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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4645/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, e vertente
TRA
Avv. ALESSIO LAZAZZERA (c. f.: ), difensore di se C.F._1
stesso, elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino, Viale Europa 71
ricorrente
E
(c. f. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
e , quali eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
Resistenti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, l'avv. Alessio Lazazzera,
premesso di aver rappresentato e difeso il sig. in un Persona_1 giudizio (r.g. 1002/2011) svoltosi innanzi al Tribunale di Ariano Irpino e,
successivamente, in grado di appello innanzi a questa Corte (r.g.
4008/2018), giudizio concluso con la sentenza n. 1074/2023; che il giudizio,
di valore dichiarato di € 4.500,00, si era svolto in entrambi i gradi in tutte le sue fasi;
che nel corso del giudizio di primo grado era stato anche proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza del
13.11.2012; che il giudizio aveva avuto esito positivo per il sia in R_
primo grado che in appello;
che il sig. era deceduto, Persona_1
lasciando a sé superstiti la moglie, , ed i figli, Controparte_1 CP_2
e , i quali, interpellati, non avevano inteso
[...] CP_3
corrispondergli le competenze professionali maturate;
che il credito,
determinato secondo i parametri ex d.m. 55/2014 e s.m.i., ammontava per il primo grado ad € 1.974,00 e per l'appello ad € 2.322,45; ciò premesso ha chiesto a questa Corte, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 702
bis c.p.c. e 14 d. lgs. 150/2011, di condannare i suddetti eredi di R_
, ciascuno per la propria quota ereditaria, al pagamento della somma
[...]
di € 7.201,95, oltre cap ed iva, o di quella diversa minore o maggiore somma da determinare, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento.
L'udienza fissata con decreto e con il termine per la notificazione è stata più volte differita per assenza del giudice designato. All'udienza del
22.01.2025, nessuno è comparso innanzi al collegio, che ha nuovamente rinviato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 29.01.2025 dandone comunicazione ai difensori delle parti.
2 A tale ultima udienza nuovamente nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve altresì dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod.
proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato d.l., che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, atteso che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 29 gennaio 2025
3 Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4645/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali, e vertente
TRA
Avv. ALESSIO LAZAZZERA (c. f.: ), difensore di se C.F._1
stesso, elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino, Viale Europa 71
ricorrente
E
(c. f. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
e , quali eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
Resistenti contumaci
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, l'avv. Alessio Lazazzera,
premesso di aver rappresentato e difeso il sig. in un Persona_1 giudizio (r.g. 1002/2011) svoltosi innanzi al Tribunale di Ariano Irpino e,
successivamente, in grado di appello innanzi a questa Corte (r.g.
4008/2018), giudizio concluso con la sentenza n. 1074/2023; che il giudizio,
di valore dichiarato di € 4.500,00, si era svolto in entrambi i gradi in tutte le sue fasi;
che nel corso del giudizio di primo grado era stato anche proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza del
13.11.2012; che il giudizio aveva avuto esito positivo per il sia in R_
primo grado che in appello;
che il sig. era deceduto, Persona_1
lasciando a sé superstiti la moglie, , ed i figli, Controparte_1 CP_2
e , i quali, interpellati, non avevano inteso
[...] CP_3
corrispondergli le competenze professionali maturate;
che il credito,
determinato secondo i parametri ex d.m. 55/2014 e s.m.i., ammontava per il primo grado ad € 1.974,00 e per l'appello ad € 2.322,45; ciò premesso ha chiesto a questa Corte, previa fissazione di udienza ai sensi dell'art. 702
bis c.p.c. e 14 d. lgs. 150/2011, di condannare i suddetti eredi di R_
, ciascuno per la propria quota ereditaria, al pagamento della somma
[...]
di € 7.201,95, oltre cap ed iva, o di quella diversa minore o maggiore somma da determinare, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento.
L'udienza fissata con decreto e con il termine per la notificazione è stata più volte differita per assenza del giudice designato. All'udienza del
22.01.2025, nessuno è comparso innanzi al collegio, che ha nuovamente rinviato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 29.01.2025 dandone comunicazione ai difensori delle parti.
2 A tale ultima udienza nuovamente nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve altresì dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod.
proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112,
conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato d.l., che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, atteso che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, il 29 gennaio 2025
3 Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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