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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1218/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
FARRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Figline e Incisa Valdarno (FI), Via B.
Degli Innocenti n. 2;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA P_ C.F._2
GIGLIOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Poggibonsi (SI), via Privata
Sardelli, n. 1;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di ZZ
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 14.03.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue: “1) Affidamento esclusivo alla madre della minore , con Persona_1
collocamento presso la madre;
2) Versamento alla Signora da parte del Parte_1 P_
della somma mensile di Euro 300,00 per il mantenimento della figlia da versare entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di ZZ , considerando come ivi previsto la mensa spesa straordinaria. Si chiede che il Tribunale disponga il versamento del 50% delle spese della mensa documentate dalla data del deposito del presente ricorso;
3) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre in qualità di genitore collocatario, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4672/25 del 22/02/2025, mentre le detrazioni fiscali al 50% tra i genitori. Poiché continua a prendere la metà dell'assegno P_
(che comunque già il Tribunale nel precedente decreto aveva attribuito alla anche alla luce Parte_1 dell'orientamento consolidato della Su prema Corte, si chiede che il Tribunale condanni il P_ alla restituzione delle somme percepite con l'AU dalla data dell'inizio del percepimento fino alla cessazione, o nelle denegata ipotesi dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
4) Condannare alle spese e competenze della presente causa, alla quale la P_
ricorrente è stata costretta per il comportamento dallo stesso tenuto nei tre anni successivi al primo decreto, nei quali ha pagato come e quando ha voluto mantenimento e spese ed ha altresì preso la minore sempre come e quando ha voluto, portando anche una instabilità nella piccola che Per_1 stante l'età della crescita può indurre anche a problemi comportamentali e relazionali che la madre vuole assolutamente evitare per il bene della figlia. 5) Infine-non certo per importante-sul diritto di visita ed i rapporti padre figlia non è possibile prendere alcuna posizione poiché i SS non hanno depositata la relazione prevista per il 28 febbraio 2025. 6) Si deposita mail dell'AS Ferrario che in risposta ad una mail della sottoscritta dichiara di doverla ancora finire. Pertanto le conclusioni sul punto potranno essere rassegnate solo con la memoria conclusionale.”, mentre la parte resistente ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate in data 14.03.2025 ovvero secondo le seguenti conclusioni: “si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito e concluso anche in via istruttoria nei precedenti scritti difensivi e nelle note di trattazione scritte depositate il 19.11.2024 per l'udienza istruttoria del 21.11.2024, che qui devono intendersi integralmente trascritte ed insiste nell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta e nel rigetto del ricorso avversario perché inammissibile oltre che del tutto infondato per i motivi ivi esposti.”.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 07.06.2024 la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale disponesse la modifica degli accordi contenuti trasfusi nel decreto n. 919/2021 del 08/03/2021 di questo Tribunale nel senso di disporre l'affidamento esclusivo ed il collocamento prevalente presso la madre della figlia minore , nata a NT (AR) in [...] Persona_1
08.11.2018, di anni 6, dalla relazione sentimentale intercorsa fra la ricorrente ed il resistente P_
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il padre non avrebbe ottemperato agli accordi
[...]
contenuti nel precedente provvedimento - il quale stabiliva l'affidamento condiviso di ed il suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre - non rispettando il diritto di visita stabilito e versando sporadicamente l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, concordato in € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Consiglio Nazionale Forense. Nel suddetto provvedimento, inoltre, le parti avevano concordato che l'assegno unico sarebbe stato percepito integralmente della madre, previa autorizzazione del padre.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto che il resistente non si sarebbe mai interessato né degli aspetti economici né di quelli morali relativi alla cura della figlia minore Per_1
Per tali motivi, la sig.ra ha chiesto, in ricorso, che venisse disposto l'affidamento esclusivo Parte_1
della figlia minore alla madre, nonché che venisse posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore di pari ad € 300,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese sostenute per il pagamento della retta della mensa di come da Protocollo del Consiglio Nazionale Forense. La ricorrente ha altresì Per_1 chiesto di poter percepire integralmente l'assegno unico, in quanto tale statuizione era già stata prevista nelle condizioni concordate ma successivamente disattesa dal sig. , e le detrazioni fiscali al P_
50% tra i genitori. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 13.08.2024 il resistente
, il quale ha chiesto che il Tribunale rigettasse il ricorso e confermasse l'affido P_
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, precisando che non sarebbero sussistenti i Per_1
presupposti per la modifica, nel senso dell'affido monogenitoriale, richiesta dalla parte ricorrente, essendosi lo stesso sempre occupato degli aspetti economici e morali della vita di Per_1
Il sig. ha rappresentato tuttavia di essere attualmente in difficoltà economica e per tale motivo P_ di essere stato costretto, talvolta, a versare alla ricorrente solo parzialmente l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, rappresentando altresì una situazione di lontananza dall'abitazione della figlia, abitando lontano da quest'ultima, a circa 80 km, ovvero a Poggibonsi (SI), e dovendo versare un pagina 3 di 12 assegno di mantenimento anche in favore di altre due figlie minori, avute da un precedente matrimonio.
Il sig. , inoltre, ha rappresentato che per il recupero di tali somme non versate la ricorrente P_
avrebbe intrapreso nei suoi confronti una procedura esecutiva.
Il resistente ha altresì rappresentato che fra le parti vi sarebbe una difficoltà comunicativa sin dalla fine del 2023, ovvero sin da quando è cessata la relazione sentimentale, e che la dal momento Parte_1 dell'interruzione della convivenza, non avrebbe più permesso al di trascorrere serenamente P_
del tempo con la figlia Per_1
Pertanto, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma di quanto stabilito nel decreto del
08.03.2021, nonché che l'assegno unico venisse ripartito al 50% fra i genitori. In via riconvenzionale, il sig. ha chiesto che l'assegno di mantenimento in favore di venisse ridotto da € 250,00 P_ Per_1
mensili ad € 200,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e sentite le parti all'udienza
19/09/2024, il Tribunale ha conferito mandato ai Servizi Sociali di UC (AR), con l'ausilio dei
Servizi Sociali del Comune di Poggibonsi (SI), di compiere una indagine socio-familiare sulle condizioni di vita della minore ed il suo rapporto con entrambe le figure genitoriali, fissando la successiva udienza per la rimessione della causa in decisione.
A seguito del deposito, ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., delle note di precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle repliche, all'udienza del 14.05.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. così come richiesto da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, il Tribunale, considerate sia le allegazioni delle parti che quanto emerso in corso di causa e, in particolare, quanto rappresentato dai Servizi Sociali di UC (AR) nella relazione depositata in data 17.03.2025, ritiene di dover rigettare la domanda di affido esclusivo della figlia minore alla madre, avanzata dalla ricorrente. Per_1
Nel caso di specie, i Servizi Sociali di UC (AR), nella loro relazione, non hanno rilevato alcun elemento pregiudizievole nel rapporto del padre con la figlia minore tale da giustificare un affido monogenitoriale alla madre. Tuttavia, i Servizi hanno rappresentato che sussistono, effettivamente, alcune problematiche nella gestione delle visite del padre, dovute principalmente alla distanza fra i luoghi di residenza e di lavoro del padre, il quale abita a Poggibonsi (SI) e lavora a Tavernelle in Val di
Pesa (FI), ed il luogo di residenza di ovvero NT (AR). Per_1
Inoltre, i Servizi Sociali hanno evidenziato una certa difficoltà di dialogo e collaborazione fra i genitori che si riflette in una macchinosa organizzazione del calendario di permanenza di con entrambi Per_1
i genitori.
pagina 4 di 12 In ordine alla situazione di gli stessi Servizi, nelle loro conclusioni, hanno rappresentato che Per_1
appare una bambina socievole e serena. Frequenta la scuola con serenità ed ha un buon Per_1
rapporto con entrambi i genitori. Evidente un rapporto più solido con la madre, con la quale trascorre la maggior parte del tempo e la quale si dedica maggiormente alla bambina, che la porta ad avere ben presente i bisogni della figlia in base all'età. I genitori non sono ancora riusciti a trovare un canale di comunicazione sereno, la madre ha ancora aspettative nei confronti dell'ex compagno sulla sua idea di padre, quest'ultimo cerca di destreggiarsi fra il lavoro e la gestione delle tre figlie secondo le sue possibilità considerata anche la distanza.” (cfr. pag. 3 della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
UC depositata in data 17.03.2025).
Anche dalla relazione redatta in data 24.02.2025 dai docenti della scuola frequentata da , è Per_1 emerso che “La bambina si rapporta in modo corretto con i pari, mostrandosi fiduciosa e affettuosa sia con questi ultimi che con le insegnanti. (…) M. parla in modo sereno di entrambi i genitori, raccontando piccoli episodi del proprio vissuto quotidiano. Con regolarità la madre si occupa di venire a prendere la bambina a scuola, in sua assenza sono presenti i nonni materni. Durante i ricevimenti i genitori hanno partecipato in modo congiunto all'incontro con le insegnanti, mostrando interesse verso l'andamento didattico della bambina. Non emergono ad oggi criticità/difficoltà in ambito familiare, né sono state riscontrate difficoltà di comunicazione nel rapporto tra famiglia e scuola.” (cfr. relazione dell'Istituto Comprensivo G. Mazzini di Levane – NT (AR), allegata alla relazione dei Servizi Sociali del Comune di UC depositata in data 17.03.2025).
I Servizi, dunque, non hanno riscontrato condotte paterne pregiudizievoli nel rapporto con la figlia minore né una inadeguatezza genitoriale, sottolineando invece una forte difficoltà di collaborazione e dialogo fra i genitori (cfr. pag. 3 della relazione dei Servizi Sociali del Comune di UC depositata in data 17.03.2025 “Entrambi non dedicano del tempo per eventuali confronti, anche telefonici, rispetto alle esigenze della bambina e questo crea degli screzi nel momento in cui si incontrano. (…) Il servizio sociale scrivente ha suggerito ad entrambi di lavorare sulla propria genitorialità per cercare di approfondire personalmente i motivi delle loro difficoltà e il bisogno ancora presente di rivalsa sull'altro.”).
In particolare, con riguardo al padre, ed alla abitazione del nonno paterno sita a Poggibonsi (SI), nella quale il sig. si è stabilito, i Servizi hanno evidenziato che “Si fa presente che la casa del P_
signor è effettivamente piccola, ma va considerato il tempo ristretto che la bambina passa con P_
lui, anche se gli viene suggerito di trovarsi una sistemazione più grande quando sarà nelle sue possibilità.” (cfr. pag. 3 della relazione dei Servizi Sociali del Comune di UC (AR), depositata in data 17.03.2025).
pagina 5 di 12 Quanto alle conclusioni, i Servizi Sociali hanno formulato suggerimenti per consentire al padre di essere più presente nella vita della figlia minore, considerati gli ostacoli oggettivi rappresentati dalla distanza fra le abitazioni dei genitori e gli impegni lavorativi del padre: “(…) suggerendo di individuare: un orario più definito, gestire ognuno autonomamente gli oggetti e l'abbigliamento della bambina, senza fare richieste all'altro. Inoltre si suggerisce al padre di essere più presente, telefonicamente, nella vita della figlia, per mantenere saldo il loro rapporto che si limita a pochi giorni al mese.” (cfr. pag. 3 della relazione dei Servizi Sociali di UC (AR), depositata in data 17.03.2025).
Ciò posto, non appaiono integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo della minore alla madre, considerato che nel caso di specie, anche a seguito della relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di UC (AR), non è emersa una situazione di pericolo o di pregiudizio nei confronti della minore determinato dalla figura paterna, né risulta che lo stesso, attualmente, mostri disinteresse morale e materiale nei confronti della figlia, tale da poter giustificare un affido esclusivo alla madre, e dunque una deroga al regime primario dell'esercizio condiviso della genitorialità.
In punto di diritto, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto, e secondo le condizioni del momento, contrario all'interesse del minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, o di assenza tale da paralizzare la gestione concreta delle esigenze di vita della minore), che nel caso di specie non è invece emersa.
Tuttavia, essendo comunque venuta in luce una conflittualità tra le parti e una difficoltà comunicativa tra le figure genitoriali, che si traduce in concrete difficoltà nella gestione quotidiana della minore, appare opportuno che entrambe le parti vengano invitate ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, volto a ridurre i conflitti fra gli stessi e sviluppare un canale di comunicazione più disteso ed efficace, in modo tale da permettere alla minore di crescere in serenità e vivere con tranquillità il rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Dunque, il Tribunale ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori,
e , della figlia minore , nata a [...] in Parte_1 P_ Persona_1
data 08.11.2018, con collocazione prevalente presso la madre.
Ciò posto, con riguardo invece al regime di visita padre-figlia, il Tribunale ritiene di confermare sostanzialmente il regime previsto nel previgente provvedimento emesso su concorde richiesta delle parti, il quale prevedeva che “quando la bambina sarà più grande ed il padre sarà in grado di gestirla
i genitori troveranno si accordano per modalità di visita ordinaria, con fine settimana alternati,
pagina 6 di 12 suddivisione di vacanze natalizie e pasquali a metà vacanze estive nella misura di due settimane anche non consecutive per ciascun genitore, sempre liberi di intensificare le visite in accordo tra le parti”, con alcune specificazioni, che si rendono necessarie in ragione delle mutevoli allegazioni sul punto contenute negli scritti difensivi depositati in corso di giudizio.
In particolare, non essendo emersi motivi ostativi (né sostanziali richieste di modifica sul punto avanzate da alcuna delle parti, avendo la parte ricorrente unicamente richiesto al Tribunale di adottare un calendario di visita con precisazione degli orari – proposti più specificamente a pag. 6 della comparsa conclusionale -, ed avendo chiesto il resistente la conferma dell'assetto attuale) deve essere confermato che il padre potrà vedere la figlia minore a fine settimana alternati, precisando che, Per_1
in caso di disaccordo, ciò deve intendersi come segue:
- il padre prenderà la figlia il venerdì al termine delle lezioni (qualora il padre non possa riuscire, per motivi di orario lavorativo, a prendere la figlia a termine delle lezioni, dovrà comunque prelevarla presso casa della madre entro le 19:00, dando comunicazione alla madre dell'orario di arrivo almeno 3 giorni prima) e riportandola presso l'abitazione della madre la domenica alle ore 21:00,
- il padre potrà contattare telefonicamente o videotelefonicamente la figlia minore Per_1
almeno due volte alla settimana nella fascia oraria tra le 18:00 e le 20:00;
- per le vacanze natalizie e pasquali i genitori si alterneranno, salvo diverso accordo, per una settimana con un genitore dal 23 al 30 dicembre ed una settimana con l'altro dal 31 al 6 gennaio, e tre giorni a Pasqua, dal giovedì al sabato con un genitore e dalla domenica al martedì con l'altro, alternando annualmente anche le altre festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
- le vacanze estive saranno trascorse dai genitori con nella misura di almeno due Per_1
settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno,
Tale calendario di visita appare contemperare in maniera adeguata sia l'esigenza prospettata dalla madre di una regolamentazione maggiormente specifica per termini e orari sia la richiesta del resistente tesa a mantenere l'assetto attuale, non essendovi uno stravolgimento radicale del regime già delineato concordemente dalle parti nel provvedimento previgente, ma solo una sua specificazione più puntuale, considerato anche che l'assetto previgente si era mostrato sufficientemente adeguato a salvaguardare la serenità della minore (cfr. la relazione dei Servizi Sociali di UC in atti).
A tal proposito, considerato quanto da ultimo dedotto da entrambe le parti nelle note scritte depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 14.05.2025, occorre precisare che, per un verso, pagina 7 di 12 appaiono inammissibili in quanto tardive le richieste formulate dalla parte resistente di emissione di provvedimenti ex art. 473-bis.39 c.p.c. e, per altro verso, va evidenziato che non sono emersi motivi ostativi a che il diritto di visita del padre, come sopra delineato e precisato, debba essere sottoposto a limitazioni in relazione sia al pernotto che alla eventuale contemporanea presenza con il padre delle sorelle di nate da una precedente relazione paterna. Infatti, dall'indagine dei Servizi Sociali Per_1 incaricati non è emersa una inadeguatezza sanitaria dell'alloggio paterno tale da ritenere necessario comprimere il diritto della figlia e del padre alla genitorialità per una assoluta insalubrità dell'ospitalità offerta dal padre, bensì solo che si tratti di un alloggio piccolo, la cui adeguatezza va considerata anche in relazione al tempo limitato che la bambina vi trascorre (trattandosi di circa quattro pernottamenti al mese).
Ciò posto, con riguardo, invece, alle questioni economiche, la ricorrente ha chiesto che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore aumentato ad € 300,00 mensili (successivamente ancora aumentato ad € 400 negli scritti conclusionali), oltre al 50% delle spese straordinarie, da determinarsi in base al protocollo del Tribunale di ZZ, e da versare direttamente alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, nonché che la stessa potesse godere integralmente dell'assegno unico, come già previsto concordemente nel precedente provvedimento di questo Tribunale. Il resistente invece, in via riconvenzionale, ha chiesto che venisse posto a suo carico un contributo al mantenimento inferiore, pari ad € 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, da determinarsi come da protocollo del CNF già richiamato nel precedente provvedimento del Tribunale, nonché che l'assegno unico venisse ripartito al 50% fra i genitori.
Dalla documentazione reddituale in atti si evince che la ricorrente, nel periodo di imposta 2022, ha percepito un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 1.635,85 e di € 21.448,25, mentre nel periodo di imposta 2023, la sig.ra ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente e assimilati Parte_1 pari ad € 308,69 e un reddito imponibile totale pari ad € 10.389,61. Quanto invece alla situazione economica del resistente, dalla documentazione in atti emerge che lo stesso, nel periodo di imposta
2021, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 18.918,00, mentre relativamente al periodo di imposta 2022, lo stesso ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 21.073,00 e, infine, nel periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 21.219,00.
In punto di diritto, preme sottolineare che gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970, sancendo principi applicabili anche alle coppie genitoriali non coniugate, ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero “quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché
pagina 8 di 12 non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. VI, n.
18530/2020).
Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, (…), presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr. Cass. civ. Ord. n.
18608/2021).
Nel caso di specie, rispetto all'epoca dell'emissione del decreto del quale in questa sede è chiesta la modifica (2021), si ritiene che l'assetto sostanziale, dal punto di vista economico, sia rimasto globalmente invariato considerato che, sebbene il resistente abbia allegato di aver subito procedure esecutive in ragione delle esposizioni debitorie maturate, anche per il mantenimento della figlia,
l'assetto reddituale complessivo del medesimo non appare aver subito significativi mutamenti tali da giustificare una riduzione (né un aumento) dell'assegno di mantenimento, apparendo invece equilibrato mantenere l'entità del contributo già concordemente stabilito dalle parti in € 250,00, come da provvedimento di questo Tribunale, anche in considerazione dell'accresciuta età anagrafica della minore. Non si ritengono, tuttavia, neppure integrati i presupposti per un aumento dell'assegno di mantenimento, così come richiesto dalla parte ricorrente, posto che, come sopra evidenziato, l'assetto economico complessivo delle parti appare sostanzialmente equivalente a quello precedente e rilevandosi che eventuali inadempienze in ordine ai provvedimenti economici già in essere giustificano il ricorso agli strumenti predisposti dalla legge per il recupero del credito ma non giustificano un aumento del contributo al mantenimento.
Pertanto, in considerazione di tutte le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene di dover confermare l'obbligo del padre di versare alla madre la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente pagina 9 di 12 ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di
Per_1
Quanto al protocollo da applicarsi per la regolamentazione delle spese straordinarie, posto che vi è contrasto tra le parti sul punto, si evidenzia che nel 2021 concordemente le parti avevano scelto di richiamare nella regolamentazione degli aspetti economici il protocollo del Consiglio Nazionale
Forense anziché quello in uso presso il Tribunale di ZZ. Avendo effettuato una simile concorde opzione, non sono emerse motivazioni oggettive tali da indurre a ritenere, nel contrasto attuale delle posizioni dei genitori sul punto, di dover modificare quanto già concordemente scelto dalle parti
(evidenziandosi, inoltre, che la stessa parte ricorrente, che nelle conclusioni da ultimo formulate ha chiesto l'applicazione del protocollo del Tribunale di ZZ, nel ricorso introduttivo aveva invece chiesto l'applicazione del protocollo elaborato presso il CNF, cfr. pag. 5).
Nella medesima ottica, d'altronde, non si ritengono sussistenti motivi obiettivi sopravvenuti idonei a giustificare una modifica di quanto già concordemente stabilito dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, essendovi comunque una netta prevalenza dei tempi di permanenza della figlia presso la stessa. Va precisato che quanto concordemente previsto dalle parti in ordine alla percezione dell'assegno unico integralmente da parte della madre “previa autorizzazione del padre” va logicamente inteso come una concorde attribuzione dell'intero importo spettante a titolo di assegno unico alla madre, con la correlata previsione dell'impegno paterno a compilare le autorizzazioni a ciò necessarie e non può, invece, essere interpretato come una clausola tesa a consentire al padre di determinare autonomamente, secondo la sua volontà, una revoca di tale attribuzione concordemente prevista. Ciò poiché, ove intesa in quest'ultimo senso, tale clausola dell'accordo avrebbe consentito a solo uno dei genitori di poter arbitrariamente e autonomamente modificare l'assetto economico complessivamente concordato, incidendo sulla gestione delle esigenze quotidiane della minore gravanti sull'altro genitore.
A tal proposito si rileva che la parte ricorrente nella memoria conclusionale ha chiesto la restituzione delle quote di assegno unico indebitamente percepite dal sig. , in violazione del pregresso P_
accordo, allegando che nelle more il resistente avrebbe inoltrato all'INPS domanda di percezione della sua quota del 50% dell'assegno unico per la figlia.
Sul punto va rilevato che la domanda tesa alla restituzione delle somme percepite a titolo di assegno unico dall'altro genitore non appare ammissibile in questa sede in quanto non compatibile con il rito unico speciale in materia di famiglia, dal momento che attiene ad ordinarie questioni civilistiche e a rapporti pregressi di debito/credito tra le parti.
pagina 10 di 12 Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura e dell'oggetto della causa, nonché dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, bensì reciproca, in relazione alle domande dispiegate, il Tribunale ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZZ, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore nata a Persona_1
NT (AR) in data 08.11.2018, avanzata dalla parte ricorrente, per i motivi esposti in narrativa;
- conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, e , Parte_1 P_
della figlia minore nata a [...] in data [...], con Persona_1
collocamento prevalentemente presso la madre;
- invita entrambi i genitori ad intraprendere i percorsi di sostegno alla genitorialità, nell'ottica di sviluppare strategie di cooperazione maggiormente funzionali;
- regola i tempi di permanenza della figlia presso il padre a fine settimana alternati e, in Per_1
particolare, salvi migliori accordi tra i genitori, stabilisce che:
- il padre prenderà la figlia, a fine settimana alternati, il venerdì al termine delle lezioni (qualora il padre non possa riuscire, per motivi di orario lavorativo, a prendere la figlia a termine delle lezioni, dovrà comunque prelevarla presso casa della madre entro le 19:00, dando comunicazione alla madre dell'orario di arrivo almeno 3 giorni prima) e riportandola presso l'abitazione della madre la domenica alle ore 21:00,
- il padre potrà contattare telefonicamente o videotelefonicamente la figlia minore Per_1
almeno due volte alla settimana nella fascia oraria tra le 18:00 e le 20:00;
- per le vacanze natalizie e pasquali i genitori si alterneranno, salvo diverso accordo, per una settimana con un genitore dal 23 al 30 dicembre ed una settimana con l'altro dal 31 al 6 gennaio, e tre giorni a Pasqua, dal giovedì al sabato con un genitore e dalla domenica al martedì con l'altro, alternando annualmente anche le altre festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
- le vacanze estive saranno trascorse dai genitori con nella misura di almeno due Per_1
settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno,
pagina 11 di 12 - conferma a carico del resistente l'obbligo del padre di versare alla madre P_
la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente ISTAT, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di come da Per_1
Protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
- conferma la percezione integrale dell'assegno unico per la figlia in favore della Per_1
madre Parte_1
- dichiara inammissibili le richieste ex art. 473-bis.39 c.p.c. articolate dalla parte resistente con le note scritte depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 14.05.2025;
- dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla parte ricorrente relativa alla percezione di pregresse somme a titolo di assegno unico da parte del padre;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
ZZ, così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. ED EST.
dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1218/2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
FARRI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Figline e Incisa Valdarno (FI), Via B.
Degli Innocenti n. 2;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. TIZIANA P_ C.F._2
GIGLIOTTI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Poggibonsi (SI), via Privata
Sardelli, n. 1;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di ZZ
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di regolamentazione delle condizioni dell'esercizio della responsabilità genitoriale - modifica
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Con note di precisazione delle conclusioni depositate in data 14.03.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come segue: “1) Affidamento esclusivo alla madre della minore , con Persona_1
collocamento presso la madre;
2) Versamento alla Signora da parte del Parte_1 P_
della somma mensile di Euro 300,00 per il mantenimento della figlia da versare entro il Per_1
giorno 10 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie che si rendano necessarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di ZZ , considerando come ivi previsto la mensa spesa straordinaria. Si chiede che il Tribunale disponga il versamento del 50% delle spese della mensa documentate dalla data del deposito del presente ricorso;
3) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre in qualità di genitore collocatario, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4672/25 del 22/02/2025, mentre le detrazioni fiscali al 50% tra i genitori. Poiché continua a prendere la metà dell'assegno P_
(che comunque già il Tribunale nel precedente decreto aveva attribuito alla anche alla luce Parte_1 dell'orientamento consolidato della Su prema Corte, si chiede che il Tribunale condanni il P_ alla restituzione delle somme percepite con l'AU dalla data dell'inizio del percepimento fino alla cessazione, o nelle denegata ipotesi dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
4) Condannare alle spese e competenze della presente causa, alla quale la P_
ricorrente è stata costretta per il comportamento dallo stesso tenuto nei tre anni successivi al primo decreto, nei quali ha pagato come e quando ha voluto mantenimento e spese ed ha altresì preso la minore sempre come e quando ha voluto, portando anche una instabilità nella piccola che Per_1 stante l'età della crescita può indurre anche a problemi comportamentali e relazionali che la madre vuole assolutamente evitare per il bene della figlia. 5) Infine-non certo per importante-sul diritto di visita ed i rapporti padre figlia non è possibile prendere alcuna posizione poiché i SS non hanno depositata la relazione prevista per il 28 febbraio 2025. 6) Si deposita mail dell'AS Ferrario che in risposta ad una mail della sottoscritta dichiara di doverla ancora finire. Pertanto le conclusioni sul punto potranno essere rassegnate solo con la memoria conclusionale.”, mentre la parte resistente ha precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate in data 14.03.2025 ovvero secondo le seguenti conclusioni: “si riporta integralmente a quanto dedotto, eccepito e concluso anche in via istruttoria nei precedenti scritti difensivi e nelle note di trattazione scritte depositate il 19.11.2024 per l'udienza istruttoria del 21.11.2024, che qui devono intendersi integralmente trascritte ed insiste nell'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta e nel rigetto del ricorso avversario perché inammissibile oltre che del tutto infondato per i motivi ivi esposti.”.
pagina 2 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 07.06.2024 la ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale disponesse la modifica degli accordi contenuti trasfusi nel decreto n. 919/2021 del 08/03/2021 di questo Tribunale nel senso di disporre l'affidamento esclusivo ed il collocamento prevalente presso la madre della figlia minore , nata a NT (AR) in [...] Persona_1
08.11.2018, di anni 6, dalla relazione sentimentale intercorsa fra la ricorrente ed il resistente P_
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il padre non avrebbe ottemperato agli accordi
[...]
contenuti nel precedente provvedimento - il quale stabiliva l'affidamento condiviso di ed il suo Per_1
collocamento prevalente presso la madre - non rispettando il diritto di visita stabilito e versando sporadicamente l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, concordato in € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Consiglio Nazionale Forense. Nel suddetto provvedimento, inoltre, le parti avevano concordato che l'assegno unico sarebbe stato percepito integralmente della madre, previa autorizzazione del padre.
La ricorrente, in particolare, ha dedotto che il resistente non si sarebbe mai interessato né degli aspetti economici né di quelli morali relativi alla cura della figlia minore Per_1
Per tali motivi, la sig.ra ha chiesto, in ricorso, che venisse disposto l'affidamento esclusivo Parte_1
della figlia minore alla madre, nonché che venisse posto a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore di pari ad € 300,00 mensili, da versare alla madre entro il giorno 10 di Per_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese sostenute per il pagamento della retta della mensa di come da Protocollo del Consiglio Nazionale Forense. La ricorrente ha altresì Per_1 chiesto di poter percepire integralmente l'assegno unico, in quanto tale statuizione era già stata prevista nelle condizioni concordate ma successivamente disattesa dal sig. , e le detrazioni fiscali al P_
50% tra i genitori. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 13.08.2024 il resistente
, il quale ha chiesto che il Tribunale rigettasse il ricorso e confermasse l'affido P_
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, precisando che non sarebbero sussistenti i Per_1
presupposti per la modifica, nel senso dell'affido monogenitoriale, richiesta dalla parte ricorrente, essendosi lo stesso sempre occupato degli aspetti economici e morali della vita di Per_1
Il sig. ha rappresentato tuttavia di essere attualmente in difficoltà economica e per tale motivo P_ di essere stato costretto, talvolta, a versare alla ricorrente solo parzialmente l'assegno di mantenimento in favore della figlia minore, rappresentando altresì una situazione di lontananza dall'abitazione della figlia, abitando lontano da quest'ultima, a circa 80 km, ovvero a Poggibonsi (SI), e dovendo versare un pagina 3 di 12 assegno di mantenimento anche in favore di altre due figlie minori, avute da un precedente matrimonio.
Il sig. , inoltre, ha rappresentato che per il recupero di tali somme non versate la ricorrente P_
avrebbe intrapreso nei suoi confronti una procedura esecutiva.
Il resistente ha altresì rappresentato che fra le parti vi sarebbe una difficoltà comunicativa sin dalla fine del 2023, ovvero sin da quando è cessata la relazione sentimentale, e che la dal momento Parte_1 dell'interruzione della convivenza, non avrebbe più permesso al di trascorrere serenamente P_
del tempo con la figlia Per_1
Pertanto, il resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma di quanto stabilito nel decreto del
08.03.2021, nonché che l'assegno unico venisse ripartito al 50% fra i genitori. In via riconvenzionale, il sig. ha chiesto che l'assegno di mantenimento in favore di venisse ridotto da € 250,00 P_ Per_1
mensili ad € 200,00 mensili. Il tutto con vittoria di spese di lite.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e sentite le parti all'udienza
19/09/2024, il Tribunale ha conferito mandato ai Servizi Sociali di UC (AR), con l'ausilio dei
Servizi Sociali del Comune di Poggibonsi (SI), di compiere una indagine socio-familiare sulle condizioni di vita della minore ed il suo rapporto con entrambe le figure genitoriali, fissando la successiva udienza per la rimessione della causa in decisione.
A seguito del deposito, ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., delle note di precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle repliche, all'udienza del 14.05.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. così come richiesto da entrambe le parti, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Ciò premesso, il Tribunale, considerate sia le allegazioni delle parti che quanto emerso in corso di causa e, in particolare, quanto rappresentato dai Servizi Sociali di UC (AR) nella relazione depositata in data 17.03.2025, ritiene di dover rigettare la domanda di affido esclusivo della figlia minore alla madre, avanzata dalla ricorrente. Per_1
Nel caso di specie, i Servizi Sociali di UC (AR), nella loro relazione, non hanno rilevato alcun elemento pregiudizievole nel rapporto del padre con la figlia minore tale da giustificare un affido monogenitoriale alla madre. Tuttavia, i Servizi hanno rappresentato che sussistono, effettivamente, alcune problematiche nella gestione delle visite del padre, dovute principalmente alla distanza fra i luoghi di residenza e di lavoro del padre, il quale abita a Poggibonsi (SI) e lavora a Tavernelle in Val di
Pesa (FI), ed il luogo di residenza di ovvero NT (AR). Per_1
Inoltre, i Servizi Sociali hanno evidenziato una certa difficoltà di dialogo e collaborazione fra i genitori che si riflette in una macchinosa organizzazione del calendario di permanenza di con entrambi Per_1
i genitori.
pagina 4 di 12 In ordine alla situazione di gli stessi Servizi, nelle loro conclusioni, hanno rappresentato che Per_1
appare una bambina socievole e serena. Frequenta la scuola con serenità ed ha un buon Per_1
rapporto con entrambi i genitori. Evidente un rapporto più solido con la madre, con la quale trascorre la maggior parte del tempo e la quale si dedica maggiormente alla bambina, che la porta ad avere ben presente i bisogni della figlia in base all'età. I genitori non sono ancora riusciti a trovare un canale di comunicazione sereno, la madre ha ancora aspettative nei confronti dell'ex compagno sulla sua idea di padre, quest'ultimo cerca di destreggiarsi fra il lavoro e la gestione delle tre figlie secondo le sue possibilità considerata anche la distanza.” (cfr. pag. 3 della relazione dei Servizi Sociali del Comune di
UC depositata in data 17.03.2025).
Anche dalla relazione redatta in data 24.02.2025 dai docenti della scuola frequentata da , è Per_1 emerso che “La bambina si rapporta in modo corretto con i pari, mostrandosi fiduciosa e affettuosa sia con questi ultimi che con le insegnanti. (…) M. parla in modo sereno di entrambi i genitori, raccontando piccoli episodi del proprio vissuto quotidiano. Con regolarità la madre si occupa di venire a prendere la bambina a scuola, in sua assenza sono presenti i nonni materni. Durante i ricevimenti i genitori hanno partecipato in modo congiunto all'incontro con le insegnanti, mostrando interesse verso l'andamento didattico della bambina. Non emergono ad oggi criticità/difficoltà in ambito familiare, né sono state riscontrate difficoltà di comunicazione nel rapporto tra famiglia e scuola.” (cfr. relazione dell'Istituto Comprensivo G. Mazzini di Levane – NT (AR), allegata alla relazione dei Servizi Sociali del Comune di UC depositata in data 17.03.2025).
I Servizi, dunque, non hanno riscontrato condotte paterne pregiudizievoli nel rapporto con la figlia minore né una inadeguatezza genitoriale, sottolineando invece una forte difficoltà di collaborazione e dialogo fra i genitori (cfr. pag. 3 della relazione dei Servizi Sociali del Comune di UC depositata in data 17.03.2025 “Entrambi non dedicano del tempo per eventuali confronti, anche telefonici, rispetto alle esigenze della bambina e questo crea degli screzi nel momento in cui si incontrano. (…) Il servizio sociale scrivente ha suggerito ad entrambi di lavorare sulla propria genitorialità per cercare di approfondire personalmente i motivi delle loro difficoltà e il bisogno ancora presente di rivalsa sull'altro.”).
In particolare, con riguardo al padre, ed alla abitazione del nonno paterno sita a Poggibonsi (SI), nella quale il sig. si è stabilito, i Servizi hanno evidenziato che “Si fa presente che la casa del P_
signor è effettivamente piccola, ma va considerato il tempo ristretto che la bambina passa con P_
lui, anche se gli viene suggerito di trovarsi una sistemazione più grande quando sarà nelle sue possibilità.” (cfr. pag. 3 della relazione dei Servizi Sociali del Comune di UC (AR), depositata in data 17.03.2025).
pagina 5 di 12 Quanto alle conclusioni, i Servizi Sociali hanno formulato suggerimenti per consentire al padre di essere più presente nella vita della figlia minore, considerati gli ostacoli oggettivi rappresentati dalla distanza fra le abitazioni dei genitori e gli impegni lavorativi del padre: “(…) suggerendo di individuare: un orario più definito, gestire ognuno autonomamente gli oggetti e l'abbigliamento della bambina, senza fare richieste all'altro. Inoltre si suggerisce al padre di essere più presente, telefonicamente, nella vita della figlia, per mantenere saldo il loro rapporto che si limita a pochi giorni al mese.” (cfr. pag. 3 della relazione dei Servizi Sociali di UC (AR), depositata in data 17.03.2025).
Ciò posto, non appaiono integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo della minore alla madre, considerato che nel caso di specie, anche a seguito della relazione depositata dai Servizi Sociali del Comune di UC (AR), non è emersa una situazione di pericolo o di pregiudizio nei confronti della minore determinato dalla figura paterna, né risulta che lo stesso, attualmente, mostri disinteresse morale e materiale nei confronti della figlia, tale da poter giustificare un affido esclusivo alla madre, e dunque una deroga al regime primario dell'esercizio condiviso della genitorialità.
In punto di diritto, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto, e secondo le condizioni del momento, contrario all'interesse del minore (come nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, o di assenza tale da paralizzare la gestione concreta delle esigenze di vita della minore), che nel caso di specie non è invece emersa.
Tuttavia, essendo comunque venuta in luce una conflittualità tra le parti e una difficoltà comunicativa tra le figure genitoriali, che si traduce in concrete difficoltà nella gestione quotidiana della minore, appare opportuno che entrambe le parti vengano invitate ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, volto a ridurre i conflitti fra gli stessi e sviluppare un canale di comunicazione più disteso ed efficace, in modo tale da permettere alla minore di crescere in serenità e vivere con tranquillità il rapporto con entrambe le figure genitoriali.
Dunque, il Tribunale ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori,
e , della figlia minore , nata a [...] in Parte_1 P_ Persona_1
data 08.11.2018, con collocazione prevalente presso la madre.
Ciò posto, con riguardo invece al regime di visita padre-figlia, il Tribunale ritiene di confermare sostanzialmente il regime previsto nel previgente provvedimento emesso su concorde richiesta delle parti, il quale prevedeva che “quando la bambina sarà più grande ed il padre sarà in grado di gestirla
i genitori troveranno si accordano per modalità di visita ordinaria, con fine settimana alternati,
pagina 6 di 12 suddivisione di vacanze natalizie e pasquali a metà vacanze estive nella misura di due settimane anche non consecutive per ciascun genitore, sempre liberi di intensificare le visite in accordo tra le parti”, con alcune specificazioni, che si rendono necessarie in ragione delle mutevoli allegazioni sul punto contenute negli scritti difensivi depositati in corso di giudizio.
In particolare, non essendo emersi motivi ostativi (né sostanziali richieste di modifica sul punto avanzate da alcuna delle parti, avendo la parte ricorrente unicamente richiesto al Tribunale di adottare un calendario di visita con precisazione degli orari – proposti più specificamente a pag. 6 della comparsa conclusionale -, ed avendo chiesto il resistente la conferma dell'assetto attuale) deve essere confermato che il padre potrà vedere la figlia minore a fine settimana alternati, precisando che, Per_1
in caso di disaccordo, ciò deve intendersi come segue:
- il padre prenderà la figlia il venerdì al termine delle lezioni (qualora il padre non possa riuscire, per motivi di orario lavorativo, a prendere la figlia a termine delle lezioni, dovrà comunque prelevarla presso casa della madre entro le 19:00, dando comunicazione alla madre dell'orario di arrivo almeno 3 giorni prima) e riportandola presso l'abitazione della madre la domenica alle ore 21:00,
- il padre potrà contattare telefonicamente o videotelefonicamente la figlia minore Per_1
almeno due volte alla settimana nella fascia oraria tra le 18:00 e le 20:00;
- per le vacanze natalizie e pasquali i genitori si alterneranno, salvo diverso accordo, per una settimana con un genitore dal 23 al 30 dicembre ed una settimana con l'altro dal 31 al 6 gennaio, e tre giorni a Pasqua, dal giovedì al sabato con un genitore e dalla domenica al martedì con l'altro, alternando annualmente anche le altre festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
- le vacanze estive saranno trascorse dai genitori con nella misura di almeno due Per_1
settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno,
Tale calendario di visita appare contemperare in maniera adeguata sia l'esigenza prospettata dalla madre di una regolamentazione maggiormente specifica per termini e orari sia la richiesta del resistente tesa a mantenere l'assetto attuale, non essendovi uno stravolgimento radicale del regime già delineato concordemente dalle parti nel provvedimento previgente, ma solo una sua specificazione più puntuale, considerato anche che l'assetto previgente si era mostrato sufficientemente adeguato a salvaguardare la serenità della minore (cfr. la relazione dei Servizi Sociali di UC in atti).
A tal proposito, considerato quanto da ultimo dedotto da entrambe le parti nelle note scritte depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 14.05.2025, occorre precisare che, per un verso, pagina 7 di 12 appaiono inammissibili in quanto tardive le richieste formulate dalla parte resistente di emissione di provvedimenti ex art. 473-bis.39 c.p.c. e, per altro verso, va evidenziato che non sono emersi motivi ostativi a che il diritto di visita del padre, come sopra delineato e precisato, debba essere sottoposto a limitazioni in relazione sia al pernotto che alla eventuale contemporanea presenza con il padre delle sorelle di nate da una precedente relazione paterna. Infatti, dall'indagine dei Servizi Sociali Per_1 incaricati non è emersa una inadeguatezza sanitaria dell'alloggio paterno tale da ritenere necessario comprimere il diritto della figlia e del padre alla genitorialità per una assoluta insalubrità dell'ospitalità offerta dal padre, bensì solo che si tratti di un alloggio piccolo, la cui adeguatezza va considerata anche in relazione al tempo limitato che la bambina vi trascorre (trattandosi di circa quattro pernottamenti al mese).
Ciò posto, con riguardo, invece, alle questioni economiche, la ricorrente ha chiesto che fosse posto a carico del resistente un contributo al mantenimento ordinario della figlia minore aumentato ad € 300,00 mensili (successivamente ancora aumentato ad € 400 negli scritti conclusionali), oltre al 50% delle spese straordinarie, da determinarsi in base al protocollo del Tribunale di ZZ, e da versare direttamente alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, nonché che la stessa potesse godere integralmente dell'assegno unico, come già previsto concordemente nel precedente provvedimento di questo Tribunale. Il resistente invece, in via riconvenzionale, ha chiesto che venisse posto a suo carico un contributo al mantenimento inferiore, pari ad € 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, da determinarsi come da protocollo del CNF già richiamato nel precedente provvedimento del Tribunale, nonché che l'assegno unico venisse ripartito al 50% fra i genitori.
Dalla documentazione reddituale in atti si evince che la ricorrente, nel periodo di imposta 2022, ha percepito un reddito di lavoro dipendente e assimilati pari ad € 1.635,85 e di € 21.448,25, mentre nel periodo di imposta 2023, la sig.ra ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente e assimilati Parte_1 pari ad € 308,69 e un reddito imponibile totale pari ad € 10.389,61. Quanto invece alla situazione economica del resistente, dalla documentazione in atti emerge che lo stesso, nel periodo di imposta
2021, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 18.918,00, mentre relativamente al periodo di imposta 2022, lo stesso ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 21.073,00 e, infine, nel periodo di imposta 2023, ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 21.219,00.
In punto di diritto, preme sottolineare che gli artt. 156, co. 7 c.c. e 9, della L. n. 898/1970, sancendo principi applicabili anche alle coppie genitoriali non coniugate, ammettono la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio allorquando sopravvengono giustificati motivi, ovvero “quando sopravvengano fatti nuovi, modificativi della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché
pagina 8 di 12 non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. VI, n.
18530/2020).
Per aversi modificazione di tali condizioni occorre dunque la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti che siano significativi di una rottura del complessivo equilibrio precedentemente fissato.
Come precisato dalla Suprema Corte, “Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, (…), presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.” (cfr. Cass. civ. Ord. n.
18608/2021).
Nel caso di specie, rispetto all'epoca dell'emissione del decreto del quale in questa sede è chiesta la modifica (2021), si ritiene che l'assetto sostanziale, dal punto di vista economico, sia rimasto globalmente invariato considerato che, sebbene il resistente abbia allegato di aver subito procedure esecutive in ragione delle esposizioni debitorie maturate, anche per il mantenimento della figlia,
l'assetto reddituale complessivo del medesimo non appare aver subito significativi mutamenti tali da giustificare una riduzione (né un aumento) dell'assegno di mantenimento, apparendo invece equilibrato mantenere l'entità del contributo già concordemente stabilito dalle parti in € 250,00, come da provvedimento di questo Tribunale, anche in considerazione dell'accresciuta età anagrafica della minore. Non si ritengono, tuttavia, neppure integrati i presupposti per un aumento dell'assegno di mantenimento, così come richiesto dalla parte ricorrente, posto che, come sopra evidenziato, l'assetto economico complessivo delle parti appare sostanzialmente equivalente a quello precedente e rilevandosi che eventuali inadempienze in ordine ai provvedimenti economici già in essere giustificano il ricorso agli strumenti predisposti dalla legge per il recupero del credito ma non giustificano un aumento del contributo al mantenimento.
Pertanto, in considerazione di tutte le ragioni sopra esposte, il Tribunale ritiene di dover confermare l'obbligo del padre di versare alla madre la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente pagina 9 di 12 ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di
Per_1
Quanto al protocollo da applicarsi per la regolamentazione delle spese straordinarie, posto che vi è contrasto tra le parti sul punto, si evidenzia che nel 2021 concordemente le parti avevano scelto di richiamare nella regolamentazione degli aspetti economici il protocollo del Consiglio Nazionale
Forense anziché quello in uso presso il Tribunale di ZZ. Avendo effettuato una simile concorde opzione, non sono emerse motivazioni oggettive tali da indurre a ritenere, nel contrasto attuale delle posizioni dei genitori sul punto, di dover modificare quanto già concordemente scelto dalle parti
(evidenziandosi, inoltre, che la stessa parte ricorrente, che nelle conclusioni da ultimo formulate ha chiesto l'applicazione del protocollo del Tribunale di ZZ, nel ricorso introduttivo aveva invece chiesto l'applicazione del protocollo elaborato presso il CNF, cfr. pag. 5).
Nella medesima ottica, d'altronde, non si ritengono sussistenti motivi obiettivi sopravvenuti idonei a giustificare una modifica di quanto già concordemente stabilito dalle parti in ordine alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre, essendovi comunque una netta prevalenza dei tempi di permanenza della figlia presso la stessa. Va precisato che quanto concordemente previsto dalle parti in ordine alla percezione dell'assegno unico integralmente da parte della madre “previa autorizzazione del padre” va logicamente inteso come una concorde attribuzione dell'intero importo spettante a titolo di assegno unico alla madre, con la correlata previsione dell'impegno paterno a compilare le autorizzazioni a ciò necessarie e non può, invece, essere interpretato come una clausola tesa a consentire al padre di determinare autonomamente, secondo la sua volontà, una revoca di tale attribuzione concordemente prevista. Ciò poiché, ove intesa in quest'ultimo senso, tale clausola dell'accordo avrebbe consentito a solo uno dei genitori di poter arbitrariamente e autonomamente modificare l'assetto economico complessivamente concordato, incidendo sulla gestione delle esigenze quotidiane della minore gravanti sull'altro genitore.
A tal proposito si rileva che la parte ricorrente nella memoria conclusionale ha chiesto la restituzione delle quote di assegno unico indebitamente percepite dal sig. , in violazione del pregresso P_
accordo, allegando che nelle more il resistente avrebbe inoltrato all'INPS domanda di percezione della sua quota del 50% dell'assegno unico per la figlia.
Sul punto va rilevato che la domanda tesa alla restituzione delle somme percepite a titolo di assegno unico dall'altro genitore non appare ammissibile in questa sede in quanto non compatibile con il rito unico speciale in materia di famiglia, dal momento che attiene ad ordinarie questioni civilistiche e a rapporti pregressi di debito/credito tra le parti.
pagina 10 di 12 Da ultimo, per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della natura e dell'oggetto della causa, nonché dell'esito della stessa, che non consente di esprimersi in termini di soccombenza totale di una delle parti, bensì reciproca, in relazione alle domande dispiegate, il Tribunale ne dispone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZZ, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta la richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore nata a Persona_1
NT (AR) in data 08.11.2018, avanzata dalla parte ricorrente, per i motivi esposti in narrativa;
- conferma l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, e , Parte_1 P_
della figlia minore nata a [...] in data [...], con Persona_1
collocamento prevalentemente presso la madre;
- invita entrambi i genitori ad intraprendere i percorsi di sostegno alla genitorialità, nell'ottica di sviluppare strategie di cooperazione maggiormente funzionali;
- regola i tempi di permanenza della figlia presso il padre a fine settimana alternati e, in Per_1
particolare, salvi migliori accordi tra i genitori, stabilisce che:
- il padre prenderà la figlia, a fine settimana alternati, il venerdì al termine delle lezioni (qualora il padre non possa riuscire, per motivi di orario lavorativo, a prendere la figlia a termine delle lezioni, dovrà comunque prelevarla presso casa della madre entro le 19:00, dando comunicazione alla madre dell'orario di arrivo almeno 3 giorni prima) e riportandola presso l'abitazione della madre la domenica alle ore 21:00,
- il padre potrà contattare telefonicamente o videotelefonicamente la figlia minore Per_1
almeno due volte alla settimana nella fascia oraria tra le 18:00 e le 20:00;
- per le vacanze natalizie e pasquali i genitori si alterneranno, salvo diverso accordo, per una settimana con un genitore dal 23 al 30 dicembre ed una settimana con l'altro dal 31 al 6 gennaio, e tre giorni a Pasqua, dal giovedì al sabato con un genitore e dalla domenica al martedì con l'altro, alternando annualmente anche le altre festività nazionali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre)
- le vacanze estive saranno trascorse dai genitori con nella misura di almeno due Per_1
settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno,
pagina 11 di 12 - conferma a carico del resistente l'obbligo del padre di versare alla madre P_
la somma di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente ISTAT, entro il giorno 10 di Parte_1 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di come da Per_1
Protocollo del Consiglio Nazionale Forense;
- conferma la percezione integrale dell'assegno unico per la figlia in favore della Per_1
madre Parte_1
- dichiara inammissibili le richieste ex art. 473-bis.39 c.p.c. articolate dalla parte resistente con le note scritte depositate per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 14.05.2025;
- dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla parte ricorrente relativa alla percezione di pregresse somme a titolo di assegno unico da parte del padre;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
ZZ, così deciso nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE REL. ED EST.
dott.ssa Lucia Faltoni dott.ssa Alessia Caprio
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