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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/11/2025, n. 4300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4300 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 8178/2024
Il Giudice VA RA AN, all'udienza del 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ENZO GASPARE
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno unico e universale ex art. 1 e segg. del D.lgs.
n. 230/2021.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 17.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, nata in [...] e residente in Italia, rappresentando le seguenti circostanze: di aver presentato domanda amministrativa per ottenere l'assegno unico e universale ex art. 1 e segg. D.L.vo n. 230/2021 per figlio a carico avendone tutti i requisiti che elencava: ISEE inferiore ad € 15.00,00, permesso di soggiorno in fase di rinnovo, responsabilità genitoriale sul figlio a carico;
l' aveva erogato la CP_1 prestazione esclusivamente fino a marzo 2023 e sospeso il pagamento dei restanti ratei in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno;
deducendo che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dovesse essere equiparata a tutti gli effetti al permesso stesso in virtù dell'art. 5, comma 9 bis, del D.lgs. n. 286/1998, secondo quanto affermato anche dall' con il messaggio n. CP_1
2951/2022 prodotto, previo inutile esperimento di gravame ammnistrativo, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'assegno unico ed universale domandato in via amministrativa dal
1° aprile 2023 al 29 febbraio 2024 e per la condanna dell' al CP_1 pagamento della somma mensile di € 291,90 o di altra di giustizia, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Sebbene ritualmente intimato non si costitutiva né compariva nel corso del giudizio l' Ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
1. Il D.lgs. n. 230/2021
Innanzitutto, occorre chiarire che la parte ricorrente è persona straniera che ha richiesto l'assegno unico ed universale come genitore con figlio disabile a carico1.
1.1. Ebbene, tra i beneficiari dell'assegno unico ed universale nell'esclusivo interesse del figlio vi sono anche i genitori esercenti la responsabilità genitoriale con a carico figli disabili senza limiti di età.
Questo l'art. 2, rubricato “Beneficiari”, del D.lgs. n. 230/2021:
Pag. 2 di 10 <
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne
a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1) .
2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e
5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle
Pag. 3 di 10 risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>
1.2. Tanto premesso, occorre verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dagli artt. 1 e segg. del D.lgs.
n. 230/2021 per l'accesso alla prestazione in esame.
1.3. Innanzitutto, dalla disciplina di riferimento, occorre dare rilievo ai livelli di ISEE stabiliti per la legittima fruizione del beneficio conteso2. 2 Questo l'art. 4 D.L.vo n. 230/2021 nella versione operante ratione temporis: <
1. Per ciascun figlio minorenne e[, limitatamente all'anno 2022] per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età,
è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento;
tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno
e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e[, limitatamente all'anno 2022,] anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
[5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.].
Pag. 4 di 10 Ebbene, risulta dedotto e documentato che la parte ricorrente per l'anno 2022, epoca della domanda amministrativa, godesse di ISEE inferiore ad € 15.000,003.
1.4. I requisiti soggettivi, invece, differiscono in ragione della condizione del richiedente ex art. 3 del D.lgs. n. 230/2021.
In particolare, qualora a richiedere il beneficio in esame siano stranieri come la parte ricorrente nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio disabile a carico occorre verificare la permanente sussistenza congiunta per tutta la durata del beneficio dei seguenti requisiti soggettivi:
a) permesso di soggiorno di lungo periodo;
b) assoggettamento all'imposizione fiscale in Italia;
[6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.]
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.>>.
Pag. 5 di 10 c) residenza e domicilio in Italia per almeno due anni anche non continuativi ovvero assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
1.5. Ebbene, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio conteso (marzo 2023/febbraio 2024) risultano sussistere in capo alla parte ricorrente le seguenti circostanze provate tramite produzione documentale4:
a) permesso di soggiorno di lunga durata con scadenza l'08.09.2022 ed in fase di rinnovo, essendovi specifica richiesta;
b) residenza e domicilio in Italia da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa, considerato che la carta d'identità è stata rilasciata dal Comune di Rutigliano di residenza l'08.08.2018 e la domanda amministrativa è stata presentata il 18.02.2022.
2. Il permesso di soggiorno in fase di rinnovo
Sulla scorta di quanto allegato e documentato dalla parte ricorrente,
l' ha sospeso il pagamento della prestazione contesa perché il CP_1 permesso di soggiorno risulta scaduto.
2.1. Vi è prova dell'invio in data 02.09.2022, prima della data di scadenza del permesso di soggiorno dell'08.09.2022, della richiesta di rinnovo da parte della ricorrente5.
2.2. Tale richiesta di rinnovo integra la condizione del possesso del permesso di soggiorno richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto al beneficio conteso in forza di quanto disposto dal comma 9 4 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 6 di 10 bis dell'art. 5 del D.lgs. n. 286/1998 che si riporta nella versione operante ratione temporis:
< In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell' articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 , o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.>>
In concreto, la norma appena sopra richiamata dispone l'ultrattività dell'efficacia del permesso di soggiorno nelle more del rilascio o del rinnovo, come nel caso di specie, fino alla eventuale comunicazione contraria dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in grado di incidere sui diritti medio tempore maturati ed acquisiti dagli stranieri.
Pag. 7 di 10 2.3. In assenza di prova di un provvedimento di revoca, di mancato rinnovo o di annullamento del permesso di soggiorno in possesso della parte ricorrente e, soprattutto, considerata l'ultrattività del premesso di soggiorno scaduto l'08.09.2022, deve ritenersi sussistente in capo alla parte ricorrente anche il possesso di un valido ed efficace titolo di soggiorno sul territorio nazionale per usufruire del diritto alla prestazione contesa fino all'eventuale comunicazione contraria dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
2.4. Alle medesime conclusioni perviene il messaggio dell' n. CP_1
2951/2022 prodotto dalla parte ricorrente nella parte in cui chiarisce quanto segue: “Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.”
Pertanto, alla luce di quanto ampiamente documentato, deve ritenersi sussistente il diritto della parte ricorrente all'assegno unico ed universale domandato in via amministrativa nell'esclusivo interesse del figlio disabile per il periodo 1° aprile 2023/ 29 febbraio 2024 spettante ex art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 230/2021.
Va condannato, pertanto, l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente e nell'esclusivo interesse del figlio disabile dell'assegno unico ed universale nell'importo mensile spettante per l'intero periodo
1° aprile 2023/29 febbraio 2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Pag. 8 di 10 Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. VA RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno unico ed universale nell'esclusivo interesse del figlio disabile per il periodo marzo 1° aprile 2023/29 febbraio 2024;
- condanna l' all'erogazione in favore della parte ricorrente CP_1
e nell'esclusivo interesse del figlio disabile dell'assegno unico ed universale nell'importo mensile spettante per l'intero periodo 1° aprile 2023/29 febbraio 2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi
Pag. 9 di 10 dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,17/11/2025 Il Giudice del lavoro
VA RA AN
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. domanda amministrativa in doc. n. 1), in all.ti parte ricorrente. 3 Cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 8178/2024
Il Giudice VA RA AN, all'udienza del 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ENZO GASPARE
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'assegno unico e universale ex art. 1 e segg. del D.lgs.
n. 230/2021.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 17.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, nata in [...] e residente in Italia, rappresentando le seguenti circostanze: di aver presentato domanda amministrativa per ottenere l'assegno unico e universale ex art. 1 e segg. D.L.vo n. 230/2021 per figlio a carico avendone tutti i requisiti che elencava: ISEE inferiore ad € 15.00,00, permesso di soggiorno in fase di rinnovo, responsabilità genitoriale sul figlio a carico;
l' aveva erogato la CP_1 prestazione esclusivamente fino a marzo 2023 e sospeso il pagamento dei restanti ratei in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno;
deducendo che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dovesse essere equiparata a tutti gli effetti al permesso stesso in virtù dell'art. 5, comma 9 bis, del D.lgs. n. 286/1998, secondo quanto affermato anche dall' con il messaggio n. CP_1
2951/2022 prodotto, previo inutile esperimento di gravame ammnistrativo, agiva in giudizio per l'accertamento del diritto all'assegno unico ed universale domandato in via amministrativa dal
1° aprile 2023 al 29 febbraio 2024 e per la condanna dell' al CP_1 pagamento della somma mensile di € 291,90 o di altra di giustizia, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione.
Sebbene ritualmente intimato non si costitutiva né compariva nel corso del giudizio l' Ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
1. Il D.lgs. n. 230/2021
Innanzitutto, occorre chiarire che la parte ricorrente è persona straniera che ha richiesto l'assegno unico ed universale come genitore con figlio disabile a carico1.
1.1. Ebbene, tra i beneficiari dell'assegno unico ed universale nell'esclusivo interesse del figlio vi sono anche i genitori esercenti la responsabilità genitoriale con a carico figli disabili senza limiti di età.
Questo l'art. 2, rubricato “Beneficiari”, del D.lgs. n. 230/2021:
Pag. 2 di 10 <
1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne
a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1) .
2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e
5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle
Pag. 3 di 10 risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>
1.2. Tanto premesso, occorre verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dagli artt. 1 e segg. del D.lgs.
n. 230/2021 per l'accesso alla prestazione in esame.
1.3. Innanzitutto, dalla disciplina di riferimento, occorre dare rilievo ai livelli di ISEE stabiliti per la legittima fruizione del beneficio conteso2. 2 Questo l'art. 4 D.L.vo n. 230/2021 nella versione operante ratione temporis: <
1. Per ciascun figlio minorenne e[, limitatamente all'anno 2022] per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età,
è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del 50 per cento;
tale incremento è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno
e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne e[, limitatamente all'anno 2022,] anche fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
[5. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.].
Pag. 4 di 10 Ebbene, risulta dedotto e documentato che la parte ricorrente per l'anno 2022, epoca della domanda amministrativa, godesse di ISEE inferiore ad € 15.000,003.
1.4. I requisiti soggettivi, invece, differiscono in ragione della condizione del richiedente ex art. 3 del D.lgs. n. 230/2021.
In particolare, qualora a richiedere il beneficio in esame siano stranieri come la parte ricorrente nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio disabile a carico occorre verificare la permanente sussistenza congiunta per tutta la durata del beneficio dei seguenti requisiti soggettivi:
a) permesso di soggiorno di lungo periodo;
b) assoggettamento all'imposizione fiscale in Italia;
[6. Dall'anno 2023, per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a
40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.]
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro.
Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione mensile di cui al primo periodo del presente comma è incrementata del 50 per cento.
11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.>>.
Pag. 5 di 10 c) residenza e domicilio in Italia per almeno due anni anche non continuativi ovvero assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
1.5. Ebbene, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio conteso (marzo 2023/febbraio 2024) risultano sussistere in capo alla parte ricorrente le seguenti circostanze provate tramite produzione documentale4:
a) permesso di soggiorno di lunga durata con scadenza l'08.09.2022 ed in fase di rinnovo, essendovi specifica richiesta;
b) residenza e domicilio in Italia da almeno due anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa, considerato che la carta d'identità è stata rilasciata dal Comune di Rutigliano di residenza l'08.08.2018 e la domanda amministrativa è stata presentata il 18.02.2022.
2. Il permesso di soggiorno in fase di rinnovo
Sulla scorta di quanto allegato e documentato dalla parte ricorrente,
l' ha sospeso il pagamento della prestazione contesa perché il CP_1 permesso di soggiorno risulta scaduto.
2.1. Vi è prova dell'invio in data 02.09.2022, prima della data di scadenza del permesso di soggiorno dell'08.09.2022, della richiesta di rinnovo da parte della ricorrente5.
2.2. Tale richiesta di rinnovo integra la condizione del possesso del permesso di soggiorno richiesta dalla legge per il riconoscimento del diritto al beneficio conteso in forza di quanto disposto dal comma 9 4 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 6 di 10 bis dell'art. 5 del D.lgs. n. 286/1998 che si riporta nella versione operante ratione temporis:
< In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell' articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 , o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.>>
In concreto, la norma appena sopra richiamata dispone l'ultrattività dell'efficacia del permesso di soggiorno nelle more del rilascio o del rinnovo, come nel caso di specie, fino alla eventuale comunicazione contraria dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in grado di incidere sui diritti medio tempore maturati ed acquisiti dagli stranieri.
Pag. 7 di 10 2.3. In assenza di prova di un provvedimento di revoca, di mancato rinnovo o di annullamento del permesso di soggiorno in possesso della parte ricorrente e, soprattutto, considerata l'ultrattività del premesso di soggiorno scaduto l'08.09.2022, deve ritenersi sussistente in capo alla parte ricorrente anche il possesso di un valido ed efficace titolo di soggiorno sul territorio nazionale per usufruire del diritto alla prestazione contesa fino all'eventuale comunicazione contraria dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
2.4. Alle medesime conclusioni perviene il messaggio dell' n. CP_1
2951/2022 prodotto dalla parte ricorrente nella parte in cui chiarisce quanto segue: “Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.”
Pertanto, alla luce di quanto ampiamente documentato, deve ritenersi sussistente il diritto della parte ricorrente all'assegno unico ed universale domandato in via amministrativa nell'esclusivo interesse del figlio disabile per il periodo 1° aprile 2023/ 29 febbraio 2024 spettante ex art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 230/2021.
Va condannato, pertanto, l' all'erogazione in favore della parte CP_1 ricorrente e nell'esclusivo interesse del figlio disabile dell'assegno unico ed universale nell'importo mensile spettante per l'intero periodo
1° aprile 2023/29 febbraio 2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo.
Pag. 8 di 10 Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione della fasi studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. VA RA SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno unico ed universale nell'esclusivo interesse del figlio disabile per il periodo marzo 1° aprile 2023/29 febbraio 2024;
- condanna l' all'erogazione in favore della parte ricorrente CP_1
e nell'esclusivo interesse del figlio disabile dell'assegno unico ed universale nell'importo mensile spettante per l'intero periodo 1° aprile 2023/29 febbraio 2024 oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei mensili all'effettivo soddisfo;
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 884,50
a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi
Pag. 9 di 10 dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Bari,17/11/2025 Il Giudice del lavoro
VA RA AN
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. domanda amministrativa in doc. n. 1), in all.ti parte ricorrente. 3 Cfr. doc. n. 5) in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. doc. n. 4) in all.ti parte ricorrente.