Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Giani Consigliere
Consigliere rel. Dott. Elena Gelato
riunita in camera di consiglio, all'udienza del 9 aprile 2025 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e pendente
TRA
) in proprio e quale legale rappresentante Parte 1 (C.F. C.F. 1
,P.IVA 1 rappresentati e difesi della società (P.I. Controparte 1
dagli Avv.ti Carlo Bassoli e Alice Bassoli in forza di delega in atti
APPELLANTI
E
,Controparte_2 (C.F. P.IVA_2 in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Tatarelli giusta delega in atti
APPELLATA
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: "Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, previa riunione con gli altri giudizi di appello pendenti dinanzi a codesto Giudice, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Latina n. 283/2021, nel ritenere fondato e provato l'originario ricorso in opposizione proposto ai sensi dell'art. 22 legge 689/81 e dell'art. 6 D.Lgs. 150/2011, dalla società Controparte 1
[...] e dal signor Parte 1 annullare l'Ordinanza n. 6/19 impugnata anche nell'importo ingiunto;
condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado, oltre il rimborso forfettario per
Polstrada, onde confermare le seguenti circostanze: 1)- Vero che il 1.10.2014 si recò presso il centro di autodemolizione gestito dalla Controparte 1 per una ispezione sull'impianto e che a seguito di tale sopralluogo fu elevato il verbale n.700011100068 che mi si rammostra;
2)- Vero che ha potuto constatare che l'azienda di autodemolizione in questione non solo riceve veicoli al fine della loro demolizione, ma effettua numerosissime operazioni commerciali di altra natura lavorando anche su materiali e pezzi appartenenti a veicoli già demoliti e cancellati dal PRA;
3)- Vero che ebbe a constatare che la società utilizzava il sistema di controllo
SISTRI e che, essendo tale programma certificato a norma di legge, sostituisce in forma idonea ogni registro e formulario obbligatorio sia con riferimento al carico e scarico autoveicoli di competenza della polizia amministrativa sia in riferimento alla gestione dei rifiuti di competenza della CCIAA“;
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dal signor Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante della società
, Controparte 1
perché infondato, in fatto e diritto, oltre che non provato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA), trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e la società Parte 2Il signor Parte 1 hanno impugnato la sentenza n. 283/21 emessa dal Tribunale di Latina in data 9 febbraio 2021, con la quale era stata respinta l'opposizione dagli stessi proposta avverso la sanzione amministrativa di € 1.666,66
irrogata in loro danno per la ritenuta violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 5 comma 9 e
13 comma 4 del d.lgs. 209/2003, asseritamente insita nel trattamento dei veicoli fuori uso senza che gli stessi fossero stati preventivamente cancellati dal PRA.
Gli appellanti hanno censurato la pronuncia di primo grado sulla base di due motivi.
Con il primo motivo hanno lamentato la violazione dell'art. 274 c.p.c. in materia di riunione di giudizi.
Il primo Giudice, ad avviso degli appellanti, avrebbe inopinatamente disatteso l'istanza di riunione dei diversi giudizi di opposizione pendenti dinanzi allo stesso Tribunale avverso le molteplici sanzioni irrogate in loro danno, riferibili ad accertamenti svolti in una stessa data e in un contesto unitario, nonostante l'evidente connessione delle cause.
A tal fine hanno evidenziato: -che le contestazioni su cui si fondava l'ingiunzione qui opposta erano del tutto omologhe a quelle oggetto dell'ingiunzione opposta con il ricorso 1261/2019, avendo entrambe le sanzioni ad oggetto la circostanza di aver smontato i veicoli prima della cancellazione dal PRA;
-che i verbali nn. 700011100066 e 700011100069, correlati rispettivamente ai ricorsi nn.
1258/2019 e 1260/2019, erano parimenti omologhi, essendo stato contestato lo stesso addebito di non aver annotato nel registro apposito gli estremi delle ricevute di avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti al competente PRA ai fini della demolizione;
che il verbale n. 700011100070, correlato al ricorso n. 1263/2019, con il quale era stata contestata l'omissione della comunicazione annuale delle informazioni di cui alla legge n.70/1994, e quello n. 700011100067, correlato al ricorso n. 1259/2019, in cui era stata contestata l'omessa restituzione entro il termine prescritto del certificato di proprietà, della carta di circolazione e delle targhe delle vetture da demolire, coinvolgevano aspetti inscindibilmente connessi con quelli contestati con gli altri addebiti.
La trattazione contestuale delle opposizioni, ad avviso degli appellanti, avrebbe dunque
"giustificato la loro riunione, non per pervenire all'applicazione di una sanzione unitaria nell'ambito di una eventuale configurazione di un concorso formale fra le varie violazioni di norme contestate, bensì per giungere ad un verdetto di piena assoluzione da ogni addebito", considerato che, “con la auspicata riunione, l'intero quadro processuale si sarebbe palesato in tutt'altra prospettazione e sarebbe inevitabilmente mutato in loro favore, attesa la equivocità e genericità degli addebiti formulati”.
Per tali ragioni gli appellanti hanno chiesto la riunione dei vari giudizi pendenti.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 comma 9 e 13 comma 4 del d.lgs. 209/2003, la genericità delle contestazioni e l'errata valutazione delle considerazioni svolte a fondamento dell'opposizione.
Il primo Giudice, nel ritenere che "devono considerarsi "fuori uso" sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, anche prima della consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono ancorché giacente in area privata", pure se non ancora dotato di certificato di rottamazione, aveva omesso di considerare la genericità ed equivocità della censura sollevata dall'Amministrazione, che non aveva provveduto all'esatta individuazione dei veicoli oggetto della contestazione, che invece i verbalizzanti avrebbero dovuto doverosamente e analiticamente registrare, onde plausibilmente consentire alla parte interessata di interloquire al riguardo.
A tale effetto hanno evidenziato come l'azienda, oltre a ricevere veicoli al fine della loro demolizione, fosse solita effettuare numerosissime operazioni commerciali di altra natura, lavorando anche su materiali e pezzi appartenenti a veicoli già demoliti e cancellati dal PRA, forniti da venditori esistenti sul mercato di riferimento.
Ad avviso degli appellanti, si era "fatta... confusione...nella interpretazione del significato delle dichiarazioni rilasciate dal signor Pt 1 in sede di audizione” e nella valutazione della fattura emessa dal fornitore Pt 3 scambiata per fornitura di autoveicoli da rottamare quando invece si
,
trattava della fornitura di pezzi di ricambio: non si era dunque verificato l'abusivo smontaggio e conseguente distruzione dei veicoli a motore, bensì la lavorazione di motori e altri pezzi di ricambio che pervenivano nell'azienda già appartenenti a veicoli cancellati dal PRA e smontati, da parte di altri fornitori.
Avendo poi l'impresa aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis comma 2, lett. a) del d.lgs. 152/2006, non poteva ritenersi che la stessa fosse incorsa nella violazione, di natura amministrativa, degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari di cui all'art. 258 del suddetto decreto.
In subordine gli appellanti hanno evidenziato come fosse evidente la buona fede del ricorrente che al più poteva essere incorso in un errore sui fatti non determinato da sua colpa, con conseguente applicazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 689/1981, dell'esclusione dalla responsabilità per aver commesso il fatto nell'espletamento di una sua doverosa attività nonché
nell'esercizio di una facoltà legittima.
Alla luce di tali considerazioni gli appellanti hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata. La Controparte_2 si è costituita resistendo all'appello.
Con riguardo al primo motivo di gravame l'appellata ha eccepito come i giudizi di cui era stata chiesta la riunione fossero riferibili a sanzioni irrogate per violazioni tra loro eterogenee, di modo che non era censurabile la scelta di non disporre la riunione, che costituiva peraltro una facoltà
e non un obbligo per il giudicante. La Controparte_2 ha poi eccepito l'inammissibilità dei rilievi afferenti alla pretesa identità delle condotte censurate con i verbali n. 700011100068 (violazione dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 209/2003) e n. 7000011100065 (violazione dell'art. 231, comma 7, del d.lgs. 152/2006), in quanto formulati solo in sede di gravame, e comunque la loro infondatezza, trattandosi di violazioni distinte.
In relazione al secondo motivo l'appellata ha evidenziato come gli Agenti della Polizia Stradale, secondo quanto attestato nel verbale di ispezione e constatazione facente fede sino a querela di falso, avessero rinvenuto targhe, carte di circolazione e certificati di proprietà di veicoli demoliti, la cui presenza presso la sede della CP 1 costituiva prova evidente dell'omessa preventiva cancellazione dal PRA dei veicoli;
la circostanza, peraltro non contestata nel giudizio di primo grado (nel quale gli opponenti si erano limitati a sostenere che i veicoli non fossero da considerare "fuori uso") era stata ammessa dal Pt 1 in sede di audizione.
Il concetto di veicolo “fuori uso” era stato poi correttamente delineato dal primo Giudice, in conformità alla normativa vigente ed alla tralatizia interpretazione giurisprudenziale, non rilevando, in senso contrario, l'omesso rilascio del certificato di rottamazione da parte del centro di raccolta.
L'appellata ha poi eccepito l'inammissibilità della censura di parte appellante relative alla genericità della contestazione, per non aver i verbalizzanti individuato analiticamente i veicoli smontati e distrutti senza la previa cancellazione dal PRA, nonché di quella in forza della quale si sarebbe trattato di “materiali e pezzi appartenenti a veicoli già demoliti e cancellati dal PRA" forniti da altri venditori, in quanto introdotte per la prima volta in appello in violazione del divieto dello ius novorum.
In ogni caso ne ha addotto l'infondatezza, alla luce delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dallo stesso Pt 1 il quale aveva dimostrato di conoscere i veicoli demoliti prima della
,
cancellazione dal PRA ed aveva espressamente ammesso di averne demoliti alcuni, per problemi di spazio.
Rilevato da ultimo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'eccezione relativa alla prospettata applicabilità dell'esimente di cui all'art 4 1. 689/81, la Controparte_2 ha concluso
per il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Deve essere disatteso il primo motivo di gravame.
Come sostanzialmente ammesso dagli stessi appellanti e comunque desumibile dall'elenco delle diverse cause già pendenti in primo grado contenuto negli atti introduttivi di entrambe le parti
(ai quali per semplicità si rimanda) i diversi giudizi di opposizione di cui si lamenta l'omessa riunione riguardavano distinte sanzioni amministrative, emesse (seppure in unico contesto di tempo) per violazioni eterogenee, riferibili a distinte previsioni di legge.
In dettaglio:
1.con l'Ordinanza Ingiunzione n. 1/2019 è stata contestata la violazione degli artt. 231, comma
7, e 256, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, perché "smontava e distruggeva veicoli a motore senza adempiere agli obblighi di legge";
2. con l'Ordinanza Ingiunzione n. 2/2019 è stata contestata la violazione degli artt. 11, comma
4, e 13, comma 7, del D.Lgs. n. 209/2003, perché "ometteva di comunicare annualmente le informazioni di cui alla legge n. 70/1994";
3. con l'Ordinanza Ingiunzione n. 3/2019 è stata contestata la violazione degli artt. 5, comma
10, e 13, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2003, perché "ometteva di annotare sul Registro di entrata e uscita dei veicoli, prescritto dall'art. 103 del C.d.S. e D.M. 16.10.1995, gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al P.R.A. delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso";
4. con l'Ordinanza Ingiunzione n. 4/2019 è stata contestata la violazione degli artt. 231, comma
8, e 256, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, perché "ometteva di annotare sull'apposito registro gli estremi della ricevuta di avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti ai competenti Uffici";
5. con l'Ordinanza Ingiunzione n. 5/2019 è stata contestata la violazione degli artt. 5, comma 8,
e 13, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2003, perché "ometteva di restituire entro 3 giorni dalla consegna del veicolo di proprietà, la carta di circolazione e le targhe con le procedure stabilite dal D.P.R. 358/2000";
6. con l'Ordinanza Ingiunzione n. 6/2019 è stata contestata la violazione degli artt. 5, comma 9,
e 13, comma 4, del D.Lgs. n. 209/2003, perché "procedeva al trattamento dei veicoli fuori uso senza che gli stessi fossero stati preventivamente cancellati al PRA”.
La conclusione deve essere ribadita anche con riguardo ai verbali nn. 700011100065 e
700011100068, di cui alle ordinanze sopra menzionate nn. 1 e 6/2019 (mentre le altre analogie di cui si dà conto in ricorso si riferiscono a contestazioni del tutto esulanti da quella oggetto del presente giudizio, ovvero quelle relative all'omessa restituzione dei documenti dei veicoli o alla violazione degli obblighi informativi e di registrazione) tra i quali gli appellanti adducono essere presenti "profonde analogie, se non identità”, essendo in entrambi contestata la circostanza di aver smontato i veicoli ancor prima della cancellazione dal PRA.
Nel primo caso, infatti, è stata contestata la violazione dell'art. 231, comma 7, del d.lgs.
152/2006, mentre con il secondo verbale, oggetto dell'odierno giudizio, quella dell'art. 5, comma
9, del d.lgs., norme che disciplinano il trattamento dei veicoli fuori uso a seconda della tipologia dei mezzi: l'art. 5 del d.lgs. 209/2003 si applica ai veicoli fuori uso previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, ovvero quelli appartenenti alle categorie M1 (veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente),
N1 (veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 tonnellate)
e ai veicoli a motore a tre ruote immatricolati come ciclomotori;
l'art. 231 del d.lgs. n. 152/2006
si riferisce invece ai "veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209", e dunque ai veicoli a motore destinati al trasporto di persone con più di 8 posti a sedere, ai veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi massa superiore a 3,5 tonnellate, ai rimorchi, alle macchine agricole, ai motoveicoli ed ai tricicli a motore. Tanto precisato quanto all'unico caso in cui era stata (peraltro solo) ventilata la sovrapponibilità delle sanzioni e dei relativi giudizi, era dunque dichiaratamente da escludere la ricorrenza di un'identità di cause, potendo al più postularsi la loro connessione.
Esulandosi dunque dall'ipotesi di cui all'art. 273 c.p.c. (nella quale la riunione è appunto imposta dall'identità delle cause), la riunione delle cause connesse, a norma dell'art. 274 c.p.c., costituiva una facoltà del giudice, dal che discende che il suo mancato esercizio non può determinare alcuna invalidità processuale.
Come noto, infatti, “nel caso di connessione della stessa causa con altra causa pendente davanti ad un diverso giudice dello stesso ufficio, è inidonea a determinare la nullità della sentenza la violazione dell'art. 274, comma
2 c.p.c., relativo al dovere del giudice incaricato della trattazione di una delle cause di riferire al capo dell'ufficio, in quanto concerne una norma attinente al mero ordine interno (ad uno stesso ufficio giudiziario) di trattazione delle cause e non ad una fase dell""iter" formativo del convincimento del giudice;
peraltro, l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in sede di legittimità, poiché i relativi provvedimenti hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità” (in questi termini, tra le molte, Cass., ord., 19 novembre 2024, n. 29757).
Per quanto necessario, appare dirimente osservare come gli appellanti non abbiano addotto alcuno specifico pregiudizio in ipotesi conseguente all'omessa riunione tale da determinare un vizio della pronuncia (quale, in ipotesi, l'applicabilità di un unitario trattamento sanzionatorio, che anzi hanno espressamente escluso essere la causa sottesa alla richiesta di riunione, come evidenziato nella narrativa che precede), essendosi limitati ad inferire che la trattazione congiunta avrebbe condotto alla loro “piena assoluzione", il che all'evidenza costituisce un mero postulato.
La richiesta di riunione dei giudizi in grado d'appello, ventilata nell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, è poi rimasta senza esito, posto che neppure in sede di note difensive finali sono stati indicati gli estremi, l'oggetto e l'eventuale attuale pendenza di altri giudizi d'appello, al momento della pronuncia della presente sentenza.
Venendo dunque alla disamina dell'appello nel merito, le censure oggetto del secondo motivo sono in parte inammissibili, in parte inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio e comunque infondate.
Preliminarmente rileva questa Corte come il secondo motivo d'appello, nel quale non è contenuta una specifica censura della pronuncia di primo grado, integrata dalla critica avverso il ragionamento posto dal primo Giudice a fondamento della pronuncia (se non con riguardo al concetto di "veicolo fuori uso" dallo stesso prospettato), quanto piuttosto la contestazione dei presupposti fondanti la contestazione dell'illecito e la conseguente sanzione amministrativa (per motivi peraltro mai in precedenza dedotti, come si dirà), sia a rigore da ritenere inammissibile per difetto di specificità.
In ogni caso, il motivo è palesemente infondato.
Preliminarmente, per opportuna chiarezza, appare opportuno richiamare l'oggetto della impugnata ordinanza, con la quale gli odierni appellanti sono stati sanzionati per l'accertato
"trattamento dei veicoli fuori uso senza che gli stessi fossero stati preventivamente cancellati al
PRA", in violazione dell'art. 5, comma 9, del lgs. 209/2003 (che stabilisce che "il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo.
Date queste premesse, deve in primo luogo essere evidenziata l'irrilevanza delle deduzioni svolte dagli appellanti con riguardo all'asserita insussistenza delle violazioni relative al mancato adempimento obblighi di informazione, avendo la CP_1 aderito al sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), trattandosi appunto di circostanze esulanti dall'oggetto del presente giudizio, nel quale non è contestata l'omessa registrazione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti o la mancata annotazione nel Registro di Entrata e Uscita dei veicoli, ma il fatto di aver iniziato il trattamento dei veicoli fuori uso prima di aver operato la cancellazione degli stessi dal PRA.
Ciò posto, concetto di veicolo "fuori uso" è stato correttamente identificato dal Tribunale,
dovendo essere disattesa la corrispondente censura degli appellanti, che ribadendo la tesi già prospettata in primo grado assumono che i veicoli consegnati dagli utenti non fossero tecnicamente classificabili come “fuori uso” a causa dell'incompletezza della documentazione consegnata dai clienti, ciò che avrebbe impedito il rilascio del certificato di rottamazione e la decorrenza del temine per la cancellazione al PRA.
L'assunto si pone in evidente contrasto con il disposto di cui all'art. 3, comma 2, d.lgs.
209/2003), in forza del quale "un veicolo è classificato fuori uso a) con la consegna ad un centro di
...
raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore".
In applicazione del dettato normativo, dunque, per l'assunzione della qualifica di veicolo "fuori uso" (per quanto qui interessi) rileva la condotta materiale di consegna del veicolo ad un centro di raccolta, essendo a tale concetto estraneo il rilascio del certificato di rottamazione, che costituisce un successivo obbligo in capo al titolare del centro di raccolta, ma non elemento costitutivo della fattispecie di "veicolo fuori uso". Il concetto, per quanto necessario, è stato ribadito dalla Suprema Corte, che ha chiarito come:
"Secondo la giurisprudenza penale di questa Corte, cui il collegio intende uniformarsi, un veicolo, del quale sia stata compiuta la materiale consegna al centro di raccolta, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 209 del 2003, art. 3, come modificato dal D.Lgs. 152/2006 (cfr. Cass. pen. Sez. 3,
21/06/2011 -dep. 27/07/2011, n. 29973; Cass. pen. Sez. 3, 02/04/2013, dep. 02/10/2013, n.
40747)" (in questi termini, Cass., ord., 23.6.2021, n. 18000; nello stesso senso, tra le altre, Cass.,
19.12.2019, n. 34034).
Tanto premesso in diritto, le nuove circostanze di fatto prospettate in questa sede dagli appellanti sono inammissibili, ponendosi in violazione del divieto dei nova.
L'unico motivo su cui si fondava l'opposizione era invero la contestazione del concetto di veicolo fuori uso, sulla quale la Corte si è sinora intrattenuta;
le circostanze di fatto poste a fondamento della contestazione, ovvero il fatto che fossero stati rinvenuti nel centro di raccolta veicoli fuori uso oggetto di “trattamento" (ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 209/2003) presso il centro di raccolta in oggetto, prima che ne fosse stata disposta la demolizione al PRA (il che integra la violazione per cui è causa), non era stato in alcun modo posto in dubbio.
Le nuove circostanze qui prospettate, con le quali si allega come in realtà si trattasse di una (non meglio precisata) attività di lavorazione dei veicoli mediante utilizzo di pezzi di ricambio forniti da imprese terze, sono dunque inammissibili, in quanto contrarie a fatti oramai incontroversi, perché appunto non contestati nel corso del giudizio di primo grado. Per quanto necessario, nuova versione dei fatti prospettata in questa sede non solo si pone in contrasto sia con le circostanze direttamente riscontrate dai verbalizzanti, facenti fede sino a querela di falso, ma persino con le dichiarazioni rese dallo stesso Pt 1 nell'immediatezza dei fatti, che lungi dall'essere state equivocabili, appaiono di limpida chiarezza, avendo il titolare espressamente confermato di aver proceduto alla demolizione di veicoli prima della loro cancellazione dal PRA, "avendo problemi di spazio".
L'eccezione secondo cui il trasgressore fosse incorso “in un errore sui fatti non determinato da sua colpa" ciò che secondo gli appellanti dovrebbe indurre "all'applicazione, ex art. 4 l. 689/1981, della esclusione dalla responsabilità per aver commesso il fatto nell'espletamento di una sua doverosa attività nonché nell'esercizio di una facoltà legittima” è infine inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in sede di gravame, oltre che all'evidenza infondata (facendosi con essa riferimento a due distinte ipotesi, ovvero quella di errore di fatto di cui all'art. 3, secondo comma, l. 689/81 e quella delle esimenti di cui all'art. 4 della stessa legge, di cui la prima del tutto indimostrata e la seconda palesemente esulante dal caso di specie, in cui non è stato esercitato alcun dovere né legittima facoltà). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
La richiesta di rimborso degli “oneri riflessi" in luogo di Iva e C.p.a., trattandosi di patrocinio reso da Avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici, non è suscettibile di accoglimento, posto che "nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del
2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il pagamento degli oneri riflessi" (in questi termini, Cass., ord., 19.2.2025, n. 4399; nello stesso senso, Cass., 5.2.2024, n. 3242; Cass., 15.3.2023, n. 7499).
A fronte della palese infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c. per la condanna degli appellanti al pagamento di una ulteriore somma che si ritiene di determinare in via equitativa in misura pari a quella liquidata a titolo di compensi professionali.
Deve infine essere accertata, in capo agli appellanti, la debenza di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio rubricato al n.
5021/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%
3. visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c., condanna gli appellanti al pagamento della somma di euro
2.000,00;
4. dichiara gli appellanti tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Roma, 9 aprile 2025.
Il Presidente Il Consigliere est.
Diego Rosario Antonio Pinto Elena Gelato