TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/10/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5186/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5186/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
con sede legale in 22100 Como, Via P. Stazzi, n. 2, C.F./P.IVA Parte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, ing. P.IVA_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borsani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 22100 Como, Piazzale Gerbetto, n. 6, giusta procura in atti RICORRENTE NEI CONFRONTI DI
, C.F. , nato a Controparte_2 C.F._1
Monza (MI), il 22.01.1968, residente in [...]; CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: attività di distribuzione del gas, morosità gas, disalimentazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
26.09.2025):
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria del caso nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 bis del TIMG e degli artt. 46 - 48 TIVG e/o della norma meglio vista, a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, intestato al signor
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._1
pagina 1 di 6 (MI), il 22.01.1968, residente in [...] e conseguentemente: A) ordinare a parte convenuta o a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del predetto contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile e/o i locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 9, di permettere ai tecnici incaricati dalla ricorrente di accedere all'immobile ed eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna;
B) in via alternativa autorizzare la ricorrente, anche a mezzo di propri delegati e, se necessario, con l'ausilio della forza pubblica, ad accedere all'immobile e/o ai locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 9 al fine di permettere ai tecnici dalla medesima incaricati di eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse opportuno integrare e/o chiarire le produzioni documentali in atti, si chiede sin d'ora essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che l'odierna ricorrente riceveva dalla società di vendita la richiesta di procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna (PDR) n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 9, intestato al signor , C.F. Controparte_2
, nato a [...], il [...], residente in 20900 Monza C.F._1
(MB), via Torquato Tasso, n.
7. Si indicano quali testi:
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva Parte_1 di meglio rubricarlo. 2) Vero che l'intervento di chiusura del Punto di Riconsegna (PDR) n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 7, intestato al signor Controparte_2
, C.F. , in data 20.09.2018 ha dato esito negativo
[...] C.F._1 come da doc. 6 che si rammostra. Si indica quale teste:
• il tecnico operatore della società esterna signor incaricato Testimone_1 di svolgere il predetto intervento, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva Parte_1 di meglio rubricarlo.
pagina 2 di 6 3) Vero che il Venditore comunicava a parte convenuta l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e richiedeva all'odierna ricorrente di procedere alla cessazione amministrativa per morosità del Punto di Riconsegna (PDR) n. n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 7, intestato al signor Controparte_2
, C.F. , come da doc. 6 che si esibisce. Si indicano a
[...] C.F._1 testi:
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva Parte_1 di meglio rubricarlo. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva di meglio rubricarlo. Parte_1
3) Vero che il Venditore comunicava a parte convenuta l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e richiedeva all'odierna ricorrente di procedere alla cessazione amministrativa per morosità del Punto di Riconsegna (PDR) n. n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 7, intestato al signor Controparte_2
, C.F. , come da doc. 6 che si esibisce. Si indicano a
[...] C.F._1 testi:
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva Parte_1 di meglio rubricarlo. Con ogni e più ampia riserva istruttoria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di accertare il diritto dell'odierna Controparte_2 ricorrente a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560 intestato a parte convenuta. L'odierna ricorrente è l'impresa che gestisce la distribuzione del gas sul territorio del Comune di Monza (ossia il “Distributore”), mentre (già Controparte_3 [...]
è l'impresa “utente del servizio di distribuzione”, ai sensi della normativa CP_4
TIMG, ossia il “Venditore”. Parte ricorrente ha esposto che:
- il cliente finale è il signor , Controparte_2 residente in [...], intestatario del contratto a suo tempo sottoscritto con il Venditore per la fornitura presso il Punto di Riconsegna n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, ubicato in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 9; pagina 3 di 6 - il Venditore, a fronte della morosità accumulata dal Cliente Finale nel pagamento delle fatture, inviava formale costituzione in mora tramite raccomandata e, atteso il mancato riscontro o proposta formulata dal cliente moroso, richiedeva al Distributore tramite il Sistema Informativo Integrato, di Parte_1 procedere alla chiusura/interruzione dell'alimentazione del predetto Punto di Riconsegna;
- l'intervento eseguito in loco da una società esterna, in data 20.09.2018, finalizzato al distacco dell'utenza, tuttavia, non andava a buon fine, in quanto il contatore (c.d. punto di riconsegna) era ubicato all'interno di proprietà privata e fisicamente inaccessibile;
- il Venditore, preso atto dell'impossibilità di procedere all'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR, comunicava, pertanto, al Cliente Finale, l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento, richiedendo, quindi, in data 03.11.2020 al Distributore tramite il Parte_1
Sistema Informativo Integrato, la cessazione amministrativa per morosità del Punto di Riconsegna, con conseguente passaggio del Cliente al “servizio di Pt_2 default”;
- attualmente il PDR in oggetto risulta essere ancora nel regime di default. All'udienza del 19.11.2024, il legale di parte ricorrente comunicava l'esistenza di trattative in corso con la controparte e chiedeva un rinvio al fine di verificare l'esito delle medesime. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e rinviava all'udienza del 20.03.2025, nel corso della Controparte_2 quale il difensore si riportava integralmente al ricorso e chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione;
il Giudice concedeva a parte ricorrente termine per depositare note esplicative prima dell'udienza di discussione fissata per la data del 01.10.2025. All'esito della stessa, precisate le conclusioni da parte del legale, la causa veniva rimessa in decisione.
II. La Società di vendita ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 bis 1 del TIMG (Testo Integrato morosità GAS) ad la cessazione amministrativa a seguito di Parte_1 impossibilità di interruzione del punto di riconsegna per morosità dell'utente finale e la stessa non è riuscita ad eseguire l'attività di chiusura richiesta, in quanto non le è stato possibile raggiungere fisicamente il P.D.R. moroso sicché l'utente continua a godere della fornitura del gas (erogatagli dal fornitore di default) senza versare il dovuto corrispettivo o – comunque – senza aver sanato la propria posizione debitoria con il venditore. ha chiesto, pertanto, al Tribunale di accertare il diritto dell'odierna Parte_1 ricorrente a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560 intestato a parte pagina 4 di 6 convenuta, anche al fine di evitare sanzioni ai sensi dell'art. 48 TIVG (Testo Integrato dell'Attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale). È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che nelle more del giudizio è sopravvenuta una modifica nel TIMG mediante delibera n. 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024 che ha modificato l'art. 13 bis TIMG, nel quale si legge che “in caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione: 𝑃𝑎 ≥ 5.000 [Smc] dove:
− Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.” Come si evince, al fine di ottenere la disalimentazione dei P.D.R., è stato innalzato il valore minimo del consumo di GAS da 500 mc/anno a 5.000 mc/anno. Alla luce della suddetta modifica, parte ricorrente non può essere soggetta alle sanzioni di cui all'art. 48 TIVG che testualmente prevede “48.1. Qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 46.2 nei termini di cui al medesimo comma e sia verificata la condizione di cui al comma 13bis.1 del TIMG, l'impresa di distribuzione versa alla un ammontare pari alla somma CP_5 de: a) i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default e che non è stato disalimentato;
b) il valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso il punto di riconsegna cui è erogato il servizio di default e non è stato disalimentato.” Il summenzionato articolo richiama integralmente l'art. 13 bis, comma 1, del TIMG il quale essendo stato oggetto di modifiche con la delibera sopracitata, non consente l'applicazione dell'art. 48.1 TIVG al caso di specie in quanto l'odierno giudizio è stato avviato per un P.D.R. il cui consumo annuo è inferiore alla soglia suindicata. Ne consegue, pertanto, che deve, dunque, essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta modifica normativa in corso di causa.
III. Nulla per le spese, stante le ragioni addotte e la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopravvenuta (deliberazione 24 settembre 2024 379/2024/r/gas);
2. nulla per le spese.
pagina 5 di 6 Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5186/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
con sede legale in 22100 Como, Via P. Stazzi, n. 2, C.F./P.IVA Parte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, ing. P.IVA_1 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borsani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 22100 Como, Piazzale Gerbetto, n. 6, giusta procura in atti RICORRENTE NEI CONFRONTI DI
, C.F. , nato a Controparte_2 C.F._1
Monza (MI), il 22.01.1968, residente in [...]; CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO del giudizio: attività di distribuzione del gas, morosità gas, disalimentazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per (come foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
26.09.2025):
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria del caso nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 13 bis del TIMG e degli artt. 46 - 48 TIVG e/o della norma meglio vista, a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, intestato al signor
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._1
pagina 1 di 6 (MI), il 22.01.1968, residente in [...] e conseguentemente: A) ordinare a parte convenuta o a chiunque si trovi in possesso e/o nella detenzione del predetto contatore ovvero a qualunque terzo occupi l'immobile e/o i locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 9, di permettere ai tecnici incaricati dalla ricorrente di accedere all'immobile ed eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna;
B) in via alternativa autorizzare la ricorrente, anche a mezzo di propri delegati e, se necessario, con l'ausilio della forza pubblica, ad accedere all'immobile e/o ai locali ove risulta collocato il Punto di Riconsegna n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 9 al fine di permettere ai tecnici dalla medesima incaricati di eseguire in loco l'intervento di distacco, chiusura, asportazione, piombatura o qualsivoglia operazione si rendesse necessaria per la definitiva disalimentazione del predetto Punto di Riconsegna. In via istruttoria: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse opportuno integrare e/o chiarire le produzioni documentali in atti, si chiede sin d'ora essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che l'odierna ricorrente riceveva dalla società di vendita la richiesta di procedere alla chiusura del Punto di Riconsegna (PDR) n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 9, intestato al signor , C.F. Controparte_2
, nato a [...], il [...], residente in 20900 Monza C.F._1
(MB), via Torquato Tasso, n.
7. Si indicano quali testi:
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva Parte_1 di meglio rubricarlo. 2) Vero che l'intervento di chiusura del Punto di Riconsegna (PDR) n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 7, intestato al signor Controparte_2
, C.F. , in data 20.09.2018 ha dato esito negativo
[...] C.F._1 come da doc. 6 che si rammostra. Si indica quale teste:
• il tecnico operatore della società esterna signor incaricato Testimone_1 di svolgere il predetto intervento, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva Parte_1 di meglio rubricarlo.
pagina 2 di 6 3) Vero che il Venditore comunicava a parte convenuta l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e richiedeva all'odierna ricorrente di procedere alla cessazione amministrativa per morosità del Punto di Riconsegna (PDR) n. n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 7, intestato al signor Controparte_2
, C.F. , come da doc. 6 che si esibisce. Si indicano a
[...] C.F._1 testi:
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva Parte_1 di meglio rubricarlo. Con ogni e più ampia riserva istruttoria. il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva di meglio rubricarlo. Parte_1
3) Vero che il Venditore comunicava a parte convenuta l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento e richiedeva all'odierna ricorrente di procedere alla cessazione amministrativa per morosità del Punto di Riconsegna (PDR) n. n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, sito in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 7, intestato al signor Controparte_2
, C.F. , come da doc. 6 che si esibisce. Si indicano a
[...] C.F._1 testi:
• il “Responsabile Operations Commerciale” del Venditore, con riserva di meglio rubricarlo;
• il responsabile Ufficio Misura e Servizi alla Clientela di con riserva Parte_1 di meglio rubricarlo. Con ogni e più ampia riserva istruttoria.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di accertare il diritto dell'odierna Controparte_2 ricorrente a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560 intestato a parte convenuta. L'odierna ricorrente è l'impresa che gestisce la distribuzione del gas sul territorio del Comune di Monza (ossia il “Distributore”), mentre (già Controparte_3 [...]
è l'impresa “utente del servizio di distribuzione”, ai sensi della normativa CP_4
TIMG, ossia il “Venditore”. Parte ricorrente ha esposto che:
- il cliente finale è il signor , Controparte_2 residente in [...], intestatario del contratto a suo tempo sottoscritto con il Venditore per la fornitura presso il Punto di Riconsegna n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560, ubicato in 20900 Monza (MB), via Torquato Tasso, n. 9; pagina 3 di 6 - il Venditore, a fronte della morosità accumulata dal Cliente Finale nel pagamento delle fatture, inviava formale costituzione in mora tramite raccomandata e, atteso il mancato riscontro o proposta formulata dal cliente moroso, richiedeva al Distributore tramite il Sistema Informativo Integrato, di Parte_1 procedere alla chiusura/interruzione dell'alimentazione del predetto Punto di Riconsegna;
- l'intervento eseguito in loco da una società esterna, in data 20.09.2018, finalizzato al distacco dell'utenza, tuttavia, non andava a buon fine, in quanto il contatore (c.d. punto di riconsegna) era ubicato all'interno di proprietà privata e fisicamente inaccessibile;
- il Venditore, preso atto dell'impossibilità di procedere all'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR, comunicava, pertanto, al Cliente Finale, l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento, richiedendo, quindi, in data 03.11.2020 al Distributore tramite il Parte_1
Sistema Informativo Integrato, la cessazione amministrativa per morosità del Punto di Riconsegna, con conseguente passaggio del Cliente al “servizio di Pt_2 default”;
- attualmente il PDR in oggetto risulta essere ancora nel regime di default. All'udienza del 19.11.2024, il legale di parte ricorrente comunicava l'esistenza di trattative in corso con la controparte e chiedeva un rinvio al fine di verificare l'esito delle medesime. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e rinviava all'udienza del 20.03.2025, nel corso della Controparte_2 quale il difensore si riportava integralmente al ricorso e chiedeva fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione;
il Giudice concedeva a parte ricorrente termine per depositare note esplicative prima dell'udienza di discussione fissata per la data del 01.10.2025. All'esito della stessa, precisate le conclusioni da parte del legale, la causa veniva rimessa in decisione.
II. La Società di vendita ha richiesto, ai sensi dell'art. 13 bis 1 del TIMG (Testo Integrato morosità GAS) ad la cessazione amministrativa a seguito di Parte_1 impossibilità di interruzione del punto di riconsegna per morosità dell'utente finale e la stessa non è riuscita ad eseguire l'attività di chiusura richiesta, in quanto non le è stato possibile raggiungere fisicamente il P.D.R. moroso sicché l'utente continua a godere della fornitura del gas (erogatagli dal fornitore di default) senza versare il dovuto corrispettivo o – comunque – senza aver sanato la propria posizione debitoria con il venditore. ha chiesto, pertanto, al Tribunale di accertare il diritto dell'odierna Parte_1 ricorrente a procedere alla disalimentazione del Punto di Riconsegna di gas n. 03410000063010, alimentato dal contatore matricola n. 57569560 intestato a parte pagina 4 di 6 convenuta, anche al fine di evitare sanzioni ai sensi dell'art. 48 TIVG (Testo Integrato dell'Attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale). È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che nelle more del giudizio è sopravvenuta una modifica nel TIMG mediante delibera n. 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024 che ha modificato l'art. 13 bis TIMG, nel quale si legge che “in caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione: 𝑃𝑎 ≥ 5.000 [Smc] dove:
− Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.” Come si evince, al fine di ottenere la disalimentazione dei P.D.R., è stato innalzato il valore minimo del consumo di GAS da 500 mc/anno a 5.000 mc/anno. Alla luce della suddetta modifica, parte ricorrente non può essere soggetta alle sanzioni di cui all'art. 48 TIVG che testualmente prevede “48.1. Qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica di cui al comma 46.2 nei termini di cui al medesimo comma e sia verificata la condizione di cui al comma 13bis.1 del TIMG, l'impresa di distribuzione versa alla un ammontare pari alla somma CP_5 de: a) i ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10 con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di default e che non è stato disalimentato;
b) il valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso il punto di riconsegna cui è erogato il servizio di default e non è stato disalimentato.” Il summenzionato articolo richiama integralmente l'art. 13 bis, comma 1, del TIMG il quale essendo stato oggetto di modifiche con la delibera sopracitata, non consente l'applicazione dell'art. 48.1 TIVG al caso di specie in quanto l'odierno giudizio è stato avviato per un P.D.R. il cui consumo annuo è inferiore alla soglia suindicata. Ne consegue, pertanto, che deve, dunque, essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta modifica normativa in corso di causa.
III. Nulla per le spese, stante le ragioni addotte e la mancata costituzione in giudizio della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopravvenuta (deliberazione 24 settembre 2024 379/2024/r/gas);
2. nulla per le spese.
pagina 5 di 6 Monza, 22 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6