Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 46/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Giovanni REHO appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Franco STEFANELLI CP_1 appellata
Oggetto: qualificazione e differenze retributive posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 6/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come riassunto nella sentenza qui appellata, “con il ricorso depositato in data 29 novembre 202 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Parte_2
Emilia affinchè il Tribunale adito in via principale Parte_1 accertasse e dichiarasse che tra la stessa e la società resistente era intercorso un rapporto di lavoro subordinato di natura ordinaria e non mutualistica a tempo indeterminato, orario parziale 50%, a far data dal giorno 27.10.2014 al 31.12.2020”; la lavoratrice chiedeva il riconoscimento di differenze retributive secondo le gradate prospettazioni di cui al ricorso (riferite, in via di progressivo subordine, ai vari livelli di qualificazione del personale, dal quinto al primo). Nel contraddittorio con la società cooperativa, che contestava la prospettazione della lavoratrice, assunte prove documentali e orali ed espletata CTU contabile, il Tribunale accoglieva il ricorso per la parte riferita alla rivendicata subordinazione;
ravvisava lo
[RGA 46/2024] pag. 1 di 8
A. Violazione o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e dell'art. 1, L. 142/2001, in punto criteri distintivi e accertamento della subordinazione della socia insussistenza dei criteri sussidiari della subordinazione e Pt_2 quindi della relativa presunzione di subordinazione e B. Violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. in punto omessa e/o comunque erronea valutazione del materiale probatorio, per aver considerato idonei a provare la subordinazione indici privi del carattere della c.d. “sussidiarietà”. Violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. in punto omessa e/o insufficiente motivazione. e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande della lavoratrice, se del caso previa remissione della causa in istruttoria (pur fermo l'onere probatorio incombente sulla predetta e ritenuto dalla medesima non assolto). Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della che ha innanzi tutto Pt_2 eccepito l'inammissibilità del gravame e ne ha comunque chiesto il rigetto nel merito. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 3. Va premesso che non si ravvisa l'eccepita inammissibilità del gravame: la tesi di parte appellata si fonda su una lettura per così dire atomistica e formalistica dell'appello1, che non tiene conto di quanto emergente dal tenore complessivo dello scritto. Il primo motivo censura la decisione per non avere fatto buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che impone una valutazione complessiva degli elementi tutti utili a dare indicazione della natura del rapporto;
per contro, il ragionamento del primo giudice sarebbe erroneo “poiché (a) non considera la precisa ragione per la quale la soci beneficiava dell'indicato trattamento previdenziale Pt_2
(b) tralascia di considerare le precise indicazioni del Regolamento Interno (c) è antitetico (ed addirittura opposto) a quello pacificamente adottato dalla Corte di Cassazione (d) determina automaticamente la natura del rapporto a partire dal regime previdenziale adottato, senza neppure alcun accertamento in ordine modalità concrete con cui si è svolto il rapporto (e) viola l'art. 4 della legge 142/2001 nella parte dispone espressamente che al rapporto di lavoro adottato corrisponde il regime previdenziale e non il contrario (f) viola altresì la legge 142/2001 nella parte in cui stabilisce che deve trattarsi in ogni caso di un trattamento previdenziale compatibile con la posizione di socio lavoratore”.
[RGA 46/2024] pag. 2 di 8 Il motivo è infondato. Va innanzi tutto precisato che l'ambito lavorativo di causa è quello dello svolgimento di attività di pulizia: la descrizione del lavoro è contenuta in ricorso, ove si legge che
“1)L'istante è divenuta, in data 22.10.2014, dipendente di Parte_1
, società con più di 15 dipendenti (doc. n. 1 ricorso introduttivo), in esito
[...] alla sottoscrizione del contratto denominato «Contratto Mutualistico disciplinato dalla Legge 241/01 – art. 1 comma 3» (doc. n. 2 ricorso introduttivo), in questa sede oggetto di accertamento di disconoscimento, il cui giorno di inizio lavoro era stato indicato nel 27.10.2014.
2) In detto contratto, solo formalmente mutualistico, la sig.ra era solo Parte_2 formalmente considerata quale lavoratrice autonoma, come meglio indicato nell'articolo 1 denominato «Natura del contratto» (doc. n. 2 ricorso introduttivo).
3)La paga oraria era stabilita in € 6,55 lordi, successivamente aumentati fino ad
€.7,05 lordi (doc. n. 3 ricorso introduttivo).
4)Le mansioni espletate dalla sig.ra a far data dall'instaurazione del Parte_2 rapporto di lavoro (27.10.2014), formalmente denominat , sino alla sua Parte_3 cessazione, erano addetta alle pulizie.
5) La sede di lavoro, a far data dal 27.10.2014 al 31.12.2020 era sita in Reggio Emilia, Via Cafiero n. 20, presso i locali in uso della società Idromeccanica Bertolini S.p.A.:uffici, magazzini e piazzali, e ciò in virtù dei contratti di appalto stipulati tra Idromeccanica Bertolini S.p.a., in qualità di committente, e Parte_1
, in qualità di appaltatore.
[...]
6) L'orario di lavoro, osservato dalla signor ed ordinato d Parte_2 [...]
, era il seguente: inizio alle ore 05.30 e cessazione alle ore 09.30 Parte_1 dal lunedì al venerdì, per un totale di 20 ore settimanali (orario di lavoro a tempo parziale al 50%)”. Controvertono le parti della natura del rapporto, appunto, e, dicasi marginalmente, degli orari, ma non è in contestazione la sede di lavoro e il tipo di attività. In questo contesto, il primo giudice ha correttamente rilevato (vds. pagg. 4 e 5) come
- il tenore letterale del contratto non sia dirimente;
- lo stesso abbia espressamente indicato una retribuzione oraria;
- la società ha inviato al Centro per l'Impiego una comunicazione di assunzione della lavoratrice come dipendente2
[RGA 46/2024] pag. 3 di 8 - il contratto d'appalto tra Unqacoop e la committente Idromeccanica Bartolini s.p.a. prevedesse un coordinatore – nella persona di certa – Parte_4
e l'annotazione delle presenza della Pt_2
- le modalità concrete di svolgimento del lavoro ne hanno confermato la natura subordinata (per regolarità di orario di lavoro, continuità di retribuzione e mancanza di una minima organizzazione e/o rischio di impresa in capo al prestatore). Come evidente dall'elencazione sintetica che precede, il Tribunale non si è sottratto alla disamina di tutti gli elementi utili al procedimento qualificatorio, noto che i singoli elementi non hanno decisiva valenza e la formalizzazione del contratto concorre bensì nella valutazione complessiva, ma non vincola la decisione, per la necessità che la stessa tenga conto delle concrete modalità di svolgimento del lavoro. Anche recentemente è stato infatti ribadito che “secondo il consolidato orientamento
[... della Corte di Cassazione, n.d.r.], se è la soggezione del lavoratore al potere di direzione ed organizzazione del datore di lavoro (con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale) ad assumere la funzione di parametro normativo principale di individuazione della natura subordinata del rapporto, tuttavia, soprattutto in particolari realtà lavorative, anche ulteriori elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione ed eventualmente altri, pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, possono costituire, sulla base di una 3
[RGA 46/2024] pag. 4 di 8 valutazione complessiva e non meramente atomistica delle risultanze processuali, adeguati indici rivelatori della reale sistemazione degli interessi perseguiti dalle parti, sì da prevalere sulla formale contraria volontà manifestata dalle medesime (Cass. S.U. n.379/1999; Cass. n.4171/2006; Cass. n.5645/2009; Cass. n. 11207/2009, tutte richiamate da Cass. n. 2212/2017)” (Cassazione civile sez. lav., 07/06/2024, n. 15955). E' altresì condivisibile il riferimento alla pronuncia di Cassazione civile sez. lav., 13/10/2022, n. 29973, diffusamente richiamata dal primo giudice, che ha trattato proprio dell'organizzazione della società qui appellante, sia pure nel diverso contesto delle pretese contributive di . La Corte di legittimità, ricordata “l'indisponibilità Pt_5 del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali" (sentenza n. 76 del 2015, cit., punto 8 del Considerato in diritto), ha osservato, così respingendo il ricorso della società, che i giudici del merito avevano effettuato un accertamento in concreto e ha evidenziato che “la Corte di merito ha accertato lo svolgimento in via continuativa di prestazioni di pulizia e di facchinaggio nell'ambito degli appalti di volta in volta acquisiti dalla società e ha posto l'accento sull'elemento della retribuzione dei lavoratori, proporzionale alla durata delle prestazioni svolte, e sulla mancata assunzione di rischi imprenditoriali. I lavoratori non hanno apportato attrezzature e materiali propri. In presenza di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, occorre fare ricorso a elementi sussidiari, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro. ...” Ha ricordato, ancora, che se l'esercizio del potere direttivo e disciplinare è sicuro indice di subordinazione, la sua assenza non denota di per sé la natura autonoma del rapporto (Cass., sez. lav., 27 marzo 2000, n. 3674): è di tutta evidenza, infatti, che proprio nelle mansioni più semplici e ripetitive è ben possibile non avere riscontro di specifici ordini e direttive, per l'auto-evidenza del compito. Quanto al potere disciplinare, poi, un prestatore diligente e dunque mai sanzionato non è certo interdetto dal dare prova di subordinazione. Prosegue la Corte di Cassazione – proprio con riferimento all'assetto dei rapporti di
– affermando che “In particolare, i normali indici sintomatici della Parte_1 subordinazione, come l'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, sono inapplicabili allorché la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass., Sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24561). In tale frangente, occorre fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, come la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti necessari) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (Cass., sez. lav., 19 aprile 2010, n. 9251, richiamata anche dalla Corte
[RGA 46/2024] pag. 5 di 8 d'appello di Milano a fondamento della decisione, 21 gennaio 2009, n. 1536, e 5 maggio 2004, n. 8569).” Ebbene, nulla ha addotto la società per connotare di autonomia un lavoro consistente nello svolgere la pulizia di alcuni uffici, sempre nel medesimo orario, con percezione di una retribuzione sostanzialmente uniforme (a parte le variazioni connesse alla diversa composizione dei mesi). Quanto poi alla valenza probatoria del materiale valorizzato dal Tribunale – e così trattandosi del secondo motivo di gravame – pare sufficiente ricordare come gli orari e la loro ripetitività siano emersi con nettezza dalla deposizione dei testi e Tes_1
Testimone_2
Eloquente è anche quanto riferito dal teste che lavorava per la società Tes_3 committente: “Posso solo dire che se non poteva venire o ci avvisava Pt_2
, chiedendo se poteva inviare qualcun altro, oppure eravamo noi che Parte_1 chiamavamo l per chiedere perché mancava la donna delle pulizie. Ciò Parte_1 non è avvenuto nel caso d perché è sempre stata corretta”. Si coglie quella Pt_2 che era la – peraltro facilmente intuibile – organizzazione, basata sul controllo da parte della delle persone impiegate nei diversi appalti e sulla vigilanza Parte_1 del corretto loro operare, in esecuzione delle concordate mansioni, così pienamente integrandosi la subordinazione correttamente ravvisata dal Tribunale. In questo contesto fattuale, sarebbe stato onere della società – non assolto – quello di indicare come si esplicasse la presunta autonomia. L'appellante si è limitata a richiamare astratte previsioni regolamentari e normative (pagg.
7-8 appello), che non dicono evidentemente nulla del concreto atteggiarsi del rapporto, legittimando così l'utilizzo degli indici rivelatori di cui già si è detto. 4 5
[RGA 46/2024] pag. 6 di 8 Parimenti da respingere è l'ulteriore censura – di cu alle pagg. 17 e 18 dell'appello
– riferita, senza specifica capitolazione, alla liquidazione delle differenze retributive spettanti. La critica qui mossa è sovrapponibile a quella già articolata in sede di operazioni peritali e ha trovato persuasiva risposta da parte del CTU, che ha confermato come la differenza a credito della lavoratrice sia data dalle somme spettanti al lordo, ma senza tenere conto dei ristorni (già liquidati al netto delle ritenute fiscali6). La decisione impugnata merita dunque integrale conferma. 6 così da pag. 23 della CTU in atti di primo grado
[RGA 46/2024] pag. 7 di 8 4. Le spese del grado – liquidate secondo i parametri medi di tariffa in relazione al valore di causa (18mila circa) e per le tre fasi effettivamente svolte e da distrarre ex art. 93 c.p.c. su conforme richiesta – seguono la soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131- quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 497/2023 del Tribunale di Reggio Emilia, resa e pubblicata il giorno 21/12/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in €.4.000,00 per compenso, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 6/2/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
[RGA 46/2024] pag. 8 di 8
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'appello infatti, non indica le circostanze di fatto, e impugna solo due capi della sentenza e tralascia gli aspetti fondamentali ed autonomi della decisione, per cui gli stessi sono – oramai – coperti da giudicato.
Da ciò consegue che l'appello non è idoneo a raggiungere lo scopo devolutivo dei fatti di causa al Giudice superiore. Oltre a ciò si osservi che nell'appello non sono indicati i riferimenti ai documenti da cui controparte trarrebbe le proprie conclusioni: comunque non possono essere verificate le asserzioni dell'appellante” (pag. 8 mem. cost.) 2 così dal doc. 5 trasmesso da ITL in ottemperanza all'ordine di esibizione del 21/3/2022