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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/09/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1409/2015 del Ruolo Generale promossa
D A
“ , in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. M.Gentile, Parte_1
- opponente
CONTRO
con l'Avv. P. Biasi, Controparte_1
- opposto
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti. Rilevato che Parte opponente ha formulato le istanze seguenti : “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) Accertare e dichiarare che
l'opponente non deve all'opposta tutte le somme di cui al decreto ingiuntivo;
2) revocare il decreto opposto;
3) determinare l'importo effettivamente dovuto dall'opponente all'opposta all'esito dell'espletanda CTU;
4) condannare l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e competenze del giudizio.” [in corsivo le testuali conclusioni dell'Opponente].
Visto che Parte opposta ha formulato le conclusioni seguenti : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) Rigettare la domanda dell'opponente
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. 2) Accertare e dichiarare il danno economico subito in virtù del contegno di parte attrice. 3) Condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese, diritti e competenze del presente giudizio, anche della fase monitoria giusta separata nota allegata al fascicolo monitorio. IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: Nelle denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della opposizione: 4) Accertare e dichiarare il danno economico subito in virtù del contegno di parte attrice. 5) Condannare l'opponente alla corresponsione delle somme ritenute di giustizia sulla base della documentazione agli atti dei fascicoli. 6) Con vittoria di spese e competenze Del presente giudizio e di quello monitorio.” [in corsivo le testuali conclusioni di Parte opposta].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 172/2015 del 12.02.2015, emesso dal Tribunale di Brindisi, chiedendone la revoca o in subordine la rideterminazione, previa CTU sui conteggi relativi a quanto effettivamente percepito e riscosso nelle more da Agenzia delle Entrate per la imposta di registro dovuta per la compravendita immobiliare del 22.12.2010.
- Aggiungeva, infatti, l'Opponente che in data 22.12.2010 il Dott. e la CP_1 [...]
avevano stipulato un atto di compravendita immobiliare per Notar Dott.ssa Parte_3
rep. 81217, racc. 22170, registrato ad Ostuni (BR) il 12.01.2011, avente ad oggetto Persona_1 terreni edificabili contraddistinti in catasto al comparto 27, Fg. 43, partt. 1876,1877,1878,1881, 1883.
- A Parte opponente era, poi, stato ingiunto il pagamento in favore del Dott. della somma di CP_1 euro 29.026,23, oltre interessi e competenze legali, in conseguenza del pignoramento di somme, che l' aveva subito sul proprio conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate di Ostuni in CP_2 ragione della rideterminazione d'ufficio della imposta di registro collegata alla compravendita ridetta, di cui obbligata in via principale era la in qualità di acquirente. Parte_2 - Si costituiva Parte opposta, impugnando e contestando integralmente gli assunti dell'Opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ritenuta inammissibile, nonché, infondata in fatto ed in diritto.
- All'udienza del 12.2.2019 la Parte opponente dava atto dell'esito del proprio ricorso in
Commissione Tributaria avverso l'avviso di rettifica e rideterminazione dell'imposta di registro (n.
20111T000107000), la cui sentenza del 14.1.2015, accoglieva parzialmente l'impugnazione, riconoscendo che il valore accertato dell'immobile compravenduto non poteva essere quello determinato d'ufficio in euro 110,00, bensì quello inferiore di euro 96,00.
La Commissione Tributaria, quindi, aveva riquantificato in euro 8.543,53 l'imposta di registro, da cui aveva sottratto la somma di euro 5.761,45, già versata dalla opponente come condizione Parte_2 per avviare il ricorso.
Dunque, il saldo creditore residuo in favore dell'Amministrazione finanziaria era accertato come pari ad euro 4.773,19.
Pertanto, Parte opponente sosteneva che l'Opposto mai avrebbe potuto pretendere da essa la restituzione della intero importo pignorato, vista la rideterminazione in misura inferiore del credito della Agenzia delle Entrate a seguito della richiamata sentenza del 14.1.2015.
- La causa tutta documentale non necessitava di particolare attività istruttoria, eccezion fatta per l'esperita CTU contabile, finalizzata alla determinazione delle effettive somme percepite da Agenzia delle Entrate e le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
- Parte opponente tentava una definizione anticipata in via bonaria del presente giudizio, che non sortiva esiti positivi, stante il diniego del Dott. CP_1
- All'udienza del 18.4.2025 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 15.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) La dirimente CTU espletata muoveva dai seguenti quesiti “1) Determini il CTU sui conteggi relativi
a quanto effettivamente percepito e riscosso nelle more da Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro oggetto del presente giudizio;
2) Verifichi il Ctu eventuali arricchimenti indebiti dell'
[...]
e dell' con riferimento ai versamenti effettuati per l'imposta di registro oggetto CP_3 CP_4 del presente giudizio;
3) Verifichi e determini il CTU le effettive somme percepite da Agenzia delle
Entrate e al fine di valutare l'esatto ammontare a cui avrebbe potuto diritto la parte opposta CP_4 nel caso in cui fosse stata accolta la richiesta di revoca totale del decreto ingiuntivo impugnato.
Svolga il nominato CTU ogni altra attività e verifica finalizzata all'accertamento della verità.
Autorizza il nominato CTU a ritirare i fascicoli di parte in originale, ad acquisire presso l'Agenzia delle Entrate e presso l' . [in corsivo i testuali quesiti posti al nominato CTU, Dott. CP_4 Per_2
[...]
II) Il nominato CTU procedeva al computo delle debenze mediante una ricostruzione sia dei versamenti verificati in atti che anche dei riscontri ricevuti dall'ente impositore (Agenzia delle CP_4
Entrate) che ( ). CP_4 Controparte_5
Gli importi sono risultati – per il nominato CTU – “superiori a quelli riportati dalla
[...]
per effetto del computo e dell'assolvimento di ulteriori oneri accessori (aggi, Parte_2 interessi e sanzioni) pretesi ed incamerati dai due diversi enti”. [in corsivo le testuali asserzioni del nominato CTU]
L'indagine svolta dal nominato CTU ha acclarato che – per Parte_3 effetto dell'accertamento subito sul maggior valore dei terreni – ha complessivamente e definitivamente versato una maggiore somma pari ad euro 9.774,39, di cui euro 5.001,02 corrisposte inizialmente a titolo di anticipo di imposte ed interessi in sede di presentazione del ricorso tributario, ed infine successivi euro 4.773,19 all'esito del definitivo giudizio tributario.
Tale differenza finale, corrisposta dalla e quantificata in euro Parte_3
4.773,19, come ulteriormente confermata dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate, è stata invece erroneamente determinata dalla stessa Società in euro 2.617,83.
III) A seguito della compravendita dei terreni alla , il Dott. Parte_3
quale coobbligato in solido con la , in data 24.10.2012 CP_1 Parte_3 riceveva dall' di Ostuni l'avviso di rettifica e liquidazione n. TUV Controparte_3
20111T000107000, con cui era stato rideterminato il maggior valore di vendita dei terreni ceduti e con cui veniva richiedesto il differenziale dovuto a titolo di imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Come chiarito in corso di causa e nella relazione del nominato CTU, “dopo aver invano proceduto con l'ente al tentativo di definizione della debenza mediante accertamento con adesione, al sig. era notificata in data 20/06/2014 la cartella di pagamento n.01420140005791417001 emessa CP_1 dall'agente di riscossione , ovvero l'odierna , per Controparte_6 Controparte_7 un importo complessivamente dovuto pari ad euro 27.463,35. A seguito del mancato della stessa cartella il sig. subiva un pignoramento dell'importo pari ad euro 29.026,23 direttamente sul CP_1 proprio conto corrente ad opera del riscossore. Il medesimo accertamento (n. TUV
20111T000107000) sul valore di cessione dei terreni, con conseguente rideterminazione delle imposte dovute, era stato correttamente notificato dall'ufficio competente anche nei confronti della
: la stessa società acquirente dei suddetti terreni ceduti dal Parte_3 sig. era infatti coobbligata in solido nel pagamento delle maggiori imposte accertate e CP_1 richieste”. [in corsivo le testuali asserzioni del nominato CTU, Dott. ] Per_3 Dalla comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate si evince che la Parte_3
ha corrisposto complessivi euro 4.773,19 per il pagamento dell'avviso di rettifica e
[...] liquidazione n. 20111T000107000 e che le posizioni fiscali risultano essere interamente saldate per ambedue le Parti del presente giudizio.
Dunque, può ritenersi che l'opposto decreto ingiuntivo vada confermato limitatamente all' importo complessivo di euro 4.773,19.
Di conseguenza, Parte opposta va dichiarata parzialmente soccombente solo relativamente al suddetto importo, da rifondere alla Società opponente.
La particolarità della vicenda e i comportamenti rispettivamente tenuti dalle Parti porta a poter dichiarare compensate le spese e competenze del presente giudizio.
La domanda dell'Opponente va, pertanto, limitatamente accolta come sopra precisato.
E, sempre stante la particolarità della questione, le spese relative alla C.T.U. sono definitivamente poste a carico delle Parti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta “ Parte_1
, in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv. M.Gentile, contro
[...] Controparte_1 con l'Avv. P. Biasi, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 172/2015 del 12.02.2015, emesso dal
Tribunale di Brindisi, che ritiene di parzialmente caducare;
2) Accerta e dichiara l'Opponente tenuta a rifondere a Parte opposta l'importo di euro 4.773,19;
3) Stante la particolarità della vicenda dichiara compensate fra le Parti le spese e competenze del presente giudizio.
3) Pone definitivamente le spese della C.T.U. a carico delle Parti in solido fra loro.
Brindisi, 4 settembre 2025
Il GOP