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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 235/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 235/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 3 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 26 febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] ncorporante con Controparte_1 Controparte_2
cod.: P.IVA_1 l'avv. Andrea Zaglio e l'avv. Augusto Azzini (PEC
entrambi del foro di Brescia ed Email_1
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico dell'avv. Augusto
Azzini, giusta mandato conferito da depositato Controparte_2
unitamente alla comparsa di costituzione risposta in primo grado sub doc.
23 la cui efficacia risulta confermata dall'atto di fusione per incorporazione di in Controparte_2 Controparte_3
1
[...] (doc. C prodotto unitamente alla note di trattazione scritta depositate in grado di appello in data 6 novembre 2023)
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con Controparte_4 CodiceFiscale_1
il patrocinio dell'avv. Paola Patta del foro di Civitavecchia (PEC
con domicilio eletto Email_2
all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
2454/2020 pubblicata in data 26 novembre 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Nel merito: riformare la sentenza n. 2454/20, pubblicata in data 26
novembre 2020 e notificata in data 27 gennaio 2021, e, per l'effetto,
rigettare le domande svolte nel primo grado di giudizio dalla signora
e confermare la validità e l'efficacia del decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 3548 del 10-11 luglio 2018 del Tribunale di Brescia.
Spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio,
interamente rifusi.”
2 Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contraris rejectis,:
in via principale, nel merito: per tutte le argomentazioni svolte, rigettare
in toto l'appello proposto perché totalmente destituito di fondamento sia
in fatto che in diritto e confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 2454/20
(proc. Rg. N. 16727/2018) emessa dal Tribunale Civile di Brescia e
pubblicata in data 26 novembre 2020 e notificata il 27 gennaio 2021
procedimento R.G. 1688/2011) con cui è stato revocato il Decreto
Ingiuntivo n. 3548/18 emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti della
si.gra Controparte_4
in via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello ritenga di non
confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata, Voglia in ogni modo
revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3548/18 rgn. 10026/118 emesso dal
Tribunale di Brescia in quanto fondato su somme incerte nel loro
ammontare ed inesigibili dalla sig. per le argomentazioni sopra CP_4
svolte.
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello ritenga di non
confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata, Voglia ricalcolare le
somme eventualmente dovute dalla sulla base delle obbligazioni CP_4
3 dalla stessa assunte con i contratti di fideiussione, da quantificarsi anche
a mezzo di idonea CTU contabile, di cui si chiede l'ammissione.
Con vittoria di spese, competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra
[...]
ha proposto, innanzi al Tribunale di Brescia, opposizione CP_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 3548/18 emesso nei suoi confronti, nonché
in via solidale nei confronti dei sig.ri e CP_5 Controparte_6
Contr
, ed in favore della società per l'importo di €
[...] CP_2
205.695,82 chiedendo che a) in via pregiudiziale, non fosse accolta l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
b) in via preliminare, fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opposta a richiedere le somme ingiunte e, conseguentemente, fosse disposta le revoca del decreto ingiuntivo opposto;
c) nel merito, che fosse accertata l'infondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti e, conseguentemente, fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, l'opponente ha chiesto che fosse equamente ridotta la penale ex art. 1354 c.c.; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto che l'opposta fosse condannata all restituzione dei canoni corriposti dall' rideterminando la Parte_1
somma dovuta da quest'ultima. A sostegno del'opposizione la sig.ra ha allegato che ella aveva prestato fideiussione in relazione alle CP_4
4 obbligazioni assunte dalla società Lazio Express S.a.s, della quale era socia, in relazione ai contratti di locazione finanziaria n. 93393/LA e n.
93395/LA stipulati con la società SBS Leasing S.p.A. poi CP_2
che in esecuzione di tali contratti la società Deltabus S.r.l. aveva
[...]
fornito alla società Lazio Express S.a.s. i beni oggetto dei contratti di leasing;
che ella mai aveva ricevuto alcuna notizia in ordine ad eventuali problematiche o irregolarità relativamente ai rapproti fra la CE e l'Utilizzatrice garantita;
che pertanto il credito azionato dall'opposta doveva ritenersi prescritto;
che in ogni caso non risultava certo l'importo effettivamente dovuto dalla società Utilizzatrice garantita non essendo stato fornito alcun conteggio giustificativo e mancando la prova delle asserite anticipazioni;
che la penale applicata risultava eccessivamente onerosa e doveva, pertanto, essere ridotta;
che in ogni caso l'importo dovuto doveva essere decurtato dell'importo dei canoni pagati dalla debitrice principale;
che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la società che ha contestato la Controparte_2
fondatezza dell'opposizione evidenziando come, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di leasing posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, fosse stato sottoscritto anche un patto di riascquisto da parte della società fornitrice in caso di inadempimento Controparte_7
della società Utilizzatrice;
come la società Lazio Express S.a.s. si fosse effettivamente resa inadempiente;
come i contratti di leasing fossero stati conseguemente risolti in forza di clausola risolutiva espressa con lettere
5 raccomandate del 18 gennaio 2008; come essa avesse ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti della società come Controparte_7
quest'ultima avesse proposto opposizione avverso tali titoli;
come l'opposizione fosse stata respinta;
come la società fosse Controparte_7
stata dichiarata fallita;
come l'opposta si fosse insinuata nel fallimento della società senza ottenere alcun pagamento;
come Controparte_7
pertanto essa risultasse complessivamente creditrice nei confronti della società Lazio Express S.a.s. e dei garanti della somma complessiva di €
205.695,82; come la garanzia prestata dall'opponente avesse natura di contratto autonomo di garanzia stante la pattuizione delle clausole “a
prima richiesta” e “senza eccezioni”; come non fosse stato previsto alcun obbligo di informazione avente ad oggetto l'andamento del rapporto contrattuale di leasing con la società Utilizzatrice in capo alla CE
e nei confronti dei garanti e come, anzi, fosse stato espressamente pattuito l'obbligo del garante di tenersi aggiornato in ordine all'andamento del rapporto garantito;
come il termine di prescrizione decennale decorresse solo dalla restituzione dei beni e dalla relativa ricollocazione;
che nel caso di specie i beni oggetto dei contratti di leasing non fossero stati restituiti dalla che aveva continuato a circolare con gli stessi Parte_2
contravvenendo alle regole del codice della strada;
come certamente non fosse prescritto il proprio diritto di credito relativamente alle somme pagate dalla CE a titolo di contravvenzioni e tasse di proprietà;
come pienamente esigibili fossero i crediti inerenti all'applicazione delle penali per la risoluzione anticipata;
come i beni oggetto dei contratti di
6 leasing fossero stati dismessi dalla CE solo nel marzo 2018; come il diritto di credito azionato avesse i requisiti di certezza;
come l'eccezione di illegittimità della clausola risolutiva espressa e la conseguente richiesta di riduzione della penale fossero inammissibili essendo la garanzia prestata di tipo autonomo e non fideiussorio;
come conseguente non potesse trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1526 c.c.
Su richiesta di parte opposta è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, è stato autorizzato il deposito delle memorie
ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, senza espletamento di alcun incombente istruttorio, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 2454/2020 pubblicata in data 26 novembre 2020 il
Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opposta alla rifusione delle spese di lite valutando:
- l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in via monitoria per canoni scaduti e relative spese di incasso nonché di insoluto e per il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto individuando il dies a quo del computo del termine prescrizionale decennale nella data di intervenuta risoluzione dei contratti di leasing posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'assenza di prova di atti interruttivi nei confronti dell'opponente o della debitrice principale;
- l'assenza di titolo per il recupero delle somme rivendicate a titolo di
7 contravvenzioni e tasse di proprietà essendosi l'opponente impegnata a garantire l'adempimento delle sole obbligazioni contrattuali gravanti sulla debitrice principale;
- la non debenza delle somme pagate dalla CE a titolo di contravvenzioni e tasse di proprietà successivamente alla risoluzione dei contratti di leasing anche nell'ipotesi di qualificazione della garanzia come autonoma.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società CP_2
che ha lamentato, in primo luogo, l'erronea interpretazione dell'art.
[...]
17 CDG di contratto in relazione alla detrazione del valore di realizzo che rendeva impossibile azionare il proprio credito prima della dismissione dei mezzi;
in secondo luogo l'omessa valutazione dell'ipotesi di dolo costituito dalla scelta dalla società Utilizzatrice garantita di proseguire nella detenzione dei beni nonostante la consapevolezza dell'intervenuta risoluzione dei contratti e del conseguente obbligo di restituzione;
ancora l'omessa considerazione del fatto che il riaddebito delle contravvenzioni e delle tasse di proprietà era stato contrattualmente pattuito e quindi costituiva un credito rientrante nella garanzia prestata dalla sig.ra
CP_4
Si è costituita la sig.ra resistendo al gravame Controparte_4
avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 6 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il
8 deposito delle comparse conclusionali e di replica. In data 8 gennaio 2024
è stata depositata la comparsa conclusionale da parte della società
[...]
quale incorporante la società Con Controparte_1 Controparte_2
ordinanza in data 21 marzo 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della discussione dell'eccezione di inammissibilità dell'intervento e di insanabilità del difetto di procura. All'udienza del 26 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, esaminare la questione pregiudiziale relativa all'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato dalla società
con la comparsa conclusionale depositata in data 8 Controparte_1
gennaio 2024 sollevato da parte appellata: si osserva, in proposito, che il
Supremo Collegio a Sezioni Unite ha chiarito che “La fusione per
incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque
iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando
la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in
corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove
la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del
processo, esclusa 'ex lege' dall'art. 2504-bis c.c.” (cfr. Cass. SS.UU.
21970/21) con la conseguenza che si deve ritenere che a) a seguito della
9 fusione per incorporazione della società nella società Controparte_2
avvenuta in corso di causa e comprovata dalla Controparte_1
produzione in data 6 novembre 2023 del doc. C di parte appellante il giudizio era suscettibile di interruzione e b) la società ben Controparte_1
poteva intervenire nel giudizio. Si deve a questo punto esaminare la quesione di ammissibilità dell'intervento in relazione all'eccepito difetto di procura alle liti agli avv.ti Zaglio ed Azzini da parte della società
[...]
in proposito si osserva che l'art. 5 dell'atto di fusione, Controparte_1
specificamente rubricato “Successione e prosecuzione dei rapporti da
parte della Società Incorporante” recita alla lettera G. “Dalla data di
efficacia della presente Fusione cesseranno tutte le eventuali procure
rilasciate in nome della Società Incorporata, fatta eccezione per i mandati
e le procure di natura difensiva ovvero inerenti alla rappresentanza
processuale conferiti dalla Società Incorporata. Pertanto la Società
Incorporante subentrerà nei mandati e nelle procure di natura difensiva
ovvero inerenti alla rappresentanza processuale senza bisogno di alcun
atto o formalità”; ne discende che deve ritenersi la piena legittimità
dell'intervento degli avv.ti Zaglio ed Azzini per conto della società
incorporante in sede di comparsa conclusionale Controparte_1
sulla base del mandato alle liti conferito loro dalla società incorporata
[...]
in ragione dell'espressa previsione, contenuta nell'atto di CP_2
fusione, del subentro in tale mandato della società incorporante
[...]
senza necessità di apposito atto o formalità e, dunque, Controparte_1
senza necessità di -.conferimento di nuovo e distinto mandato alle liti in
10 quanto quello originario è stato confermato e fatto proprio dalla società
incorporante in occasione dell'atto di fusione.
Nel merito, con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 17 CDG di contratto in relazione alla detrazione del valore di realizzo che avrebbe reso impossibile azionare il credito prima della dismissione dei mezzi e, conseguentemente, non avrebbe consentito il decorso del termine prescrizionale: la censura non può essere condivisa. Si osserva, infatti che la clausola invocata da parte appellante, per quanto di interesse (lett. b, commi terzo e seguenti), recita
“3. In caso di risoluzione del contratto l'Utilizzatore o i suoi aventi causa
dovranno versare immediatamente alla SBS: - i corrispettivi
eventualmente scaduti e non pagati;
- gli interessi di mora previsti
contrattualmente; - l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie
sostenute da SBS ed ogni altra somma sopportata da questa in relazione
al presente contratto;
- a titolo di liquidazione convenzionale del danno,
una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione,
così come prevista al precedente art. 14, lettera d, dei corrispettivi a
scadere alla data della risoluzione contrattuale, salvo il maggior danno.
4. L'importo suindicato verrà decurtato del presumibile valore di realizzo
sulla base del listino 'Eurotax blu' diminuito del 30% ed aumentato delle
eventuali spese di ripristino documentate da preventivo. 5. Qualora il
veicolo fosse stato già alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del
prezzo realizzato.
6. Il diritto dell'utilizzatore alla detrazione di cui sopra
sorgerà nel momento dell'effettiva restituzione del veicolo, e sarà riferita
11 in ogni caso al valore al momento della effettiva restituzione”: la clausola pattizia, quindi, prevede – da un lato – l'immediato obbligo della società
inadempiente, nei cui confronti la società CE si sia Parte_1
avvalsa della clausola risolutiva espressa, di pagare alla società
CE una pluralità di voci di credito fra le quali risultano compresi i canoni scaduti ed il risarcimento del danno e – d'altro lato – configura un diritto della alla detrazione dagli importi dovuti di Parte_2
un quantum, del quale vengono individuati specificamente i parametri di liquidazione, fissando nel tempo il diritto all'esigibilità di tale detrazione da parte della società Utilizzatrice solo al momento della materiale ed effettiva restituzione del bene oggetto dei contratti di leasing.
Si osserva che in tema di decorso del termine prescrizionale l'art. 2935
c.c. recita “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere” e che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della sospensione del decorso del termine prescrizionale rileva solo l'impossibilità giuridica di far valere il diritto (ad es. un divieto legale ovvero un ostacolo previsto dalla legge) e non l'ostacolo di fatto o l'impedimento soggettivo (cfr. recentemente Cass. 13343/22; in precedenza in senso conforme Cass. 14193/21, Cass. 10828/15 E Cass.
21026/14) con la precisazione che le ipotesi che comportano la sospensione del decorso del termine prescrizionale sono tassativamente individuate dall'art. 2941 c.c. L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere, come d'altronde già
valutato dal Giudice di primo grado, irrimediabilmente prescritto il diritto
12 dell'odierna appellante a percepire i canoni scaduti ed i relativi accessori nonché il risarcimento del danno in quanto risulta riconosciuto dalla stessa parte appellante e, comunque, risulta provato per documenti (cfr. doc. 10-
11 di parte appellante fascicolo di primo grado) che i contratti di leasing in relazione ai quali l'odierna appellata ha prestato la propria garanzia patrimoniale sono stati risolti ad iniziativa della CE con lettere in data 18 gennaio 2008, mentre non risulta in alcun modo documentato che all'odierna reclamata ovvero alla società debitrice principale siano state formulate richieste di pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché
del risarcimento del danno contrattuale prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta - quanto all'odierna appellata – in data 6
ottobre 2018 e, quindi, oltre il decorso del termine decennale dalla risoluzione dei contratti di leasing posti a fondamento del credito azionato.
In senso contrario non vale obiettare che prima della dismissione dei beni oggetto del contratto di leasing, non restituiti dalla , Parte_2
non sarebbe stato giuridicamente possibile per la società CE
esercitare il proprio diritto ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché il risarcimento del danno in quanto non era possibile quantificare il diritto alla decurtazione pur contrattualmente previsto in favore della società Utilizzatrice: l'argomento, come pure già ben evidenziato dal Giudice di primo grado, risulta del tutto ininfluente atteso che i contratti stipulati fra le parti configuravano il diritto perfetto della società CE alla restituzione dei canoni scaduti e non pagati nonché al risarcimento del danno nel momento dell'esercizio della
13 clausola risolutiva espressa in ragione dell'inadempimento della
[...]
, mentre l'insorgenza del diritto di quest'ultima alla Parte_2
detrazione (i cui parametri di determinazione erano comunque dettagliatamente e specificamente indicati nei medesimi contratti con conseguente determinabilità del relativo ammontare) era subordinata alla materiale restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing. Tutte le argomentazioni inerenti all'esigenza di quantificare l'ammontare della detrazione e, conseguentemente, attendere la dimissione dei beni ad opera della società CE non integrano un'ipotesi di impedimento giuridico all'esercizio del diritto cristallizzato al momento della risoluzione del contratto dal terzo comma della clausola contrattuale e sono riferite a circostanze sostanzialmente irrilevanti che difficilmente potrebbero essere ricondotte anche al concetto di impedimento di fatto o di ostacolo soggettivo. In senso contrario non vale far leva sul disposto dell'art. 2941 n. 8 c.c. in quanto il non aver restituito i beni oggetto del contratto di leasing nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto ad opera della società CE non implica doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte del debitore bensì semplice permanenza dell'inadempimento che ha legittimato la risoluzione del contratto.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa considerazione del fatto che il riaddebito delle contravvenzioni e delle tasse di proprietà era stato contrattualmente pattuito con la conseguenza che il relativo credito rientrava nell'oggetto della garanzia prestata dalla sig.ra la CP_4
14 censura, pur formalmente fondata in quanto effettivamente i contratti conclusi fra la società CE e la società prevedono Parte_1
espressamente agli artt. 8 e 9 il diritto della prima al rimborso delle
Imposte e tasse di proprietà ed uso dei veicoli comunque afferenti la circolazione dei veicoli oggetto dei contratti di leasing nonché delle sanzioni per violazioni delle norme di legge concernenti la circolazione e l'uso di tali veicoli, non risulta – comunque – idonea ad incidere sul
decisum del Giudice di primo grado in quanto, come tempestivamente eccepito da parte appellata, non è stata prodotta da parte dell'appellante alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione: invero parte appellante si è limitata a produrre le fatture che essa stessa ha emesso nei confronti della società Utilizzatrice con indicazione del titolo quale pagamento di tasse di proprietà o di sanzioni per violazione del codice della strada;
si osserva che le fatture sono documenti che, in quanto di formazione unilaterale, non possono essere considerati sufficienti ai fini della prova del diritto al rimborso contrattualmente pattuito (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. dal Supremo Collegio: cfr. Cass. 5915/11 e recentemente in senso conforme Cass. 19944/23). Nel presente giudizio non risultano prodotte le ricevute di pagamento delle tasse di proprietà o delle sanzioni per violazione del codice della strada che erano necessarie al fine di ritenere positivamente acquisita la prova del presupposto del diritto al rimborso con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellante/opposta.
15 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 2454/20 del Tribunale di Brescia
integralmente confermata con la motivazione che precede in relazione alla domanda di restituzione delle somme asseritamente anticipate dalla società CE a titolo di Imposte, Tasse di proprietà e sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 2454/2020 pubblicata in data 26 novembre 2020;
2) condanna la società appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Cesare Massetti
17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 235/2021 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 235/2021 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 3 marzo 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale
del 26 febbraio 2025
OGGETTO: d a
[...] ncorporante con Controparte_1 Controparte_2
cod.: P.IVA_1 l'avv. Andrea Zaglio e l'avv. Augusto Azzini (PEC
entrambi del foro di Brescia ed Email_1
elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico dell'avv. Augusto
Azzini, giusta mandato conferito da depositato Controparte_2
unitamente alla comparsa di costituzione risposta in primo grado sub doc.
23 la cui efficacia risulta confermata dall'atto di fusione per incorporazione di in Controparte_2 Controparte_3
1
[...] (doc. C prodotto unitamente alla note di trattazione scritta depositate in grado di appello in data 6 novembre 2023)
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con Controparte_4 CodiceFiscale_1
il patrocinio dell'avv. Paola Patta del foro di Civitavecchia (PEC
con domicilio eletto Email_2
all'indirizzo telematico del difensore giusta procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n.
2454/2020 pubblicata in data 26 novembre 2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
Nel merito: riformare la sentenza n. 2454/20, pubblicata in data 26
novembre 2020 e notificata in data 27 gennaio 2021, e, per l'effetto,
rigettare le domande svolte nel primo grado di giudizio dalla signora
e confermare la validità e l'efficacia del decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 3548 del 10-11 luglio 2018 del Tribunale di Brescia.
Spese e compensi professionali, per entrambi i gradi di giudizio,
interamente rifusi.”
2 Dell'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contraris rejectis,:
in via principale, nel merito: per tutte le argomentazioni svolte, rigettare
in toto l'appello proposto perché totalmente destituito di fondamento sia
in fatto che in diritto e confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 2454/20
(proc. Rg. N. 16727/2018) emessa dal Tribunale Civile di Brescia e
pubblicata in data 26 novembre 2020 e notificata il 27 gennaio 2021
procedimento R.G. 1688/2011) con cui è stato revocato il Decreto
Ingiuntivo n. 3548/18 emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti della
si.gra Controparte_4
in via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello ritenga di non
confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata, Voglia in ogni modo
revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3548/18 rgn. 10026/118 emesso dal
Tribunale di Brescia in quanto fondato su somme incerte nel loro
ammontare ed inesigibili dalla sig. per le argomentazioni sopra CP_4
svolte.
In via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte di Appello ritenga di non
confermare in ogni sua parte la Sentenza impugnata, Voglia ricalcolare le
somme eventualmente dovute dalla sulla base delle obbligazioni CP_4
3 dalla stessa assunte con i contratti di fideiussione, da quantificarsi anche
a mezzo di idonea CTU contabile, di cui si chiede l'ammissione.
Con vittoria di spese, competenze professionali di entrambi i gradi di
giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra
[...]
ha proposto, innanzi al Tribunale di Brescia, opposizione CP_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 3548/18 emesso nei suoi confronti, nonché
in via solidale nei confronti dei sig.ri e CP_5 Controparte_6
Contr
, ed in favore della società per l'importo di €
[...] CP_2
205.695,82 chiedendo che a) in via pregiudiziale, non fosse accolta l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
b) in via preliminare, fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto dell'opposta a richiedere le somme ingiunte e, conseguentemente, fosse disposta le revoca del decreto ingiuntivo opposto;
c) nel merito, che fosse accertata l'infondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti e, conseguentemente, fosse disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, l'opponente ha chiesto che fosse equamente ridotta la penale ex art. 1354 c.c.; in via ulteriormente subordinata, ha chiesto che l'opposta fosse condannata all restituzione dei canoni corriposti dall' rideterminando la Parte_1
somma dovuta da quest'ultima. A sostegno del'opposizione la sig.ra ha allegato che ella aveva prestato fideiussione in relazione alle CP_4
4 obbligazioni assunte dalla società Lazio Express S.a.s, della quale era socia, in relazione ai contratti di locazione finanziaria n. 93393/LA e n.
93395/LA stipulati con la società SBS Leasing S.p.A. poi CP_2
che in esecuzione di tali contratti la società Deltabus S.r.l. aveva
[...]
fornito alla società Lazio Express S.a.s. i beni oggetto dei contratti di leasing;
che ella mai aveva ricevuto alcuna notizia in ordine ad eventuali problematiche o irregolarità relativamente ai rapproti fra la CE e l'Utilizzatrice garantita;
che pertanto il credito azionato dall'opposta doveva ritenersi prescritto;
che in ogni caso non risultava certo l'importo effettivamente dovuto dalla società Utilizzatrice garantita non essendo stato fornito alcun conteggio giustificativo e mancando la prova delle asserite anticipazioni;
che la penale applicata risultava eccessivamente onerosa e doveva, pertanto, essere ridotta;
che in ogni caso l'importo dovuto doveva essere decurtato dell'importo dei canoni pagati dalla debitrice principale;
che non sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la società che ha contestato la Controparte_2
fondatezza dell'opposizione evidenziando come, contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di leasing posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, fosse stato sottoscritto anche un patto di riascquisto da parte della società fornitrice in caso di inadempimento Controparte_7
della società Utilizzatrice;
come la società Lazio Express S.a.s. si fosse effettivamente resa inadempiente;
come i contratti di leasing fossero stati conseguemente risolti in forza di clausola risolutiva espressa con lettere
5 raccomandate del 18 gennaio 2008; come essa avesse ottenuto l'emissione di due decreti ingiuntivi nei confronti della società come Controparte_7
quest'ultima avesse proposto opposizione avverso tali titoli;
come l'opposizione fosse stata respinta;
come la società fosse Controparte_7
stata dichiarata fallita;
come l'opposta si fosse insinuata nel fallimento della società senza ottenere alcun pagamento;
come Controparte_7
pertanto essa risultasse complessivamente creditrice nei confronti della società Lazio Express S.a.s. e dei garanti della somma complessiva di €
205.695,82; come la garanzia prestata dall'opponente avesse natura di contratto autonomo di garanzia stante la pattuizione delle clausole “a
prima richiesta” e “senza eccezioni”; come non fosse stato previsto alcun obbligo di informazione avente ad oggetto l'andamento del rapporto contrattuale di leasing con la società Utilizzatrice in capo alla CE
e nei confronti dei garanti e come, anzi, fosse stato espressamente pattuito l'obbligo del garante di tenersi aggiornato in ordine all'andamento del rapporto garantito;
come il termine di prescrizione decennale decorresse solo dalla restituzione dei beni e dalla relativa ricollocazione;
che nel caso di specie i beni oggetto dei contratti di leasing non fossero stati restituiti dalla che aveva continuato a circolare con gli stessi Parte_2
contravvenendo alle regole del codice della strada;
come certamente non fosse prescritto il proprio diritto di credito relativamente alle somme pagate dalla CE a titolo di contravvenzioni e tasse di proprietà;
come pienamente esigibili fossero i crediti inerenti all'applicazione delle penali per la risoluzione anticipata;
come i beni oggetto dei contratti di
6 leasing fossero stati dismessi dalla CE solo nel marzo 2018; come il diritto di credito azionato avesse i requisiti di certezza;
come l'eccezione di illegittimità della clausola risolutiva espressa e la conseguente richiesta di riduzione della penale fossero inammissibili essendo la garanzia prestata di tipo autonomo e non fideiussorio;
come conseguente non potesse trovare applicazione il disposto di cui all'art. 1526 c.c.
Su richiesta di parte opposta è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, è stato autorizzato il deposito delle memorie
ex art. 183 sesto comma c.p.c. e, senza espletamento di alcun incombente istruttorio, la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Sono state precisate le conclusioni e sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 2454/2020 pubblicata in data 26 novembre 2020 il
Tribunale di Brescia ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato la società opposta alla rifusione delle spese di lite valutando:
- l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati in via monitoria per canoni scaduti e relative spese di incasso nonché di insoluto e per il risarcimento del danno sofferto in conseguenza dell'anticipata risoluzione del contratto individuando il dies a quo del computo del termine prescrizionale decennale nella data di intervenuta risoluzione dei contratti di leasing posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e rilevando l'assenza di prova di atti interruttivi nei confronti dell'opponente o della debitrice principale;
- l'assenza di titolo per il recupero delle somme rivendicate a titolo di
7 contravvenzioni e tasse di proprietà essendosi l'opponente impegnata a garantire l'adempimento delle sole obbligazioni contrattuali gravanti sulla debitrice principale;
- la non debenza delle somme pagate dalla CE a titolo di contravvenzioni e tasse di proprietà successivamente alla risoluzione dei contratti di leasing anche nell'ipotesi di qualificazione della garanzia come autonoma.
Avverso detta sentenza è stato interposto appello dalla società CP_2
che ha lamentato, in primo luogo, l'erronea interpretazione dell'art.
[...]
17 CDG di contratto in relazione alla detrazione del valore di realizzo che rendeva impossibile azionare il proprio credito prima della dismissione dei mezzi;
in secondo luogo l'omessa valutazione dell'ipotesi di dolo costituito dalla scelta dalla società Utilizzatrice garantita di proseguire nella detenzione dei beni nonostante la consapevolezza dell'intervenuta risoluzione dei contratti e del conseguente obbligo di restituzione;
ancora l'omessa considerazione del fatto che il riaddebito delle contravvenzioni e delle tasse di proprietà era stato contrattualmente pattuito e quindi costituiva un credito rientrante nella garanzia prestata dalla sig.ra
CP_4
Si è costituita la sig.ra resistendo al gravame Controparte_4
avversario.
Senza lo svolgimento di ulteriori specifiche attività processuali,
all'udienza del giorno 6 novembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il
8 deposito delle comparse conclusionali e di replica. In data 8 gennaio 2024
è stata depositata la comparsa conclusionale da parte della società
[...]
quale incorporante la società Con Controparte_1 Controparte_2
ordinanza in data 21 marzo 2024 la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della discussione dell'eccezione di inammissibilità dell'intervento e di insanabilità del difetto di procura. All'udienza del 26 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, in primo luogo, esaminare la questione pregiudiziale relativa all'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato dalla società
con la comparsa conclusionale depositata in data 8 Controparte_1
gennaio 2024 sollevato da parte appellata: si osserva, in proposito, che il
Supremo Collegio a Sezioni Unite ha chiarito che “La fusione per
incorporazione estingue la società incorporata, che non può dunque
iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, ferma restando
la facoltà per la società incorporante di spiegare intervento volontario in
corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.; nondimeno, ove
la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del
processo, esclusa 'ex lege' dall'art. 2504-bis c.c.” (cfr. Cass. SS.UU.
21970/21) con la conseguenza che si deve ritenere che a) a seguito della
9 fusione per incorporazione della società nella società Controparte_2
avvenuta in corso di causa e comprovata dalla Controparte_1
produzione in data 6 novembre 2023 del doc. C di parte appellante il giudizio era suscettibile di interruzione e b) la società ben Controparte_1
poteva intervenire nel giudizio. Si deve a questo punto esaminare la quesione di ammissibilità dell'intervento in relazione all'eccepito difetto di procura alle liti agli avv.ti Zaglio ed Azzini da parte della società
[...]
in proposito si osserva che l'art. 5 dell'atto di fusione, Controparte_1
specificamente rubricato “Successione e prosecuzione dei rapporti da
parte della Società Incorporante” recita alla lettera G. “Dalla data di
efficacia della presente Fusione cesseranno tutte le eventuali procure
rilasciate in nome della Società Incorporata, fatta eccezione per i mandati
e le procure di natura difensiva ovvero inerenti alla rappresentanza
processuale conferiti dalla Società Incorporata. Pertanto la Società
Incorporante subentrerà nei mandati e nelle procure di natura difensiva
ovvero inerenti alla rappresentanza processuale senza bisogno di alcun
atto o formalità”; ne discende che deve ritenersi la piena legittimità
dell'intervento degli avv.ti Zaglio ed Azzini per conto della società
incorporante in sede di comparsa conclusionale Controparte_1
sulla base del mandato alle liti conferito loro dalla società incorporata
[...]
in ragione dell'espressa previsione, contenuta nell'atto di CP_2
fusione, del subentro in tale mandato della società incorporante
[...]
senza necessità di apposito atto o formalità e, dunque, Controparte_1
senza necessità di -.conferimento di nuovo e distinto mandato alle liti in
10 quanto quello originario è stato confermato e fatto proprio dalla società
incorporante in occasione dell'atto di fusione.
Nel merito, con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 17 CDG di contratto in relazione alla detrazione del valore di realizzo che avrebbe reso impossibile azionare il credito prima della dismissione dei mezzi e, conseguentemente, non avrebbe consentito il decorso del termine prescrizionale: la censura non può essere condivisa. Si osserva, infatti che la clausola invocata da parte appellante, per quanto di interesse (lett. b, commi terzo e seguenti), recita
“3. In caso di risoluzione del contratto l'Utilizzatore o i suoi aventi causa
dovranno versare immediatamente alla SBS: - i corrispettivi
eventualmente scaduti e non pagati;
- gli interessi di mora previsti
contrattualmente; - l'ammontare delle eventuali spese giudiziarie
sostenute da SBS ed ogni altra somma sopportata da questa in relazione
al presente contratto;
- a titolo di liquidazione convenzionale del danno,
una somma pari al valore dell'opzione di acquisto più l'attualizzazione,
così come prevista al precedente art. 14, lettera d, dei corrispettivi a
scadere alla data della risoluzione contrattuale, salvo il maggior danno.
4. L'importo suindicato verrà decurtato del presumibile valore di realizzo
sulla base del listino 'Eurotax blu' diminuito del 30% ed aumentato delle
eventuali spese di ripristino documentate da preventivo. 5. Qualora il
veicolo fosse stato già alienato la detrazione sarà effettuata sulla base del
prezzo realizzato.
6. Il diritto dell'utilizzatore alla detrazione di cui sopra
sorgerà nel momento dell'effettiva restituzione del veicolo, e sarà riferita
11 in ogni caso al valore al momento della effettiva restituzione”: la clausola pattizia, quindi, prevede – da un lato – l'immediato obbligo della società
inadempiente, nei cui confronti la società CE si sia Parte_1
avvalsa della clausola risolutiva espressa, di pagare alla società
CE una pluralità di voci di credito fra le quali risultano compresi i canoni scaduti ed il risarcimento del danno e – d'altro lato – configura un diritto della alla detrazione dagli importi dovuti di Parte_2
un quantum, del quale vengono individuati specificamente i parametri di liquidazione, fissando nel tempo il diritto all'esigibilità di tale detrazione da parte della società Utilizzatrice solo al momento della materiale ed effettiva restituzione del bene oggetto dei contratti di leasing.
Si osserva che in tema di decorso del termine prescrizionale l'art. 2935
c.c. recita “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere” e che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ai fini della sospensione del decorso del termine prescrizionale rileva solo l'impossibilità giuridica di far valere il diritto (ad es. un divieto legale ovvero un ostacolo previsto dalla legge) e non l'ostacolo di fatto o l'impedimento soggettivo (cfr. recentemente Cass. 13343/22; in precedenza in senso conforme Cass. 14193/21, Cass. 10828/15 E Cass.
21026/14) con la precisazione che le ipotesi che comportano la sospensione del decorso del termine prescrizionale sono tassativamente individuate dall'art. 2941 c.c. L'applicazione dei principi di diritto richiamati alla presente fattispecie impone di ritenere, come d'altronde già
valutato dal Giudice di primo grado, irrimediabilmente prescritto il diritto
12 dell'odierna appellante a percepire i canoni scaduti ed i relativi accessori nonché il risarcimento del danno in quanto risulta riconosciuto dalla stessa parte appellante e, comunque, risulta provato per documenti (cfr. doc. 10-
11 di parte appellante fascicolo di primo grado) che i contratti di leasing in relazione ai quali l'odierna appellata ha prestato la propria garanzia patrimoniale sono stati risolti ad iniziativa della CE con lettere in data 18 gennaio 2008, mentre non risulta in alcun modo documentato che all'odierna reclamata ovvero alla società debitrice principale siano state formulate richieste di pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché
del risarcimento del danno contrattuale prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta - quanto all'odierna appellata – in data 6
ottobre 2018 e, quindi, oltre il decorso del termine decennale dalla risoluzione dei contratti di leasing posti a fondamento del credito azionato.
In senso contrario non vale obiettare che prima della dismissione dei beni oggetto del contratto di leasing, non restituiti dalla , Parte_2
non sarebbe stato giuridicamente possibile per la società CE
esercitare il proprio diritto ad ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati nonché il risarcimento del danno in quanto non era possibile quantificare il diritto alla decurtazione pur contrattualmente previsto in favore della società Utilizzatrice: l'argomento, come pure già ben evidenziato dal Giudice di primo grado, risulta del tutto ininfluente atteso che i contratti stipulati fra le parti configuravano il diritto perfetto della società CE alla restituzione dei canoni scaduti e non pagati nonché al risarcimento del danno nel momento dell'esercizio della
13 clausola risolutiva espressa in ragione dell'inadempimento della
[...]
, mentre l'insorgenza del diritto di quest'ultima alla Parte_2
detrazione (i cui parametri di determinazione erano comunque dettagliatamente e specificamente indicati nei medesimi contratti con conseguente determinabilità del relativo ammontare) era subordinata alla materiale restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing. Tutte le argomentazioni inerenti all'esigenza di quantificare l'ammontare della detrazione e, conseguentemente, attendere la dimissione dei beni ad opera della società CE non integrano un'ipotesi di impedimento giuridico all'esercizio del diritto cristallizzato al momento della risoluzione del contratto dal terzo comma della clausola contrattuale e sono riferite a circostanze sostanzialmente irrilevanti che difficilmente potrebbero essere ricondotte anche al concetto di impedimento di fatto o di ostacolo soggettivo. In senso contrario non vale far leva sul disposto dell'art. 2941 n. 8 c.c. in quanto il non aver restituito i beni oggetto del contratto di leasing nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto ad opera della società CE non implica doloso occultamento dell'esistenza del debito da parte del debitore bensì semplice permanenza dell'inadempimento che ha legittimato la risoluzione del contratto.
Con il secondo motivo di gravame la società appellante censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'omessa considerazione del fatto che il riaddebito delle contravvenzioni e delle tasse di proprietà era stato contrattualmente pattuito con la conseguenza che il relativo credito rientrava nell'oggetto della garanzia prestata dalla sig.ra la CP_4
14 censura, pur formalmente fondata in quanto effettivamente i contratti conclusi fra la società CE e la società prevedono Parte_1
espressamente agli artt. 8 e 9 il diritto della prima al rimborso delle
Imposte e tasse di proprietà ed uso dei veicoli comunque afferenti la circolazione dei veicoli oggetto dei contratti di leasing nonché delle sanzioni per violazioni delle norme di legge concernenti la circolazione e l'uso di tali veicoli, non risulta – comunque – idonea ad incidere sul
decisum del Giudice di primo grado in quanto, come tempestivamente eccepito da parte appellata, non è stata prodotta da parte dell'appellante alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle somme chieste in restituzione: invero parte appellante si è limitata a produrre le fatture che essa stessa ha emesso nei confronti della società Utilizzatrice con indicazione del titolo quale pagamento di tasse di proprietà o di sanzioni per violazione del codice della strada;
si osserva che le fatture sono documenti che, in quanto di formazione unilaterale, non possono essere considerati sufficienti ai fini della prova del diritto al rimborso contrattualmente pattuito (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. dal Supremo Collegio: cfr. Cass. 5915/11 e recentemente in senso conforme Cass. 19944/23). Nel presente giudizio non risultano prodotte le ricevute di pagamento delle tasse di proprietà o delle sanzioni per violazione del codice della strada che erano necessarie al fine di ritenere positivamente acquisita la prova del presupposto del diritto al rimborso con la conseguenza che non può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'odierna appellante/opposta.
15 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che l'appello deve essere respinto e la sentenza n. 2454/20 del Tribunale di Brescia
integralmente confermata con la motivazione che precede in relazione alla domanda di restituzione delle somme asseritamente anticipate dalla società CE a titolo di Imposte, Tasse di proprietà e sanzioni per violazioni del Codice della Strada.
Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), seguono la soccombenza della società
appellante e che, avuto riguardo al valore della causa, alle attività
processuali di fatto espletate ed al medio livello di complessità delle questioni trattate, sono liquidate – quanto ai compensi e sulla base della
Tabella A allegata al D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 e dal
D.M. 147/22– in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali,
IVA (se dovuta) e CPA, come per legge, di cui € 2.977,00 per la fase di studio (valore medio), € 1.911,00 per la fase introduttiva (valore medio),
€ 2.163,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria (valore minimo non essendo stato espletato alcun incombente istruttorio) ed € 5.103,00 per la fase decisionale (valore medio). Non risultano documentate spese vive di parte appellata con la conseguenza che non vi è luogo a pronunciare sul punto.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di
Brescia n. 2454/2020 pubblicata in data 26 novembre 2020;
2) condanna la società appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate, quanto ai compensi, in complessivi € 12.154,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e
CPA, come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del
D.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere est.
dott. Maura Mancini
Il Presidente
dott. Cesare Massetti
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