Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TT LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2134 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 13.1.2025 tra (cod. fisc. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore pro tempore, Parte_2 Parte_3
(cod. fisc. ) E (cod. fisc. CodiceFiscale_1 Parte_4 [...]
, elettivamente domiciliate in Roma, Via Dardanelli n. 46, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Pietro Madonia, che le rappresenta e difende per procure speciali in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), e per essa la procura- Controparte_1 P.IVA_2 trice speciale (cod. fisc. ), in persona del legale Parte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avv. Massimiliano Scarsella (p.e.c.: , rappresentata e difesa dagli avv. Email_1
Alessandro Barbaro e Mario Anzà per procura generale alle liti autenticata nella firma dal notaio di Messina il 2.8.2018 (rep. n. 36936; Persona_1 racc. n. 13665), in atti;
-appellata- e
Controparte_2
-appellata contumace-
OGGETTO: contratti bancari.
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa concessione d'inibitoria, in riforma dell'appellata sentenza n.874/2022 del Tribunale Civile di Frosinone respin- gere l'avversa domanda, e in via del tutto subordinata ridurre la condanna al minor importo di € 17.990,52.
Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario per il II grado”; per “chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia: (…) Controparte_1
d) nel merito, disattendere tutte le contestazioni e le domande avversarie, perché inammissibili e infondate e, per l'effetto, confermare la sentenza gra- vata;
e) in ogni caso, e solo in via subordinata, per il caso di revoca della sentenza gravata, si chiede che il Tribunale condanni gli opponenti, in solido tra loro, l'opponente a pagare, in favore della odierna opposta, la somma di €. 41.370,52, oltre gli interessi e gli altri accessori a far tempo dalla domanda e sino al soddisfo, o l'importo che sarà eventualmente accertato in corso di causa (comunque maggiorato degli interessi e degli altri accessori, fino al soddisfo), quale controvalore economico del prelievo abusivo, anche a titolo di risarcimento del danno che deve essere parametrato al mancato utile.
f) disattendere tutte le richieste istruttorie avversarie;
g) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
FATTO E DIRITTO
1. La , e Parte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_6 hanno proposto tempestivamente opposizione avverso il decreto ingiun-
[...] tivo n. 499/2018 emesso dal Tribunale di Frosinone in data 7.5.2018, con cui è stato ingiunto loro – alla prima quale obbligata principale e alle altre due quali fideiussori della prima – di pagare, in solido, alla
[...] la somma complessiva di €. 43.370,52, oltre interessi Controparte_3 come da domanda entro il limite di tasso soglia antiusura, nonché spese e compensi del procedimento monitorio, a fronte dell'esposizione negativa ge- neratasi sul conto corrente ordinario n. 150/330/34570 intestato alla so- cietà opponente, a fronte di una pattuizione di consolidamento dell'espo-
2 sizione mediante pagamento rateale (n. 40 rate da pagare mensilmente in ragione di €. 1.000,00 ciascuna), non rispettata. In particolare, gli opponenti hanno dedotto: i) l'incompetenza per territorio del giudice adito in sede mo- nitoria;
ii) la nullità del decreto ingiunto per carenza di prova scritta del cre- dito azionato;
iii) la violazione dell'art. 117 T.U.B.; iv) la violazione da parte della dei principi di correttezza, buona fede e diligenza;
v) la violazione CP_2 specifica di obblighi di correttezza e buona fede nella concessione abusiva del credito in danno delle garanti;
vi) la novazione oggettiva del rapporto, con conseguente liberazione delle garanti.
Si è costituita la banca opposta, che ha contestato la fondatezza dei motivi di opposizione e ha concluso per il rigetto della stessa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Successivamente alla concessione della provvi- soria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. è intervenuta la e per essa la procura- Controparte_1 trice cessionaria del credito. Parte_5
Con la sentenza n. 874/2022 del 18.10.2022 il Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, ha accolto l'opposizione proposta, in verità rite- nendo sussistente il credito azionato in sede monitoria dalla
[...]
ma decurtando dalla pretesa dedotta il pagamento ese- Controparte_3 guito in pendenza del giudizio, e quindi ha così statuito: “1) revoca il decreto ingiuntivo n. 499/2018 stante il pagamento di € 2.000,00 avvenuto in data 10.5.2019; 2) condanna le parti opponenti, in solido tra loro, a pagare alla parte intervenuta la somma di € 41.370,52 oltre interessi come da domanda entro i limiti dei tassi soglia antiusura;
3) condanna altresì le parti opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte intervenuta le spese di lite, che li- quida: a) per la fase monitoria in € 286,00 a titolo di esborsi e in € 1.305,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
b) per il giudizio di opposizione in € 5.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge”. Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
, e Parte_1 Parte_3 Parte_4 svolgendo i motivi indicati di seguito e concludendo come in epigrafe. Si è costituita nel presente grado di giudizio la e per Controparte_1 essa la procuratrice che ha preliminarmente dedotto Parte_5
3 l'inammissibilità dell'appello per non essere stata evocata in giudizio la quindi ha contestato nel merito le do- Controparte_4 mande attoree e ha concluso come in epigrafe.
Con ordinanza assunta all'esito dell'udienza cartolare del 17.6.2024 questo giudicante ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della Pure ri- Controparte_3 tualmente evocata nel presente grado di giudizio (come documentato con il deposito effettuato da parte appellante in data 19.6.2024), la appel- CP_2 lata non si è costituita e con ordinanza assunta all'odierna udienza del
13.1.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Con il primo motivo di appello si deduce come il giudice di primo grado abbia omesso di rilevare che, nel caso in esame, non è stata provata la tito- larità del credito in capo alla cessionaria, in favore della quale è stata dispo- sta la condanna degli odierni appellanti con la decisione impugnata. In par- ticolare, parte appellante deduce che “La intervenuta a fondamento della propria legittimazione attiva, allega estratto della GU. Ma la GU in questione non definisce le caratteristiche dei crediti ceduti come imposto dall'art.
7.1 c. 6 legge cartolarizzazione. In particolare la norma prescrive la necessità' 'delle informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti o sorgeranno, nonché del sito internet in cui il cedente e il cessionario renderanno disponibili, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei crediti ceduti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti' (…)”.
Il motivo è privo di pregio.
2.1. Nel costituirsi nel presente giudizio di appello la Controparte_1
e per essa la procuratrice rileva come gli opponenti non abbiano Parte_5 svolto, a seguito della costituzione della cessionaria, alcuna contestazione in ordine alla titolarità del rapporto di credito dedotto da parte della stessa. La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso, tuttavia, non costituisce un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto (nel caso di specie, in senso sostanziale) può sollevare tale questione anche oltre i termini di preclusione per la proposizione delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 17.6.2024, n. 16814; Cass. civ., Sez. III, ord. 27.11.2023, n. 32814; Cass. civ., Sez. III, 17.4.2023, n. 10188).
4 Soprattutto, tale difesa svolta da parte appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, nel qual caso la contestazione della titolarità del rapporto sottostà invece alle preclusioni connesse all'esatta identificazione del thema decidendum e del thema probandum, con l'ulteriore conseguenza che l'e- sclusione dal thema decidendum dei fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.11.2015, n. 23657; Cass. civ., Sez. III, 5.8.2010, n. 18207). Non è que- sto, tuttavia, il caso in esame, come si dirà subito di seguito.
La deduzione effettuata da , Parte_1 Parte_3
e in ordine alla mancanza di prova della titolarità del
[...] Parte_4 credito azionato in capo alla terza intervenuta nel giudizio di primo grado, effettuata soltanto nel proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di
Roma, non necessita di alcuna allegazione o prova da parte di tale convenuto in senso sostanziale, e quindi ben può essere svolta anche oltre le preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951).
2.2. Come ha ritenuto la Suprema Corte, “In caso di contestazione, (…) spetta (…) al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si
contro
- verte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'ope- razione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessio- nario, alla prova dell'oggetto della cessione” (così Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116).
Nel caso in esame, la cessionaria, e per essa la ha provato, in Parte_5 base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ., Sez. L, 26.10.2017, n. 25471; Cass. civ., Sez. I, 2.3.2016, n. 4116), anche se nel corso del giudizio di primo grado non vi era stata alcuna con- testazione. Infatti, nello spiegare intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, con la comparsa depositata in data 1°.3.2021, la
[...]
[...
[...] e per essa la mandataria ha allegato e documentato CP_5 Parte_5 che:
- la ha acquistato dalla Controparte_1 Controparte_3 un portafoglio di crediti, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
[...] del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della legge 30.4.1999, n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., e tale cessione di crediti è stata pubblicata nella G.U.R.I.
- Parte Seconda 15.12.2020, n. 146 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di giudizio);
- dalla suddetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è possibile evincere come nel perimetro della predetta cessione sia inclusa la posizione creditoria ori- ginariamente vantata dalla nei confronti Controparte_3 della , di e di Parte_1 Parte_3 Pt_4
infatti, nell'avviso suddetta è stato indicato che i dati che contrasse-
[...] gnano i crediti ceduti sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet (pubblicamente accessibile) https://www.credi- tofondiario. ai sensi dell'art. 7.1, co. 6, della Email_2 legge n. 130/1999; inoltre, “i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC;
Email_3
- in data 17.12.2020 la ha conferito procura alla Controparte_1 [...]
per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati (v. doc. n. 1 Pt_5 del fascicolo di parte terza intervenuta – primo grado di giudizio).
Come ha osservato la Suprema Corte, “va, comunque, sempre distinta la que- stione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fat- tispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confer- mare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale,
6 può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico cre- dito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente di- rette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, pos- sono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023 …)” (così sempre Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944).
Nel caso in esame, in cui è stata contestata da parte appellante non l'avve- nuta cessione del credito, ma la prova che il credito originariamente vantato dalla nei confronti di Controparte_3 [...]
, e fosse compreso tra Parte_1 Parte_3 Parte_4 quelli ceduti da tale Banca alla quest'ultima ha fornito Controparte_1 la prova che il credito in questione sia compreso tra quelli ceduti in blocco.
Peraltro, la ritualmente costituita nel Controparte_3 giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. introdotto dalle odierne appellanti, non ha contestato l'avvenuta cessione del credito alla terza intervenuta.
Si deve ritenere, allora, che per effetto della suddetta cessione di crediti la
è subentrata nell'integrale posizione creditoria nei Controparte_1
7 confronti delle odierne appellanti e originariamente facente capo alla ce- dente, divenendone unica titolare.
3. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere imputato al credito ingiunto i pagamenti per € 23.380,00, documentati dalla con le memorie istruttorie ex art. Parte_1
183, co. 2, c.p.c. secondo termine. In particolare, parte appellante deduce che, al riguardo, il Tribunale di Roma ha “motiva[to] in termini carenti nonché del tutto generici di mera collocazione temporale degli stessi, ciò a maggior ragione trattandosi di rapporti di dare-avere derivanti da reciproche rimesse nel corso del rapporto di conto corrente protrattosi nel tempo”.
Il motivo non merita accoglimento.
Il giudice monocratico del Tribunale di Frosinone ha esaminato la deduzione di avvenuto pagamento di parte del credito vantato dalla Controparte_3 nei confronti della società opponente (quale debitrice prin-
[...] cipale, e quindi nei confronti delle sue garanti), e per essa per cui era stata emesso il decreto ingiuntivo opposto, rilevando anzi come sulla “questione relativa ai versamenti effettuati in corso di causa (…) si sono concentrate le difese delle opponenti dopo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo”. In particolare, il giudice di prime cure ha dato atto che le attrici hanno infatti sostenuto che “tra le parti era intervenuto un accordo con il quale, a fronte dei versamenti già effettuati dalla in persona Pt_1 del l.r.p.t., per un importo complessivo di € 23.380,00 (euro ventitremilatre- centoottanta/00) la accettava una proposta a saldo e Controparte_3 stralcio per la complessiva somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00), di cui erano stati versati già euro duemila con bonifico” (cfr. prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.)”; e ha ritenuto che “In realtà dagli atti di causa non si evince affatto che il debito portato dal decreto ingiuntivo (pari ad € 43.370,52 e corrispondente al saldo passivo del c/c n. 150/330/34570 alla data del 12.3.2018) sia stato abbattuto con versamenti successivi di importo pari ad € 23.380,00. L'unico versamento di data successiva al decreto è quello di € 2.000,00, effettuato con bonifico del 10.5.2019, di cui ha dato atto l'opposta, mentre gli altri pagamenti di cui alla documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente sono precedenti”.
8 Proprio in ragione di quanto sopra riportato (e tratto dalla motivazione della sentenza appellata), il giudice di prime cure ha ritenuto che “il decreto in- giuntivo deve essere revocato (esclusivamente a cagione del versamento di
€ 2.000,00 nelle more intervenuto) mentre le opponenti vanno condannate, in via solidale, a pagare alla parte intervenuta (odierna titolare del credito) la somma residua di € 41.370,52 oltre interessi come da domanda nei limiti dei tassi soglia antiusura”.
In altri termini, il giudice di primo grado ha esaminato la documentazione prodotta da parte opponente nel dedurre l'avvenuto pagamento parziale, e segnatamente per un importo pari a ad € 23.380,00, del credito per cui era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, e ciò nondimeno ha ritenuto che la prova di tale pagamento sia stata fornita soltanto in relazione a € 2.000,00, l'unico pagamento effettuato successivamente alla conclusione dell'accordo di rientro rateale del 12.10.2015, non potendosi – con tutta evidenza – imputare al credito per cui è stato stipulato lo stesso i pagamenti avvenuti anteriormente. Avverso quanto statuito con la sentenza appellata
, e non Parte_1 Parte_3 Parte_4 hanno svolto alcuna censura specifica, segnatamente non hanno dedotto per quale ragione i pagamenti effettuati in epoca anteriore alla conclusione di tale accordo dovessero essere imputati allo scoperto di conto corrente come attestato essere, alla data della stipula, dall'accordo stesso.
4. In conclusione, l'appello proposto da in liquida- Parte_1 zione, e avverso la sen- Parte_3 Parte_7 tenza n. 874/2022 emessa dal Tribunale di Frosinone, in composizione mo- nocratica, il 18.10.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata dalle parti, anche in ragione della decisione della causa alla prima udienza di trattazione.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
9 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da , Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 874/2022 emessa Parte_8 Parte_4 dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, il 18.10.2022; condanna , e Parte_1 Parte_3
in solido tra loro, a rimborsare a e per Parte_4 Controparte_1 essa la procuratrice speciale le spese del presente grado di giu- Parte_5 dizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 13.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TT Thellung de Courtelary
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