Articolo 17 della Legge 11 febbraio 1963, n. 478
Articolo 16Articolo 18
Versione
2 maggio 1963
Art. 17.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1940-41 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da versare su entrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1940-41
(articolo 13)......................... L. 7.967,50

Somme rimaste da riscuotere o da
versare sui residui degli esercizi
precedenti (articolo 15).............. L. -
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Residui attivi al 30 giugno 1941.... L. 7.967,50
Entrata in vigore il 2 maggio 1963