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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2429/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2429/2024 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa in Via Giuseppe Logoteta n.18, elettivamente domiciliata in Catania, Via A. Locatelli n. 13/A presso lo studio dell'avv. Pasquale Bonomo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Siracusa in Ronco Milo n. 8, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via di Villa Ortisi, n. 34/B presso lo studio dell'avv. Fabrizio Di Laurea, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 3 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9/12/2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 5/07/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 28/07/1992,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 304, Parte II, Serie A, Anno
1992).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il Sig. in Siracusa, in data 28/07/1992; Controparte_1
Per_
- che dalla loro unione sono nate due figlie: (il 23/02/1994) e (il 7/12/1998), entrambe ad oggi Per_1
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa n. 252/2010 del 17/06/2010 e divenuto efficace l'8/07/2010, in forza del quale le parti hanno rinunciato reciprocamente all' assegno di mantenimento ed hanno altresì previsto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 al mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 %;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata.
Con decreto dell'11/07/2024, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 18/03/2025, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 28/01/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla declaratoria di divorzio formulata da controparte e chiedeva di disporre l'interruzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione nei confronti delle figlie, divenute maggiorenni, essendo peraltro anche venute meno le condizioni per il mantenimento delle condizioni patrimoniali e personali di cui al decreto di omologazione della separazione risalente all'anno 2010.
All'udienza del 18/03/2025, il Presidente - rilevato che non vi è contrasto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio - differiva la prima comparizione delle parti all'udienza del 24/03/2025.
All'udienza del 24/03/2025, il Presidente - dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio senza condizioni - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 9/12/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga senza condizioni.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario in Siracusa, in data 28/07/1992 (Atto trascritto Controparte_1
nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 304, Parte II, Serie A, Anno 1992)
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 1/04/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est.
dott.ssa Maria Lupo Giudice
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2429/2024 R.G.,
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Siracusa in Via Giuseppe Logoteta n.18, elettivamente domiciliata in Catania, Via A. Locatelli n. 13/A presso lo studio dell'avv. Pasquale Bonomo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Siracusa in Ronco Milo n. 8, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via di Villa Ortisi, n. 34/B presso lo studio dell'avv. Fabrizio Di Laurea, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente pagina 1 di 3 con l'intervento del pubblico ministero (visto del 9/12/2024); posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 5/07/2024, la ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Siracusa, in data 28/07/1992,
(Atto trascritto nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 304, Parte II, Serie A, Anno
1992).
Esponeva in premessa:
- di avere contratto matrimonio con il Sig. in Siracusa, in data 28/07/1992; Controparte_1
Per_
- che dalla loro unione sono nate due figlie: (il 23/02/1994) e (il 7/12/1998), entrambe ad oggi Per_1
maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- di essersi separata consensualmente dal marito con decreto di omologa n. 252/2010 del 17/06/2010 e divenuto efficace l'8/07/2010, in forza del quale le parti hanno rinunciato reciprocamente all' assegno di mantenimento ed hanno altresì previsto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 al mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50 %;
- che i coniugi non si sono più riconciliati dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale.
Tutto ciò premesso, trascorsi i termini di legge, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse la declaratoria invocata.
Con decreto dell'11/07/2024, il Presidente delegato ordinava innanzi a sé la comparizione dei coniugi all'udienza del 18/03/2025, fissando il termine del 31/10/2024 per la notificazione del ricorso e del decreto, nonché il termine fino a 45 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio del coniuge convenuto.
Con comparsa del 28/01/2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla declaratoria di divorzio formulata da controparte e chiedeva di disporre l'interruzione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione nei confronti delle figlie, divenute maggiorenni, essendo peraltro anche venute meno le condizioni per il mantenimento delle condizioni patrimoniali e personali di cui al decreto di omologazione della separazione risalente all'anno 2010.
All'udienza del 18/03/2025, il Presidente - rilevato che non vi è contrasto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio - differiva la prima comparizione delle parti all'udienza del 24/03/2025.
All'udienza del 24/03/2025, il Presidente - dato atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e di voler addivenire al loro divorzio senza condizioni - rimetteva la causa al collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 9/12/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga senza condizioni.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario in Siracusa, in data 28/07/1992 (Atto trascritto Controparte_1
nel Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 304, Parte II, Serie A, Anno 1992)
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 1/04/2025.
Il Presidente Rel. ed est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3