Art. 24. (( 1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.
2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.
3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonche' le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9 ))
2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.
3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonche' le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9 ))