TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1336/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in AFRICO (RC) Parte_1 Parte_2 il 13/08/1995.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.01.1997 e il 18.12.1999. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che ciascun coniuge si occuperà delle esigenze morali e patrimoniali dei figli collaborando e secondo necessità.
PRENDE ATTO che, con riferimento alla somma sul conto corrente comune, la stessa rimarrà al marito;
- anche in ragione di quanto sopra ed in considerazione del contributo economico per l'acquisto, con riserva di definitiva specificazione, con riferimento agli immobili ▪ NO (TO), Via Sassari n. 3 Piano 1, censito a Catasto Fabbricati al F. 1181 N. 74 sub. 10 zona 1 cat A/4 classe 2 consistenza 2.5 vani ▪ NO (TO), Via Segantini Giovanni n. 6 Piano 3-S1 censito a Catasto Fabbricati al F. 1073 N. 180 sub. 15 zona cens 2 cat A/2 classe 1 – 4,5 vani;
▪ NO (TO), Via Segantini Giovanni n. 6 Piano S1 censito a Catasto Fabbricati al F. 1073 N. 180 sub. 19 zona cens 2 cat C/6 classe 4 – 13 m/q; ▪ NO (TO), Corso Giulio Cesare n. 171bis Piano S1-1 censito a Catasto Fabbricati al F. 1129 N. 208 sub. 21 zona cens 2 cat A/4 classe 1 – 2,5 vani;
▪ NO (TO), Via Segantini Giovanni n. 6 Piano 3-S1 censito a Catasto Fabbricati al F. 1073 N. 180 sub. 33 zona cens 2 cat C/6 classe 4 – 14 mq;
Parte_2 si impegna ad accettare e rilevare dal marito la rispettiva quota, mediante rogito notarile da stipularsi entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024 oppure novanta giorni dalla data di omologa.
PRENDE ATTO che le spese del rogito notarile verranno sostenute integralmente dalla signora
. Parte_2
PRENDE ATTO che le parti chiedono che, in ordine a dette cessioni, venga applicato il regime di esenzione disposto dall'art. 19 L. 74/1987.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che nulla più avranno in seguito reciprocamente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di NO in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1336/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. USSEGLIO MIN ENRICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in AFRICO (RC) Parte_1 Parte_2 il 13/08/1995.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 22.01.1997 e il 18.12.1999. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 23/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 2 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che ciascun coniuge si occuperà delle esigenze morali e patrimoniali dei figli collaborando e secondo necessità.
PRENDE ATTO che, con riferimento alla somma sul conto corrente comune, la stessa rimarrà al marito;
- anche in ragione di quanto sopra ed in considerazione del contributo economico per l'acquisto, con riserva di definitiva specificazione, con riferimento agli immobili ▪ NO (TO), Via Sassari n. 3 Piano 1, censito a Catasto Fabbricati al F. 1181 N. 74 sub. 10 zona 1 cat A/4 classe 2 consistenza 2.5 vani ▪ NO (TO), Via Segantini Giovanni n. 6 Piano 3-S1 censito a Catasto Fabbricati al F. 1073 N. 180 sub. 15 zona cens 2 cat A/2 classe 1 – 4,5 vani;
▪ NO (TO), Via Segantini Giovanni n. 6 Piano S1 censito a Catasto Fabbricati al F. 1073 N. 180 sub. 19 zona cens 2 cat C/6 classe 4 – 13 m/q; ▪ NO (TO), Corso Giulio Cesare n. 171bis Piano S1-1 censito a Catasto Fabbricati al F. 1129 N. 208 sub. 21 zona cens 2 cat A/4 classe 1 – 2,5 vani;
▪ NO (TO), Via Segantini Giovanni n. 6 Piano 3-S1 censito a Catasto Fabbricati al F. 1073 N. 180 sub. 33 zona cens 2 cat C/6 classe 4 – 14 mq;
Parte_2 si impegna ad accettare e rilevare dal marito la rispettiva quota, mediante rogito notarile da stipularsi entro e non oltre la data del 31 dicembre 2024 oppure novanta giorni dalla data di omologa.
PRENDE ATTO che le spese del rogito notarile verranno sostenute integralmente dalla signora
. Parte_2
PRENDE ATTO che le parti chiedono che, in ordine a dette cessioni, venga applicato il regime di esenzione disposto dall'art. 19 L. 74/1987.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano che nulla più avranno in seguito reciprocamente a pretendere.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di NO in data 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2