato (comparsa in seguito alla ricerca di un dato anagrafico non presente), inserendo il comune di nascita, la casella di selezione a discesa non riporta i comuni e restituisce errore. Programmata una prenotazione e assegnando una data per tipo di ricovero ORDINARIO, tentando l'annullamento della stessa, il software restituisce un errore. Utilizzando la funzione Elimina, il software esegue correttamente la funzione. Successivamente, è stata verificata la procedura di ACCETTAZIONE su una anagrafica già presente nel data base e la procedura funziona correttamente ma nella scheda Dati nella casella di inserimento Protocolli sono presenti protoccolo1 e protocollo2 non meglio specificati.
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…..ANAMNESI Successivamente è stata verificata la scheda ANAMNESI in tutte le sue componenti. La scheda funziona correttamente ma, nella generazione del pdf della scheda Anamnesi, il software ritorna un errore.
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……GESTIONE PAZIENTE Nel controllare le funzionalità sottese alla scheda Gestione Paziente, l'accesso alla funzionalità Epicrisi restituisce l'errore: page Not Found. La scheda Parametri Vitali consente l'inserimento di dati ma anche di record vuoti generando informazioni ridondanti non significative. Stesso problema si verifica nella Scheda Dolore: il software consente l'inserimento di record vuoti generando informazioni ridondanti non significativi ai fini delle utilità operative sottese alla CCE. Anche la scheda di inserimento Bilancio Idrico consente l'inserimento di record vuoti. Per tale motivo, il bilancio giornaliero restituisce un report tabellare vuoto:
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……DIAGNOSTICA Nella scheda DIAGNOSTICA, nella funzionalità deputata alla richiesta delle prestazioni, il *Tipo di Richiesta non filtra il *Tipo di Raggruppamento e non mostra alcun dato così come per i campi successivi Id, Medico Richiedente e Codice prestazione. Invocando la scheda del Prericovero, non compare la maschera ma la schermata di debug: che non consente di procedere con le funzionalità annesse di Prericovero.
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…..INTERVENTO Nelle funzionalità di programmazione dell'Intervento, i menu a tendina *Chirurgo Richiedente e
*Causa Rinvio sono invertiti cosicché il campo Causa Rinvio, non obbligatorio, mostra la lista dei
pagina 10 di 16 medici chirurghi mentre il campo obbligatorio Chirurgo Richiedente non mostra alcun dato restituendo l'errore bloccante per il proseguo della funzionalità. Nella scheda inserimento Equipe Intervento, nelle ricerche per *Nome e per *Ruolo, compare in entrambi i casi la lista dei farmaci. Anche la funzionalità di inserimento di una Equipe non funziona. La funzionalità Rischio Tromboembolico (funzionalità non riportato nel contratto) risulta essere in costruzione.
…Nella scheda ANESTESIOLOGICA-CHIRURGICA, la funzionalità consente l'inserimento di record vuoti e non significativi ai fini delle utilità operative sottese alla CCE ESAME OBIETTIVO ANESTESIOLOGICO La macrofunzionalità ESAME OBIETTIVO ANESTESIOLOGICO, in tutte le 4 schede, restituisce l'errore di seguito riportato. Inserendo dati nella SCHEDA ANESTESIOLOGICA, gli stessi non vengono salvati. Il Registro Anestesia Intraoperatoria consente l'inserimento dei dati in tabella ma non mostra funzionalità di salvataggio. Nella stessa schermata compare la schermata di debug. La funzionalità di Monitoraggio della scheda Ane. Intraoperatoria risulta essere in costruzione. Anche la scheda del Registro Sala Risveglio consente l'inserimento di dati ma non il salvataggio. Nella stessa, compare il debug e restituisce l'errore.
Tutta la EL Infermieristica risulta in costruzione e non presente. Molte delle funzionalità restituiscono l'errore di Pagina non trovata. Così come per la scheda ANAGRAFICHE, la scheda CONSENSI INFORMATI risulta vuota…”.
Il CTU ha quindi rilevato “….In definitiva, si ribadisce che gli errori rinvenuti risultano essere in numero eccessivo e la caratteristica dei malfunzionamenti non consentivano neanche l'inizio di un concreto ed effettivo utilizzo del software applicativo CCE…”. Il CTU, inoltre, alle osservazioni del CTP nominato da parte attrice circa il fatto che il software della EL Clinica Elettronica installato sui server sarebbe stato in fase di pre-produzione, che sarebbe servito anche da test anche con il personale della clinica per verificare eventuali anomalie e che il collaudo avrebbe seguito la fase di formazione, ha evidenziato che “il Testing è il metodo utilizzato per validare il corretto funzionamento del programma attraverso la scrittura di test case (scenari di utilizzo) appositi ad opera dei tester software (persone addette ad uno stress test del software prima del rilascio al cliente). Il Debugging è il processo successivo al testing ed è teso a rilevare la causa degli errori del software per risolverli a livello di programmazione del codice (attività svolta dallo sviluppatore stesso). Le attività di testing (verifica di funzionamento del software) prevedono diverse modalità sovrapposte tutte affidate a figure interne al produttore del software ancor prima di ogni rilascio (consegna) al cliente:
-Test Unitari: gli sviluppatori del software (in tal caso quelli della ) avrebbero dovuto eseguire CP_2 test unitari per verificare che le singole unità di codice (come funzioni o classi) funzionassero correttamente.
-Test di Integrazione: gli sviluppatori avrebbero potuto anche eseguire test di integrazione per assicurarsi del corretto funzionamento dei diversi moduli del software.
pagina 11 di 16 -Test Funzionali: gli ingegneri Quality Assurance (addetti a garantire la qualità del prodotto) avrebbero dovuto eseguire test funzionali per verificare la corrispondenza del software a tutti i requisiti funzionali specificati.
-Test di Sistema: gli ingegneri Quality Assurance avrebbero dovuto verificare che l'intero sistema funzionasse correttamente in un ambiente integrato.
-Test di Regressione: gli ingegneri Quality Assurance avrebbero dovuto assicurare che nuove modifiche o aggiunte non avessero introdotto nuovi bug (malfunzionamenti) in funzionalità precedentemente funzionanti. La avrebbe dovuto svolgere solo il cosiddetto Test di Accettazione degli Utenti Controparte_1 (UAT) finalizzato a testare il software in condizioni reali per assicurarsi la soddisfazione dei requisiti e delle aspettative, non già malfunzionamenti ed errori bloccanti………”. Il CTU in proposito ha rilevato che la formula training “on the job” “…per sua definizione, è una modalità di formazione erogata sul posto di lavoro durante le attività ordinarie “per l'avviamento del personale all'utilizzo delle funzionalità di gestione” e non finalizzata a rilevare gli errori di programmazione informatica (impiegando il personale della risultati talmente Controparte_1 macroscopici da evidenziare una forte carenza nelle attività di test (nelle modalità elencate precedentemente) a cura della . Durante queste attività, il personale della CP_2 Controparte_1 oltre ad apprendere le procedure del software sottese alla EL Clinica Elettronica e le funzionalità riportate nel contratto, avrebbe dovuto limitarsi a suggerire eventuali modifiche al software nel rispetto dei requisiti pattuiti. A questo, si aggiunga che gli errori rinvenuti in occasione delle operazioni peritali, svoltesi come da verbale 05/12/2023 (Allegato n. 14) e riportati nella Relazione di CTU, risultano in quantità e qualità tali da rendere impossibile l'impiego del software in attività di lavoro ordinario e, ancor prima, inadeguato per le attività di formazione all'utilizzo dello stesso nella formula pattuita del “training on the job”. Il CTU ha quindi formulato le sue conclusioni: “Il software CCE della acquistato dalla CP_2 [...] per la gestione della cartella clinica elettronica (Allegato n. 16), dedotto in atti, risulta CP_1 essere presente nei server ma incompleto. Inoltre, durante le attività peritali, è stata rinvenuta la presenza di numerose carenze e errori bloccanti oltre alla totale assenza di porzioni di funzionalità essenziali previsti in contratto. Per tali motivazioni, meglio descritte nelle pagine che precedono, la fornitura risulta non realizzata a regola d'arte e tale da non poter affrontare una procedura di collaudo. Il CTP di Parte Attrice ha motivato la presenza di errori e malfunzionamenti nel software affermando che l'installazione era in fase di testing ad opera del personale alle dipendenze della CP_1
Questo CTU ritiene inusuale oltre che per nulla in linea con i principi che dettano le “regole
[...] dell'arte” dato che i malfunzionamenti descritti alle pagg. 9, 10, 12 e 13 della presente relazione riguardano errori di sviluppo da rilevare nelle attività di test che avrebbero dovuto svolgere esclusivamente gli sviluppatori della e non il personale operante alle dipendenze della CP_2 [...]
comportando, per quest'ultima, costi non spettanti che hanno gravato e avrebbe CP_1 ulteriormente gravato sulle casse della stessa. Il personale della sarebbe dovuto Controparte_1 essere coinvolto solo nella formazione/addestramento all'utilizzo del software e suggerire eventuali varianti migliorative, non rilevare malfunzionamenti o errori bloccanti…..”, rilevando che con il contratto erano state pattuite le sole attività di installazione e di formazione sul posto di lavoro. Giova a questo punto osservare che la circostanza che l'attività di formazione del personale -che parte attrice ha inteso documentare mediante la allegazione delle schede di intervento relative alla CCE - pagina 12 di 16 sottoscritte dal Direttore Sanitario della e da personale della del Parte_6 CP_2 16.2.2019 (formazione infermieri professionali -presenti , , , , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, , , ), del 19.2.2019 (formazione Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Persona_11 Per_12 Per_13 Per_1 medici -presenti , , , , , Per_14 Per_16 Per_12 Persona_17 Per_18 Per_19
, del 20.2.2019 (formazione amministrativi -presenti , , , del 23.2.2019
[...] Per_20 Per_21 Per_22 (formazione personale sala operatoria -presenti , , Per_23 Per_24 Per_7 Persona_11 Per_25 Per_26 Per_3
, , del 26.2.2019 (formazione amministrativi -presenti Per_16 Per_27 Per_28 Per_29 Per
, ), del 19.4.2019 (affiancamento -presenti , , del CP_4 Per_31 Per_16 Per_11 Per_7 9.4.2019 (affiancamento presenti ), dell'11.4.2019 (affiancamento Per_7 Per_16 Persona_17
, del 30.4.2019 (affiancamento -presenti ), del Per_7 Persona_19 Per_7 Persona_17 Per_3 21.5.2019 (formazione medici chirurghi -presenti , , Per_33 Per_28 Per_27 Per_16
, )-fosse in effetti consistita in una attività informativa circa le Per_26 Per_12 Persona_11 esigenze che la CCE avrebbe dovuto soddisfare, trova ulteriore conferma nell'esito della prova testimoniale espletata. Se il teste Dott. medico chirurgo, dipendente della dal 2013, sentito Persona_17 CP_1 all'udienza del 21.9.2021, ha riferito di non ricordare di avere partecipato a incontri di formazione, di non ricordare se il Sig. (lrpt della 7Bit 2 che avrebbe tenuto gli incontri di formazione) avesse Parte_3 fatto formazione ed ha dichiarato di non avere mai ricevuto formazione sul software CCE del Sig.
altri hanno esposto di incontri nel corso dei quali veniva semplicemente mostrato il Parte_3 funzionamento del software ovvero veniva richiesto a quali esigenze avrebbe dovuto rispondere la CCE. Così, nello specifico, il teste (udienza del 21.9.2021), ragioniere, impiegato Testimone_1 amministrativo, il quale si occupa dei ricoveri e delle dimissioni, ha riferito di non avere mai utilizzato il software in oggetto e di utilizzare altro software prodotto dalla;
ha confermato che era stato CP_5 sottoscritto un contratto ex novo con la 7Bit 2 per la gestione del laboratorio e della farmaci, per averlo appreso dai colleghi dell'amministrazione e che tale contratto era stato rinnovato nel 2019; ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il Sig. aveva riferito che al fine di fare funzionare il Parte_3 software CCE era necessario acquistare due server, che sono custoditi in amministrazione e, quanto alla formazione sul funzionamento della CCE, ha ricordato che in qualche occasione il Sig. aveva Parte_3 mostrato in amministrazione il funzionamento del software, mostrando le schermate e l'accesso al programma, che in qualche caso, nonostante venissero immesse le credenziali, non funzionava;
che però non aveva ricevuto alcuna formazione sul software e che non era a conoscenza di attività di formazione svolta per i medici o i paramedici. Il teste , tecnico informatico presso la Casa di Cura (udienza del 21.9.2021), ha Testimone_2 confermato che la nel 2017 non aveva ancora realizzato quanto previsto nel contratto per la CP_2 realizzazione del software CCE;
ha precisato che, quale tecnico informatico, fornisce il suo parere tecnico in ordine alla sottoscrizione dei contratti;
ha confermato che la aveva fornito alla CP_2 CP_1 due software di cui uno per gestire il laboratorio e la farmacia (ed ha confermato che questo
[...] software avrebbe cessato la sua operatività con la messa in funzione della EL Elettronica) CP_3 ed uno successivo riguardava la CCE;
che, alla scadenza del contratto, aveva verificato che era stato richiesto solo il rinnovo del contratto per la gestione del laboratorio e della farmacia, mentre per quello della CCE non era stato chiesto rinnovo, in quanto mai consegnato;
ha confermato l'acquisto dei due server per installare il software della CCE, acquisto che nel contratto non era stato previsto, ed ha ricordato che l'installazione dei due server era stata eseguita con la sua collaborazione e che ora i pagina 13 di 16 server erano stati smontati e sigillati e sono custoditi in amministrazione;
ha riferito che non gli risultava che la avesse fatto formazione e, con riguardo al software installato, di avere verificato CP_2 il malfunzionamento del software. Il teste (udienza del 25.1.2022), impiegato in amministrazione presso la Testimone_3 CP_1 con mansioni nel settore risorse umane e, talvolta, occupato in accettazione, ha riferito di essere venuto a conoscenza del contratto per il software CCE ma di non avere avuto conoscenza di un suo utilizzo presso la clinica;
quanto ai due server, ha riferito che non sono stati mai utilizzati;
ha riferito di avere visionato il contratto stipulato ex novo nel 2017 per la gestione del laboratorio analisi e la farmacia, e che tale contratto di manutenzione era stato rinnovato nel 2019; ha riferito che nessuna attività di formazione era stata effettuata dalla per i dipendenti della clinica;
che vi erano state molte CP_2 riunioni tenute dal Dott. con una parte del personale per discutere sui programmi per Parte_3 eventuali esigenze della clinica e dei lavoratori;
ha riferito di avere provato l'accesso al software ma di avere rilevato difficoltà. Il teste (udienza del 25.1.2022), dipendente della casa con la mansione di Testimone_4 CP_1 coordinatore infermieristico, ha riferito che si erano tenuti incontri illustrativi del software CCE da parte del Sig. con il personale infermieristico e con quello medico e nel corso dei detti Parte_3 incontri essi dipendenti avevano prospettato quali esigenze il software avrebbe dovuto gestire ma che questo software non era stato mai messo a disposizione e che non vi era stata attività di formazione;
di avere invece utilizzato il software per la gestione dei farmaci messo a disposizione dalla . CP_2 La teste Dott.ssa (udienza del 20.9.2022), dipendente della dal 2015 Persona_19 CP_1 quale Direttore sanitario, ha riferito che non vi era stata formazione da parte della sul CP_2 funzionamento della CEE ma incontri tenuti con l'Ing. sulle esigenze da gestire con il Parte_3 software ed ha confermato che il software presentava malfunzionamenti, avendo ella provato ad utilizzarlo. Il teste (udienza del 22.11.2022), dipendente della dal 2012, addetto Testimone_5 CP_1 alla accettazione, a sua volta ha confermato che la non aveva eseguito alcuna formazione al CP_2 personale della clinica sul funzionamento della CCE ma che il dott. della gli chiedeva Parte_3 CP_2 informazioni su come doveva funzionare il software per le loro esigenze;
che il software della EL Clinica elettronica della 7bit non è mai entrato in funzione. Ciò posto, deve concludersi che, a termini di contratto, vi era l'obbligo da parte della di CP_2 installazione sul sistema della del realizzato programma CCE, e di procedere alla CP_1 formazione del personale della secondo la formula del training “on the Job”, ovverossia CP_1 mediante affiancamento del personale nel contestuale svolgimento delle sue mansioni. Precisato che, a fronte della eccezione di parte convenuta di inadempimento, parte attrice non ha assolto all'onere a suo carico di dare prova di avere adempiuto all'obbligo di fornire il programma CCE nella sua completezza concordato, l'attività istruttoria svolta ha portato ad accertare che il programma CCE installato sui server della (oltre a presentare malfunzionamenti ed errori bloccanti, CP_1 che avrebbero dovuto essere verificati in sede di testing prima della consegna del software alla CP_1
si presentava incompleto.
[...] Rispetto a tale circostanza alcuna efficacia assume l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. di parte attrice, relativa alla diversa ipotesi di garanzia per vizi, ed infatti il prodotto fornito non può individuarsi quale compiuto strumento per la procedura della creazione e redazione della EL Clinica Elettronica -che, per essere tale, deve prevedere ed essere composta da tutte le schede relative alle singole attività, svolte, ai vari livelli amministrativo, medico, interventistico, infermieristico, dai pagina 14 di 16 vari operatori della Casa di Cura, dovendo rappresentare la storia, anagrafica, anamnestica, clinica del paziente, dal momento del suo ingresso a quello delle sue dimissioni-, avendo rilevato il CTU che
“Tutta la EL Infermieristica risulta in costruzione e non presente. Molte delle funzionalità restituiscono l'errore di Pagina non trovata. Così come per la scheda ANAGRAFICHE, la scheda CONSENSI INFORMATI risulta vuota…”. E la allegazione da parte attrice della Comunicazione inviata dal Dott. della in data Parte_3 CP_2
8.2.2019 al legale della Casa delle righe file hosts per corretto funzionamento applicativo VPN CP_1 (Virtual Privat Network) e delle password necessarie al personale della casa di cura per l'utilizzo del software, a fronte di tale accertamento da parte del CTU, non è idonea a dare prova della fornitura, da parte della società attrice di un prodotto finito. Deve ritenersi fondata, pertanto, l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta, che, alla richiesta di pagamento della parte attrice, ha opposto la mancata realizzazione da parte della della CP_2 prestazione alla quale si era obbligata. Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice per il pagamento del saldo del prezzo concordato per la fornitura del software della EL . Controparte_6 Va rigettata altresì la domanda di parte attrice per il pagamento a titolo di manutenzione ordinaria. La
nell'atto di citazione ha sì indicato la sottoscrizione, nell'anno 2017, di contratto di manutenzione CP_2 e assistenza sugli applicativi web rilasciati nelle more per il laboratorio ed il magazzino farmaceutico. Ha poi richiesto il pagamento per la manutenzione svolta nell'arco di tre anni. Giova rilevare che nel contratto del 7.7.2015, al punto 2, si indicava compresa nella fornitura l'installazione dei moduli per la gestione del laboratorio e del magazzino farmaceutico. Parte convenuta in proposito ha eccepito che per la manutenzione di tali moduli era stato stipulato un diverso contratto nell'anno 2017, poi prorogato nel 2019, come da offerte economiche del 15.1.2017 e del 1.2.2019, prodotte dalla medesima parte convenuta ed ha contestato la richiesta di CP_1 pagamento della manutenzione ordinaria in quanto fondata da parte attrice sul contratto del 7.7.2015, che prevedeva un successivo contratto di manutenzione, collegato alla procedura della EL
[...]
, manutenzione che, a dire della convenuta, non era mai divenuta operativa per la mancata CP_6 realizzazione da parte della della procedura di CCE. CP_2 Invero, parte attrice ha richiesto il pagamento per la manutenzione dei due moduli, calcolandone il prezzo in base all'importo che era stato stabilito al punto 2 del contratto del 7.7.2015 in funzione di successivo contratto di manutenzione (10% dell'importo stabilito in euro 20.100,00 quale valore della procedura come da punto 2 del contratto) per un importo annuale pari ad euro 2.452,20 comprensivo di IVA;
ha poi documentato che la manutenzione dei due moduli laboratorio e magazzino farmaci era stata oggetto di due successivi contratti, diversi da quello del 7.7.2015, con cui è stato previsto un canone annuale di importo differente da quello indicato nel contratto del 7.7.2015 (euro 2.000,00 l'offerta economica del 15.1.2017; euro 2.400,00 oltre IVA l'offerta economica dell'1.2.2019); ha quindi contestato, come detto, l'operatività del contratto del 7.7.2015. Tanto esposto, deve escludersi l'operatività del contratto del 7.7.2015 invocato da parte attrice per il pagamento della manutenzione dei programmi installati dalla per il laboratorio e il magazzino CP_2 farmaceutico atteso che al punto 2 del detto contratto, veniva previsto il costo relativo alla manutenzione, riguardante l'intera procedura oggetto della commessa manutenzione che -rimasta, inoltre, ineseguita la procedura CCE-, veniva rinviata alla stipulazione di successivo contratto.
/// La domanda riconvenzionale di parte convenuta. pagina 15 di 16 Quanto alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta di risarcimento dei danni rappresentati “a titolo esemplificativo e non esaustivo, in primo luogo nel costo sostenuto per reperire sul mercato un'alternativa, poi nei costi dovuti al sovra impiego del personale in ragione della mancanza del software gestionale” e di conseguente condanna della parte attrice “…al risarcimento del danno patito dalla in misura pari al doppio della caparra contrattuale, Controparte_1 ovvero nella misura minore o maggiore, che verrà determinata all'esito dell'istruttoria……”, occorre rilevare che il contratto intervenuto fra le parti il 7.7.2025 non contiene previsione di dazione di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. essendo stato previsto in contratto unicamente il pagamento di una somma di euro 3.000,00, oltre IVA, a titolo di anticipo:
Parte convenuta, inoltre, alcuna prova ha fornito dei dedotti danni. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla . CP_1
/// Il governo delle spese di lite. Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate fra le parti. Le spese di CTU, necessaria all'accertamento del programma installato, come liquidate con provvedimento dell'8 luglio 2024, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione ed assorbita ogni altra questione, così decide:
-rigetta, per quanto in motivazione, la domanda di parte attrice e la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta;
-Spese di lite compensate;
-Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate con provvedimento dell'8.7.2024. Cosenza, 14 luglio 2025.
Il giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo- TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3547/2020 del R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione, a seguito di trattazione mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'11.10.2024 e rimessa per la decisione in data 15.1.2025, vertente TRA P.IVA in Parte_1 P.IVA_1 persona del lrpt., rappresentata e difesa dall'Avv. TERESA POLITANO;
ATTRICE E
(P.IVA in persona del lrpt., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dagli Avv.ti PIERANTONIO MICCIULLI e ALESSANDRO LORE'; CONVENUTA Oggetto: inadempimento contrattuale-pagamento somme/domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
Conclusioni: come in atti;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 20.10.2020, (di Parte_2 C.F._ seguito, per brevità, ), ha convenuto in giudizio la chiedendo Controparte_1
“Accertare e dichiarare il recesso unilateralmente esercitato dalla nel rapporto Controparte_1 contrattuale intercorrente con la;
accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere dalla CP_2 CP_2 convenuta l'indennizzo di cui all'art. 1671 c.c.; per l'effetto condannare la al Controparte_1 ristoro dei danni subiti dalla in misura di €24.456,60 o in quell'altra maggiore o minore che CP_2 risulterà dovuta comunque nel limite di € 25.000,00; il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. A sostegno della domanda ha spiegato che la le aveva affidato in appalto con Controparte_1 contratto del 07/07/2015 -nella forma della Offerta Economica sottoscritta da entrambe le parti- la realizzazione e la fornitura di un software (applicativo web) per la gestione della EL Clinica Elettronica (CCE) a fronte di un compenso di € 20.100,00 oltre Iva;
che la realizzazione del software, da calibrare sulle specifiche esigenze e richieste della casa di cura, aveva richiesto un lavoro prolungato, sviluppato sulla scorta di indicazioni di parte committente, che, di volta in volta venivano evase da essa attrice;
che, per la realizzazione del programma e le attività connesse, compresa la fase di pagina 1 di 16 formazione, essa società aveva impiegato quattro risorse umane senior per i primi 4 anni e due CP_2 per i successivi;
che il primo step del percorso di sviluppo era stato effettuato a novembre 2015, quando la aveva consegnato l'applicativo web per la gestione del laboratorio con il collegamento CP_2 all'analizzatore di chimica clinica ed alla macchina per l'esame emocromocitometrico e con l'effettuazione delle relative giornate di formazione al medico responsabile del laboratorio;
che sempre nel mese di novembre 2015 la aveva emesso fattura n. 6 del 23.11.2015 con causale “anticipo CP_2 fornitura CCE” che veniva saldata il 31 dicembre 2015; che nel 2017 aveva sottoscritto con la medesima un contratto annuale di manutenzione e assistenza sugli applicativi Controparte_1 web che erano stati nelle more rilasciati, relativi al laboratorio ed al magazzino farmaceutico, per come previsto al punto 2 del contratto di fornitura del software;
che in data 17.01.2019, proceduto alle opportune modifiche al software, era stato rilasciato alla committente l'applicativo web della CCE, attivandolo all'indirizzo interno che, inoltre, essa attrice aveva curato la formazione Email_1 del personale destinato ad utilizzare il software, mediante lo svolgimento nel periodo da febbraio a maggio 2019 di dieci giornate di formazione e affiancamento del personale amministrativo, medico e infermieristico in ordine alla “prenotazione e gestione del pre-ricovero del paziente (cartella anestesiologica periopertoria) all'accettazione e gestione del reparto di ricovero (anamnesi varie, esame obiettivo, diario clinico, gestione terapia farmacologica), dalla stampa dei consensi informati alla gestione richieste esami di laboratorio e servizi radiologici, dalla prenotazione e gestione degli interventi chirurgici (lista chirurgica, cartella anestesia intraoperatoria, check-list, atto chirurgico), alla gestione della dimissione del paziente”; che nel giugno del 2019, al termine di tale fase di formazione del personale, si era tenuto un incontro tra la committente ed il legale rappresentante della finalizzato a dare inizio al concreto ed effettivo utilizzo della EL Elettronica CP_2 Parte_3 ed a concordare le modalità di pagamento;
che tuttavia la società convenuta aveva chiesto di rinviare il pagamento a data successiva alle ferie estive;
che in occasione di successiva riunione tenutasi a settembre del 2019 non si era pervenuti a determinazione circa il pagamento del saldo dovuto e, dopo ulteriori rinvii, la committente a fine ottobre 2019 aveva comunicato di non aver più interesse al prodotto e di non ritenere di corrispondere il chiesto saldo;
che in data 12/12/2019 la , tramite il CP_2 proprio legale, aveva diffidato la casa di cura a provvedere al pagamento del dovuto e, successivamente, aveva proceduto ad invito alla controparte ad aderire al procedimento di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014, invito rispetto al quale la casa di cura aveva manifestato la sua disponibilità con nota del 10.02.2020, senza tuttavia dare seguito a tale iniziale dichiarazione positiva;
che successivamente all'emergenza dovuta al Covid-19, la aveva riscontrato CP_1 negativamente la pec del 28 aprile di invito ad un incontro per la data del 12 maggio 2020. La società attrice, quindi, deducendo che la casa di cura aveva proceduto a recedere dal contratto intervenuto fra le parti, ha sostenuto il suo diritto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., a seguito dello scioglimento del contratto da parte della committente, ad un indennizzo, che va commisurato alle spese sostenute, ai lavori eseguiti ed al mancato guadagno -pari al guadagno che l'appaltatore avrebbe effettivamente conseguito ove avesse potuto portare a termine i lavori, oltre al cd. margine di contribuzione, rappresentato dagli oneri indispensabili per l'esecuzione della commessa- che, nel caso in esame, in cui il lavoro era stato portato a compimento, coincide con il saldo del prezzo pattuito, detratti gli acconti ricevuti -per un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto del materiale informatico, nello specifico, l'acquisto di due server per lo sviluppo ed il funzionamento del software-e con il valore del contratto di manutenzione, quest'ultimo per un importo annuo pari, per come stabilito al punto 2 del contratto, al 10% dell'importo del contratto (pattuito in euro 20.100,00 oltre IVA) ad pagina 2 di 16 euro 2.452,20, moltiplicato per tre anni, per un complessivo importo dovuto pari ad euro 24.456,60 (euro 17.100,00 + euro 2.452,20 x 3). La causa è stata iscritta al n. 3547/2020 R.G.
/// La convenuta si è costituita tempestivamente con comparsa depositata il Controparte_1 4.1.2021, resistendo alla domanda e formulando domanda riconvenzionale, premettendo che il contratto intervenuto il 7.7.2015 con la società attrice, prevedeva nello specifico:
“a) la "Realizzazione EL Clinica Elettronica: lo strumento per la gestione organica e strutturata dei dati riferiti alla storia clinica di un paziente in regime di ricovero o ambulatoriale, garantendo il supporto dei processi clinici (diagnostico-terapeutici) e assistenziali nei singoli episodi di cura e favorendo la continuità di cura del paziente tra diversi episodi di cura afferenti alla stessa struttura ospedaliera mediante la condivisione e il recupero dei dati clinici in essi registrati;
la CCE contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione di un processo diagnostico-terapeutico-assistenziale che di norma comprende informazioni di assessment clinico (anamnesi) e infermieristico (rilevazione dei fabbisogni infermieristici), esame obiettivo, diario clinico integrato (medico e infermieristico), referti di prestazioni ambulatoriali e di altri esami diagnostico-specialistici (ad es. laboratorio, anatomia, patologica, radiologia…) gestione del ciclo del farmaco e delle attività di nursing, gestione del percorso chirurgico, gestione della lettera di dimissione con eventuali suggerimenti per il Pt_4 e di continuità assistenziale, vari documenti amministrativi quali ad es. i consensi informati… La
[...] CCE deve quindi intendersi come una piattaforma aziendale trasversale ovvero deve essere utilizzata in tutti i reparti, servizi ambulatoriali e servizi diagnostici per condividere le informazioni necessarie per la gestione dell'intero processo diagnostico-terapuetico-assistenziale”. b) “Funzionalità: 1) Accettazione in reparto;
2) Anamnesi (anamnesi familiare, anamnesi patologica remota, anamnesi fisiologica, anamnesi farmacologica, anamnesi patologica prossima, allergie); 3) Esame obiettivo;
4) Diario Clinico (medico); 5) EL infermieristica (osservazione paziente, somministrazione farmaci, parametri vitali, schede di valutazione, dispositivi sanitari, bilancio idrico, diario infermieristico); 6) Gestione terapia farmacologica;
7) Consulenze;
8) Prescrizioni prestazioni;
9) Consensi informati;
10) Epicrisi;
11) Dimissione;
12) Trasferimento reparto;
13) Relazione finale di Degenza”.
c) “Caratteristiche: la nostra CCE (della 7bi7, nds) diventa il principale strumento per l'identificazione del rischio clinico, in quanto vi si trovano le informazioni per rilevare: eventi sentinella, eventi avversi, errori. Controllare il rischio clinico consente di: tracciare la continuità terapeutico-assistenziale; tracciare il percorso diagnostico-terapeutico; descrivere e rilevare il passaggio di informazioni;
rintracciare e responsabilizzare gli operatori;
verificare la chiarezza e veridicità dei contenuti;
effettuare rilevazioni a scopo scientifico, statistico e medico-legale; analizzare le cause di errore più diffuse o con maggiore impatto, al fine di sensibilizzare gli operatori sanitari ad aumentare la qualità del processo clinico-assistenziale.
d) “Modulo documentale: il modulo è una piattaforma collaborativa ed integrata, che fornisce gli strumenti e le tecnologie di gestione delle informazioni e dei processi che consentono la cooperazione, in tempo reale, tra persone, applicazioni, sistemi e soggetti esterni mettendo a fattore comune dati, documenti ed eventi aziendali. La piattaforma è dotata di molti moduli applicativi e per la gestione aziendale e può essere interfacciata con qualunque sistema esterno mantenendo a pieno il proprio principio di funzionamento integrato. Le aree di applicazioni comprendono: la gestione elettronica dei documenti e la loro archiviazione e ricerca;
il workflow collaborativo tra utenti e pagina 3 di 16 sistemi per la gestione ed il controllo dei processi aziendali;
la collaborazione tra gruppi di lavoro grazie a strumenti per la pianificazione dei progetti, delle commesse e la presenza di sistemi di collaborazione on-line come i workspacer;
la comunicazione integrata grazie a strumenti di messaggistica istantanea, posta interna”.
Ha ricordato che, a seguito della sottoscrizione del contratto, aveva versato un acconto di € 3.660,00, IVA compresa, per dare inizio alla realizzazione del software della EL CP_3 Elettronica che doveva consistere in un programma software di base, cui collegare le varie operazioni relative alla accettazione del paziente, alle prestazioni ed attività del laboratorio di analisi, alle prestazioni infermieristiche, all'attività chirurgica, alle prestazioni di radiologia, alle operazioni di farmacia, al diario clinico ed alla dimissione nonché la realizzazione e installazione di appositi software per collegare, mediante rete intranet, le singole unità operative per trascrivere le rispettive attività e informazioni nella cartella clinica elettronica, destinata ad inglobare tutte le singole attività svolte.
La convenuta ha poi contestato che fosse divenuto operativo il contratto di manutenzione annuale previsto al punto 2 del contratto del 7.7.2015 sugli applicativi web che nelle more sarebbero stati rilasciati per il laboratorio ed il magazzino farmaceutico, posto che a due anni dalla sottoscrizione del contratto, poiché la società attrice non aveva realizzato quanto pattuito, essa convenuta aveva sottoscritto altro contratto -non collegato a quanto previsto a punto 2 del contratto di fornitura software CCE- per la manutenzione ordinaria sui software e gestionali già esistenti e ciò, al fine di aggiornare e manutenere gli archivi e le procedure di gestione del laboratorio di analisi e del magazzino farmaceutico. Ha ricordato che, a seguito della proposta formulata dalla nel corso di una riunione tenutasi il CP_2 7.2.2018, essa in data 22.2.2018 aveva acquistato due computer/server (un server Cluster CP_1 a 64-bit Xeon fornito dalla stessa e un server singolo dedicato per le SDO-ADT fornito dalla ditta CP_2
“soluzioni informatiche”) sui quali avrebbe dovuto essere installato, una volta pronto all'uso, il software della cartella clinica elettronica. Ha evidenziato quindi che “a distanza di quasi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, la non CP_2 aveva ancora pianificato l'architettura hardware di supporto al software che stava progettando e che, solo in tale circostanza, presentava una proposta organizzativa….”. Ha precisato che i due server si trovano custoditi presso la . CP_1 Ha precisato altresì che nell'anno 2019 aveva dovuto rinnovare il contratto di manutenzione ordinaria dei software già esistenti relativi alla gestione del Laboratorio di analisi e del magazzino farmaceutico poiché a quella data ancora la nulla aveva realizzato. CP_2 Ha poi contestato che la avesse tenuto attività di formazione per il personale amministrativo, CP_2 medico e infermieristico in ordine al funzionamento della EL elettronica. Ha rilevato che nel corso dell'incontro del giugno 2019, la aveva richiesto al lrpt della CP_1
un test di funzionamento del software e che il software già dalla prima schermata di inserimento
CP_2 user e password, aveva presentato malfunzionamenti e non consentiva di “accedere” e di “andare oltre alle schermate successive a quella introduttiva”. Ha rappresentato che stante la mancata realizzazione da parte della di quanto oggetto del
CP_2 contratto del 7.7.2015, nell'ottobre del 2019 essa convenuta aveva proceduto alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della stessa e che, ciononostante, la 7bit 2 in data
CP_2 17.12.19 la aveva richiesto il pagamento della somma di € 17.100,00 oltre IVA, pari all'intero
CP_2 importo previsto in contratto, detratto l'acconto già versato.
pagina 4 di 16 Ha dedotto che a seguito dell'invito di controparte del 29.01.2020 alla stipula di negoziazione assistita, in data 20.02.2020 essa convenuta aveva comunicato la sua adesione con contestuale invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati relativa all'inadempimento del contratto del 20.05.2015-07.07.2015 e che a tale invito la non aveva dato risposta. CP_2 La convenuta, quindi, ha contestato la pretesa creditoria, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 c.c. “il totale inadempimento dell'obbligazione assunta da parte dell'odierna attrice 7bit2” e proponendo dimanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, indicati, “a titolo esemplificativo e non esaustivo, in primo luogo nel costo sostenuto per reperire sul mercato un'alternativa, poi nei costi dovuti al sovra impiego del personale in ragione della mancanza del software gestionale”. Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “…..- preliminarmente, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della;
- nel merito, accertato l'inadempimento contrattuale della CP_2
, rigettare la domanda formulata dalla stessa in quanto infondata in fatto e in diritto, per motivi CP_2 di cui in narrativa;
- in via riconvenzionale, condannare parte attrice al risarcimento del danno patito dalla in misura pari al doppio della caparra contrattuale, ovvero nella Controparte_1 misura minore o maggiore, che verrà determinata all'esito dell'istruttoria……”.
/// Concessi alle parti, all'udienza cartolare del 26.1.2021, i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., con la prima memoria parte attrice ha eccepito che la convenuta non aveva denunziato vizi o difetti del programma commissionato ed ha eccepito la decadenza di controparte dalla garanzia per vizi che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., devono essere denunziati entro il termine di 60 giorni dalla scoperta. Ha quindi così precisato le sue conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così statuire:
1)Dichiarare inammissibile e comunque infondata per i motivi di cui in premessa l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta Controparte_1
2)Dichiarare altresì inammissibile e comunque rigettare in quanto infondata per i motivi di cui in premessa la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta Controparte_1
3) Accertare e dichiarare il recesso unilaterale esercitato dalla nel rapporto Controparte_1 contrattuale intercorso con la;
CP_2
4)Accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere dalla convenuta l'indennizzo di cui all'art. CP_2 1671 c.c.; 5)Per l'effetto condannare la al ristoro dei danni subiti dalla in misura di Controparte_1 CP_2
€ 24.456,60 o in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà dovuta comunque nel limite di € 25.000,00; 6)In via subordinata ritenere comunque inadempiente la convenuta e Controparte_1 condannarla al pagamento delle chieste somme;
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Parte convenuta non si è avvalsa del primo termine per il deposito di memoria;
entrambe le parti hanno presentato la seconda e la terza memoria. La causa è stata istruita mediante espletamento della prova per testi e mediante espletamento di CTU per rispondere al seguente quesito “accerti il CTU se il programma software per la gestione della cartella clinica elettronica sia stato installato nei server di cui al preventivo del 25.1.2018 e ne verifichi il funzionamento e gli eventuali aggiornamenti;
-in caso di malfunzionamento del software in questione ne accerti le cause”. La causa ha subito rinvii a seguito della rinunzia dei precedenti CTU di volta in volta nominati. pagina 5 di 16 Conferito, infine, l'incarico, all'udienza del 13.6.2023 al CTU Ing. all'esito del Persona_1 deposito della relazione di CTU all'udienza del 2.7.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto fissarsi l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, in modalità figurata, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine dell'8.10.2024. In data 11.10.2024, questo giudice, con ordinanza, dato atto del deposito per entrambe le parti di note scritte con le quali parte attrice (note del 7.10.2024) Parte_2 ha così precisato le sue conclusioni: “si riporta al contenuto dei propri atti, qui da intendersi integralmente trascritti e riproposti e precisa le conclusioni riportandosi a quelle in atti ed in particolare a quelle formulate in sede di note ex art 183 VI comma c.p.c. n.1 del 24.02.2021.” e parte convenuta (note del 3.10.2024) ha così precisato le conclusioni: “ribadite Controparte_1 le difese e le richieste anche istruttorie precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione”, ha trattenuto la causa in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
**************************** Occorre ricordare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione”. Ed è incontestato tra le parti, oltre che documentato, il contratto del 7.7.2015, avente ad oggetto la fornitura del software di gestione della cartella clinica elettronica e la sua installazione, atta a consentire le prestazioni previste in contratto ed enunciate da parte convenuta, come sopra. Occorre rilevare che nel contratto il prodotto offerto si presenta come già progettato:
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pagina 6 di 16 La EL Clinica Elettronica proposta in contratto (punto 1.2) è comunque presentata come prodotto che utilizza come “base di partenza” le esperienze e conoscenze maturate in campo sanitario nella realizzazione ed assistenza di procedure sanitarie nei contatti con Aziende Sanitarie e strutture sanitarie pubbliche e private. Emerge pertanto che il sistema proposto rappresenta una base di partenza, da adattare e configurare in base alle esigenze della struttura committente, per poi essere installato sul sistema della CP_1 con successivo training del personale al fine di istruirlo sull'utilizzo e la funzionalità del software. Così la previsione al punto 2 (concernente anche la manutenzione) del contratto, mentre al punto 3 del contratto si indicano le modalità di pagamento:
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pagina 7 di 16 Al momento della installazione, pertanto, il software doveva intendersi completo e pronto ad essere utilizzato dal personale, che sarebbe stato successivamente istruito nel corso dello svolgimento delle relative mansioni, sul suo utilizzo. Era inoltre previsto in contratto che il pagamento sarebbe avvenuto a collaudo effettuato. Quanto alla qualificazione del contratto intercorso tra le parti, nel caso in esame, in cui ricorrono gli elementi tipici sia del contratto di appalto che del contratto di compravendita, deve trovare applicazione la disciplina del contratto i cui elementi tipici assumono carattere prevalente (cfr. in tema di appalto misto a vendita, principi valevoli anche con riguardo al contratto d'opera, Cass. 3578/1999; Cass. SS.UU. 11656/2008 e Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17855 del 22/06/2023 “In caso di contratto misto di vendita ed appalto, al fine di stabilire la disciplina applicabile, compresa quella della garanzia per vizi, deve aversi riguardo al criterio della prevalenza causale sulla base della volontà delle parti, sicché si ha appalto quando la prestazione dell'opera ed il lavoro costituiscono lo scopo essenziale, mentre si ha compravendita quando il risultato perseguito dalle parti è
pagina 8 di 16 essenzialmente il trasferimento del bene, e la prestazione dell'opera è prevista al solo fine di assicurare l'utilità del bene ceduto”. L'elemento discretivo nel caso in esame è rappresentato dalla prevalenza della prestazione di 'facere' rispetto alla 'res' atteso che la fornitura del software, come sopra evidenziato, richiedeva una sua configurazione sulla base delle esigenze organizzative della committente struttura sanitaria (gestione della cartella e della comunicazione tra i vari reparti della Casa di Cura per l'annotazione e registrazione sulla EL Clinica dei vari eventi del ricovero, dei vari accertamenti medici e strumentali e delle varie prestazioni e cure somministrate al paziente).
/// Le domande di parte attrice. A fronte delle deduzioni di parte attrice, che sostiene l'avvenuta realizzazione del software commissionato e la sua installazione nei servers all'uopo acquistati dalla casa di Cura del software e lo svolgimento di attività di formazione e affiancamento per i diversi operatori della al fine CP_1 della utilizzazione del software, la convenuta casa ha eccepito il mancato adempimento da CP_1 parte della , nell'arco di quattro anni dalla sottoscrizione del contratto, dell'obbligazione a carico CP_2 della società attrice ed ha contestato altresì il malfunzionamento del programma installato sui server acquistati nel giugno 2018 (cfr. il DDT dei 2 Server del 9.6.,2018) e la mancata attività di formazione, oltre alla inoperatività della manutenzione dei sistemi software del laboratorio e del magazzino farmaci, prevista al punto 2 del contratto del 7.7.2015 quale obbligazione collegata al detto contratto. Ha documentato in proposito le successive offerte datate 15 gennaio 2027 e I febbraio 2017 formulate dalla per la manutenzione ed assistenza operativa del Sistema informativo CP_2 Parte_5
quali contratti autonomi rispetto all'accordo per la manutenzione previsto con il
[...] contratto del 7.7.2015. Posto ciò, quanto alla eccezione di decadenza ex art. 1667 comma 2 c.c. formulata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., occorre rilevare che l'istruttoria svolta ha consentito di accertare anzitutto l'incompletezza del programma installato sui server acquistati appositamente dalla e, pertanto, l'inadempimento da parte della dell'obbligazione a suo carico con CP_1 CP_2 riguardo alla elaborazione e fornitura del software relativo alla EL Clinica Elettronica oggetto del contratto. Il CTU, completate, nel corso di diverse riunioni, le operazioni di ripristino dei server al fine di creare l'ambiente necessario al funzionamento del software, ha proceduto in data 05/12/2023, alla verifica del software e così ha esposto “…Il software CCE della è stato progettato e realizzato per un uso CP_2 locale (on-premise) e, pertanto, installato e gestito esclusivamente sull'infrastruttura interna dell'organizzazione acquirente. Vista la complessità dell'ambiente richiesto per il corretto funzionamento del software, l'installazione dello stesso richiede l'intervento della che deve, CP_2 innanzitutto, predisporre tutta l'infrastruttura hardware e software di base necessaria ad ospitare il software applicativo CCE”. Ed ha accertato che “…Sulla base delle attività peritali svolte e concluse in data 05/12/2023, presso i locali della il software applicativo CCE, prodotto dalla , risulta essere Controparte_1 CP_2 installato nei server di cui al preventivo del 25.1.2018. L'opera risulta non eseguita a regola d'arte dato che il numero rilevati, durante le attività di perizia, risultano in numero eccessivo e la caratteristica dei malfunzionamenti non consentivano neanche l'inizio di un concreto ed effettivo utilizzo del software applicativo CCE”. Il CTU, nello specifico, ha formulato i seguenti rilievi: pagina 9 di 16 “ACCETTAZIONE Anagrafe > la funzionalità per il caricamento di una nuova anagrafica (Nuovo) non richiama la schermata deputata all'inserimento di nuova anagrafica. Il software installato non consente l'inserimento di una nuova anagrafica per l'accettazione di un nuovo paziente ma, inserendo nelle caselle di ricerca *Cognome e *Nome un nominativo non presente nel data base delle anagrafiche, non trovando corrispondenza, apre erroneamente la schermata di inserimento nuova anagrafica. Pertanto, la schermata per l'inserimento di una nuova anagrafica risulta presente ma non fruibile all'occorrenza. Nella stessa schermata di inserimento di una nuova anagrafica, raggiunta attraverso il percorso errato (comparsa in seguito alla ricerca di un dato anagrafico non presente), inserendo il comune di nascita, la casella di selezione a discesa non riporta i comuni e restituisce errore. Programmata una prenotazione e assegnando una data per tipo di ricovero ORDINARIO, tentando l'annullamento della stessa, il software restituisce un errore. Utilizzando la funzione Elimina, il software esegue correttamente la funzione. Successivamente, è stata verificata la procedura di ACCETTAZIONE su una anagrafica già presente nel data base e la procedura funziona correttamente ma nella scheda Dati nella casella di inserimento Protocolli sono presenti protoccolo1 e protocollo2 non meglio specificati.
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…..ANAMNESI Successivamente è stata verificata la scheda ANAMNESI in tutte le sue componenti. La scheda funziona correttamente ma, nella generazione del pdf della scheda Anamnesi, il software ritorna un errore.
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……GESTIONE PAZIENTE Nel controllare le funzionalità sottese alla scheda Gestione Paziente, l'accesso alla funzionalità Epicrisi restituisce l'errore: page Not Found. La scheda Parametri Vitali consente l'inserimento di dati ma anche di record vuoti generando informazioni ridondanti non significative. Stesso problema si verifica nella Scheda Dolore: il software consente l'inserimento di record vuoti generando informazioni ridondanti non significativi ai fini delle utilità operative sottese alla CCE. Anche la scheda di inserimento Bilancio Idrico consente l'inserimento di record vuoti. Per tale motivo, il bilancio giornaliero restituisce un report tabellare vuoto:
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……DIAGNOSTICA Nella scheda DIAGNOSTICA, nella funzionalità deputata alla richiesta delle prestazioni, il *Tipo di Richiesta non filtra il *Tipo di Raggruppamento e non mostra alcun dato così come per i campi successivi Id, Medico Richiedente e Codice prestazione. Invocando la scheda del Prericovero, non compare la maschera ma la schermata di debug: che non consente di procedere con le funzionalità annesse di Prericovero.
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…..INTERVENTO Nelle funzionalità di programmazione dell'Intervento, i menu a tendina *Chirurgo Richiedente e
*Causa Rinvio sono invertiti cosicché il campo Causa Rinvio, non obbligatorio, mostra la lista dei
pagina 10 di 16 medici chirurghi mentre il campo obbligatorio Chirurgo Richiedente non mostra alcun dato restituendo l'errore bloccante per il proseguo della funzionalità. Nella scheda inserimento Equipe Intervento, nelle ricerche per *Nome e per *Ruolo, compare in entrambi i casi la lista dei farmaci. Anche la funzionalità di inserimento di una Equipe non funziona. La funzionalità Rischio Tromboembolico (funzionalità non riportato nel contratto) risulta essere in costruzione.
…Nella scheda ANESTESIOLOGICA-CHIRURGICA, la funzionalità consente l'inserimento di record vuoti e non significativi ai fini delle utilità operative sottese alla CCE ESAME OBIETTIVO ANESTESIOLOGICO La macrofunzionalità ESAME OBIETTIVO ANESTESIOLOGICO, in tutte le 4 schede, restituisce l'errore di seguito riportato. Inserendo dati nella SCHEDA ANESTESIOLOGICA, gli stessi non vengono salvati. Il Registro Anestesia Intraoperatoria consente l'inserimento dei dati in tabella ma non mostra funzionalità di salvataggio. Nella stessa schermata compare la schermata di debug. La funzionalità di Monitoraggio della scheda Ane. Intraoperatoria risulta essere in costruzione. Anche la scheda del Registro Sala Risveglio consente l'inserimento di dati ma non il salvataggio. Nella stessa, compare il debug e restituisce l'errore.
Tutta la EL Infermieristica risulta in costruzione e non presente. Molte delle funzionalità restituiscono l'errore di Pagina non trovata. Così come per la scheda ANAGRAFICHE, la scheda CONSENSI INFORMATI risulta vuota…”.
Il CTU ha quindi rilevato “….In definitiva, si ribadisce che gli errori rinvenuti risultano essere in numero eccessivo e la caratteristica dei malfunzionamenti non consentivano neanche l'inizio di un concreto ed effettivo utilizzo del software applicativo CCE…”. Il CTU, inoltre, alle osservazioni del CTP nominato da parte attrice circa il fatto che il software della EL Clinica Elettronica installato sui server sarebbe stato in fase di pre-produzione, che sarebbe servito anche da test anche con il personale della clinica per verificare eventuali anomalie e che il collaudo avrebbe seguito la fase di formazione, ha evidenziato che “il Testing è il metodo utilizzato per validare il corretto funzionamento del programma attraverso la scrittura di test case (scenari di utilizzo) appositi ad opera dei tester software (persone addette ad uno stress test del software prima del rilascio al cliente). Il Debugging è il processo successivo al testing ed è teso a rilevare la causa degli errori del software per risolverli a livello di programmazione del codice (attività svolta dallo sviluppatore stesso). Le attività di testing (verifica di funzionamento del software) prevedono diverse modalità sovrapposte tutte affidate a figure interne al produttore del software ancor prima di ogni rilascio (consegna) al cliente:
-Test Unitari: gli sviluppatori del software (in tal caso quelli della ) avrebbero dovuto eseguire CP_2 test unitari per verificare che le singole unità di codice (come funzioni o classi) funzionassero correttamente.
-Test di Integrazione: gli sviluppatori avrebbero potuto anche eseguire test di integrazione per assicurarsi del corretto funzionamento dei diversi moduli del software.
pagina 11 di 16 -Test Funzionali: gli ingegneri Quality Assurance (addetti a garantire la qualità del prodotto) avrebbero dovuto eseguire test funzionali per verificare la corrispondenza del software a tutti i requisiti funzionali specificati.
-Test di Sistema: gli ingegneri Quality Assurance avrebbero dovuto verificare che l'intero sistema funzionasse correttamente in un ambiente integrato.
-Test di Regressione: gli ingegneri Quality Assurance avrebbero dovuto assicurare che nuove modifiche o aggiunte non avessero introdotto nuovi bug (malfunzionamenti) in funzionalità precedentemente funzionanti. La avrebbe dovuto svolgere solo il cosiddetto Test di Accettazione degli Utenti Controparte_1 (UAT) finalizzato a testare il software in condizioni reali per assicurarsi la soddisfazione dei requisiti e delle aspettative, non già malfunzionamenti ed errori bloccanti………”. Il CTU in proposito ha rilevato che la formula training “on the job” “…per sua definizione, è una modalità di formazione erogata sul posto di lavoro durante le attività ordinarie “per l'avviamento del personale all'utilizzo delle funzionalità di gestione” e non finalizzata a rilevare gli errori di programmazione informatica (impiegando il personale della risultati talmente Controparte_1 macroscopici da evidenziare una forte carenza nelle attività di test (nelle modalità elencate precedentemente) a cura della . Durante queste attività, il personale della CP_2 Controparte_1 oltre ad apprendere le procedure del software sottese alla EL Clinica Elettronica e le funzionalità riportate nel contratto, avrebbe dovuto limitarsi a suggerire eventuali modifiche al software nel rispetto dei requisiti pattuiti. A questo, si aggiunga che gli errori rinvenuti in occasione delle operazioni peritali, svoltesi come da verbale 05/12/2023 (Allegato n. 14) e riportati nella Relazione di CTU, risultano in quantità e qualità tali da rendere impossibile l'impiego del software in attività di lavoro ordinario e, ancor prima, inadeguato per le attività di formazione all'utilizzo dello stesso nella formula pattuita del “training on the job”. Il CTU ha quindi formulato le sue conclusioni: “Il software CCE della acquistato dalla CP_2 [...] per la gestione della cartella clinica elettronica (Allegato n. 16), dedotto in atti, risulta CP_1 essere presente nei server ma incompleto. Inoltre, durante le attività peritali, è stata rinvenuta la presenza di numerose carenze e errori bloccanti oltre alla totale assenza di porzioni di funzionalità essenziali previsti in contratto. Per tali motivazioni, meglio descritte nelle pagine che precedono, la fornitura risulta non realizzata a regola d'arte e tale da non poter affrontare una procedura di collaudo. Il CTP di Parte Attrice ha motivato la presenza di errori e malfunzionamenti nel software affermando che l'installazione era in fase di testing ad opera del personale alle dipendenze della CP_1
Questo CTU ritiene inusuale oltre che per nulla in linea con i principi che dettano le “regole
[...] dell'arte” dato che i malfunzionamenti descritti alle pagg. 9, 10, 12 e 13 della presente relazione riguardano errori di sviluppo da rilevare nelle attività di test che avrebbero dovuto svolgere esclusivamente gli sviluppatori della e non il personale operante alle dipendenze della CP_2 [...]
comportando, per quest'ultima, costi non spettanti che hanno gravato e avrebbe CP_1 ulteriormente gravato sulle casse della stessa. Il personale della sarebbe dovuto Controparte_1 essere coinvolto solo nella formazione/addestramento all'utilizzo del software e suggerire eventuali varianti migliorative, non rilevare malfunzionamenti o errori bloccanti…..”, rilevando che con il contratto erano state pattuite le sole attività di installazione e di formazione sul posto di lavoro. Giova a questo punto osservare che la circostanza che l'attività di formazione del personale -che parte attrice ha inteso documentare mediante la allegazione delle schede di intervento relative alla CCE - pagina 12 di 16 sottoscritte dal Direttore Sanitario della e da personale della del Parte_6 CP_2 16.2.2019 (formazione infermieri professionali -presenti , , , , Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6
, , , ), del 19.2.2019 (formazione Per_7 Per_8 Per_9 Per_10 Persona_11 Per_12 Per_13 Per_1 medici -presenti , , , , , Per_14 Per_16 Per_12 Persona_17 Per_18 Per_19
, del 20.2.2019 (formazione amministrativi -presenti , , , del 23.2.2019
[...] Per_20 Per_21 Per_22 (formazione personale sala operatoria -presenti , , Per_23 Per_24 Per_7 Persona_11 Per_25 Per_26 Per_3
, , del 26.2.2019 (formazione amministrativi -presenti Per_16 Per_27 Per_28 Per_29 Per
, ), del 19.4.2019 (affiancamento -presenti , , del CP_4 Per_31 Per_16 Per_11 Per_7 9.4.2019 (affiancamento presenti ), dell'11.4.2019 (affiancamento Per_7 Per_16 Persona_17
, del 30.4.2019 (affiancamento -presenti ), del Per_7 Persona_19 Per_7 Persona_17 Per_3 21.5.2019 (formazione medici chirurghi -presenti , , Per_33 Per_28 Per_27 Per_16
, )-fosse in effetti consistita in una attività informativa circa le Per_26 Per_12 Persona_11 esigenze che la CCE avrebbe dovuto soddisfare, trova ulteriore conferma nell'esito della prova testimoniale espletata. Se il teste Dott. medico chirurgo, dipendente della dal 2013, sentito Persona_17 CP_1 all'udienza del 21.9.2021, ha riferito di non ricordare di avere partecipato a incontri di formazione, di non ricordare se il Sig. (lrpt della 7Bit 2 che avrebbe tenuto gli incontri di formazione) avesse Parte_3 fatto formazione ed ha dichiarato di non avere mai ricevuto formazione sul software CCE del Sig.
altri hanno esposto di incontri nel corso dei quali veniva semplicemente mostrato il Parte_3 funzionamento del software ovvero veniva richiesto a quali esigenze avrebbe dovuto rispondere la CCE. Così, nello specifico, il teste (udienza del 21.9.2021), ragioniere, impiegato Testimone_1 amministrativo, il quale si occupa dei ricoveri e delle dimissioni, ha riferito di non avere mai utilizzato il software in oggetto e di utilizzare altro software prodotto dalla;
ha confermato che era stato CP_5 sottoscritto un contratto ex novo con la 7Bit 2 per la gestione del laboratorio e della farmaci, per averlo appreso dai colleghi dell'amministrazione e che tale contratto era stato rinnovato nel 2019; ha riferito di essere a conoscenza del fatto che il Sig. aveva riferito che al fine di fare funzionare il Parte_3 software CCE era necessario acquistare due server, che sono custoditi in amministrazione e, quanto alla formazione sul funzionamento della CCE, ha ricordato che in qualche occasione il Sig. aveva Parte_3 mostrato in amministrazione il funzionamento del software, mostrando le schermate e l'accesso al programma, che in qualche caso, nonostante venissero immesse le credenziali, non funzionava;
che però non aveva ricevuto alcuna formazione sul software e che non era a conoscenza di attività di formazione svolta per i medici o i paramedici. Il teste , tecnico informatico presso la Casa di Cura (udienza del 21.9.2021), ha Testimone_2 confermato che la nel 2017 non aveva ancora realizzato quanto previsto nel contratto per la CP_2 realizzazione del software CCE;
ha precisato che, quale tecnico informatico, fornisce il suo parere tecnico in ordine alla sottoscrizione dei contratti;
ha confermato che la aveva fornito alla CP_2 CP_1 due software di cui uno per gestire il laboratorio e la farmacia (ed ha confermato che questo
[...] software avrebbe cessato la sua operatività con la messa in funzione della EL Elettronica) CP_3 ed uno successivo riguardava la CCE;
che, alla scadenza del contratto, aveva verificato che era stato richiesto solo il rinnovo del contratto per la gestione del laboratorio e della farmacia, mentre per quello della CCE non era stato chiesto rinnovo, in quanto mai consegnato;
ha confermato l'acquisto dei due server per installare il software della CCE, acquisto che nel contratto non era stato previsto, ed ha ricordato che l'installazione dei due server era stata eseguita con la sua collaborazione e che ora i pagina 13 di 16 server erano stati smontati e sigillati e sono custoditi in amministrazione;
ha riferito che non gli risultava che la avesse fatto formazione e, con riguardo al software installato, di avere verificato CP_2 il malfunzionamento del software. Il teste (udienza del 25.1.2022), impiegato in amministrazione presso la Testimone_3 CP_1 con mansioni nel settore risorse umane e, talvolta, occupato in accettazione, ha riferito di essere venuto a conoscenza del contratto per il software CCE ma di non avere avuto conoscenza di un suo utilizzo presso la clinica;
quanto ai due server, ha riferito che non sono stati mai utilizzati;
ha riferito di avere visionato il contratto stipulato ex novo nel 2017 per la gestione del laboratorio analisi e la farmacia, e che tale contratto di manutenzione era stato rinnovato nel 2019; ha riferito che nessuna attività di formazione era stata effettuata dalla per i dipendenti della clinica;
che vi erano state molte CP_2 riunioni tenute dal Dott. con una parte del personale per discutere sui programmi per Parte_3 eventuali esigenze della clinica e dei lavoratori;
ha riferito di avere provato l'accesso al software ma di avere rilevato difficoltà. Il teste (udienza del 25.1.2022), dipendente della casa con la mansione di Testimone_4 CP_1 coordinatore infermieristico, ha riferito che si erano tenuti incontri illustrativi del software CCE da parte del Sig. con il personale infermieristico e con quello medico e nel corso dei detti Parte_3 incontri essi dipendenti avevano prospettato quali esigenze il software avrebbe dovuto gestire ma che questo software non era stato mai messo a disposizione e che non vi era stata attività di formazione;
di avere invece utilizzato il software per la gestione dei farmaci messo a disposizione dalla . CP_2 La teste Dott.ssa (udienza del 20.9.2022), dipendente della dal 2015 Persona_19 CP_1 quale Direttore sanitario, ha riferito che non vi era stata formazione da parte della sul CP_2 funzionamento della CEE ma incontri tenuti con l'Ing. sulle esigenze da gestire con il Parte_3 software ed ha confermato che il software presentava malfunzionamenti, avendo ella provato ad utilizzarlo. Il teste (udienza del 22.11.2022), dipendente della dal 2012, addetto Testimone_5 CP_1 alla accettazione, a sua volta ha confermato che la non aveva eseguito alcuna formazione al CP_2 personale della clinica sul funzionamento della CCE ma che il dott. della gli chiedeva Parte_3 CP_2 informazioni su come doveva funzionare il software per le loro esigenze;
che il software della EL Clinica elettronica della 7bit non è mai entrato in funzione. Ciò posto, deve concludersi che, a termini di contratto, vi era l'obbligo da parte della di CP_2 installazione sul sistema della del realizzato programma CCE, e di procedere alla CP_1 formazione del personale della secondo la formula del training “on the Job”, ovverossia CP_1 mediante affiancamento del personale nel contestuale svolgimento delle sue mansioni. Precisato che, a fronte della eccezione di parte convenuta di inadempimento, parte attrice non ha assolto all'onere a suo carico di dare prova di avere adempiuto all'obbligo di fornire il programma CCE nella sua completezza concordato, l'attività istruttoria svolta ha portato ad accertare che il programma CCE installato sui server della (oltre a presentare malfunzionamenti ed errori bloccanti, CP_1 che avrebbero dovuto essere verificati in sede di testing prima della consegna del software alla CP_1
si presentava incompleto.
[...] Rispetto a tale circostanza alcuna efficacia assume l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. di parte attrice, relativa alla diversa ipotesi di garanzia per vizi, ed infatti il prodotto fornito non può individuarsi quale compiuto strumento per la procedura della creazione e redazione della EL Clinica Elettronica -che, per essere tale, deve prevedere ed essere composta da tutte le schede relative alle singole attività, svolte, ai vari livelli amministrativo, medico, interventistico, infermieristico, dai pagina 14 di 16 vari operatori della Casa di Cura, dovendo rappresentare la storia, anagrafica, anamnestica, clinica del paziente, dal momento del suo ingresso a quello delle sue dimissioni-, avendo rilevato il CTU che
“Tutta la EL Infermieristica risulta in costruzione e non presente. Molte delle funzionalità restituiscono l'errore di Pagina non trovata. Così come per la scheda ANAGRAFICHE, la scheda CONSENSI INFORMATI risulta vuota…”. E la allegazione da parte attrice della Comunicazione inviata dal Dott. della in data Parte_3 CP_2
8.2.2019 al legale della Casa delle righe file hosts per corretto funzionamento applicativo VPN CP_1 (Virtual Privat Network) e delle password necessarie al personale della casa di cura per l'utilizzo del software, a fronte di tale accertamento da parte del CTU, non è idonea a dare prova della fornitura, da parte della società attrice di un prodotto finito. Deve ritenersi fondata, pertanto, l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta, che, alla richiesta di pagamento della parte attrice, ha opposto la mancata realizzazione da parte della della CP_2 prestazione alla quale si era obbligata. Ne consegue il rigetto della domanda di parte attrice per il pagamento del saldo del prezzo concordato per la fornitura del software della EL . Controparte_6 Va rigettata altresì la domanda di parte attrice per il pagamento a titolo di manutenzione ordinaria. La
nell'atto di citazione ha sì indicato la sottoscrizione, nell'anno 2017, di contratto di manutenzione CP_2 e assistenza sugli applicativi web rilasciati nelle more per il laboratorio ed il magazzino farmaceutico. Ha poi richiesto il pagamento per la manutenzione svolta nell'arco di tre anni. Giova rilevare che nel contratto del 7.7.2015, al punto 2, si indicava compresa nella fornitura l'installazione dei moduli per la gestione del laboratorio e del magazzino farmaceutico. Parte convenuta in proposito ha eccepito che per la manutenzione di tali moduli era stato stipulato un diverso contratto nell'anno 2017, poi prorogato nel 2019, come da offerte economiche del 15.1.2017 e del 1.2.2019, prodotte dalla medesima parte convenuta ed ha contestato la richiesta di CP_1 pagamento della manutenzione ordinaria in quanto fondata da parte attrice sul contratto del 7.7.2015, che prevedeva un successivo contratto di manutenzione, collegato alla procedura della EL
[...]
, manutenzione che, a dire della convenuta, non era mai divenuta operativa per la mancata CP_6 realizzazione da parte della della procedura di CCE. CP_2 Invero, parte attrice ha richiesto il pagamento per la manutenzione dei due moduli, calcolandone il prezzo in base all'importo che era stato stabilito al punto 2 del contratto del 7.7.2015 in funzione di successivo contratto di manutenzione (10% dell'importo stabilito in euro 20.100,00 quale valore della procedura come da punto 2 del contratto) per un importo annuale pari ad euro 2.452,20 comprensivo di IVA;
ha poi documentato che la manutenzione dei due moduli laboratorio e magazzino farmaci era stata oggetto di due successivi contratti, diversi da quello del 7.7.2015, con cui è stato previsto un canone annuale di importo differente da quello indicato nel contratto del 7.7.2015 (euro 2.000,00 l'offerta economica del 15.1.2017; euro 2.400,00 oltre IVA l'offerta economica dell'1.2.2019); ha quindi contestato, come detto, l'operatività del contratto del 7.7.2015. Tanto esposto, deve escludersi l'operatività del contratto del 7.7.2015 invocato da parte attrice per il pagamento della manutenzione dei programmi installati dalla per il laboratorio e il magazzino CP_2 farmaceutico atteso che al punto 2 del detto contratto, veniva previsto il costo relativo alla manutenzione, riguardante l'intera procedura oggetto della commessa manutenzione che -rimasta, inoltre, ineseguita la procedura CCE-, veniva rinviata alla stipulazione di successivo contratto.
/// La domanda riconvenzionale di parte convenuta. pagina 15 di 16 Quanto alla domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta di risarcimento dei danni rappresentati “a titolo esemplificativo e non esaustivo, in primo luogo nel costo sostenuto per reperire sul mercato un'alternativa, poi nei costi dovuti al sovra impiego del personale in ragione della mancanza del software gestionale” e di conseguente condanna della parte attrice “…al risarcimento del danno patito dalla in misura pari al doppio della caparra contrattuale, Controparte_1 ovvero nella misura minore o maggiore, che verrà determinata all'esito dell'istruttoria……”, occorre rilevare che il contratto intervenuto fra le parti il 7.7.2025 non contiene previsione di dazione di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. essendo stato previsto in contratto unicamente il pagamento di una somma di euro 3.000,00, oltre IVA, a titolo di anticipo:
Parte convenuta, inoltre, alcuna prova ha fornito dei dedotti danni. Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla . CP_1
/// Il governo delle spese di lite. Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate fra le parti. Le spese di CTU, necessaria all'accertamento del programma installato, come liquidate con provvedimento dell'8 luglio 2024, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione ed assorbita ogni altra questione, così decide:
-rigetta, per quanto in motivazione, la domanda di parte attrice e la domanda formulata in via riconvenzionale da parte convenuta;
-Spese di lite compensate;
-Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come liquidate con provvedimento dell'8.7.2024. Cosenza, 14 luglio 2025.
Il giudice
dott.ssa Lucia Angela Marletta
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