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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/12/2024, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Claudia Crisci, all'esito dell'udienza del 5.11.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2749/2018 R.G.
TRA
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al C.F._1 ricorso, dall'Avv. Massimo Perrone, come in atti
Ricorrente
E
, P.I. e C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 CodiceFiscale_2 persona del legale rappresentante p.t., sig. , con sede legale in CP_1
Sassano (SA), Via Mautoni, snc
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2018 il ricorrente esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, presso la ditta , con CP_1 la qualifica di operario di III livello, super, mansione autista specializzato 3S, per più periodi, l'ultimo dei quali decorrente dal 24.01.18 fino al 12.05.18, data in cui il rapporto si era concluso per dimissioni volontarie del ricorrente;
- che al momento della cessazione del rapporto di lavoro doveva ancora ricevere il pagamento della mensilità di aprile 2018, della mensilità di maggio 2018, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, e del t.f.r.;
- di essere venuto a conoscenza in data 06.06.18, tramite messaggio whatsapp inoltrato, a seguito di una sua richiesta di pagamento di tutti gli emolumenti non ancora corrisposti, da una dipendente della ditta , CP_1 Persona_1 della circostanza che la gli avrebbe addebitato i costi di una fattura, CP_1 la n. 325/18 emessa dalla IO OR (pari ad €. 600,24 iva inclusa), per presunti danni causati detraendo tale somma dall'importo dovuto;
- di aver ricevuto in data 13.06.18 un bonifico dell'importo di €. 1.300,00, effettuato dalla ditta , per il pagamento della mensilità di aprile 2018, CP_1 nonostante l'importo indicato nella busta paga (inviata a mezzo e-mail in data 24.05.18) fosse di €. 1.801,00, e nonostante non venisse indicato nella busta paga la trattenuta dell'importo di €. 500,00 a titolo di addebito costi;
- di aver ricevuto, in data 24.06.18, la busta paga del mese di maggio soltanto in foto via e-mail (come tutte le altre buste paga, ad eccezione di quella di gennaio
2018) e di aver scoperto che erano state detratte, a titolo di acconto, la somma di
€. 1.100,00 e la somma di €. 450,00, somme che tuttavia non gli erano mai state, in precedenza, consegnate. Pertanto, chiedeva: “accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare la ditta (P.I. e C.F. CP_1 P.IVA_1 C.F._2
) al pagamento, in favore del sig. della somma di €. 4.420,18,
[...] Pt_1 così specificata: €. 501,00 quale pagamento della somma residua dovuta per la mensilità del mese di aprile 2018; €. 3.405,86, quale pagamento della somma indicata nella busta paga del mese di maggio 2018 (che comprende le seguenti somme: €. 1.100,00, corrispondente alla somma indicata illegittimamente, perché mai corrisposta, nella voce “trattenute” – quale acconto - della busta paga;
€. 450,00, corrispondente alla somma indicata illegittimamente, perché mai corrisposta, nella voce “trattenute” - quale acconto – della busta paga;
€ 559,12, per la tredicesima mensilità, €. 559,12, per la quattordicesima mensilità,
€. 500,66 per il t.f.r.) €. 513,32 per il pagamento degli assegni familiari dovuti per l'intero periodo di lavoro. Il tutto maggiorato dal pagamento degli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
c.p.a. e spese generali, in favore del procuratore antistatario.”
Parte resistente pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Pag. 2 di 6 Dichiarate inammissibili le prove articolate da parte ricorrente dal precedente giudicante, la causa giungeva innanzi alla scrivente che la dichiarava matura per la decisione. L'udienza del 5.11.2024 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e, lette le note depositate, la causa viene decisa come da sentenza depositata secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc-
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697
c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
In ordine alla corresponsione della retribuzione compete, invece, al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento. Al riguardo rileva il giudicante che la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, il TFR sono istituti di fonte legale e contrattuale, che senz'altro competono al lavoratore nel caso di mancato assolvimento ad opera del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma c.c., dell'onere di provare l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento. Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un.,
30.10.2001, n. 13533).
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe
Pag. 3 di 6 sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha fornito prova documentale del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in causa a partire dal
24.01.2018 al 24.05.2018 (cfr. lettera di assunzione contratto a tempo determinato e buste paga allegate da parte ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto, tuttavia, l'inadempimento da parte del datore di lavoro in ordine all'esatto pagamento delle cifre di cui alle buste paga di aprile e maggio
2018, comprensive di tredicesima e quattordicesima, nonché di una somma a titolo di TFR.
In particolare, per quanto riguarda la busta paga di aprile 2018 parte ricorrente ha fatto riferimento ad una corresponsione parziale della retribuzione ivi prevista, avendo ricevuto unicamente una somma pari ad euro 1300,00 a fronte di quella pari ad euro 1801,00. Il resistente, del resto, non costituendosi non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento secondo i principi suesposti e deve, pertanto, essere condannato al versamento della residua parte pari ad euro 501,00.
Analoghe argomentazioni, stante l'assenza di qualsiasi prova prodotta da parte resistente in ordine all'esatto adempimento, devono essere applicate anche per ciò che concerne la busta paga di maggio 2018 laddove risultano detratte a titolo di acconto la somma di euro 1100,00 e quella di euro 450,00. Il ricorrente, pertanto, ha dedotto l'inesatto adempimento anche in questo caso, disconoscendo l'esattezza delle voci riportate nella busta paga de qua a titolo di acconto. La Corte di Cassazione recentemente, a tal proposito, ha ribadito: “Questa Corte
è costante nell'affermare che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del
1992).
4. L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge
Pag. 4 di 6 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150 del 1994)” (Cass. n. 10663/2024).
Orbene, giova evidenziare come nel caso di specie le voci a titolo di acconto siano state espressamente contestate da parte ricorrente e, pertanto, parte resistente va condannata al pagamento dell'intera somma di cui alla busta paga di maggio 2018, a fronte della mancata prova da parte della resistente dell'avvenuto esatto pagamento.
Infine è opportuno sottolineare che entrambe le buste paga non risultano neppure sottoscritte da parte ricorrente, circostanza che al più secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, avrebbe determinato un onere probatorio più rigoroso in capo al ricorrente in ordine alla non corrispondenza delle somme riportate nelle stesse. Nel caso di specie, tuttavia, come suesposto non risulta a monte provato alcun adempimento da parte del datore di lavoro e quindi il ricorso non può che trovare accoglimento.
A nulla rileva infine la deduzione di parte ricorrente con riferimento alla fattura n. 325/18 emessa dalla IO OR (pari ad €. 600,24 iva inclusa) in quanto tale somma poi non risulta effettivamente collegata a nessuna delle detrazioni di cui alle buste paga.
Infine, giova evidenziare che parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa al pagamento degli assegni familiari corrispondete ad euro 513,32 all'udienza del
7.05.2024.
In accoglimento del ricorso pertanto parte resistente va condannata al pagamento di una somma complessiva pari ad euro 3906.86 a titolo di retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2018, di tredicesima, quattordicesima e TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo
Assorbita ogni altra doglianza rappresentata. Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenendo in considerazione l'oggetto della controversia (cause di lavoro), il valore della stessa (scaglione da 1101,00
Pag. 5 di 6 fino 5200,00), l'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva, trattazione, decisionale), operando una riduzione sulle somme così calcolate in ragione della non complessità delle questioni di diritto e di fatto affrontate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Claudia Crisci, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma complessiva pari ad euro
3906.86 a titolo di retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2018, di tredicesima, quattordicesima e TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1315,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Lagonegro, 4.12.2024
Il giudice dott.ssa Claudia Crisci
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Claudia Crisci, all'esito dell'udienza del 5.11.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2749/2018 R.G.
TRA
nato a [...], il [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al C.F._1 ricorso, dall'Avv. Massimo Perrone, come in atti
Ricorrente
E
, P.I. e C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 CodiceFiscale_2 persona del legale rappresentante p.t., sig. , con sede legale in CP_1
Sassano (SA), Via Mautoni, snc
Resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.12.2018 il ricorrente esponeva:
- di aver prestato la propria attività lavorativa, presso la ditta , con CP_1 la qualifica di operario di III livello, super, mansione autista specializzato 3S, per più periodi, l'ultimo dei quali decorrente dal 24.01.18 fino al 12.05.18, data in cui il rapporto si era concluso per dimissioni volontarie del ricorrente;
- che al momento della cessazione del rapporto di lavoro doveva ancora ricevere il pagamento della mensilità di aprile 2018, della mensilità di maggio 2018, della tredicesima e della quattordicesima mensilità, e del t.f.r.;
- di essere venuto a conoscenza in data 06.06.18, tramite messaggio whatsapp inoltrato, a seguito di una sua richiesta di pagamento di tutti gli emolumenti non ancora corrisposti, da una dipendente della ditta , CP_1 Persona_1 della circostanza che la gli avrebbe addebitato i costi di una fattura, CP_1 la n. 325/18 emessa dalla IO OR (pari ad €. 600,24 iva inclusa), per presunti danni causati detraendo tale somma dall'importo dovuto;
- di aver ricevuto in data 13.06.18 un bonifico dell'importo di €. 1.300,00, effettuato dalla ditta , per il pagamento della mensilità di aprile 2018, CP_1 nonostante l'importo indicato nella busta paga (inviata a mezzo e-mail in data 24.05.18) fosse di €. 1.801,00, e nonostante non venisse indicato nella busta paga la trattenuta dell'importo di €. 500,00 a titolo di addebito costi;
- di aver ricevuto, in data 24.06.18, la busta paga del mese di maggio soltanto in foto via e-mail (come tutte le altre buste paga, ad eccezione di quella di gennaio
2018) e di aver scoperto che erano state detratte, a titolo di acconto, la somma di
€. 1.100,00 e la somma di €. 450,00, somme che tuttavia non gli erano mai state, in precedenza, consegnate. Pertanto, chiedeva: “accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare la ditta (P.I. e C.F. CP_1 P.IVA_1 C.F._2
) al pagamento, in favore del sig. della somma di €. 4.420,18,
[...] Pt_1 così specificata: €. 501,00 quale pagamento della somma residua dovuta per la mensilità del mese di aprile 2018; €. 3.405,86, quale pagamento della somma indicata nella busta paga del mese di maggio 2018 (che comprende le seguenti somme: €. 1.100,00, corrispondente alla somma indicata illegittimamente, perché mai corrisposta, nella voce “trattenute” – quale acconto - della busta paga;
€. 450,00, corrispondente alla somma indicata illegittimamente, perché mai corrisposta, nella voce “trattenute” - quale acconto – della busta paga;
€ 559,12, per la tredicesima mensilità, €. 559,12, per la quattordicesima mensilità,
€. 500,66 per il t.f.r.) €. 513,32 per il pagamento degli assegni familiari dovuti per l'intero periodo di lavoro. Il tutto maggiorato dal pagamento degli interessi legali dal dovuto al soddisfo. Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre
c.p.a. e spese generali, in favore del procuratore antistatario.”
Parte resistente pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.
Pag. 2 di 6 Dichiarate inammissibili le prove articolate da parte ricorrente dal precedente giudicante, la causa giungeva innanzi alla scrivente che la dichiarava matura per la decisione. L'udienza del 5.11.2024 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta e, lette le note depositate, la causa viene decisa come da sentenza depositata secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc-
*******
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697
c.c.).
Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso.
In ordine alla corresponsione della retribuzione compete, invece, al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento. Al riguardo rileva il giudicante che la retribuzione ordinaria, le mensilità aggiuntive, il TFR sono istituti di fonte legale e contrattuale, che senz'altro competono al lavoratore nel caso di mancato assolvimento ad opera del convenuto, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma c.c., dell'onere di provare l'effettivo adempimento della propria obbligazione di pagamento. Secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. sez I, 13.06.2006, n. 13674 che richiama Cass., Sez. Un.,
30.10.2001, n. 13533).
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe
Pag. 3 di 6 sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav., 22.12.2009, n. 26985).
Venendo al caso di specie, parte ricorrente ha fornito prova documentale del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in causa a partire dal
24.01.2018 al 24.05.2018 (cfr. lettera di assunzione contratto a tempo determinato e buste paga allegate da parte ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto, tuttavia, l'inadempimento da parte del datore di lavoro in ordine all'esatto pagamento delle cifre di cui alle buste paga di aprile e maggio
2018, comprensive di tredicesima e quattordicesima, nonché di una somma a titolo di TFR.
In particolare, per quanto riguarda la busta paga di aprile 2018 parte ricorrente ha fatto riferimento ad una corresponsione parziale della retribuzione ivi prevista, avendo ricevuto unicamente una somma pari ad euro 1300,00 a fronte di quella pari ad euro 1801,00. Il resistente, del resto, non costituendosi non ha fornito la prova dell'avvenuto pagamento secondo i principi suesposti e deve, pertanto, essere condannato al versamento della residua parte pari ad euro 501,00.
Analoghe argomentazioni, stante l'assenza di qualsiasi prova prodotta da parte resistente in ordine all'esatto adempimento, devono essere applicate anche per ciò che concerne la busta paga di maggio 2018 laddove risultano detratte a titolo di acconto la somma di euro 1100,00 e quella di euro 450,00. Il ricorrente, pertanto, ha dedotto l'inesatto adempimento anche in questo caso, disconoscendo l'esattezza delle voci riportate nella busta paga de qua a titolo di acconto. La Corte di Cassazione recentemente, a tal proposito, ha ribadito: “Questa Corte
è costante nell'affermare che, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n. 4512 del
1992).
4. L'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dall'art. 1 della legge
Pag. 4 di 6 5 gennaio 1953 n. 4, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto stesso, ove il lavoratore ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando in caso diverso al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (Cass. n. 1150 del 1994)” (Cass. n. 10663/2024).
Orbene, giova evidenziare come nel caso di specie le voci a titolo di acconto siano state espressamente contestate da parte ricorrente e, pertanto, parte resistente va condannata al pagamento dell'intera somma di cui alla busta paga di maggio 2018, a fronte della mancata prova da parte della resistente dell'avvenuto esatto pagamento.
Infine è opportuno sottolineare che entrambe le buste paga non risultano neppure sottoscritte da parte ricorrente, circostanza che al più secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, avrebbe determinato un onere probatorio più rigoroso in capo al ricorrente in ordine alla non corrispondenza delle somme riportate nelle stesse. Nel caso di specie, tuttavia, come suesposto non risulta a monte provato alcun adempimento da parte del datore di lavoro e quindi il ricorso non può che trovare accoglimento.
A nulla rileva infine la deduzione di parte ricorrente con riferimento alla fattura n. 325/18 emessa dalla IO OR (pari ad €. 600,24 iva inclusa) in quanto tale somma poi non risulta effettivamente collegata a nessuna delle detrazioni di cui alle buste paga.
Infine, giova evidenziare che parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa al pagamento degli assegni familiari corrispondete ad euro 513,32 all'udienza del
7.05.2024.
In accoglimento del ricorso pertanto parte resistente va condannata al pagamento di una somma complessiva pari ad euro 3906.86 a titolo di retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2018, di tredicesima, quattordicesima e TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo
Assorbita ogni altra doglianza rappresentata. Le spese seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, tenendo in considerazione l'oggetto della controversia (cause di lavoro), il valore della stessa (scaglione da 1101,00
Pag. 5 di 6 fino 5200,00), l'attività difensiva svolta (fase di studio, introduttiva, trattazione, decisionale), operando una riduzione sulle somme così calcolate in ragione della non complessità delle questioni di diritto e di fatto affrontate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Claudia Crisci, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma complessiva pari ad euro
3906.86 a titolo di retribuzioni dei mesi di aprile e maggio 2018, di tredicesima, quattordicesima e TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge dalla maturazione sino al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1315,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Lagonegro, 4.12.2024
Il giudice dott.ssa Claudia Crisci
Pag. 6 di 6