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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/10/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.2206 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2025 / 2206 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 ottobre 2025, alle ore 11:20 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. PETINO ANTONIO FEDERICO Parte_1 Per nessuno compare CP_1
L'avv. PETINO rappresenta di aver depositato la prova della notifica a mezzo pec;
insiste in ricorso discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2206 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 23/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2206 /2025 tra
C.F. e P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via Androne n. 39, presso lo studio dell'avv. PETINO Antonio Federico, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Opponente - contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._1
Opposto contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2025, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 05.05.2025, con il quale il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 4.000,00, oltre CP_1 interessi legali e spese del procedimento, a titolo di residuo del TFR, in relazione all'attività lavorativa svolta dallo stesso alle dipendenze dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione deduceva di aver provveduto al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avendo corrisposto al l'intero TFR dovuto, pari ad € CP_1
8.479,00, in periodo precedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare:
2 - € 4.479,00 al lordo, come indicato nella busta paga di aprile 2024 ed ammesso dall'opposto nel ricorso per ingiunzione;
- € 2.600,00 al lordo, come indicato nella busta paga di giugno 2021 e come risultante da n. 2 bonifici, il primo di € 2.000,00 ed il secondo di € 1.581,00, con i quali veniva effettuato il pagamento del suddetto importo a titolo di acconto TFR unitamente alle competenze mensili per un totale di € 3.581,00 al netto;
- € 1.400,00 al lordo, come indicato nella busta paga di marzo 2022 e come risultante da n. 3 bonifici dell'importo di € 1.500,00, € 500,00 ed € 502,00 con i quali veniva effettuato il pagamento del suddetto importo a titolo di ulteriore acconto TFR unitamente alle competenze mensili per un totale di € 2.502,00.
Alla luce di tali premesse chiedeva, quindi, di revocare, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria con decreto inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo opposto, essendosi verificato un fatto estintivo dell'obbligazione precedentemente al deposito del ricorso per ingiunzione;
chiedeva, altresì, la condanna di al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 CP_1
c.p.c.
Con provvedimento inaudita altera parte del 15.07.2025, il Giudice del Lavoro sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_1 regolarmente citato, non si è costituito il giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dimostrato di aver corrisposto il TFR dovuto al ricorrente mediante:
- anticipazione per l'importo lordo di € 2.600,00, come risultante dalla busta paga del mese di giugno 2021, con pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in data 9.6.2021 per l'importo di
€ 2.000 (comprensivo della retribuzione per il mese di giugno 2021) e in data 15.7.2021 per l'importo di € 1.581,00;
- anticipazione per l'importo di € 1.400,00, come risultante dalla busta paga del mese di marzo 2022 con pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in data 8.3.2022 per l'importo di € 1.500
(comprensivo della retribuzione per il mese di marzo 2022) e in data 5.4.2022 per l'importo di €
500; e in data 15.4.2022 per l'importo di € 502,00 ;
- saldo del TFR, come risultante dalla busta paga di aprile 2024 per l'importo lordo di 4.479,96) con pagamento a mezzo bonifico bancario del 15.5.2024.
3 Tanto basta, ad avviso del Tribunale, per accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n.
393/2025 del 5.5.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni affrontate che giustifica l'applicazione dei parametri minimi del d.m. 147/2022 per ciascuna fase processuale (studio, introduttiva e decisionale).
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. tenuto conto della condotta processuale tenuta dalla parte opposta nella presente fase.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 2206/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 393/2025 reso dal
Tribunale di Siracusa in data 5.5.2025;
- condanna a rifondere alla parte opponente le spese di lite che liquida CP_1 nella somma di € 1.030,00, oltre IVA e CPA per onorari ed € 49,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Siracusa, 23/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2025 / 2206 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 23 ottobre 2025, alle ore 11:20 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. PETINO ANTONIO FEDERICO Parte_1 Per nessuno compare CP_1
L'avv. PETINO rappresenta di aver depositato la prova della notifica a mezzo pec;
insiste in ricorso discutendo la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2206 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 23/10/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2206 /2025 tra
C.F. e P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via Androne n. 39, presso lo studio dell'avv. PETINO Antonio Federico, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
Opponente - contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._1
Opposto contumace -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2025, il Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 393/2025, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 05.05.2025, con il quale il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 4.000,00, oltre CP_1 interessi legali e spese del procedimento, a titolo di residuo del TFR, in relazione all'attività lavorativa svolta dallo stesso alle dipendenze dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione deduceva di aver provveduto al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, avendo corrisposto al l'intero TFR dovuto, pari ad € CP_1
8.479,00, in periodo precedente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. In particolare:
2 - € 4.479,00 al lordo, come indicato nella busta paga di aprile 2024 ed ammesso dall'opposto nel ricorso per ingiunzione;
- € 2.600,00 al lordo, come indicato nella busta paga di giugno 2021 e come risultante da n. 2 bonifici, il primo di € 2.000,00 ed il secondo di € 1.581,00, con i quali veniva effettuato il pagamento del suddetto importo a titolo di acconto TFR unitamente alle competenze mensili per un totale di € 3.581,00 al netto;
- € 1.400,00 al lordo, come indicato nella busta paga di marzo 2022 e come risultante da n. 3 bonifici dell'importo di € 1.500,00, € 500,00 ed € 502,00 con i quali veniva effettuato il pagamento del suddetto importo a titolo di ulteriore acconto TFR unitamente alle competenze mensili per un totale di € 2.502,00.
Alla luce di tali premesse chiedeva, quindi, di revocare, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria con decreto inaudita altera parte, il decreto ingiuntivo opposto, essendosi verificato un fatto estintivo dell'obbligazione precedentemente al deposito del ricorso per ingiunzione;
chiedeva, altresì, la condanna di al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 CP_1
c.p.c.
Con provvedimento inaudita altera parte del 15.07.2025, il Giudice del Lavoro sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza odierna, previa discussione orale, la causa viene decisa mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di che, sebbene CP_1 regolarmente citato, non si è costituito il giudizio.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dimostrato di aver corrisposto il TFR dovuto al ricorrente mediante:
- anticipazione per l'importo lordo di € 2.600,00, come risultante dalla busta paga del mese di giugno 2021, con pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in data 9.6.2021 per l'importo di
€ 2.000 (comprensivo della retribuzione per il mese di giugno 2021) e in data 15.7.2021 per l'importo di € 1.581,00;
- anticipazione per l'importo di € 1.400,00, come risultante dalla busta paga del mese di marzo 2022 con pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario in data 8.3.2022 per l'importo di € 1.500
(comprensivo della retribuzione per il mese di marzo 2022) e in data 5.4.2022 per l'importo di €
500; e in data 15.4.2022 per l'importo di € 502,00 ;
- saldo del TFR, come risultante dalla busta paga di aprile 2024 per l'importo lordo di 4.479,96) con pagamento a mezzo bonifico bancario del 15.5.2024.
3 Tanto basta, ad avviso del Tribunale, per accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n.
393/2025 del 5.5.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni affrontate che giustifica l'applicazione dei parametri minimi del d.m. 147/2022 per ciascuna fase processuale (studio, introduttiva e decisionale).
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. tenuto conto della condotta processuale tenuta dalla parte opposta nella presente fase.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 2206/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 393/2025 reso dal
Tribunale di Siracusa in data 5.5.2025;
- condanna a rifondere alla parte opponente le spese di lite che liquida CP_1 nella somma di € 1.030,00, oltre IVA e CPA per onorari ed € 49,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Siracusa, 23/10/2025
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