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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 408/2024, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 7.2.2024
DA
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale elettivamente domiciliata in Monza (MB), Vicolo Bellani n. 1, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Fabio Molteni, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alberto Guidoni, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante , elettivamente domiciliata in Cornate d'Adda (MB), Via Volta CP_2
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Fabio Quadri, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertata l'inesistenza di qualsiasi diritto all'indennizzo erroneamente liquidato dalla (oggi “ Controparte_3 Controparte_1
) e l'indebito rifiuto opposto da quest'ultima all'invocata restituzione delle
[...] somme indebitamente trattenute, per il combinato disposto degli artt. 1882, 1904, 2033 e, in subordine, 2041 c.c. (o come meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudicante), in riforma dell'impugnata sentenza n. 1619/2023 del Tribunale di Monza, condannare l'appellata a rifondere all'attrice la somma di € 6.597,00, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dalla data dell'erogato ristoro (30.09.2011) o, in via gradata, dalla data del primo atto di costituzione in mora trasmesso alla convenuta
(6.04.2020), sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi che la sentenza di primo grado fosse dall'Ecc.ma Corte territoriale ambrosiana ritenuta meritevole di conferma nel merito, dichiarare comunque la compensazione totale o parziale delle spese liquidate dal primo giudice in favore dell'appellata o, in estremo subordine, disporne la congrua riduzione, in quanto di ammontare eccessivo rispetto al valore della lite, al ridotto numero e alla scarsa complessità delle questioni trattate, nonché all'effettiva consistenza delle attività difensive svolte dalla convenuta, escludendo in ogni caso l'addebito di “280,00 €” a titolo di “esborsi”, poiché non sostenuti dalla controparte.
In via istruttoria: assumere i mezzi di prova rubricati dalla nelle memorie Parte_1 ex art. 183, VI comma, n.ri 2 e 3, c.p.c., non ammessi dal giudice di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, così dichiarare e provvedere:
Nel merito, in via principale:
- Respingersi il proposto appello per i motivi tutti esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, nei limiti sopra indicati.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22.4.2021, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Monza per sentirla Controparte_1 condannare alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di Euro 6.597,00, versata a quest'ultima a titolo di indennizzo per i danni subiti in conseguenza di un incendio occorso nell'immobile di proprietà della convenuta, sito in Cornate d'Adda (MB), via Manzoni n. 53. L'attrice deduceva che:
- in data 25.02.2011, nell'edificio sito in Cornate d'Adda, via Manzoni 35, di proprietà della convenuta e condotto in locazione alla società IB ZA S.n.c. - che ivi esercitava l'attività di pizzeria - si era sviluppato un incendio che aveva causato la rottura di una tubazione d'acqua e ingenti danni da bagnamento alle pareti, agli impianti del ristorante e al plafone del supermercato sottostante;
- aveva sporto denuncia alla propria compagnia di assicurazione Controparte_1
( , chiedendo di essere indennizzata per i danni subiti e il Parte_1 perito di aveva stimato il danno indennizzabile nella misura Parte_1 di Euro 6.597,00, evidenziando, tuttavia, che i costi per il ripristino dell'immobile erano stati sostenuti dalla conduttrice IB ZA S.n.c.;
pag. 2/10 - in data 30.9.2011, in persona del liquidatore incaricato Parte_1 della gestione del sinistro, aveva corrisposto a per mera Controparte_1 disattenzione, la somma di Euro 6.597,00;
- la riparazione dell'immobile commerciale a cura e spese della locataria escludeva che potesse avere subito un pregiudizio patrimoniale idoneo a Controparte_1 giustificare la corresponsione dell'indennizzo, sicché sussisteva il diritto di
[...] alla ripetizione della somma versata, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in Parte_1 subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e deducendo che i costi per il ripristino dell'immobile erano stati anticipati dalla conduttrice IB ZA S.n.c. - che aveva eseguito, in via d'urgenza, le necessarie riparazioni dei danni al fine di riprendere in tempi rapidi l'attività di ristorazione - ed erano stati successivamente rimborsati a quest'ultima mediante compensazione con crediti vantati da per canoni di locazione, scaduti e non pagati. Controparte_1
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza pronunciata in data 10.7.2023 (sentenza n.
1619/2023 pubblicata in data 11.7.2023), rigettava le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite alla parte convenuta (liquidate in Euro
5.357,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge).
4. ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Parte_1
Corte, articolando due motivi di gravame:
1) Apparenza della motivazione;
2) Erroneità ed eccessività della liquidazione delle spese di lite.
5. si è costituita in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 29.5.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., al 9.7.2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. Tale udienza e il termine a difesa sono stati poi anticipati e all'udienza collegiale del 21.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello ha lamentato l'assenza di Parte_1 motivazione della sentenza impugnata, che riporta esclusivamente i fatti di causa e le contrapposte tesi difensive senza illustrare i presupposti logico-giuridici posti a fondamento del rigetto delle domande attoree. L'appellante ha lamentato, in particolare, l'omessa disamina, da parte del Tribunale, delle circostanze di fatto pacifiche fra le parti e, segnatamente, la sottoscrizione, da parte di di una polizza assicurativa a copertura dei soli danni da Controparte_1
pag. 3/10 incendio, non comprensivi di altre garanzie, la riparazione dei danni a cura della locataria IB ZA e l'impiego, da parte di della somma Controparte_1 incassata a titolo di indennizzo per la copertura di voci – le pigioni insolute – non rientranti nella polizza assicurativa. L'appellante ha rilevato, poi, che il rigetto delle domande attoree non era corroborato da alcun elemento di prova e, in particolare, ha evidenziato che il conteggio dei canoni di locazione (doc. 2 fasc. primo grado) era privo di sottoscrizione ed Controparte_1 era un documento di formazione unilaterale, sicché il relativo credito di
[...]
era del tutto indimostrato;
inoltre, il verbale di rilascio dell'immobile (doc. CP_1
3 fasc. primo grado) contenente un accordo fra la locatrice e la Controparte_1 conduttrice in ordine alla restituzione della somma di Euro 6.597,00 da parte della prima in favore della seconda era privo di data certa. L'appellante ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della deposizione di - Tes_1 socia di e, all'epoca dell'incendio, socia accomandante di Controparte_1 [...]
- in quanto portatrice di un interesse concreto e attuale alla lite. Controparte_3
Ha rilevato, inoltre, che il contratto di locazione fra e IB ZA Controparte_1 prevedeva l'esonero del locatore da ogni responsabilità per eventuali danni causati da allagamenti, infiltrazioni e simili, l'esclusiva responsabilità del conduttore verso il locatore e i terzi per i danni causati da sua colpa e l'obbligo del conduttore di assicurarsi in maniera idonea per i rischi locativi (in particolare, per l'incendio), escludendo qualsiasi rivalsa o ricorso verso il locatore, con la conseguenza che quest'ultimo non era tenuto a rispondere dei danni derivanti da incendio della cosa locata, rispetto ai quali
IB ZA si era riconosciuta, in sede contrattuale, unica responsabile. L'appellante, a sostegno dell'accoglimento dell'appello, ha rilevato che l'erogazione dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1882, 1904 e 1905 c.c., era subordinata ad una duplice condizione (sussistenza di un danno sofferto dall'assicurato e inclusione del pregiudizio fra le garanzie della polizza) non ricorrente nel caso di specie, in quanto non aveva subito alcuna diminuzione patrimoniale, essendo il Controparte_1 danno stato riparato in via esclusiva da IB ZA, che, a sua volta, aveva ottenuto un indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione ( , laddove Controparte_4
l'inadempimento contrattuale di IB ZA al pagamento del canone di locazione esulava completamente dalle previsioni di polizza. Infine, l'appellante ha evidenziato l'inverosimiglianza di un accordo fra
[...]
e IB ZA per il rimborso, da parte della prima, dei costi sopportati dalla CP_1 seconda per i lavori di ristrutturazione a seguito dell'incendio, atteso che IB ZA aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione . Controparte_4
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 rilevando che aveva liquidato l'indennizzo, ai sensi dell'art. Parte_1
2.1 lett. b) della polizza di assicurazione - che prevedeva l'indennizzo per i danni arrecati ai beni assicurati dall'assicurato o da terzi - e che era provato il rimborso a IB
ZA, da parte della stessa degli esborsi sostenuti dalla prima per il Controparte_1 ripristino dei danni occorsi al fabbricato a seguito dell'incendio del 25.2.2011, rimborso pag. 4/10 che era avvenuto mediante compensazione con crediti vantati per canoni di locazione
(scaduti e non corrisposti), circostanza di cui era a conoscenza. Parte_1
L'appellata ha invocato la capacità a testimoniare di , quale socia di società Tes_1 di capitali e, comunque, l'inammissibilità della relativa eccezione, non riproposta dalla controparte in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado. L'appellata ha evidenziato l'infondatezza del riferimento operato dall'appellante alle previsioni del contratto di locazione concernenti l'esonero di responsabilità del locatore, non essendo stata accertata, nel caso di specie, la colpa della conduttrice IB ZA, che, ai sensi delle disposizioni contrattuali, esonerava il locatore dai danni causati all'immobile. L'appellata ha dedotto, infine, che era al corrente della polizza assicurativa Parte_1 stipulata da IB ZA con e, in ogni caso, che tale rapporto Controparte_4 assicurativo esulava dal presente giudizio, concernente il rapporto assicurativo fra e la propria compagnia assicuratrice, fermo restando che Controparte_1 Pt_1 avrebbe potuto e dovuto intraprendere un'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916
[...]
c.c. nei confronti di IB ZA, come indicato dallo stesso fiduciario di Parte_1 nella relazione peritale di stima del danno (doc. 4 fasc. primo grado). Parte_1
Il motivo di gravame non è fondato e non appare meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, con riguardo alla lamentata nullità della sentenza per difetto di motivazione, va rilevato che è possibile ravvisare l'assenza di motivazione o una
"motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. sul tema, Cass. Civ., n. 33961/2022;
Cass. Civ., n. 27501/2022; Cass. Civ., n. 395/2021; Cass. Civ., n. 26893/2020; Cass.
Civ., n. 22598/2018 e Cass. Civ., n. 23940/2017).
E' noto, poi, che giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., Cass. Civ., n. 956/2023; Cass. Civ., n. 33961/2022;
Cass. Civ., n. 29860/2022; Cass. Civ., n. 3126/2021 e Cass. Civ., n. 25509/2014).
Nel caso di specie, la motivazione resa dall'impugnata sentenza sul rigetto della domanda di ripetizione formulata da ai sensi degli artt. Parte_1
2033 e 2041 c.c., risulta dotata della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pag. 5/10 diritto e di una esposizione logica, seppure molto sintetica, che consente di cogliere il percorso argomentativo che ha portato il Tribunale a rigettare la tesi dell'appellante.
Il primo giudice, infatti, dopo avere ricostruito la vicenda fattuale, ha ritenuto dimostrato, a cura di che i costi di ripristino dell'immobile Controparte_1 erano stati solo anticipati da IB ZA e che aveva rimborsato tali Controparte_1 costi, portandoli in compensazione con i crediti vantati nei confronti della stessa IB
ZA per canoni di locazione scaduti e non corrisposti. Tale circostanza valeva, secondo il giudice di prime cure, a ritenere sussistente il diritto di Controparte_1 all'indennizzo, con conseguente infondatezza della domanda di ripetizione formulata dall'attrice – odierna appellante – ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c. Dal che discende l'insussistenza della lamentata nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Ciò premesso, il motivo di appello non risulta fondato anche sotto il profilo dell'insussistenza del diritto di all'indennizzo assicurativo. Controparte_1
Rileva la Corte che ha formulato, in via principale, una Parte_1 domanda di ripetizione di indebito e, pertanto, aveva l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa giustificativa di detto pagamento
(Cass. Civ., Sez. II, 27.11.2018, n. 30713; Cass. Civ., Sez. III, 13.11.2003, n. 17146). Pacifico l'avvenuto versamento della somma di cui è chiesta la ripetizione, l'appellante ha dedotto, con riguardo al motivo dell'assenza di causa giustificativa del pagamento, l'insussistenza del diritto di all'indennizzo, non avendo Controparte_1 quest'ultima patito alcun danno in conseguenza dell'incendio, giacché i costi di ripristino erano stati sostenuti interamente dalla conduttrice Controparte_5
La circostanza che i costi di ripristino siano stati sostenuti interamente da CP_5
è pacifica fra le parti e, in ogni caso, è documentalmente provata (doc. 4 e 5 fasc.
[...] primo grado . ha, tuttavia, dedotto di avere rimborsato Parte_1 Controparte_1
a tali costi – solo anticipati da quest'ultima per consentire la Controparte_5 tempestiva ripresa della propria attività di ristorazione – mediante compensazione con il maggior credito vantato nei confronti di IB ZA per canoni di locazione scaduti e non pagati.
Ritiene la Corte che dalla documentazione versata in atti emerga la prova che
[...] abbia effettivamente sostenuto i costi di riparazione del danno cagionato CP_1 dall'incendio.
A tale riguardo, viene in rilievo la nota del 30.11.2011 di Controparte_3 indirizzata a IB ZA e denominata “Estratto conto al 30 settembre 2011 per canoni di locazione e spese relative all'immobile a voi locato”, che riporta alla voce “rimborso Pa danni da (da ricevere)” l'importo di Euro 6.597,00, importo che viene scomputato dal credito vantato da nei confronti di quantificato, al Controparte_1 CP_5 netto di tale detrazione, in complessivi Euro 20.800,00 (doc. 2 fasc. primo grado
[...]
). Il medesimo importo del credito è riportato, altresì nella scrittura privata CP_1 sottoscritta fra e IB ZA all'atto del rilascio dell'immobile da Controparte_1 parte di quest'ultima (doc. 3 fasc. primo grado . Controparte_1
pag. 6/10 Le deduzioni dell'appellante in ordine alla formazione unilaterale – da parte di
[...]
– della citata nota del 30.11.2011 e all'assenza di data certa della scrittura CP_1 privata di rilascio dell'immobile sono superate dalla deposizione:
- del teste commercialista di il quale ha affermato Tes_2 Controparte_1 che “la somma di € 6.597,00 è la somma pagata dall'assicurazione alla proprietà, somma che è stata portata in diminuzione del debito per canoni di locazioni scaduti e non ancora pagati;
mi hanno consegnato altresì il contratto di risoluzione del contratto di locazione che porta la data del mese di settembre 2011” e che “la conduttrice ha anticipato le spese per i lavori di ripristino dei locali, distrutti dall'incendio, per conto della proprietà” (cfr. verbale di udienza del 15.9.2022) e
- della teste , la quale ha affermato che “conosco questo documento Testimone_3
(doc. 2 fasc. primo grado ndr); RM (significa ) e Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 6.597,00 è il rimborso che dovevamo ricevere da per un Parte_1 inizio di incendio, importo che andava a compensare parte dei debiti di ” CP_6
(cfr. verbale di udienza del 24.5.2022). A tale ultimo riguardo, va disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste
, in quanto socia accomandante di atteso che, Testimone_3 Controparte_1 per un verso, l'eccezione di nullità della deposizione non è stata ribadita da Pt_1 in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, sicché
[...]
l'eccezione formulata nel presente giudizio è inammissibile;
per altro verso, sussiste la capacità a testimoniare del socio accomandante nel giudizio in cui è parte la società in accomandita semplice e, più in generale, del socio di società di capitali, di guisa che l'eccezione formulata in sede di gravame è infondata nel merito (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
21.11.2023, n. 32229; Cass. Civ., Sez. II, 16.4.2013, n. 9188; Cass. Civ., Sez. I,
10.5.2010, n. 11314).
Dai rilievi che precedono discende la sussistenza della prova di una compensazione intervenuta fra il credito di per canoni scaduti e non pagati e il Controparte_1 controcredito di IB ZA per il rimborso dei costi sostenuti per la riparazione del danno e, dunque, la prova che abbia effettivamente sopportato i Controparte_1 costi di ripristino a seguito di incendio, suscettibili di indennizzo ai sensi dell'art.
2.1. lett. b) della polizza di assicurazione in essere fra le parti (doc. 3 fasc. primo grado doc. 1 fasc. primo grado . Parte_1 Controparte_1
In tale contesto, il riferimento dell'appellante all'indennizzo percepito da CP_5 dalla propria compagnia di assicurazione è privo di rilievo, giacché l'importo di
[...] tale indennizzo (pari a Euro 2.311,00) non coincide con l'importo liquidato da
[...]
– e dunque è inferiore alla misura dei costi sostenuti per la Parte_1 riparazione del danno (pari a Euro 6.597,00) – e, in ogni caso, tale indennizzo è stato corrisposto a titolo di ristoro del “rischio locativo” (doc. 6 fasc. primo grado Pt_1
e, dunque, per una voce di danno diversa rispetto a quella oggetto della polizza
[...] assicurativa stipulata fra e che Controparte_1 Parte_1 riguardava “le spese sostenute per la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati:
pag. 7/10 (…) dall'Assicurato o da terzi per suo ordine o nel suo interesse” (doc. 3 fasc. primo grado doc. 1 fasc. primo grado . Parte_1 Controparte_1
Parimenti, è irrilevante il riferimento dell'appellante al contratto di locazione concluso fra e IB ZA, in quanto estraneo al rapporto assicurativo Controparte_1 intercorrente fra e Parte_1 Controparte_1
Le previsioni di tale contratto in punto danni all'immobile locato assumono rilievo, al più, ai fini della surrogazione di in quanto consentono di individuare il Parte_1 soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c. e, in particolare, di valutare se IB
ZA, estranea al rapporto assicurativo con fosse tenuta, per contratto, a Parte_1 rispondere dell'incendio, quale evento concretante il rischio assicurato imputabile alla stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 29.9.2014, n. 20481).
In conclusione, sussistendo la prova che ha effettivamente Controparte_1 sopportato i costi di ripristino del danno cagionato dall'incendio, la stessa ha diritto all'indennizzo, come ritenuto dal primo giudice, di guisa che sono infondate le domande di ripetizione d'indebito e di ingiustificato arricchimento formulate da
[...]
a distanza di quasi dieci anni dall'intervenuto pagamento della somma. Parte_1
Il motivo di gravame deve, pertanto, essere rigettato.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, che aveva computato anticipazioni per Euro 280,00 non riportate nella nota spese di e Controparte_1 comunque non dovute, in quanto non sostenute da tale parte processuale. L'appellante ha lamentato, altresì, l'eccessiva onerosità della liquidazione degli onorari
(quantificati in Euro 5.077,00), alla luce del valore della causa (pari a Euro 6.597,00), del numero e complessità delle questioni trattate e del limitato impegno processuale richiesto per la redazione degli scritti difensivi. Infine, l'appellante ha chiesto, in caso di conferma della sentenza impugnata, la compensazione totale o parziale delle spese liquidate dal primo giudice e, in subordine, la riduzione del loro ammontare. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando la correttezza della liquidazione degli onorari, effettuata dal giudice di prime cure sulla base dei valori medi e riconoscendo l'erroneità della liquidazione dell'importo di Euro 280,00 a titolo di anticipazioni.
Rileva la Corte che correttamente le spese di lite del giudizio di primo grado sono state poste a carico di secondo il principio di soccombenza di cui Parte_1 all'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è stata effettuata sulla base dei valori medi previsti dalle Tabelle allegate al D.M. 55/14 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento (da
Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), determinato in relazione al petitum (pari a Euro
6.597,00; cfr. sul tema, Cass. Civ. n. 15857/2019).
Come è noto, i valori medi costituiscono la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale, in relazione alla quale il giudice non è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso, sussistendo l'onere di motivazione pag. 8/10 solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (cfr. Cass. Civ., Sez. VI,
13.5.2022, n. 15392; Cass. Civ., Sez. VI, 1.6.2020, n. 10343). Per contro, la voce “esborsi” (pari a Euro 280,00) non è dovuta, come riconosciuto anche da la quale non l'ha anticipata, sicché essa deve essere Controparte_1 detratta dall'importo complessivo delle spese di lite liquidate dal primo giudice.
3. In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata in punto spese di lite, limitatamente all'importo di Euro 280,00 - liquidato dal Tribunale a titolo di esborsi - di cui deve essere disposta la restituzione all'appellante da parte dell'appellata. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante Parte_1 deve essere condannata, per la sua soccombenza, da considerarsi determinante sulla base del principio di causalità, alla loro rifusione nei confronti dell'appellata (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 2.7.2008, n. 18173; Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2006, n. 25141).
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M.
55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, da distrarsi in favore del difensore della parte appellata, che si è dichiarato antistatario. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
4. Infine, ritiene la Corte che neppure sussistano i presupposti per la condanna di
[...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come richiesto da Parte_1 Controparte_1 nella comparsa di costituzione e nelle note conclusive.
In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n.
3003/14) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n.
7901/18), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22).
pag. 9/10 Nel presente giudizio, a fronte della sinteticità della motivazione e della parziale erroneità della liquidazione delle spese di lite, la condotta processuale di
[...]
– che ha instaurato il presente giudizio, lamentando, fra l'altro, il difetto Parte_1 di motivazione e l'erroneità della liquidazione delle spese di lite – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1619/2023, pronunciata dal Tribunale Parte_1 di Monza in data 10.7.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello limitatamente alla somma di Euro 280,00, di cui dispone la restituzione a a cura di Parte_1 Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per Parte_1 compensi in Euro 3.966,00 in favore di oltre rimborso Controparte_1 forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Alessandra Arceri Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 408/2024, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 7.2.2024
DA
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale elettivamente domiciliata in Monza (MB), Vicolo Bellani n. 1, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Fabio Molteni, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Alberto Guidoni, come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante , elettivamente domiciliata in Cornate d'Adda (MB), Via Volta CP_2
n. 6, presso lo studio dell'Avv. Fabio Quadri, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito: accertata l'inesistenza di qualsiasi diritto all'indennizzo erroneamente liquidato dalla (oggi “ Controparte_3 Controparte_1
) e l'indebito rifiuto opposto da quest'ultima all'invocata restituzione delle
[...] somme indebitamente trattenute, per il combinato disposto degli artt. 1882, 1904, 2033 e, in subordine, 2041 c.c. (o come meglio visto e ritenuto dall'Ill.mo Giudicante), in riforma dell'impugnata sentenza n. 1619/2023 del Tribunale di Monza, condannare l'appellata a rifondere all'attrice la somma di € 6.597,00, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati dalla data dell'erogato ristoro (30.09.2011) o, in via gradata, dalla data del primo atto di costituzione in mora trasmesso alla convenuta
(6.04.2020), sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi che la sentenza di primo grado fosse dall'Ecc.ma Corte territoriale ambrosiana ritenuta meritevole di conferma nel merito, dichiarare comunque la compensazione totale o parziale delle spese liquidate dal primo giudice in favore dell'appellata o, in estremo subordine, disporne la congrua riduzione, in quanto di ammontare eccessivo rispetto al valore della lite, al ridotto numero e alla scarsa complessità delle questioni trattate, nonché all'effettiva consistenza delle attività difensive svolte dalla convenuta, escludendo in ogni caso l'addebito di “280,00 €” a titolo di “esborsi”, poiché non sostenuti dalla controparte.
In via istruttoria: assumere i mezzi di prova rubricati dalla nelle memorie Parte_1 ex art. 183, VI comma, n.ri 2 e 3, c.p.c., non ammessi dal giudice di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria ed accertamento, così dichiarare e provvedere:
Nel merito, in via principale:
- Respingersi il proposto appello per i motivi tutti esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, nei limiti sopra indicati.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 22.4.2021, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Monza per sentirla Controparte_1 condannare alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di Euro 6.597,00, versata a quest'ultima a titolo di indennizzo per i danni subiti in conseguenza di un incendio occorso nell'immobile di proprietà della convenuta, sito in Cornate d'Adda (MB), via Manzoni n. 53. L'attrice deduceva che:
- in data 25.02.2011, nell'edificio sito in Cornate d'Adda, via Manzoni 35, di proprietà della convenuta e condotto in locazione alla società IB ZA S.n.c. - che ivi esercitava l'attività di pizzeria - si era sviluppato un incendio che aveva causato la rottura di una tubazione d'acqua e ingenti danni da bagnamento alle pareti, agli impianti del ristorante e al plafone del supermercato sottostante;
- aveva sporto denuncia alla propria compagnia di assicurazione Controparte_1
( , chiedendo di essere indennizzata per i danni subiti e il Parte_1 perito di aveva stimato il danno indennizzabile nella misura Parte_1 di Euro 6.597,00, evidenziando, tuttavia, che i costi per il ripristino dell'immobile erano stati sostenuti dalla conduttrice IB ZA S.n.c.;
pag. 2/10 - in data 30.9.2011, in persona del liquidatore incaricato Parte_1 della gestione del sinistro, aveva corrisposto a per mera Controparte_1 disattenzione, la somma di Euro 6.597,00;
- la riparazione dell'immobile commerciale a cura e spese della locataria escludeva che potesse avere subito un pregiudizio patrimoniale idoneo a Controparte_1 giustificare la corresponsione dell'indennizzo, sicché sussisteva il diritto di
[...] alla ripetizione della somma versata, ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, in Parte_1 subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie e deducendo che i costi per il ripristino dell'immobile erano stati anticipati dalla conduttrice IB ZA S.n.c. - che aveva eseguito, in via d'urgenza, le necessarie riparazioni dei danni al fine di riprendere in tempi rapidi l'attività di ristorazione - ed erano stati successivamente rimborsati a quest'ultima mediante compensazione con crediti vantati da per canoni di locazione, scaduti e non pagati. Controparte_1
3. Il Tribunale di Monza, con sentenza pronunciata in data 10.7.2023 (sentenza n.
1619/2023 pubblicata in data 11.7.2023), rigettava le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite alla parte convenuta (liquidate in Euro
5.357,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge).
4. ha appellato la sentenza di primo grado davanti a questa Parte_1
Corte, articolando due motivi di gravame:
1) Apparenza della motivazione;
2) Erroneità ed eccessività della liquidazione delle spese di lite.
5. si è costituita in giudizio, contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 29.5.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., al 9.7.2025, assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive. Tale udienza e il termine a difesa sono stati poi anticipati e all'udienza collegiale del 21.5.2025, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello ha lamentato l'assenza di Parte_1 motivazione della sentenza impugnata, che riporta esclusivamente i fatti di causa e le contrapposte tesi difensive senza illustrare i presupposti logico-giuridici posti a fondamento del rigetto delle domande attoree. L'appellante ha lamentato, in particolare, l'omessa disamina, da parte del Tribunale, delle circostanze di fatto pacifiche fra le parti e, segnatamente, la sottoscrizione, da parte di di una polizza assicurativa a copertura dei soli danni da Controparte_1
pag. 3/10 incendio, non comprensivi di altre garanzie, la riparazione dei danni a cura della locataria IB ZA e l'impiego, da parte di della somma Controparte_1 incassata a titolo di indennizzo per la copertura di voci – le pigioni insolute – non rientranti nella polizza assicurativa. L'appellante ha rilevato, poi, che il rigetto delle domande attoree non era corroborato da alcun elemento di prova e, in particolare, ha evidenziato che il conteggio dei canoni di locazione (doc. 2 fasc. primo grado) era privo di sottoscrizione ed Controparte_1 era un documento di formazione unilaterale, sicché il relativo credito di
[...]
era del tutto indimostrato;
inoltre, il verbale di rilascio dell'immobile (doc. CP_1
3 fasc. primo grado) contenente un accordo fra la locatrice e la Controparte_1 conduttrice in ordine alla restituzione della somma di Euro 6.597,00 da parte della prima in favore della seconda era privo di data certa. L'appellante ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della deposizione di - Tes_1 socia di e, all'epoca dell'incendio, socia accomandante di Controparte_1 [...]
- in quanto portatrice di un interesse concreto e attuale alla lite. Controparte_3
Ha rilevato, inoltre, che il contratto di locazione fra e IB ZA Controparte_1 prevedeva l'esonero del locatore da ogni responsabilità per eventuali danni causati da allagamenti, infiltrazioni e simili, l'esclusiva responsabilità del conduttore verso il locatore e i terzi per i danni causati da sua colpa e l'obbligo del conduttore di assicurarsi in maniera idonea per i rischi locativi (in particolare, per l'incendio), escludendo qualsiasi rivalsa o ricorso verso il locatore, con la conseguenza che quest'ultimo non era tenuto a rispondere dei danni derivanti da incendio della cosa locata, rispetto ai quali
IB ZA si era riconosciuta, in sede contrattuale, unica responsabile. L'appellante, a sostegno dell'accoglimento dell'appello, ha rilevato che l'erogazione dell'indennizzo, ai sensi degli artt. 1882, 1904 e 1905 c.c., era subordinata ad una duplice condizione (sussistenza di un danno sofferto dall'assicurato e inclusione del pregiudizio fra le garanzie della polizza) non ricorrente nel caso di specie, in quanto non aveva subito alcuna diminuzione patrimoniale, essendo il Controparte_1 danno stato riparato in via esclusiva da IB ZA, che, a sua volta, aveva ottenuto un indennizzo dalla propria compagnia di assicurazione ( , laddove Controparte_4
l'inadempimento contrattuale di IB ZA al pagamento del canone di locazione esulava completamente dalle previsioni di polizza. Infine, l'appellante ha evidenziato l'inverosimiglianza di un accordo fra
[...]
e IB ZA per il rimborso, da parte della prima, dei costi sopportati dalla CP_1 seconda per i lavori di ristrutturazione a seguito dell'incendio, atteso che IB ZA aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione . Controparte_4
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, Controparte_1 rilevando che aveva liquidato l'indennizzo, ai sensi dell'art. Parte_1
2.1 lett. b) della polizza di assicurazione - che prevedeva l'indennizzo per i danni arrecati ai beni assicurati dall'assicurato o da terzi - e che era provato il rimborso a IB
ZA, da parte della stessa degli esborsi sostenuti dalla prima per il Controparte_1 ripristino dei danni occorsi al fabbricato a seguito dell'incendio del 25.2.2011, rimborso pag. 4/10 che era avvenuto mediante compensazione con crediti vantati per canoni di locazione
(scaduti e non corrisposti), circostanza di cui era a conoscenza. Parte_1
L'appellata ha invocato la capacità a testimoniare di , quale socia di società Tes_1 di capitali e, comunque, l'inammissibilità della relativa eccezione, non riproposta dalla controparte in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado. L'appellata ha evidenziato l'infondatezza del riferimento operato dall'appellante alle previsioni del contratto di locazione concernenti l'esonero di responsabilità del locatore, non essendo stata accertata, nel caso di specie, la colpa della conduttrice IB ZA, che, ai sensi delle disposizioni contrattuali, esonerava il locatore dai danni causati all'immobile. L'appellata ha dedotto, infine, che era al corrente della polizza assicurativa Parte_1 stipulata da IB ZA con e, in ogni caso, che tale rapporto Controparte_4 assicurativo esulava dal presente giudizio, concernente il rapporto assicurativo fra e la propria compagnia assicuratrice, fermo restando che Controparte_1 Pt_1 avrebbe potuto e dovuto intraprendere un'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916
[...]
c.c. nei confronti di IB ZA, come indicato dallo stesso fiduciario di Parte_1 nella relazione peritale di stima del danno (doc. 4 fasc. primo grado). Parte_1
Il motivo di gravame non è fondato e non appare meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
Preliminarmente, con riguardo alla lamentata nullità della sentenza per difetto di motivazione, va rilevato che è possibile ravvisare l'assenza di motivazione o una
"motivazione apparente" nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi seguita dal giudice.
Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. sul tema, Cass. Civ., n. 33961/2022;
Cass. Civ., n. 27501/2022; Cass. Civ., n. 395/2021; Cass. Civ., n. 26893/2020; Cass.
Civ., n. 22598/2018 e Cass. Civ., n. 23940/2017).
E' noto, poi, che giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. non è indispensabile che la motivazione prenda in esame tutte le argomentazioni svolte dalle parti al fine di condividerle o confutarle, essendo necessario e sufficiente, invece, che il giudice abbia comunque indicato le ragioni del proprio convincimento in modo tale da rendere evidente che tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse siano state implicitamente rigettate (cfr., Cass. Civ., n. 956/2023; Cass. Civ., n. 33961/2022;
Cass. Civ., n. 29860/2022; Cass. Civ., n. 3126/2021 e Cass. Civ., n. 25509/2014).
Nel caso di specie, la motivazione resa dall'impugnata sentenza sul rigetto della domanda di ripetizione formulata da ai sensi degli artt. Parte_1
2033 e 2041 c.c., risulta dotata della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di pag. 5/10 diritto e di una esposizione logica, seppure molto sintetica, che consente di cogliere il percorso argomentativo che ha portato il Tribunale a rigettare la tesi dell'appellante.
Il primo giudice, infatti, dopo avere ricostruito la vicenda fattuale, ha ritenuto dimostrato, a cura di che i costi di ripristino dell'immobile Controparte_1 erano stati solo anticipati da IB ZA e che aveva rimborsato tali Controparte_1 costi, portandoli in compensazione con i crediti vantati nei confronti della stessa IB
ZA per canoni di locazione scaduti e non corrisposti. Tale circostanza valeva, secondo il giudice di prime cure, a ritenere sussistente il diritto di Controparte_1 all'indennizzo, con conseguente infondatezza della domanda di ripetizione formulata dall'attrice – odierna appellante – ai sensi degli artt. 2033 c.c. e 2041 c.c. Dal che discende l'insussistenza della lamentata nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Ciò premesso, il motivo di appello non risulta fondato anche sotto il profilo dell'insussistenza del diritto di all'indennizzo assicurativo. Controparte_1
Rileva la Corte che ha formulato, in via principale, una Parte_1 domanda di ripetizione di indebito e, pertanto, aveva l'onere di dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa giustificativa di detto pagamento
(Cass. Civ., Sez. II, 27.11.2018, n. 30713; Cass. Civ., Sez. III, 13.11.2003, n. 17146). Pacifico l'avvenuto versamento della somma di cui è chiesta la ripetizione, l'appellante ha dedotto, con riguardo al motivo dell'assenza di causa giustificativa del pagamento, l'insussistenza del diritto di all'indennizzo, non avendo Controparte_1 quest'ultima patito alcun danno in conseguenza dell'incendio, giacché i costi di ripristino erano stati sostenuti interamente dalla conduttrice Controparte_5
La circostanza che i costi di ripristino siano stati sostenuti interamente da CP_5
è pacifica fra le parti e, in ogni caso, è documentalmente provata (doc. 4 e 5 fasc.
[...] primo grado . ha, tuttavia, dedotto di avere rimborsato Parte_1 Controparte_1
a tali costi – solo anticipati da quest'ultima per consentire la Controparte_5 tempestiva ripresa della propria attività di ristorazione – mediante compensazione con il maggior credito vantato nei confronti di IB ZA per canoni di locazione scaduti e non pagati.
Ritiene la Corte che dalla documentazione versata in atti emerga la prova che
[...] abbia effettivamente sostenuto i costi di riparazione del danno cagionato CP_1 dall'incendio.
A tale riguardo, viene in rilievo la nota del 30.11.2011 di Controparte_3 indirizzata a IB ZA e denominata “Estratto conto al 30 settembre 2011 per canoni di locazione e spese relative all'immobile a voi locato”, che riporta alla voce “rimborso Pa danni da (da ricevere)” l'importo di Euro 6.597,00, importo che viene scomputato dal credito vantato da nei confronti di quantificato, al Controparte_1 CP_5 netto di tale detrazione, in complessivi Euro 20.800,00 (doc. 2 fasc. primo grado
[...]
). Il medesimo importo del credito è riportato, altresì nella scrittura privata CP_1 sottoscritta fra e IB ZA all'atto del rilascio dell'immobile da Controparte_1 parte di quest'ultima (doc. 3 fasc. primo grado . Controparte_1
pag. 6/10 Le deduzioni dell'appellante in ordine alla formazione unilaterale – da parte di
[...]
– della citata nota del 30.11.2011 e all'assenza di data certa della scrittura CP_1 privata di rilascio dell'immobile sono superate dalla deposizione:
- del teste commercialista di il quale ha affermato Tes_2 Controparte_1 che “la somma di € 6.597,00 è la somma pagata dall'assicurazione alla proprietà, somma che è stata portata in diminuzione del debito per canoni di locazioni scaduti e non ancora pagati;
mi hanno consegnato altresì il contratto di risoluzione del contratto di locazione che porta la data del mese di settembre 2011” e che “la conduttrice ha anticipato le spese per i lavori di ripristino dei locali, distrutti dall'incendio, per conto della proprietà” (cfr. verbale di udienza del 15.9.2022) e
- della teste , la quale ha affermato che “conosco questo documento Testimone_3
(doc. 2 fasc. primo grado ndr); RM (significa ) e Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 6.597,00 è il rimborso che dovevamo ricevere da per un Parte_1 inizio di incendio, importo che andava a compensare parte dei debiti di ” CP_6
(cfr. verbale di udienza del 24.5.2022). A tale ultimo riguardo, va disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare della teste
, in quanto socia accomandante di atteso che, Testimone_3 Controparte_1 per un verso, l'eccezione di nullità della deposizione non è stata ribadita da Pt_1 in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, sicché
[...]
l'eccezione formulata nel presente giudizio è inammissibile;
per altro verso, sussiste la capacità a testimoniare del socio accomandante nel giudizio in cui è parte la società in accomandita semplice e, più in generale, del socio di società di capitali, di guisa che l'eccezione formulata in sede di gravame è infondata nel merito (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
21.11.2023, n. 32229; Cass. Civ., Sez. II, 16.4.2013, n. 9188; Cass. Civ., Sez. I,
10.5.2010, n. 11314).
Dai rilievi che precedono discende la sussistenza della prova di una compensazione intervenuta fra il credito di per canoni scaduti e non pagati e il Controparte_1 controcredito di IB ZA per il rimborso dei costi sostenuti per la riparazione del danno e, dunque, la prova che abbia effettivamente sopportato i Controparte_1 costi di ripristino a seguito di incendio, suscettibili di indennizzo ai sensi dell'art.
2.1. lett. b) della polizza di assicurazione in essere fra le parti (doc. 3 fasc. primo grado doc. 1 fasc. primo grado . Parte_1 Controparte_1
In tale contesto, il riferimento dell'appellante all'indennizzo percepito da CP_5 dalla propria compagnia di assicurazione è privo di rilievo, giacché l'importo di
[...] tale indennizzo (pari a Euro 2.311,00) non coincide con l'importo liquidato da
[...]
– e dunque è inferiore alla misura dei costi sostenuti per la Parte_1 riparazione del danno (pari a Euro 6.597,00) – e, in ogni caso, tale indennizzo è stato corrisposto a titolo di ristoro del “rischio locativo” (doc. 6 fasc. primo grado Pt_1
e, dunque, per una voce di danno diversa rispetto a quella oggetto della polizza
[...] assicurativa stipulata fra e che Controparte_1 Parte_1 riguardava “le spese sostenute per la riparazione dei danni arrecati ai beni assicurati:
pag. 7/10 (…) dall'Assicurato o da terzi per suo ordine o nel suo interesse” (doc. 3 fasc. primo grado doc. 1 fasc. primo grado . Parte_1 Controparte_1
Parimenti, è irrilevante il riferimento dell'appellante al contratto di locazione concluso fra e IB ZA, in quanto estraneo al rapporto assicurativo Controparte_1 intercorrente fra e Parte_1 Controparte_1
Le previsioni di tale contratto in punto danni all'immobile locato assumono rilievo, al più, ai fini della surrogazione di in quanto consentono di individuare il Parte_1 soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c. e, in particolare, di valutare se IB
ZA, estranea al rapporto assicurativo con fosse tenuta, per contratto, a Parte_1 rispondere dell'incendio, quale evento concretante il rischio assicurato imputabile alla stessa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 29.9.2014, n. 20481).
In conclusione, sussistendo la prova che ha effettivamente Controparte_1 sopportato i costi di ripristino del danno cagionato dall'incendio, la stessa ha diritto all'indennizzo, come ritenuto dal primo giudice, di guisa che sono infondate le domande di ripetizione d'indebito e di ingiustificato arricchimento formulate da
[...]
a distanza di quasi dieci anni dall'intervenuto pagamento della somma. Parte_1
Il motivo di gravame deve, pertanto, essere rigettato.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'erroneità della liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, che aveva computato anticipazioni per Euro 280,00 non riportate nella nota spese di e Controparte_1 comunque non dovute, in quanto non sostenute da tale parte processuale. L'appellante ha lamentato, altresì, l'eccessiva onerosità della liquidazione degli onorari
(quantificati in Euro 5.077,00), alla luce del valore della causa (pari a Euro 6.597,00), del numero e complessità delle questioni trattate e del limitato impegno processuale richiesto per la redazione degli scritti difensivi. Infine, l'appellante ha chiesto, in caso di conferma della sentenza impugnata, la compensazione totale o parziale delle spese liquidate dal primo giudice e, in subordine, la riduzione del loro ammontare. L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di gravame, rilevando la correttezza della liquidazione degli onorari, effettuata dal giudice di prime cure sulla base dei valori medi e riconoscendo l'erroneità della liquidazione dell'importo di Euro 280,00 a titolo di anticipazioni.
Rileva la Corte che correttamente le spese di lite del giudizio di primo grado sono state poste a carico di secondo il principio di soccombenza di cui Parte_1 all'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è stata effettuata sulla base dei valori medi previsti dalle Tabelle allegate al D.M. 55/14 e succ. mod. per lo scaglione di riferimento (da
Euro 5.201,00 a Euro 26.000,00), determinato in relazione al petitum (pari a Euro
6.597,00; cfr. sul tema, Cass. Civ. n. 15857/2019).
Come è noto, i valori medi costituiscono la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale, in relazione alla quale il giudice non è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso, sussistendo l'onere di motivazione pag. 8/10 solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (cfr. Cass. Civ., Sez. VI,
13.5.2022, n. 15392; Cass. Civ., Sez. VI, 1.6.2020, n. 10343). Per contro, la voce “esborsi” (pari a Euro 280,00) non è dovuta, come riconosciuto anche da la quale non l'ha anticipata, sicché essa deve essere Controparte_1 detratta dall'importo complessivo delle spese di lite liquidate dal primo giudice.
3. In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata in punto spese di lite, limitatamente all'importo di Euro 280,00 - liquidato dal Tribunale a titolo di esborsi - di cui deve essere disposta la restituzione all'appellante da parte dell'appellata. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante Parte_1 deve essere condannata, per la sua soccombenza, da considerarsi determinante sulla base del principio di causalità, alla loro rifusione nei confronti dell'appellata (cfr. Cass.
Civ., Sez. I, 2.7.2008, n. 18173; Cass. Civ., Sez. III, 27.11.2006, n. 25141).
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M.
55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata, da distrarsi in favore del difensore della parte appellata, che si è dichiarato antistatario. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
4. Infine, ritiene la Corte che neppure sussistano i presupposti per la condanna di
[...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come richiesto da Parte_1 Controparte_1 nella comparsa di costituzione e nelle note conclusive.
In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n.
3003/14) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n.
7901/18), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22).
pag. 9/10 Nel presente giudizio, a fronte della sinteticità della motivazione e della parziale erroneità della liquidazione delle spese di lite, la condotta processuale di
[...]
– che ha instaurato il presente giudizio, lamentando, fra l'altro, il difetto Parte_1 di motivazione e l'erroneità della liquidazione delle spese di lite – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1619/2023, pronunciata dal Tribunale Parte_1 di Monza in data 10.7.2023, così provvede:
1. accoglie l'appello limitatamente alla somma di Euro 280,00, di cui dispone la restituzione a a cura di Parte_1 Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per Parte_1 compensi in Euro 3.966,00 in favore di oltre rimborso Controparte_1 forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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