Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria
Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2518/2022, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 711/2022
promossa da residente in [...] C.F.- Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Binetti C.F._1
C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_2 di quest'ultimo sito in Pesaro, Via Giordani n. 4, in forza di delega apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo;
ATTORE/OPPONENTE
nei confronti di
Controparte_1
P.I. , con sede in Gabicce Mare (PU), Via Risorgimento P.IVA_1
n.2, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. CP_2 rappresentata e difesa, giusto mandato su foglio separato da intendersi apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti
Milena Barbara Bartolino del foro di Reggio Emilia (RE), C.F.-
, e Marco Bazzani Giuliani del foro di Rimini (RN), C.F._3
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio CodiceFiscale_4
Legale dell'Avv. Laura Monti, sito in Pesaro (PU), Via Mario Del Monaco
n.3; pagina 1 di 10
C O N C L U S I O N I
Per l'attore/opponente
“Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda avversa.
Vittoria di spese”.
Per la convenuta opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pesaro adito, in funzione di Giudice
Monocratico, contrariis reiectis
- nel merito:
- rigettare la ex adverso domanda di opposizione al decreto ingiuntivo in quanto destituita di ogni fondamento giuridico, inammissibile e improponibile perché infondata in fatto e in diritto alla luce di quanto esposto, nonché pretestuosa e strumentale;
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, condannando per l'effetto l'opponente Sig. , al pagamento Parte_1 in favore della Parte_2 della somma di
[...]
€.7.595,54=(settemilacinquecentonovantacinque/54), oltre interessi legali spese, compenso di procedura come da liquidazione nel provvedimento di ingiunzione, oltre a spese competenza e onorari del giudizio di merito, oltre al pagamento di IVA e CPA come per legge.
- in via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui si ravvisi la nullità del provvedimento di ingiunzione, accertare e dichiarare fondato il credito fatto valere dalla
Parte_2 condannando per l'effetto l'opponente signor al Parte_1 pagamento in favore della Parte_2 della somma di
[...]
€.7.595,54=(settemilacinquecentonovantacinque/54), o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, spese,
pagina 2 di 10 compenso di procedura, oltre al pagamento di IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 711/2022 emesso in data 5.9.2022
(pubblicato il 7.9.2022), con cui il Tribunale di Pesaro gli ha ingiunto in pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 7.595,54, a titolo di corrispettivo per la
[...] fornitura e installazione di materiale idraulico-sanitario, come descritto nella fattura n. 628 del 31.12.2018, prodotta unitamente al relativo documento di trasporto n. 454 del 17.5.2016, alla copia dell'estratto autentico del registro iva e a lettera di sollecito.
Si è ritualmente costituita l'opposta, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita documentalmente e mediante assunzione della prova testimoniale dedotta da entrambe le parti, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate all'udienza di p.c., come in epigrafe riportate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata.
La domanda monitoria ha ad oggetto il corrispettivo della fornitura e posa in opera di materiali che la assume di avere Controparte_1 effettuato all'interno dell'appartamento che l'opponente ha acquistato
(unitamente alla di lui coniuge, ) dalla società Persona_1
Cimarosa s.r.l. In particolare, si tratterebbe di materiale idraulico- sanitario che la convenuta opposta ha fornito ed installato nel fabbricato realizzato dalla società Cimarosa s.r.l., situato in Pesaro, Via Cicognani
1/A, e composto da dodici appartamenti, uno dei quali acquistato dall'odierno opponente.
pagina 3 di 10 Il teste (che, in qualità di amministratore unico Testimone_1 della Cimarosa s.r.l., ha stipulato in data 16.2.2016 il contratto preliminare di compravendita con e , in Parte_1 Persona_1 qualità di promissari acquirenti) ha confermato che la CP_1
è la ditta che ha fornito i sanitari installati nell'appartamento
[...] venduto al e che vi era un capitolato di appalto allegato al Pt_1 contratto preliminare di compravendita dell'appartamento, che comprendeva anche i sanitari dei due bagni, il cui costo era inglobato nel corrispettivo totale della compravendita. Il teste, dopo aver precisato che vi era la possibilità per gli acquirenti di installare sanitari diversi rispetto a quelli indicati nel capitolato, ha, tuttavia, dichiarato di non essere in grado di confermare che i sanitari installati nell'appartamento acquistato dal fossero effettivamente quelli del capitolato oppure Pt_1 sanitari di diversa marca e qualità, in quanto tali eventuali variazioni venivano concordate direttamente dall'acquirente con la società
, trattative a cui il venditore rimaneva estraneo Controparte_1
(<<giudice quindi hanno acquistato l con le caratteristiche di quel capitolato esatto queste controparte_3 caratteristiche. giudice va bene. lei ha ricevuto delle indicazioni che derogassero all previsto nel>
No no, a me non hanno detto niente, loro dovevano fare questo qui e hanno fatto tutto con l'idraulico, le modifiche e quelle robe lì. GIUDICE -
E lei ha dovuto prendere atto di variazioni nel prezzo, conseguenti al…?
- No no no, no no. GIUDICE - Eventuali variazioni del Controparte_3 prezzo erano migliorie?! - Erano a carico dell'idraulico Controparte_3
e il proprietario. GIUDICE - Quindi lei rimaneva estraneo a questo (inc., voci sovrapposte)?! - Io ero estraneo>>). Controparte_3
In effetti, la somma che la convenuta opposta ha azionato in via monitoria è stata espressamente qualificata in fattura in termini di
“differenza” tra quanto evidentemente già versato dai promissari acquirenti per il materiale idraulico-sanitario descritto nel capitolato ed il pagina 4 di 10 prezzo effettivo del materiale che gli acquirenti hanno poi scelto, secondo la tesi di parte opposta, presso il negozio della CP_1
(materiale evidentemente diverso, per qualità e costo, da quello
[...] oggetto del capitolato) e da quest'ultima installato nell'appartamento.
L'opponente, in effetti, non ha contestato che vi sia stata una trattativa diretta con la per la fornitura e l'installazione di materiale CP_1 diverso rispetto a quello del capitolato: il ha ammesso di essersi Pt_1 recato presso il negozio della a vedere i sanitari che CP_1 potevano essere installati nei due bagni;
ha, altresì, ammesso che la ha redatto un preventivo, dove sono stati elencati sanitari di CP_1 varie marche e modelli con le relative differenze di prezzo rispetto ai sanitari del capitolato (anche con opzioni diversificate), ma che poi, nonostante la avesse cercato di scontare al massimo il CP_1 prezzo dei materiali indicati nel preventivo, il non aveva dato Pt_1 seguito alla trattativa, perché, comunque, il costo complessivo delle variazioni era eccessivamente oneroso.
A sostegno di tale ricostruzione fattuale, la difesa di parte opponente ha prodotto (sub doc. n. 4) il preventivo redatto dalla CP_1
(intestato come <preventivo spesa n. 38: Fornitura di materiale e posa in opera per lavori da eseguire per conto dei Sig.ri Persona_2 cantiere Cimarosa Tel. 366-9911628 Barbara-
Email om>>), che reca una serie di cancellature Email_1 in corrispondenza delle voci di costo (riportate come “Differenza in più”), con indicazione, a latere, di importi più contenuti, cancellature che, secondo la prospettazione dell'opponente, dimostrerebbero che la trattativa per la sostituzione del materiale sanitario oggetto del capitolato vi è effettivamente stata, ma poi non si è concretizzata, tanto
è vero che il non ha sottoscritto né il preventivo prodotto dalla Pt_1
(doc. n. 2 fasc. opposto), né, tanto meno, una ipotetica CP_1 bolla di consegna per ricezione della merce (v. note di trattazione scritta pagina 5 di 10 depositate dall'opponente il 3.3.2023, in replica alla comparsa di costituzione e risposta).
Ritiene il giudicante che, con specifico riferimento al materiale idraulico- sanitario (in particolare, lavabi, bidè, tazza wc e docce), non vi sia prova sufficiente dell'an e del quantum del credito vantato dalla ingiungente
. Controparte_1
In effetti, parte opposta - sulla quale gravava l'onere di provare di aver fornito ed installato materiale diverso e più costoso rispetto a quello oggetto del capitolato, già remunerato con il prezzo di compravendita dell'appartamento versato dagli acquirenti - non ha dimostrato che quanto effettivamente installato presso l'appartamento acquistato dal corrisponda esattamente a quello che è descritto sia nel Pt_1 preventivo prodotto in giudizio (doc. n. 2 fasc. monitorio), sia nell'elenco contenuto nell'estratto di contabilità del 24.8.2016 (doc. n. 3 fasc. opposto), poi trasfuso nella fattura n. 628/2018 emessa il 31.12.2018
(doc. n. 4 fasc. opposto).
In effetti, nel capitolato di appalto allegato al contratto preliminare del
16.2.2016, a pag. 9 in particolare (v. doc. n. 2 fasc. opponente), alla voce n. 12 “Impianti sanitari”, figurano anche i sanitari, comprensivi di vasca da bagno o piatto doccia, w.c., bidé e lavabo, oltre alla relativa rubinetteria, sia per il bagno principale che per quello di servizio.
All'esito della espletata prova testimoniale non è emerso con sufficiente certezza che la convenuta opposta abbia effettivamente fornito ed installato il materiale sanitario e la rubinetteria descritti nella fattura azionata in via monitoria e che si tratti di materiale diverso e più costoso rispetto a quello oggetto del capitolato, sì da giustificare la richiesta di pagamento delle relative differenze da parte della . Controparte_1
Il teste (al quale, in data 30.12.2019, il ha Testimone_2 Pt_1 venduto l'appartamento acquistato dalla Cimarosa s.r.l. nel 2016), dopo aver preso visione della pag. 9 del capitolato, contenente anche una fotografia del modello dei sanitari, ha dichiarato che i sanitari che si pagina 6 di 10 trovano nell'appartamento sono, in parte, uguali a quelli del capitolato
(in particolare, corrispondono i bidet e i w.c.), mentre non sono proprio identici i lavabi, in quanto inglobati in mobili di legno, uno di colore rosso e uno di colore blu. Il teste ha, poi, precisato di aver sostituito, quasi integralmente, i sanitari in questione, circostanza che, evidentemente, ha impedito l'espletamento di ulteriori approfondimenti istruttori ai fini della verifica della esatta tipologia dei sanitari effettivamente installati, tipologia che all'esito della prova testimoniale non è emersa con sufficiente certezza. In particolare, non sono emersi elementi descrittivi riguardo ai restanti sanitari: nello specifico, nessun dettaglio specifico è emerso con riferimento alle docce, che pure figurano nella fattura n. 628/2018, oltre ai bidet, ai w.c. e ai lavabi.
Nessun utile elemento probatorio riguardo ai sanitari può desumersi dal documento di trasporto del 17.5.2016 (doc. n. 1 fasc. monitorio), il quale, in effetti, nella descrizione dei materiali elenca soltanto due box doccia e materiali di vario genere (vaschetta lavapanni, rubinetti, tubo, flessibili, sifone, ecc.), ma non riporta gli altri sanitari, sicché non vi è idoneo riscontro documentale del fatto che tali sanitari fossero diversi da quelli oggetto del capitolato: in particolare, nel documento di trasporto n. 454 del 17.5.2016, menzionato nella fattura per cui è causa, non figurano i lavabi marca “Kerasan”, né tanto meno i w.c. e i bidet della stessa marca, il che rende anche poco attendibile la versione resa dal teste (all'epoca dipendente della ), Testimone_3 Controparte_1 secondo cui sarebbero stati installati sanitari fuori capitolato di marca
Kerasan, stante anche il ricordo molto vago delle circostanze da cui il teste ha desunto l'affermazione perentoria secondo cui si trattava di accessori fuori capitolato (<GIUDICE - Si ricorda quali accessori ha montato nei bagni? TE VALENTINI – Erano fuori capitolato. GIUDICE
- Fuori capitolato erano? - Sì. GIUDICE Come fa a dire Testimone_4 che erano fuori capitolato? – Perché c'erano delle Testimone_4 varie marche e modelli e quei modelli che i signori hanno montato non
pagina 7 di 10 erano da capitolato. GIUDICE - Quali erano? Che cos'è che ha montato in particolare? - Kerasan, mi sembra Kerasan>>). Testimone_4
Alla luce della deposizione del teste e delle insufficienti risultanze Tes_2 del documento di trasporto e della prova testimoniale espletata, non può dirsi raggiunta la prova che i sanitari forniti ed installati dalla convenuta opposta fossero diversi da quelli oggetto del capitolato, così da giustificare la richiesta di pagamento della differenza di prezzo quantificata nella fattura.
A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi riguardo alla fornitura e montaggio dei condizionatori, che figurano quale ultima voce della fattura azionata, per l'importo di € 2.000,00, oltre iva (trattasi di climatizzatori dualsplit in pompa di calore marca Sharp).
Al riguardo, va osservato che la fattura n. 628/2018 trova piena corrispondenza nel documento di trasporto n. 454/2016 sopra menzionato: la descrizione nel documento di trasporto coincide perfettamente con quella della fattura, quanto alla consistenza (1 unità esterna e 2 unità interne) e tipologia (stessa marca e modello) dei climatizzatori.
Va, altresì, evidenziato che la contestazione di parte opponente si è incentrata essenzialmente sul fatto che la pretesa creditoria di parte opposta non fosse giustificata, in quanto il costo dei sanitari era già compreso nel prezzo della compravendita immobiliare, essendo tali materiali specificamente contemplati nel capitolato allegato al contratto preliminare, recante anche l'immagine dei sanitari stessi.
Tale argomentazione non può, tuttavia, estendersi ai climatizzatori, in quanto nel capitolato i climatizzatori non erano stati affatto considerati.
In effetti, a pag. 8 del capitolato si dice che “ogni appartamento sarà predisposto di tubazione per aria condizionata con una unità esterna e due unità interne”: quindi, si prevedeva la possibilità di allacciare l'impianto, ma non era prevista anche la fornitura dell'impianto di climatizzazione.
pagina 8 di 10 Solo in sede di memorie istruttorie (v. capo 5 della memoria depositata il 7.7.2023) parte opponente ha allegato, per la prima volta, che i condizionatori sarebbero stati acquistati personalmente dal Pt_1 presso altro rivenditore (la Unieuro di Via Gagarin in Pesaro e non presso la ), ma la circostanza, oltre ad essere poco Controparte_1 credibile, è smentita dal documento di trasporto n. 454/2016, che, sotto tale profilo, non è stato contestato dall'opponente. Ed invero, per contrastare l'efficacia probatoria di tale documento, l'opponente avrebbe dovuto, quantomeno, produrre la fattura o lo scontrino di acquisto dei condizionatori presso la Unieuro, documento che non è stato versato in giudizio. Del tutto ininfluente si è poi rivelata la deposizione della teste
, la quale si è limitata a dichiarare di avere Controparte_4 accompagnato il (o forse la presso il negozio Pt_1 Per_1
Unieuro, ma di non sapere nulla dell'eventuale acquisto presso tale esercizio commerciale dei condizionatori, che, comunque, ha confermato essere presenti nell'appartamento acquistato dal (<Allora io Pt_1 non è che mi ricordo se li ha comprati o no, però sono stata all'Uniero con lei più di una volta a vedere…GIUDICE - A vedere i condizionatori.
TE US - Sì. Poi io sono stata fuori, cioè a fumare, non è che stavo lì sempre … l'ho solo accompagnata. GIUDICE - Non sa poi l'ordine di acquisto chi l'ha fatto, se lo ha fatto lui? Non sa niente?! TE
US - Sinceramente no, però penso di sì, perché tanto…GIUDICE -
Li ha visti installati poi i climatizzatori nell'appartamento?
[...]
- C'erano ma io non so se erano quelli, cioè…>>). CP_5
Alla luce di tali risultanze, la domanda monitoria appare fondata con riferimento alla fornitura dei climatizzatori, essendo emersa in giudizio la prova che siano stati forniti ed installati dalla per il Controparte_1 corrispettivo complessivo di € 2.000,00, oltre iva, importo che parte opponente non ha specificamente contestato.
pagina 9 di 10 In conclusiva sintesi, l'opposizione va parzialmente accolta, posto che il credito oggetto della domanda monitoria può ritenersi solo in parte adeguatamente riscontrato dagli elementi probatori acquisiti.
Il decreto ingiuntivo deve essere, in ogni caso, revocato, essendo stato rideterminato il credito di parte opposta, riconosciuto come fondato per il minor importo di € 2.000,00, oltre iva nella misura di legge.
Quanto alle spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza ed essendo stata riconosciuta la parziale fondatezza della domanda monitoria, esse vanno poste a carico dell'opponente nella misura di un terzo, mentre vanno dichiarate compensate nella restante misura di due terzi (la parte del credito riconosciuta in favore dell'opposta è, in effetti, inferiore a quella risultata non sufficientemente provata), con relativa liquidazione come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuto e condanna al Parte_1 pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 2.000,00, oltre iva come per legge;
[...]
-condanna alla rifusione delle spese processuali, che, Parte_1 dichiarate compensate per due terzi, si liquidano per il residuo terzo in €
1.692,00 per compenso e in € 48,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Così deciso in Pesaro, il 30.1.2025
IL GIUDICE
Maria Rosaria Pietropaolo
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