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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 978 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 13.01.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfonsa Palmisano per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco Rossi per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 13.01.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 82/2021, – R.G. 3429/2020, emesso in favore di
[...]
dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in persona del G.I. dott.ssa Controparte_1
Eleonora Bruno, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.330,58, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in €
540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, a titolo di importo derivante dai contratti di
1 finanziamento sottoscritti in data 24.04.2013 e 8.05.2013, entrambi con la società
MP BANCA S.p.A., registrati ai nn. 12358843 e 12407942, rispettivamente per l'importo di € 5.354,14 ed € 699,00.
Contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria, parte opponente eccepiva l'illegittimità della stessa per applicazione di interessi anatocistici ai contratti di finanziamento, in quanto, a suo avviso, il tasso di interesse contrattualmente previsto era stato applicato su un importo già comprensivo di interessi e capitale, in assenza di espressa sottoscrizione da parte del debitore.
Inoltre, richiamava l'operatività della polizza assicurativa n. CL/11/043 stipulata da
Compass S.p.A. con , a causa della grave patologia oncologica che Controparte_2 aveva determinato il proprio stato di inoccupazione, evidenziando l'omessa denuncia del sinistro da parte della creditrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare
; nel merito, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, Controparte_2
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la dichiarazione di esclusione dagli importi dovuti degli interessi anatocistici e usurari;
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Richiamandosi alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio, tra cui i contratti di finanziamento nn. 12407942 e n. 12358843 e gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB (cfr. fascicolo monitorio), invocava la piena validità probatoria di tali documenti sia in sede monitoria, sia nel presente giudizio, producendo inoltre la richiesta di pagamento tramite terzo pagatore, , sottoscritta dall'opponente, con relativa Persona_1 accettazione dell'opposta (cfr. doc.
6-9 allegati alla comparsa di costituzione del
25.10.2021).
In relazione alla legittimazione attiva, precisava che il credito derivante dai contratti nn.
12407942 e n. 12358843 era stato ceduto da MP BANCA S.p.A. a Controparte_3 con atti del 03.12.2014 e del 08.07.2015 (cfr. atti di cessione allegati al fascicolo del monitorio;
elenchi dei crediti ceduti, doc-12-13, allegati alla memoria ex art 183, comma VI,
2 n. 2, c.p.c. di parte opposta), atti comunicati al debitore tramite raccomandate ricevute rispettivamente in data 13.04.2015 e 06.08.2015 (cfr. pagg. 14-19 e 36-43 del fascicolo monitorio).
Successivamente, (oggi acquisiva il Controparte_1 Controparte_1 credito in oggetto in virtù del conferimento del ramo d'azienda da parte di CP_3
(cfr. verbale del 29 giugno 2018 allegato al fascicolo monitorio), dandone avviso
[...] nella G.U. n. 92 del 09.08.2018 (cfr. doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n.
2, c.p.c. di parte opposta).
Sull'anatocismo, l'opposta precisava che il piano di ammortamento alla francese, previsto per il rimborso del contratto oggetto del presente giudizio, caratterizzato da rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, risultava strutturalmente incompatibile con l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Infine, relativamente alla contestata mancata attivazione della polizza assicurativa da parte dell'opponente, l'opposta precisava che la copertura si riferiva esclusivamente alla linea di credito n. 12358843 e deduceva che, trattandosi di un'assicurazione stipulata a favore di terzi, non poteva vantare alcun diritto diretto nei confronti della compagnia assicurativa.
Precisava, inoltre, che la struttura del contratto di assicurazione rientrava nell'ambito della fideiussione a favore di terzi, sicché il beneficiario – ossia il finanziatore – non era legittimato a richiedere direttamente all'assicuratore il rimborso delle rate eventualmente non corrisposte dal debitore-assicurato, che avrebbe dovuto avvalersi della garanzia nel termine decadenziale previsto in contratto.
In tal senso, l'opposta chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2021, il Giudice, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo formulata dall'opponente, accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerando parte opposta di esperire la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, e rinviava all'udienza del 13.07.2022.
3 Indi, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento giungeva all'udienza del 6.02.2023, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 13.01.2025, ove è stato assunto in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n° 492/2019 proposta da è Parte_1 infondata e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto l'emissione, nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento de Parte_1 qua, per la somma di € 5.330,58, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale registrato al n.
12358843, per l'importo di € 5.354,14, e del contratto di prestito finalizzato registrato al n.
12407942, per l'importo di € 699,00, entrambi stipulati dall'opponente con MP
CA S.p.A., rispettivamente in data 24.04.2013 e 08.05.2013.
4 Quanto alla titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo a
[...]
, il Tribunale rileva la piena legittimazione attiva della società ricorrente, Controparte_1 tenuto che risulta documentata la cessione del credito da MP CA S.p.A a
[...]
(cfr. atti di cessione del credito allegati al fascicolo monitorio;
lista dei crediti CP_3 ceduti, doc-12-13, allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte opposta), che informava l'opponente tramite raccomandate a/r ricevute il 13.04.2015 e 6.08.2015
(cfr. pagg. 14-19 e 36-43 del fascicolo monitorio) – credito poi acquisito dalla ricorrente in virtù del conferimento del ramo d'azienda da parte di (cfr. verbale del 29 Controparte_3 giugno 2018 allegato al fascicolo monitorio), con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.
92 del 9.08.2018 (cfr. doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte opposta)
A fondamento della propria pretesa, la società ha altresì prodotto il contratto di finanziamento n. 12358843 (cfr. pagg. 24-31 del fascicolo monitorio) e il contratto n.
12407942 (cfr. pagg.
4-10 del fascicolo monitorio), nonché gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, contenenti la lista movimenti della società originaria del credito, MP
CA S.p.A. (cfr. pagg. 21-23 e 44-53 del fascicolo monitorio), e la proposta di pagamento della somma di € 5.200,00, relativa al contratto n. 12358843, tramite terzo pagatore, sottoscritta dall'opponente in data 07.03.2017, e la relativa accettazione da parte della ricorrente (cfr. doc.
6-9 allegati alla comparsa di costituzione del 25.10.2021); elementi che, nel loro complesso, sono sufficienti ad assolvere al relativo onere della prova.
L'attore, invece, che ha riconosciuto l'inadempimento, non ha offerto alcun elemento a suffragio delle allegazioni proposte, per vero del tutto generiche, non provvedendo, neppure, a meglio precisare e specificare la domanda di opposizione nella seppur prodotta memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., né a formulare istanze istruttorie a sostegno della stessa.
Tale comportamento omissivo si ritiene senz'altro valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 14748/2007, secondo cui: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito
5 che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della notificazione”).
Quanto all'eccepita vessatorietà delle clausole per anatocismo degli interessi applicati, invero, parte opponente non solo non ha compiutamente motivato la doglianza, del tutto generica, ma addirittura non ha provveduto quantomeno ad allegare gli elementi a supporto della propria eccezione.
Peraltro, risulta per tabulas la specifica approvazione delle clausole contrattuali relative ai
“Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi”, contenute all'art. 5 del contratto n.
12358843 e all'art. 6 del contratto n. 12407942, ove si precisa espressamente che “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese” (cfr. contratti di finanziamento nn. 12358843 e 12407942).
Con riferimento, poi, alla contestata mancata attivazione della copertura assicurativa a protezione del credito oggetto del contratto n. 12358843, le doglianze dell'opponente risultano del tutto infondate.
Invero, era onere dell'assicurato-debitore attivare la garanzia assicurativa, secondo le modalità e i termini previsti nel contratto di assicurazione, come stabilito dall'art. 10 delle
“Condizioni di Assicurazione” (cfr. doc. clausole polizza assicurativa allegato all'atto di citazione).
Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova di aver attivato la polizza prima dell'introduzione del giudizio, né ha allegato documentazione idonea a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi contrattuali necessari per ottenere la prestazione assicurativa.
Conseguentemente l'opposizione non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'attore opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai Controparte_1 sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi e ridotta la fase istruttoria, sono liquidate nella misura di € 4.200,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese relative al presente procedimento che liquida in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Termini Imerese, 5 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 978 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 13.01.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alfonsa Palmisano per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Marco Rossi per mandato in atti;
convenuta opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 13.01.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 82/2021, – R.G. 3429/2020, emesso in favore di
[...]
dal Tribunale Civile di Termini Imerese, in persona del G.I. dott.ssa Controparte_1
Eleonora Bruno, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.330,58, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in €
540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, a titolo di importo derivante dai contratti di
1 finanziamento sottoscritti in data 24.04.2013 e 8.05.2013, entrambi con la società
MP BANCA S.p.A., registrati ai nn. 12358843 e 12407942, rispettivamente per l'importo di € 5.354,14 ed € 699,00.
Contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria, parte opponente eccepiva l'illegittimità della stessa per applicazione di interessi anatocistici ai contratti di finanziamento, in quanto, a suo avviso, il tasso di interesse contrattualmente previsto era stato applicato su un importo già comprensivo di interessi e capitale, in assenza di espressa sottoscrizione da parte del debitore.
Inoltre, richiamava l'operatività della polizza assicurativa n. CL/11/043 stipulata da
Compass S.p.A. con , a causa della grave patologia oncologica che Controparte_2 aveva determinato il proprio stato di inoccupazione, evidenziando l'omessa denuncia del sinistro da parte della creditrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare
; nel merito, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, Controparte_2
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, la dichiarazione di esclusione dagli importi dovuti degli interessi anatocistici e usurari;
con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio , contestando tutto quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Richiamandosi alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio, tra cui i contratti di finanziamento nn. 12407942 e n. 12358843 e gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB (cfr. fascicolo monitorio), invocava la piena validità probatoria di tali documenti sia in sede monitoria, sia nel presente giudizio, producendo inoltre la richiesta di pagamento tramite terzo pagatore, , sottoscritta dall'opponente, con relativa Persona_1 accettazione dell'opposta (cfr. doc.
6-9 allegati alla comparsa di costituzione del
25.10.2021).
In relazione alla legittimazione attiva, precisava che il credito derivante dai contratti nn.
12407942 e n. 12358843 era stato ceduto da MP BANCA S.p.A. a Controparte_3 con atti del 03.12.2014 e del 08.07.2015 (cfr. atti di cessione allegati al fascicolo del monitorio;
elenchi dei crediti ceduti, doc-12-13, allegati alla memoria ex art 183, comma VI,
2 n. 2, c.p.c. di parte opposta), atti comunicati al debitore tramite raccomandate ricevute rispettivamente in data 13.04.2015 e 06.08.2015 (cfr. pagg. 14-19 e 36-43 del fascicolo monitorio).
Successivamente, (oggi acquisiva il Controparte_1 Controparte_1 credito in oggetto in virtù del conferimento del ramo d'azienda da parte di CP_3
(cfr. verbale del 29 giugno 2018 allegato al fascicolo monitorio), dandone avviso
[...] nella G.U. n. 92 del 09.08.2018 (cfr. doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n.
2, c.p.c. di parte opposta).
Sull'anatocismo, l'opposta precisava che il piano di ammortamento alla francese, previsto per il rimborso del contratto oggetto del presente giudizio, caratterizzato da rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente, risultava strutturalmente incompatibile con l'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Infine, relativamente alla contestata mancata attivazione della polizza assicurativa da parte dell'opponente, l'opposta precisava che la copertura si riferiva esclusivamente alla linea di credito n. 12358843 e deduceva che, trattandosi di un'assicurazione stipulata a favore di terzi, non poteva vantare alcun diritto diretto nei confronti della compagnia assicurativa.
Precisava, inoltre, che la struttura del contratto di assicurazione rientrava nell'ambito della fideiussione a favore di terzi, sicché il beneficiario – ossia il finanziatore – non era legittimato a richiedere direttamente all'assicuratore il rimborso delle rate eventualmente non corrisposte dal debitore-assicurato, che avrebbe dovuto avvalersi della garanzia nel termine decadenziale previsto in contratto.
In tal senso, l'opposta chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
All'esito dell'udienza cartolare del 4.11.2021, il Giudice, rigettata l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo formulata dall'opponente, accoglieva la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerando parte opposta di esperire la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, e rinviava all'udienza del 13.07.2022.
3 Indi, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento giungeva all'udienza del 6.02.2023, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 13.01.2025, ove è stato assunto in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n° 492/2019 proposta da è Parte_1 infondata e deve essere rigettata in virtù delle argomentazioni che infra si diranno.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n.
12765/2007; Cass. n. 24815/2005; Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha chiesto ed Controparte_1 ottenuto l'emissione, nei confronti di dell'ingiunzione di pagamento de Parte_1 qua, per la somma di € 5.330,58, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale registrato al n.
12358843, per l'importo di € 5.354,14, e del contratto di prestito finalizzato registrato al n.
12407942, per l'importo di € 699,00, entrambi stipulati dall'opponente con MP
CA S.p.A., rispettivamente in data 24.04.2013 e 08.05.2013.
4 Quanto alla titolarità del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto in capo a
[...]
, il Tribunale rileva la piena legittimazione attiva della società ricorrente, Controparte_1 tenuto che risulta documentata la cessione del credito da MP CA S.p.A a
[...]
(cfr. atti di cessione del credito allegati al fascicolo monitorio;
lista dei crediti CP_3 ceduti, doc-12-13, allegati alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte opposta), che informava l'opponente tramite raccomandate a/r ricevute il 13.04.2015 e 6.08.2015
(cfr. pagg. 14-19 e 36-43 del fascicolo monitorio) – credito poi acquisito dalla ricorrente in virtù del conferimento del ramo d'azienda da parte di (cfr. verbale del 29 Controparte_3 giugno 2018 allegato al fascicolo monitorio), con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.
92 del 9.08.2018 (cfr. doc. 15 allegato alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. di parte opposta)
A fondamento della propria pretesa, la società ha altresì prodotto il contratto di finanziamento n. 12358843 (cfr. pagg. 24-31 del fascicolo monitorio) e il contratto n.
12407942 (cfr. pagg.
4-10 del fascicolo monitorio), nonché gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, contenenti la lista movimenti della società originaria del credito, MP
CA S.p.A. (cfr. pagg. 21-23 e 44-53 del fascicolo monitorio), e la proposta di pagamento della somma di € 5.200,00, relativa al contratto n. 12358843, tramite terzo pagatore, sottoscritta dall'opponente in data 07.03.2017, e la relativa accettazione da parte della ricorrente (cfr. doc.
6-9 allegati alla comparsa di costituzione del 25.10.2021); elementi che, nel loro complesso, sono sufficienti ad assolvere al relativo onere della prova.
L'attore, invece, che ha riconosciuto l'inadempimento, non ha offerto alcun elemento a suffragio delle allegazioni proposte, per vero del tutto generiche, non provvedendo, neppure, a meglio precisare e specificare la domanda di opposizione nella seppur prodotta memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., né a formulare istanze istruttorie a sostegno della stessa.
Tale comportamento omissivo si ritiene senz'altro valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n. 14748/2007, secondo cui: “Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito
5 che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della notificazione”).
Quanto all'eccepita vessatorietà delle clausole per anatocismo degli interessi applicati, invero, parte opponente non solo non ha compiutamente motivato la doglianza, del tutto generica, ma addirittura non ha provveduto quantomeno ad allegare gli elementi a supporto della propria eccezione.
Peraltro, risulta per tabulas la specifica approvazione delle clausole contrattuali relative ai
“Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi”, contenute all'art. 5 del contratto n.
12358843 e all'art. 6 del contratto n. 12407942, ove si precisa espressamente che “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese” (cfr. contratti di finanziamento nn. 12358843 e 12407942).
Con riferimento, poi, alla contestata mancata attivazione della copertura assicurativa a protezione del credito oggetto del contratto n. 12358843, le doglianze dell'opponente risultano del tutto infondate.
Invero, era onere dell'assicurato-debitore attivare la garanzia assicurativa, secondo le modalità e i termini previsti nel contratto di assicurazione, come stabilito dall'art. 10 delle
“Condizioni di Assicurazione” (cfr. doc. clausole polizza assicurativa allegato all'atto di citazione).
Nel caso di specie, l'opponente non ha fornito alcuna prova di aver attivato la polizza prima dell'introduzione del giudizio, né ha allegato documentazione idonea a dimostrare di aver adempiuto agli obblighi contrattuali necessari per ottenere la prestazione assicurativa.
Conseguentemente l'opposizione non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, il rigetto dell'opposizione comporta la condanna dell'attore opponente al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai Controparte_1 sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando parametri medi e ridotta la fase istruttoria, sono liquidate nella misura di € 4.200,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese relative al presente procedimento che liquida in complessivi € 4.200,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Termini Imerese, 5 maggio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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