Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 234/2024 R.G. promossa da:
in persona del Presidente e legale rappresentante pro ONoparte_1
tempore, avv. nato a [...] il [...], con sede in Siracusa, Via Paolo ONoparte_2
Caldarella 2, P.I. ed ivi elettivamente domiciliata in Viale Montedoro 18 presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Giuseppe Lavaggi, ( ), che la rappresenta e difende giusta C.F._1
procura in atti;
APPELLANTE nei confronti di partita iva n. , con sede in ON (CE) alla Via Napoli ONoparte_3 P.IVA_2
n.60, iscritta nel Reg. Imprese di Caserta, R.E.A. 217206, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione p.t. (nato a [...] il 1° giugno 1949, c.f. ONoparte_4
, e per essa, in virtù di procura institoria del 30 gennaio 2024 a rogito Notar C.F._2
Biase in SE (CE) Rep.7715 Racc.5395, l'Ing. (nato a [...]_1
ON (CE) il 28 giugno 1958, c.f. ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli al Corso V. Emanuele n.112 presso lo studio dell'avv. Corrado Faralla (cod.fisc.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nelle date del 14/15 maggio 2018 la ONoparte_1
Parte (d'ora in poi solo ”) ha opposto il decreto ingiuntivo n. 712/2018, emesso dal
[...]
Tribunale di Siracusa in data 21.03.2018, nel procedimento iscritto al n. 102/2018 R.G., con il quale
ON le è stato ingiunto di pagare, in favore della (d'ora in poi solo ”), la ONoparte_3
somma di euro 23.410,87, oltre interessi, spese e compensi del monitorio.
A sostegno dell'opposizione, il CC ha dedotto di non avere mai ordinato le merci indicate nelle tre ON fatture poste a fondamento della domanda monitoria della e che quest'ultima avrebbe fornito al
CC i prodotti in questione in esecuzione del contratto di fornitura e sponsorizzazione concluso tra le parti in vista della stagione agonistica 2015/2016.
ON A seguito dell'ingiustificato recesso della da tale contratto, il CC avrebbe offerto alla controparte la restituzione delle merci già ricevute e, nel silenzio di quest'ultima, ne aveva curato lo ON smaltimento. In definitiva, trattandosi di “fornitura a titolo gratuito”, alla non sarebbe dovuto alcun corrispettivo.
Con la medesima citazione, il CC ha, inoltre, proposto plurime domande riconvenzionali contro la
ON
.
Anzitutto, ha dedotto che, dopo la stipula di un primo contratto di fornitura e sponsorizzazione e, precisamente, nel corso del 2016, le parti avrebbero raggiunto un secondo accordo,
ON modificativo/novativo del primo, in base al quale: a) la si sarebbe fatta carico dei costi di
ON ingaggio di un tecnico di chiara fama sino alla concorrenza di euro 20.000,00; b) la avrebbe ampliato la fornitura di prodotti fino a un controvalore annuo di euro 40.000,00 oltre i.v.a. per
ON ulteriori tre anni;
c) la avrebbe organizzato, interamente a sue spese, due tornei internazionali presso la Cittadella dello Sport di Siracusa. In seguito, la AG avrebbe dichiarato al CC la propria volontà di recedere da tale (nuovo) accordo. Tale recesso sarebbe illegittimo, perché immotivato;
ON pertanto, costituirebbe un inadempimento imputabile alla . Da tale inadempimento sarebbe derivato al CC un danno quantificabile in euro 140.000,00 (cioè: euro 20.000,00 a titolo di mancata contribuzione al pagamento dell'ingaggio del tecnico di chiara fama;
euro 120.000,00 a titolo di mancata fornitura di merci per i successivi tre anni).
ON In via subordinata, il CC ha sostenuto che il recesso della dal (primo) contratto di sponsorizzazione sarebbe “immotivato ed in contrasto con le previsioni contrattuali”, perché esercitato al di fuori delle “finestre temporali” stabilite dall'art. 3 dello stesso contratto. La
2 ON dichiarazione di recesso della rappresenterebbe, pertanto, un inadempimento ad essa imputabile. A causa di tale inadempimento, il CC avrebbe subito un danno da liquidarsi in complessivi euro 30.000,00 (pari, cioè, ad euro 15.000,00 per ciascuno dei due anni residui di validità del contratto), come previsto dal citato art. 3 del contratto di sponsorizzazione.
In ogni caso, il (primo) contratto di sponsorizzazione si sarebbe risolto di diritto ex art. 1456 c.c., in ON applicazione degli artt. 6 e 7 dello stesso contratto. Ciò in quanto la - in persona dell'allora legale rappresentante, IG.ra , e del socio di maggioranza, Ing. - avrebbe più volte Persona_2 Pt_1
ON indirizzato al CC, attraverso alcune pagine Facebook riferibili al o alla , alcuni Pt_1
commenti polemici e denigratori, ai quali sarebbero seguiti ulteriori commenti negativi da parte di altri utenti del social network. Tale condotta violerebbe il dovere di riservatezza e il divieto di lesione dell'immagine della controparte, sanciti dall'art. 6 del contratto di sponsorizzazione. Da tale violazione conseguirebbe la risoluzione di diritto del contratto in questione, come previsto dal
ON relativo art.
7. In considerazione della portata pubblica delle pagine Facebook utilizzate dalla e della diffusione incontrollata dei commenti in questione, il danno subito dal CC ammonterebbe a non meno di euro 20.000,00.
In via ulteriormente gradata, nell'ipotesi in cui non si ritenesse concluso tra le parti un secondo accordo, modificativo/novativo del primo, il CC ha dedotto che l'improvvisa rottura delle trattative ON da parte di integrerebbe una violazione ai doveri di correttezza e buona fede imposti dall'art. 1337 c.c. Da tale violazione sarebbe conseguito un danno pari: a) alle spese di ingaggio del tecnico di
ON chiara fama, che la aveva proposto di accollarsi sino alla concorrenza di euro 20.000,00; b) al valore delle forniture gratuite di prodotti pari ad almeno euro 40.000,00. Da tale ammontare andrebbe detratta la somma di euro 15.000,00, dovuta in virtù del primo contratto ed in ragione dell'illegittimo recesso della controparte. Con la conseguenza che il danno ammonterebbe a complessivi euro
45.000,00.
ON La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e delle domande Parte riconvenzionali proposte dal .
In particolare, ha dedotto che il contratto sottoscritto dalle parti riconosceva al CC il diritto di ricevere una fornitura di prodotti chimici per piscine entro il limite di valore di euro 15.000,00 oltre i.v.a., pari a complessivi euro 18.300,00. ONariamente a quanto dedotto dal CC, dunque, non si sarebbe trattato di una fornitura illimitata e gratuita, con la conseguenza che il CC avrebbe dovuto pagare tutta la merce consegnatagli oltre il suddetto limite di valore.
3 ON La ha, poi, contestato la conclusione di qualsivoglia accordo modificativo/novativo del precedente (ed unico) contratto di fornitura e sponsorizzazione. Da ciò conseguirebbe l'infondatezza Parte delle domande riconvenzionali proposte dal .
La causa (giudizio iscritto al n. 2846/2018 R.G.), rigettata ogni richiesta istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 21.06.2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (ratione temporis vigente).
Con sentenza n. 96/2024 pubblicata in data 18.01.2024, il Giudice Unico della Seconda Sezione
Civile del Tribunale di Siracusa ha così statuito:
“1) Rigetta l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. dalla ONoparte_1
contro il decreto ingiuntivo n. 712/2018, emesso dal Tribunale di Siracusa in data
[...]
21.03.2018, nel procedimento iscritto al n. 102/2018 r.g.
2) Visto l'art. 653 c.p.c., dichiara esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo.
3) Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla
contro
ONoparte_1
la ONoparte_3
4) Condanna la alla rifusione delle spese processuali CP_1 ONoparte_1 sostenute dalla che liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre CP_3 ONoparte_3 rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la per i motivi di ONoparte_1
cui si dirà appresso.
Costituitasi, ha resistito all'impugnazione, chiedendone il totale rigetto. ONoparte_3
Con ordinanza del 12.09.2024, la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva e l'esecuzione della predetta sentenza limitatamente al 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 14.103,00 (oltre rimb. spese gen., IVA e CA) e rinviato per la discussione e la decisione.
Sentite le parti, all'udienza di discussione del 18.03.2025 la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da note difensive in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, si contesta la qualificazione giuridica del contratto stipulato fra le parti e la violazione dell'art. 2697 c.c.
In particolare, il circolo sportivo appellante deduce che il primo giudice avrebbe errato nel qualificare come misto il contratto stipulato tra le parti in data 2.9.2015, trattandosi, invece, di solo accordo di sponsorizzazione e non di somministrazione, ed avrebbe, altresì, errato nel ritenere come provate le forniture ulteriori di prodotti da parte della società convenuta, pur in mancanza di ordini di acquisto rispetto al totale annualmente sponsorizzato di euro 15.000,00 oltre IVA.
4 Con il secondo motivo, parte appellante lamenta nuovamente la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'onere probatorio incombente sulla società fornitrice e l'erroneo riferimento da parte del giudice alla responsabilità contrattuale.
Parte Sul punto, ribadisce l'inesistenza di un contratto di vendita fra le parti, la mancanza di prova di ordini e/o di richieste di forniture ulteriori rispetto a quelle concordate fra le parti e oggetto del contratto di sponsorizzazione e l'inapplicabilità, alla fattispecie, del principio di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale.
I due motivi, strettamente connessi, non sono fondati.
Sulla natura e sul contenuto del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata da
ON
il Tribunale ha ampiamente e adeguatamente motivato nei termini che seguono:
“4.3.1. - Tale contratto ha come esplicita finalità “la sponsorizzazione e la fornitura di prodotti Cont chimici per piscine da parte della in favore del CC”3. Più nel dettaglio, esso ha per oggetto Cont la “fornitura periodica” e “in esclusiva assoluta”, da parte della , di prodotti chimici per tutte le piscine del CC. Il periodo di vigenza del contratto è stabilito in dodici mesi a partire dalla data di stipula e sino all'1.09.2016, rinnovabile automaticamente per i successivi due anni. L'ammontare della fornitura è fissato in € 15.000,00 oltre i.v.a., a fronte della pubblicizzazione del marchio “
[...]
da parte dell'opponente. Superato tale limite di valore, “i prodotti chimici per le piscine CP_3
Cont Cont saranno acquistati esclusivamente dalla . La rifornirà le merci allo stesso prezzo di quelle fornite in conto sponsorizzazione”.
4.3.2. - Si tratta, all'evidenza, di un contratto misto di somministrazione (artt. 1559 e ss. c.c.) e di sponsorizzazione (contratto atipico): a) di somministrazione nella parte in cui la AG
(somministrante) si è obbligata ad eseguire, in favore del CC (somministrato), la fornitura periodica di alcuni prodotti verso il corrispettivo di un prezzo corrispondente a quello applicato per le forniture in conto sponsorizzazione ed eccedente il limite annuo di € 15.000,00 oltre i.v.a.; b) di sponsorizzazione nella parte in cui il prezzo della somministrazione è stato compensato, sino al limite di € 15.000,00 oltre i.v.a., con il controvalore della prestazione dovuta dal CC, consistente Cont nell'impegno ad identificare la come il proprio fornitore ufficiale esclusivo per i prodotti chimici per le piscine”.
Come sopra dedotto, il corrispettivo della sponsorizzazione è stato concordato tra lo “sponsee”
(società sportiva) e lo “sponsor” (marchio da pubblicizzare) non in una somma di denaro, ma nella fornitura periodica di prodotti chimici per piscine (del valore complessivo di euro 15.000,00 + IVA),
ON con l'impegno del CC di acquisire in via esclusiva da eventuali ulteriori forniture dei medesimi prodotti per soddisfare “sopraggiunte necessità” (art. 2).
5 Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la somministrazione (v. fatture n.13 (parziale), 33 e 68 del
2016) di prodotti chimici eccedenti la fornitura di euro 15.000,00 (oltre iva) prevista e disciplinata con il contratto di sponsorizzazione, somma quest'ultima (portata dalle fatture n.93, 94, 97, 100 e 108 del 2015, n.11 e 13 (parziale) del 2016 dettagliatamente elencate nell'estratto conto dell'01.08.2016
ON trasmesso al CC - in atti) che non veniva richiesta da , poiché compensata con l'attività di sponsorizzazione.
Aldilà dell'eccepita omessa prova documentale di ordini di forniture ulteriori rispetto a quelle previste come corrispettivo, il CC ha espressamente riconosciuto e confermato la ricezione della merce oggetto delle predette fatture (v. sul punto anche l'attestazione di avvenuta consegna di
Macosped srl del 15.03.2018), il relativo prezzo e il contenuto delle fatture, attraverso la nota di
ON risposta del 19.07.2016 inviata a (v. copia in atti). Nella predetta nota manca il riferimento alla
ON fattura n. 68 del 21.07.2016 perché ancora non emessa da .
Peraltro, come ben evidenziato dal primo giudice, “non si comprenderebbe per quale ragione quest'ultimo ( ) ne abbia accettato senza riserve le relative, plurime ONoparte_1 consegne, attendendo diversi mesi prima di contestare alla controparte che “Nessuna somma è da noi dovuta, eccedente il rapporto portato in compensazione tra la Vostra fornitura di prodotti ed il contratto di sponsorizzazione. In ogni caso, non riteniamo dovute somme per prodotti mai formalmente richiesti e non utilizzati”. Contestazioni, queste, che si pongono in insanabile contrasto con la lettera del contratto stipulato tra le parti, che obbliga il CC a pagare il prezzo della somministrazione per la parte eccedente il limite annuo di sponsorizzazione;
e con il principio di esecuzione del contratto secondo buona fede, che impone a ciascuna delle parti di salvaguardare
l'interesse dell'altra nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio, e che, dunque, nel caso in esame, avrebbe imposto al CC di rifiutare le merci o, quantomeno, di avvisare
Cont immediatamente la dell'erroneità delle relative consegne”.
Che le parti abbiano concordato le predette forniture, nei termini e alle condizioni del contratto, emerge per “facta concludentia” (art. 1327 c.c.), in ragione del tenore degli accordi intercorsi tra le parti e della particolare importanza dei doveri di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e del rilevante carattere fiduciario che caratterizza i contratti di sponsorizzazione (cfr. Cass. Sez. III,
8.4.2014 n. 8153; Cass. Sez. III, 29.05.2006 n. 12801), nonché del reciproco affidamento dei due contraenti che avevano già previsto e disciplinato possibili ulteriori somministrazioni di prodotti chimici per piscine.
6 Ogni ulteriore deduzione su presunti e diversi accordi tra le parti di natura modificativa/novativa del primo contratto e sulla fornitura gratuita e illimitata di prodotti non ha trovato nessun riscontro probatorio.
Con il terzo motivo parte appellante ripropone due delle domande risarcitorie originariamente avanzate in via riconvenzionale e alle quali non aveva rinunciato in primo grado in sede di comparsa conclusionale.
ON In particolare, si tratta della domanda di condanna della al risarcimento del danno patito a causa dell'illegittimo recesso anticipato di quest'ultima dal contratto e della domanda di risoluzione di ON diritto del contratto ex art. 1456 c.c. per inadempimento imputabile alla , con la conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento del danno da lesione dell'immagine e della reputazione.
Il motivo non è fondato.
ON Sul presunto illegittimo recesso operato da il Tribunale ha fornito una ampia, esaustiva e condivisibile motivazione spiegando che: “la volontà manifestata dall'Ing. di recedere dal Pt_1
Cont contratto in essere tra la e il CC non ha alcun valore e non può comportare l'estinzione unilaterale del rapporto. Ma, anche assumendo il contrario, il recesso eventualmente esercitato ad Cont nutum dalla non potrebbe considerarsi un inadempimento contrattuale, per la semplice ragione che il contratto in questione non prevedeva che il recesso fosse motivato.
È, poi, irrilevante il fatto che, nel caso in esame, tale recesso sia stato (eventualmente) esercitato al di fuori delle “finestre temporali” stabilite dall'art. 3 del contratto in oggetto. Ciò, infatti, non Cont varrebbe a rendere illegittimo il recesso della , ma solo a rendere dovuto, per l'eventuale esercizio di tale diritto, il corrispettivo previsto dal citato art.
3. Come già segnalato in precedenza, ancorché tale clausola contrattuale parli di “penale”, trattasi, più propriamente, di “prezzo” o
“corrispettivo” del recesso, cioè di una prestazione ricollegata all'esercizio della facoltà di recesso unilaterale riconosciuta ad entrambe le parti, e non già ad un inadempimento imputabile ad una di esse.
A fronte del mancato pagamento di tale corrispettivo, dunque, il CC avrebbe potuto esigere
l'adempimento del contratto, ma non anche il pagamento del corrispettivo del recesso: quando, infatti, le parti hanno previsto un corrispettivo per il recesso, questo è efficace quando la prestazione
è stata eseguita (art. 1373 comma 3 c.c.). Ciò significa che, se il recedente non paga il prezzo del recesso, il recesso è inefficace. Se il recesso è inefficace, il contratto resta in vigore e l'altra parte può chiederne l'adempimento o, se del caso, la risoluzione per inadempimento, mentre non può esigere il pagamento del prezzo del recesso”.
7 Secondo la tesi difensiva di parte appellante, il primo giudice non avrebbe tenuto conto della risoluzione del contratto operata dal CC con la racc.ta A/R del 22.09.2016. Premesso che le raccomandate citate in appello (del 24.08.2016 e del 22.09.2016) non sono state prodotte nel presente giudizio né sono presenti come allegati agli atti di parte del fascicolo informatico di primo grado, il
Tribunale, nel rigettare l'ulteriore domanda risarcitoria avanzata dall'opponente/appellante, ha motivatamente ritenuto che non sussisteva alcuna grave e rilevante violazione degli obblighi
ON contrattuali da parte di tale da giustificare la risoluzione per grave inadempimento del contratto
(artt. 1453 e 1455 c.c.) e il pagamento di un danno quantificato in euro 30.000,00 (pari al doppio del corrispettivo previsto per il recesso).
Venendo così alla seconda domanda riconvenzionale riproposta in appello, parte appellante deduce che il Tribunale avrebbe “erroneamente equivocato tra responsabilità aquiliana e responsabilità contrattuale”.
L'assunto non è condivisibile atteso che non è sufficiente allegare la violazione contrattuale che, nella fattispecie, per inciso, è stata espressamente e motivatamente esclusa dal primo giudice, per ritenere “ipso iure” dimostrato il pregiudizio e il relativo danno di natura economica.
Con la sentenza impugnata è stata esclusa una rilevante e apprezzabile violazione della clausola di cui all'art. 6 del contratto, in mancanza di alcuna lesione dell'immagine e della reputazione del CC,
e di conseguenza della operatività del successivo art. 7 (clausola risolutiva espressa), spiegando che ON le esternazioni del legale rappresentante della , IG.ra , contenute in alcuni “post” Per_2
pubblicati su Facebook, pur avendo una certa natura polemica ed essendo poco opportune, non sono certamente idonee a creare un qualche “nocumento all'immagine, al prestigio ed al buon nome del
CC”.
D'altra parte, la difesa attorea non ha provato l'effettiva portata e la diffusione di tali commenti e, quindi, la relativa capacità degli stessi di poter pregiudicare in qualche modo la riservatezza e/o l'immagine del CC.
Il Tribunale ha effettivamente esaminato le disposizioni contrattuali e fatto corretta applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1456 c.c., escludendo la sussistenza di un danno “in re ipsa”, meramente e genericamente allegato senza alcun riscontro probatorio concreto.
La stesso art. 7 del contratto prevede che, laddove si verifichi una ipotesi di risoluzione ipso iure ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. la parte che violerà il contratto sarà tenuta all'immediato pagamento del “danno arrecato” che, evidentemente, va dettagliatamente allegato e dimostrato, così come avviene nelle diverse ipotesi di cui agli artt. 1453 e 1454 c.c.
8 Quando si agisce per ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sull'attore, a norma dell'art. 2697 c.c., non si limita all'allegazione dell'esistenza del contratto ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, oltre che dell'an e del quantum del danno stesso, rimanendo a carico del debitore invece, ex art. 1218 c.c., l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi (laddove sia stato dimostrato) sia dovuto a causa non imputabile (in tal senso, Cass. Sez. III, 31.05.2024 n. 18430;
Cass. Sez. II, 25.10.2023 n. 29610; Cass. n. 12760 del 2024; Cass. n. 2114 del 2024).
Nessuna valutazione equitativa del danno può essere, pertanto, effettuata dal giudice laddove manchi la prova dello stesso.
Dalle reciproche difese e allegazioni emerge, piuttosto, che dopo il primo anno dalla stipula del contratto, tra le parti sia venuta meno ogni reciproca fiducia e sembra che nessuna delle parti abbia più dato seguito ai rispettivi obblighi contrattuali.
Con l'ultimo motivo si contesta l'esosità delle spese di lite liquidate dal Tribunale, a seguito dell'errata quantificazione del valore della controversia frutto della non condivisibile somma del valore della domanda monitoria con quella oggetto delle domande riconvenzionali.
Anche detta doglianza non è fondata.
Invero, seppure questa Corte non condivida il criterio utilizzato dal Tribunale circa “il valore complessivo della controversia risultante dalla somma del valore della domanda principale e di quella riconvenzionale”, di fatto lo scaglione applicato dal primo giudice (da euro 52.000,01 ad euro
260.000,00) è comunque corretto, tenendo conto della maggiore domanda riconvenzionale avanzata dal CC (pari a euro 140.000,00 - valore dichiarato nello stesso atto introduttivo del giudizio di primo grado).
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 20.10.2023, n. 29182),
“Al fine della determinazione del valore della causa la domanda riconvenzionale non si cumula con la domanda principale dell'attore (ma solo se di valore eccedente a quest'ultima - ipotesi che non ricorre nel caso di specie - può comportare l'applicazione dello scaglione superiore, poiché la proposizione di una riconvenzionale amplia il "thema decidendum" ed impone all'avvocato una maggiore attività difensiva, sì da giustificare l'utilizzazione del parametro correttivo del valore effettivo della controversia sulla base dei diversi interessi perseguiti dalle parti, ovvero del criterio suppletivo previsto per le cause di valore indeterminabile). A tal proposito il giudice di merito si è conformato al pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass.
14691/2015 e, da ultimo, Cass. n. 23406/2023)”.
9 Nel caso in esame, tenendo conto della più elevata delle domande riconvenzionali avanzate dalla difesa dell'opponente, è stato correttamente applicato lo scaglione di valore sino a euro 260.000,00 e i parametri medi per tutte le fasi processuali, avendo le parti svolto un'attività processuale di media complessità.
Non rileva a tal fine la circostanza che, in sede di comparsa conclusionale, parte opponente abbia rinunciato a due delle domande risarcitorie, insistendo esclusivamente su due domande il cui valore è rispettivamente di euro 30.000,00 e di euro 20.000,00 (paragrafo n.
5 - lett. a e b - pag. 7 della sentenza), atteso che nonostante detta rinuncia, intervenuta soltanto a conclusione del processo, la difesa della società opposta si è difesa su tutte le articolate domande risarcitorie fino al deposito della propria comparsa conclusionale.
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento e la sentenza impugnata merita integrale conferma.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia secondo le residue domande coltivate in appello
(scaglione euro 26.000,01 a euro 52.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta, applicando i parametri medi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022 e quelli minimi per la sola fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. Sez. II, 27.10.2023 n.
29857).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da ONoparte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 96/2024, pubblicata in
[...] ONoparte_3
data 18.01.1024, emessa dal Giudice Unico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Siracusa in data 7.2.2023, nel giudizio iscritto al n. 2846/2018 R.G.
Condanna parte appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite relative al grado d'appello che liquida in complessivi euro 8.469,00 di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed euro 3.470,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 27.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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