Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 6846/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6846/2021 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudio Sansò, in virtù di mandato allegato al ricorso RICORRENTE
E
, (CF. ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Mariarosaria Della Corte, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 9.1.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.09.2021 [nata a [...] Parte_1
(Sa) il 21.05.1983, C.F. ], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nato a [...] il [...], C.F. CP_1
)] in data 11.07.2015 in Battipaglia (Sa) e che dall'unione C.F._2
è nato il figlio (14.12.2018), chiedeva di pronunciarsi la separazione Persona_1 dal coniuge.
La ricorrente chiedeva, altresì, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione della frequentazione padre-figlio e la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per il figlio di euro 600,00 oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie. si costituiva aderendo alla domanda di separazione. Chiedeva, CP_1 altresì, l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso la madre, la previsione di tempi di permanenza paritetici con mantenimento diretto da parte dei genitori o, in subordine, la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento per il figlio di euro 200,00 oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Espletata l'udienza presidenziale in data 16.11.2021, venivano emessi i provvedimenti provvisori ed il giudizio proseguiva.
Con sentenza non definitiva n. 1852/2022 del 25.05.2022 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Alla udienza del 9.1.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 1852/2022 del 25.05.2022, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti con riferimento al figlio minore , Per_1 attualmente di 6 anni.
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Vanno a questo punto richiamate le conclusioni della CTU in quanto pienamente condivise dal Tribunale poiché frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito.
Il CTU dott. all'esito di attenta osservazione del nucleo familiare, ha Per_2 riferito che: “ Il minore non presenta alcuna difficoltà nello sviluppo psicoevolutivo. È un bambino sereno, equilibrato, con uno sviluppo del linguaggio nella norma ed esente da problematiche di carattere emotivo e/o cognitivo. Le relazioni con entrambi i genitori sono da considerarsi solide e caratterizzate da modalità di attaccamento sicuro. Non si è rilevato alcun problema nella transizione da un genitore all'altro. Ottimale anche la relazione con entrambi i genitori insieme.
Il minore ha relazioni equilibrate sia con il contesto familiare paterno che materno. Inoltre, frequenta sia la compagna del sig che i suoi due figli di 7 CP_1
e 9 anni e non si sono evidenziate difficoltà di sorta, anche per come riportato dalla stessa perizianda che lo descrive come sereno e contento al riguardo.
Entrambi i genitori sono in possesso di competenze genitoriali di ottimo livello, in tutte le loro componenti, compresa la capacità di riconoscere e rispettare l'altro genitore e quella di condividere con lui le scelte rilevanti. Unica evidenza contraria è stata rappresentata dalla mancata condivisione del sig. rispetto CP_1 all'aumento della frequenza degli incontri del figlio con il contesto di vita cavese”
(cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale).
Il Tribunale, pertanto, ritiene di dover confermare il regime di affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre condividendo appieno le conclusioni sul punto del CTU.
Non appare, invero, all'uopo inopportuno evidenziare che l'affido condiviso non è impedito dall'esistenza di una fisiologica conflittualità tra i genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27), come appunto quella sussistente nel caso di specie tra le parti.
Quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre, vanno apportate modifiche rispetto a quanto disposto con i provvedimenti presidenziali resi con ordinanza del 16.11.2021 in considerazione del fatto che nel corso del
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procedimento il sig. tra trasferito la propria dimora in Cava dè Tirreni ed CP_1
– che vive in Battipaglia con la madre – ha iniziato la frequenza della Per_1 scuola dell'obbligo.
Tali circostanze, ad avviso del Collegio, impongono la necessità di eliminare i pernottamenti infrasettimanali presso il padre in quanto imporrebbero al minore di doversi alzare molto presto per poter arrivare a scuola in orario e, dunque, appaiono ad oggi non più confacenti rispetto al superiore interesse del minore.
Non può, inoltre, allo stato valutarsi l'allegata volontà del resistente di ritrasferirsi unitamente alla propria compagna (a quanto pare dal prossimo mese di giugno 2025) nuovamente nel Comune di Battipaglia. Trattasi, infatti, di circostanza futura ed allo stato solo eventuale il cui verificarsi, inoltre, non comporterebbe affatto come automatica conseguenza la richiesta di tempi di permanenza paritetici del minore (dovendosi in ogni caso verificare in concreto la rispondenza di tale soluzione al superiore interesse del bambino).
Pertanto, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con se il minore una settimana il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21:00 e la settimana successiva il martedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21:00 e dal venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, qualora i genitori non si accordino per un festeggiamento congiunto, il minore consumerà un pasto con
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ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre non collocatario, si ricorda che la valutazione non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI,
16/09/2020, n. 19299).
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) la ricorrente, di anni 41, attualmente lavora come funzionario tecnico presso il
Comune di Battipaglia (in precedenza lavorava come un ingegnere ambientale libero professionista); è proprietaria esclusiva della casa familiare, ha dichiarato per l'anno di imposta 2019 un reddito lordo di 32.732,00 euro;
non ha depositato dichiarazioni reddituali aggiornate;
2) il resistente, di anni 41, è anche egli ingegnere e lavora come dipendente di una società con una busta paga di 3.150,00 euro lordi (cfr. contratto del 16.5.2023 in atti); ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito lordo di 33.940,00 euro, per l'anno di imposta 2019 un reddito lordo di 32.195,00 euro e per l'anno di imposta 2018 un reddito lordo di 30.409,00 euro;
non ha depositato dichiarazioni reddituali aggiornate;
è proprietario di una casa in Palinuro utilizzata per le vacanze estive;
vive con l'attuale compagna in Cava dè Tirreni.
Tenuto conto di quanto emerso in ordine alla situazione patrimoniale delle parti, delle aumentate esigenze del minore connesse all'età e dei nuovi tempi di permanenza previsti presso il padre, va determinato a decorrere dalla presente pronuncia in euro 300,00 l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente.
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Il sig. dovrà altresì contribuire alle spese straordinarie contratte CP_1 nell'interesse del figlio nella misura del 50%.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Persona_1
(14.12.2018) con residenza privilegiata presso la madre;
- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore;
- salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà tenere con sé il minore una settimana il martedì ed il giovedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21:00 e la settimana successiva il martedì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 21:00 e dal venerdì dall'orario di uscita di scuola (o dalle ore 10:00 in periodo non scolastico) sino alle ore 20:00 della domenica;
durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
il minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co- residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno, qualora i genitori non si accordino per un festeggiamento congiunto, il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed
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onomastico e la festa della mamma;
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 300,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per il figlio minore a carico del sig. da versarsi alla sig.ra CP_1 [...]
entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese CP_1 straordinarie contratte nell'interesse del figlio minore nella misura del 50% purché preventivamente concordate e/o documentate ed urgenti;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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