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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 420/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 25/2019 del Tribunale di Lagonegro tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Acerbo, presso il quale elettivamente domicilia in Agropoli (SA) al via Corso
Garibaldi, n.ro 52 appellante contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso CP_1 P.IVA_1
Amato e con lui elettivamente domiciliato in Sicignano degli Alburni (SA) alla via
Roma, n.ro 19. appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11.05.2012 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione ex artt. 615– 617 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Sala Consilina premettendo di aver notificato la sentenza n.ro 166/2002 del Tribunale di Sala Consilina avente ad oggetto il rilascio di un fondo in agro di Salvitelle in località Dovina identificato con le particelle 117, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,152,
153, 154, 155 tutte riportate nel foglio 4 del NCT del detto Comune.
1.1. Premettevano le opponenti che, a seguito di mancato spontaneo rilascio, avevano attivato la procedura ex art. 610 c.p.c. onde l'Ufficiale Giudiziario le aveva reintegrate nel possesso dei fondi ma non anche dei fabbricati rurali ivi esistenti e, rilevando sotto questo profilo una difficoltà nell'esecuzione, quest'ultimo aveva ritenuto di mandare gli atti al giudice dell'esecuzione perché provvedesse alle relative determinazioni.
1.2. Nel corso del procedimento il resistente depositava istanza ex art. CP_1
610 c.p.c. e il G.E., inaudita altera parte, disponeva il prosieguo dell'esecuzione limitandola al rilascio del solo fondo rustico, con esclusione dei fabbricati rurali, onde le opponenti presentavano istanza di revoca del provvedimento che veniva però rigettata, con conseguente conferma delle statuizioni rese in data 10.09.2011.
1.3. Deducevano le opponenti che il titolo esecutivo riguardava anche i fabbricati rurali onde l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto mentre il , costituitosi in giudizio, CP_1
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in opposizione atteso che l'ordinanza del G.E. , risolvendo questioni inerenti all'esecuzione forzata, doveva assimilarsi ad una sentenza e pertanto dovesse essere appellata;
insisteva ancora per il rigetto dell'opposizione perché il titolo esecutivo aveva ad oggetto il rilascio dei fondi ma non di fabbricati.
2. Con la sentenza n.ro 25/2019 del 28.01.2019 il Tribunale di Lagonegro, a seguito della soppressione di quello di Sala Consilina originariamente adito, dichiarava inammissibile l'opposizione.
2.1. Riteneva il Tribunale che le opponenti avevano eccepito l'illegittimità del provvedimento reso ex art. 613 c.p.c. che aveva definito la controversia relativamente all'interpretazione del titolo esecutivo azionato per il rilascio, onde il rimedio doveva essere l'appello.
2.2. Ad avviso del Tribunale, che richiamava giurisprudenza di legittimità, i provvedimenti del G.E. che risolvevano questioni inerenti all'interpretazione del titolo, ove risolvevano anche questioni inerenti al diritto di procedere ad esecuzione forzata, avevano natura di sentenza appellabile.
2.3. Qualificata l'attività del G.E. non solo quale meramente interpretativa, ma anche quale accertativa del diritto di procedere ad esecuzione forzata, ad avviso del Tribunale ne derivava la necessità di proporre l'appello avverso il provvedimento, in luogo dell'opposizione.
3. Avverso la sentenza n.ro 25/2019 del Tribunale di Lagonegro proponeva appello rilevando il decesso della propria genitrice e, a supporto Parte_1 Parte_2
dell'impugnazione, deduceva i seguenti motivi:
1) violazione del giudicato esterno avendo il G.E. travalicato i poteri concessigli dall'art. 610 c.p.c.;
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pag. 2 2) mancata corretta individuazione dei cespiti oggetto di rilascio.
3.1. Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità CP_1 dell'impugnazione per decorso del termine ex art. 327 c.p.c. e chiedendo in ogni caso il rigetto della stessa per infondatezza.
3.2. All'udienza del 05.03.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Pregiudizialmente deve esaminarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata ex art. 327
c.p.c. da parte appellata.
4.1. Essa è infondata, atteso che la sentenza n.ro 25/2019 del Tribunale di Lagonegro risulta depositata in data 28.01.2019 e, non essendo la sentenza stata notificata, dovendo il termine computarsi a mesi in ragione del chiaro disposto testuale dell'art. 327 c.p.c., esso veniva a scadere il giorno 29 luglio 2019.
Va da sé che la notifica dell'atto di appello avvenuta a quella data, con invio telematico per posta elettronica certificata datata 29 luglio 2019, rende tempestiva la proposizione dell'impugnazione, iscritta peraltro al ruolo generale in data 07.08.2019.
5. Destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata con riguardo alla mancata correlazione fra atto di appello e decisione impugnata. Essa adombra una violazione dell'art. 342 c.p.c. che in realtà non può considerarsi sussistente dovendo condividersi quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite
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pag. 3 dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
5.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
5.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'opposizione.
L'eccezione è quindi infondata.
6. Col primo motivo di impugnazione parte appellante fa valere l'errore, in cui sarebbe incorso il Tribunale, nel ritenere inammissibile l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi prospettata in quella sede perché, a dire del giudicante, il G.E. aveva risolto una vera e propria controversia sul diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Il motivo è infondato.
6.1. E' ben noto alla Corte l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale: “In tema di esecuzione per consegna o rilascio, i provvedimenti di cui all'art.
610 c.p.c. sono esplicazione dei poteri del giudice di direzione del processo esecutivo e sono finalizzati a risolvere non solo difficoltà materiali, ma anche dubbi o divergenze di opinioni in relazione allo svolgimento del processo e ciò anche per il tramite dell'interpretazione dello stesso titolo esecutivo, fermo restando che il provvedimento, ove risolva questioni inerenti al diritto di procedere all'esecuzione forzata, ha, sebbene adottato con le forme ex art. 610 c.p.c., natura di sentenza ed è appellabile.” (Cass. civ., III, 26/08/2014, n.ro 18257; Cass. civ., III, 22 settembre 2006 n.ro 20648)
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pag. 4 6.2. Occorre, a questo punto, verificare se il Tribunale abbia dovuto risolvere una mera difficoltà materiale, anche interpretando il titolo esecutivo, o non piuttosto questioni inerenti all'an exequendum.
Atteso che s'è in presenza di un titolo esecutivo costituito da una sentenza passata in giudicato, è evidente che era controverso in prime cure il quomodo dell'esecuzione, attesa le difficoltà incontrate dall'organo esecutivo, per la presenza di fabbricati rurali riportati come tali in catasto ed oggetto del titolo passato in giudicato. La lettura del provvedimento opposto in prime cure ne evidenzia l'oggetto quale rigetto della revoca di precedente ordinanza di sospensione della procedura esecutiva n.ro 210/2011 con la precisazione delle modalità esecutive della sentenza di reintegra nel possesso n.ro
116/2002 del Tribunale di Sala Consilina.
6.3. Nel motivare il rigetto dell'istanza di revoca, proposta dall'odierna appellante, il
G.E., col provvedimento reclamato in prime cure, in data 19.03.2012 dà atto di confermare il provvedimento reso in data 10.09.2011 ove si evidenziava che nel titolo esecutivo non erano menzionati i fabbricati rurali ma la mera reintegra nei fondi rustici.
6.4. Peraltro la lettura dell'ordinanza reclamata in prime cure evidenzia da un lato i limiti interpretativi del titolo sussistenti per il G.E. e, dall'altro, la necessità di valutarlo nel suo complesso, atteso che in esso ci si riferisce esclusivamente a fondi rustici individuati catastalmente. Agli atti del giudizio di prime cure v'è anche l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 10.11.2011 e fissazione dell'udienza all'esito della quale è stato emesso il provvedimento oggetto di reclamo.
6.5. In detta ultima ordinanza il G.E., fra le questioni da risolvere con l'incidente di cognizione a lui sottoposto, evidenzia: “…solo oggi vi è agli atti prova che i fabbricati rurali de quo catastalmente insistono sulle particelle di cui alla richiamata sentenza da porre in esecuzione”.
Ciò chiarisce che oggetto del procedimento ex art. 610 c.p.c., che ha condotto al reclamo deciso poi con l'appellata sentenza, è la soluzione di una controversia sul diritto di parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
6.6. Di fatto, la difficoltà incontrata dall'organo esecutivo è stata rappresentata dalla presenza di fabbricati rurali su due delle particelle per le quali v'era stata, in fase cognitiva, la statuizione di rilascio poi divenuta res judicata. Ciò è evidenziato dalla necessità per l'ufficiale giudiziario procedente di richiedere la nomina di un CTU il
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pag. 5 quale, con riguardo alle particelle 142 e 146, è pervenuto a conclusioni collimanti con le certificazioni catastali, dichiarando a pag. 1 della relazione “Fondo oggetto di esecuzione…costituiti dalle particelle n. 142 e n. 146 che sono fabbricati rurali con annessa corte…”.
6.7. E' ben vero che il titolo posto in esecuzione, in quanto di formazione giudiziale e mai appellato, faceva ad ogni effetto stato fra le parti, individuando peraltro quale oggetto di rilascio anche le particelle 142 e 146 del foglio 4, ma è altrettanto evidente che l'attività posta in essere dal G.E. nel provvedimento opposto in prime cure, risolvendo questioni relative al diritto di procedere ad esecuzione forzata sulle particelle aventi natura di fabbricati rurali, ascriveva all'ordinanza conclusiva la natura di sentenza, come tale appellabile.
6.8. Deve pertanto condividersi quanto statuito dal Tribunale perché il giudice dell'esecuzione: “…ove…nel determinare le modalità dell'esecuzione, dirima anche una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa, la stessa assume valore sostanziale di sentenza, ed è soggetta, come tale, all'appello.” (Cass. 23.06.2014, n.ro 14208;
09.03.2012, n.ro 3722; 18.07.2011, n.ro 15727; 10.12.1991, n.ro 13287)
6.9. Una conferma viene anche dalla giurisprudenza nomofilattica più recente che, con riguardo alla competenza ad interpretare il titolo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione o di quello dell'opposizione agli atti esecutivi, chiarisce che: “Questo compito interpretativo deve essere svolto analizzando sia il dispositivo che le motivazioni della sentenza, al fine di discernere la portata precettiva e l'intento del giudice della cognizione. Le interpretazioni fornite da tale giudice possono essere oggetto di appello e, successivamente, di ricorso per cassazione…”. (Cass. 18.02.2025,
n.ro 4162)
Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di impugnazione.
7. Avendo carattere assorbente la statuizione sul primo motivo di impugnazione con conseguente conferma della statuizione di inammissibilità di prime cure, diviene superflua la disamina del secondo motivo di impugnazione col quale parte appellante denuncia l'errore, in cui sarebbe incorso il Giudice dell'esecuzione, nel non considerare i fabbricati rurali quali oggetto della sentenza di rilascio attesa la loro piena identificazione con le particelle di cui al titolo esecutivo.
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pag. 6 8. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo con riferimento al doppio grado di giudizio e nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità valori minimi attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto).
8.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da contro avverso la sentenza n.ro Parte_1 CP_1
25/2019 del Tribunale di Lagonegro così provvede:
1) rigetta l'appello
2) Condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
grado che si liquidano in euro 3.473,00, maggiorati di spese generali (15%), CNA e
IVA nella misura di legge.
3) Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002
n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 01.04.2019
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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