Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 310 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 310 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.