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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/08/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi
D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2134 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giulio Iannotta ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di
Sant'Agata de' Goti, via Pennino, 6
Attore
E
(CF ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Sara Maione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
Cervinara (AV), via Carlo del Balzo,80
Convenuta
Avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132
c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L.
69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per parte attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Per la convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2022 Parte_1
esponeva di essere comproprietario, per quota di 12/15, unitamente alla germana di cespite immobiliare, identificato catastalmente al CP_1 2
foglio 35, del Comune di Montesarchio (BN), Via Puchetta, particelle nn. 9,
411 e 413, pervenutogli in virtù della successione dei genitori Persona_1
e di e per effetto di atto di donazione per Notaio
[...] Persona_2 [...]
in Benevento, rep. n° 29740, racc. n° 15164 del 10.11.2021, con il Per_3
quale i fratelli di , e gli Parte_2 CP_2 Controparte_3
avevano ceduto a titolo gratuito le quote loro spettanti dalla successione dei già citati genitori.
Ciò premesso l'attore proseguiva riferendo che la germana CP_1
proprietaria dei 3/15 dei cespiti, aveva avuto per anni il godimento dell'intero bene immobile, escludendolo dall'utilizzo dei fondi e dai frutti prodotti;
pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale l'emissione di sentenza dispositiva dello scioglimento della comunione, con individuazione delle quote spettanti ai singoli comproprietari e condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva formulando eccezioni relative alla legittimazione CP_1
attiva dell'attore, rivendicando, nel merito, l'attribuzione della quota del bene a lei spettante.
Il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc allo spirare dei quali, disponeva l'espletamento di CTU a ministero dell'Ing. , Persona_4
la quale assolveva al compito affidatole, redigendo elaborato peritale riportante l'ipotesi di frazionamento ritenuta più opportuna.
Il GI, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
Disattesa ogni diversa richiesta, può essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria come sopra descritta per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente occorre riferire che le parti non hanno inteso modificare, nel corso del giudizio e nei termini di legge, le domande e conclusioni formulate negli atti introduttivi, per cui è su quelle basi che dovrà esaminarsi la fattispecie indotta in giudizio.
Occorre, anzitutto, chiarire che le divergenze tra le risultanze catastali e quelle della Conservatoria dei RR.II. non inficiano in alcun modo i diritti reali
2 3
riconducibili alle parti, stante l'esclusiva valenza tributaria e fiscale delle risultanze catastali.
Nel merito, non appaiono riscontrabili motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato, sia perché parte convenuta non ha minimamente esposto, nelle proprie difese, questioni inerenti una servitù di approvvigionamento idrico da un pozzo insistente sui fondi, sia perché non ha meglio precisato l'impossibilità di predisporre un accesso alla porzione di fondo attribuitale dalla via pubblica, ricordando che eventuali servitù possono essere rivendicate in altra sede e che non è stata formulata richiesta di scioglimento della comunione mediante alienazione dei cespiti.
Di contro, non può trovare ingresso la domanda risarcitoria formulata dall'attore, restata del tutto indimostrata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, atteso l'interesse comune delle parti al frazionamento dei beni indivisi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara esecutivo il progetto di divisione come formulato dal
CTU Ing. attribuendosi a Persona_4 Parte_1
quota di mq 3722 delle particelle riportate al foglio 35, del Comune di Montesarchio (BN), Via Puchetta, particelle nn. 9, 411 e 413 e a quota di mq 931 delle medesime particelle, CP_1
secondo quanto precisato nelle tavole allegate alla Relazione
Peritale, che deve ritenersi parte integrante della presente sentenza, ordinando al Competente Conservatore dei RR.II. di procedere, ove richiesto, alle relative trascrizioni con esonero da responsabilità.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
Benevento, li 30 luglio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi
D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2134 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giulio Iannotta ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di
Sant'Agata de' Goti, via Pennino, 6
Attore
E
(CF ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2
dall'Avv. Sara Maione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
Cervinara (AV), via Carlo del Balzo,80
Convenuta
Avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132
c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L.
69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per parte attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Per la convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2022 Parte_1
esponeva di essere comproprietario, per quota di 12/15, unitamente alla germana di cespite immobiliare, identificato catastalmente al CP_1 2
foglio 35, del Comune di Montesarchio (BN), Via Puchetta, particelle nn. 9,
411 e 413, pervenutogli in virtù della successione dei genitori Persona_1
e di e per effetto di atto di donazione per Notaio
[...] Persona_2 [...]
in Benevento, rep. n° 29740, racc. n° 15164 del 10.11.2021, con il Per_3
quale i fratelli di , e gli Parte_2 CP_2 Controparte_3
avevano ceduto a titolo gratuito le quote loro spettanti dalla successione dei già citati genitori.
Ciò premesso l'attore proseguiva riferendo che la germana CP_1
proprietaria dei 3/15 dei cespiti, aveva avuto per anni il godimento dell'intero bene immobile, escludendolo dall'utilizzo dei fondi e dai frutti prodotti;
pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale l'emissione di sentenza dispositiva dello scioglimento della comunione, con individuazione delle quote spettanti ai singoli comproprietari e condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva formulando eccezioni relative alla legittimazione CP_1
attiva dell'attore, rivendicando, nel merito, l'attribuzione della quota del bene a lei spettante.
Il G.I. assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc allo spirare dei quali, disponeva l'espletamento di CTU a ministero dell'Ing. , Persona_4
la quale assolveva al compito affidatole, redigendo elaborato peritale riportante l'ipotesi di frazionamento ritenuta più opportuna.
Il GI, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e, in quella sede, assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali.
Disattesa ogni diversa richiesta, può essere dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria come sopra descritta per i seguenti
MOTIVI
Preliminarmente occorre riferire che le parti non hanno inteso modificare, nel corso del giudizio e nei termini di legge, le domande e conclusioni formulate negli atti introduttivi, per cui è su quelle basi che dovrà esaminarsi la fattispecie indotta in giudizio.
Occorre, anzitutto, chiarire che le divergenze tra le risultanze catastali e quelle della Conservatoria dei RR.II. non inficiano in alcun modo i diritti reali
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riconducibili alle parti, stante l'esclusiva valenza tributaria e fiscale delle risultanze catastali.
Nel merito, non appaiono riscontrabili motivi per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato, sia perché parte convenuta non ha minimamente esposto, nelle proprie difese, questioni inerenti una servitù di approvvigionamento idrico da un pozzo insistente sui fondi, sia perché non ha meglio precisato l'impossibilità di predisporre un accesso alla porzione di fondo attribuitale dalla via pubblica, ricordando che eventuali servitù possono essere rivendicate in altra sede e che non è stata formulata richiesta di scioglimento della comunione mediante alienazione dei cespiti.
Di contro, non può trovare ingresso la domanda risarcitoria formulata dall'attore, restata del tutto indimostrata.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, atteso l'interesse comune delle parti al frazionamento dei beni indivisi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara esecutivo il progetto di divisione come formulato dal
CTU Ing. attribuendosi a Persona_4 Parte_1
quota di mq 3722 delle particelle riportate al foglio 35, del Comune di Montesarchio (BN), Via Puchetta, particelle nn. 9, 411 e 413 e a quota di mq 931 delle medesime particelle, CP_1
secondo quanto precisato nelle tavole allegate alla Relazione
Peritale, che deve ritenersi parte integrante della presente sentenza, ordinando al Competente Conservatore dei RR.II. di procedere, ove richiesto, alle relative trascrizioni con esonero da responsabilità.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di CTU.
Benevento, li 30 luglio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
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