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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 115/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Natale Marchese;
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti Gianfranco Vittori e Maria Rosaria
Battiato
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: Fondo di Garanzia – art. 2 d. lgs.80/92 CP_1
CONCLUSIONI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3987/2022 del 17.11.2022 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento del ricorso promosso da Parte_1
nei confronti dell' volto alla liquidazione da parte del Fondo di Garanzia del CP_1 CP_1
Tfr e delle ultime tre mensilità della retribuzione, relativi al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della All Service Group S.r.l. e cessato in data 31.10.2015, condannava l'ente previdenziale al pagamento in favore della stessa della somma di € 181,43 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge;
rigettava per converso la domanda relativa all'istanza di intervento del Fondo di Garanzia per i crediti diversi dal trattamento di fine rapporto.
Il Tribunale riteneva sulla scorta della documentazione versata in atti che gli emolumenti retributivi richiesti all' e afferenti al periodo dall'1.08.2015 al CP_1
31.10.2015 non rientrassero nell'ambito temporale di operatività della disciplina in materia atteso che l'apertura della procedura fallimentare era stata chiesta con ricorso depositato in data 15.11.2017 e la sentenza dichiarativa di fallimento n. 498/2018 del
Tribunale di Roma era intervenuta in data 18.06.2018. Reputava, in ogni caso, con riferimento agli emolumenti retributivi diversi dal Tfr, che la ricorrente non avesse dimostrato di aver agito in executivis secondo l'ordinaria diligenza di cui all'art. 2 del d. lgs. n.80/1992.
Appellava detta sentenza con ricorso depositato in data 24.2.2023, cui Parte_1
resisteva l'ente appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza 23/01/2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si dà atto che nessuna censura è stata sollevata dalle parti avverso il capo della sentenza che ha riconosciuto il diritto della all'erogazione del TFR Pt_1
da parte del Fondo di garanzia per l'importo di € 181,43; sicché lo stesso deve CP_1
ritenersi passato in giudicato.
2. Con un unico e articolato motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 e degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c. Segnatamente l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto che gli emolumenti retributivi richiesti dall' non rientrassero nell'ambito temporale di operatività CP_1
della disciplina in materia e che non fosse stata comunque raggiunta la prova che la ricorrente avesse agito in executivis secondo l'ordinaria diligenza di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80/1992.
Lamenta che il giudice ha errato nel ritenere che la stessa non si sia attivata tempestivamente per la tutela del proprio diritto al pagamento dei crediti diversi dal
TFR da parte del Fondo di Garanzia;
deduce che è documentalmente provato che la stessa abbia agito tempestivamente;
ribadisce quanto già espresso nel primo giudizio e afferma che la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, in più occasioni, che i dodici mesi precedenti, nei quali rientra il trimestre rilevante ai fini della fruizione della prestazione del Fondo di Garanzia, non decorrono dalla data di apertura della procedura concorsuale, ma - alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95 - da quella di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato, ovvero dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale (Cass
.n.1885/2005; Cass. n. 22621/2007; Cass. 19 maggio, n. 12634/2008; Cass. n.
2166/2018; Cass. n. 16249/2020; Cass. n. 36942/2021).
Evidenzia che qualora la decorrenza dei dodici mesi precedenti, nei quali rientra il trimestre rilevante ai fini della fruizione della prestazione del Fondo di Garanzia, fosse inteso dalla data di apertura della procedura concorsuale e non anche da quella di proposizione di qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito, sarebbe frustrata la tutela del lavoratore in tutti quei casi in cui lo stesso è costretto a procurarsi un titolo esecutivo e ad agire esecutivamente prima della proposizione della domanda di apertura della procedura concorsuale. Sostiene che anche la posizione dell' si pone in linea con l'interpretazione CP_1
secondo cui il periodo dei tre mesi deve rientrare nel periodo ricompreso nei dodici mesi che precedono qualunque iniziativa giudiziaria volta a realizzare il credito del lavoratore;
evidenzia a tale fine che, nel modulo di domanda TFR/CL – COD SR50, è specificato: “Il periodo coperto dalla garanzia del Fondo corrisponde agli ultimi tre mesi del rapporto rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale, o, se necessario, la data della domanda di apertura della stessa o la data del deposito in Tribunale del ricorso per il riconoscimento dei crediti per i quali si chiede l'intervento del Fondo (se il rapporto di lavoro è cessato prima o contestualmente all'apertura della procedura concorsuale)”.
3. Tali le critiche alla sentenza impugnata, l'appello è fondato.
4. Ai fini della decisione appare opportuno riassumere i fatti di causa, sì come provati dai documenti in atti.
L'odierna appellante ha svolto attività lavorativa alle dipendenze della società All
Service Group S.r.l. dall'1.02.2014 al 31.10.2015; a seguito della cessazione del rapporto di lavoro si è attivata per chiedere le spettanze maturate a titolo di retribuzioni dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015, assegni familiari e Tfr;
in particolare, ha depositato, per ciò che in questa sede rileva, ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di
Roma; il relativo decreto ingiuntivo n. 2416, depositato in data 22.3.2016, notificato il
26.4.2016 a mezzo pec e non opposto nei termini di legge, è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 15.7.2016 e rilasciato in forma esecutiva il 22.7.2016; con lo stesso è stato ingiunto alla società “All Service Group S.r.l.” il pagamento della somma di € 870,22 a titolo di retribuzioni dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015, rimborso irpef e tfr (in particolare: € 626,79 per ultime tre retribuzioni, richieste in ricorso nella somma mensile di € 208,93; € 62,00 per rimborso Irpef;
€ 181,43 per
TFR trattenuto in azienda). Indi, la ha provveduto con atti di precetto notificati Pt_1
il 3.11.2016 alla sede legale della società e il 12.7.2017 in rinnovazione al rappresentante legale della stessa, ad intimare alla società il pagamento della somma di € 1.407,78; ha eseguito in data 11/18.9.2017 pignoramento presso terzi, con esito negativo. È provato, altresì, che con sentenza n. 498 del 18.6.2018, pronunciata a seguito di ricorso depositato il 15.11.2017, il Tribunale di Roma Sezione Fallimentare ha dichiarato il fallimento della All Service Group S.r.l. e che, con atto datato
8.10.2018, l'appellante ha presentato istanza di ammissione al passivo del;
Parte_2
che con verbale del 5.11.2019 il Tribunale di Roma ha ammesso al passivo del il credito della lavoratrice per il complessivo importo di € 1.822,03, Parte_2
precisando, tuttavia, i minori importi di € 181,43 per TFR ed € 626,79 per retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Risulta altresì che con istanza del
28.4.2020, la ha presentato domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il Pt_1
trattamento di fine rapporto e per i crediti diversi dal trattamento di fine rapporto, cui
è seguito il provvedimento di rigetto emesso dall' in data 21.05.2020. CP_1
5. Ciò premesso, le ragioni di rigetto della domanda per i crediti retributivi, poste a fondamento della decisione impugnata, non possono essere condivise.
6. Ai fini della decisione giova muovere dall'orientamento espresso dalla Suprema
Corte (cfr. sent. n.22011/2008), secondo cui “(…) a seguito della determinazione da parte del legislatore italiano (con il d l.vo n. 80/92) del soggetto (l' tenuto alla CP_1
garanzia dei crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la normativa comunitaria e la normativa nazionale sono venute a formare un complesso unitario di regole, cosicché alle disposizioni attuative nazionali non può attribuirsi contenuto contrastante con quello delle norme di cui costituiscono attuazione, le quali, a loro volta, non possono che essere lette secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia;
ne consegue che il contenuto normativo dell'art. 2, comma 1, del citato dl.vo n. 80/92 deve essere determinato alla luce del principio enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 Pt_3
e altri, Gazzetta e altri c. e Repubblica Italiana), secondo cui "l'insorgere CP_1
dell'insolvenza del datore di lavoro" di cui agli artt. 3, n. 2, e 4, n. 2, della direttiva del
Consiglio n. 80/987 CEE corrisponde alla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa in caso di insufficienza dell'attivo; infatti la norma interna che consideri quale arco di tempo in cui collocare il numero di mensilità da corrispondere da parte dell'organo di garanzia quello determinato, a ritroso, dalla data del provvedimento di apertura del fallimento
- il quale può intervenire a molto tempo di distanza dalla domanda di dichiarazione del fallimento e della stessa cessazione dei periodi di occupazione ai quali si riferiscono le retribuzioni non corrisposte - deve considerarsi, dopo la citata sentenza della Corte di giustizia, in contrasto con il principio di effettività della tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro cui la sentenza stessa ha fatto riferimento (cfr, Cass., n. 1106/1999). Con successiva pronuncia - e sempre facendo riferimento ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea - questa Corte ha avuto altresì modo di affermare che il Fondo di garanzia istituito presso l' si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel CP_1
pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono, non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale
(cfr, Cass., n. 1885/2005). Più in particolare, con quest'ultima pronuncia, è stato osservato che la garanzia di effettività della tutela, quale riconosciuta dalla ricordata sentenza 10 luglio 1997 della Corte di Giustizia europea, risulterebbe frustrata qualora si escludesse la validità delle iniziative giudiziali assunte dal lavoratore "in una sede giurisdizionale diversa", prima di avviare la procedura concorsuale. Al contempo, con la medesima pronuncia, è stato altresì osservato che, alla luce della previsione legislativa concernente la garanzia prestata per i crediti retributivi vantati nei confronti di datore di lavoro non soggetto a procedura concorsuale, l'applicazione del principio 6 (di effettività della tutela) enunciato dalla Corte di Giustizia europea non può non prescindere, "...in tale ipotesi, dalla domanda di apertura della procedura concorsuale, che deve essere, di conseguenza, necessariamente surrogata da qualsiasi altra iniziativa, parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale per i "diritti (...) garantiti dalla direttiva", cosicché la stessa applicazione di tale principio
"...garantisce parità di trattamento - quanto a tutela dei diritti, in caso di insolvenza del datore di lavoro - ai lavoratori subordinati, a prescindere dalla soggezione, o meno, dello stesso datore di lavoro a procedure concorsuali”.
Il Supremo Collegio dopo avere precisato che l'interpretazione resa dalla Corte di
Giustizia Europea non è di per sé vincolante in relazione alla normativa nazionale di maggior favore e, come tale, inidonea a sostituirla o comunque a modificarla, se contrastante con la direttiva stessa, aggiunge che: “Ciò non di meno l'interpretazione della direttiva resa dalla Corte di Giustizia (e, quindi, il principio della effettività della tutela che essa esprime) costituisce comunque un fattore significativo per
l'interpretazione anche della suddetta normativa di maggior favore. Ciò in quanto: a)
l'art. 9 della Direttiva CE n. 80/987 dichiara espressamente che la direttiva stessa
"...non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati'; dal che discende che anche tali condizioni di maggior favore devono intendersi riconducibili alle finalità proprie dell'ordinamento comunitario quali espresse dalla direttiva e, con ciò stesso, non indifferenti ai principi che, giusta
l'interpretazione della Corte di Giustizia europea, la direttiva medesima sottende;
b)
l'intenzione del legislatore (che a mente dell'art. 12 della preleggi costituisce uno degli elementi cardine nell'interpretazione della legge) risulta chiaramente orientata verso una sostanziale parificazione della tutela dei diritti dei lavoratori indipendentemente dall'assoggettamento o meno del loro datore di lavoro alle procedure concorsuali;
c) il rispetto della reciproca coerenza esistente fra le disposizioni direttamente attuative della direttiva e quelle di maggior favore induce a favorire un'interpretazione di queste ultime convergente con quella data alle prime alla luce dei principi enucleati dalla ricordata sentenza della Corte di Giustizia europea;
d) il principio della effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia europea, laddove tende ad evitare che il pagamento delle retribuzioni non resti privo di garanzia "...per motivi che possono essere indipendenti dal comportamento dei lavoratori' (paragrafo 50), si ricollega al più generale principio di ragionevolezza, di rilievo costituzionale interno (art. 3 Cost.), che, come tale, deve orientare l'interprete verso l'opzione ermeneutica che, tra le possibili, risulti maggiormente rispettosa della sua osservanza.
5. Passando alla disamina delle disposizioni normative disciplinanti la fattispecie in parola, deve anzitutto rilevarsi che, nell'ipotesi di datore di lavoro non soggetto a procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di garanzia è subordinato all'esito negativo dell'esecuzione forzata individuale (cfr art. 2, comma 5, legge n. 297/82, richiamato dall'art. 2, comma 3, dl.vo n. 80/82, in base al quale "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto
o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti") e che, pertanto, per poter accedere all'intervento del Fondo di garanzia, il lavoratore si trova nella necessità di procurarsi il titolo esecutivo indispensabile per dare corso alla procedura esecutiva (…).Ne discende che, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 10 luglio 1997 e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di ragionevolezza, si rende necessario calcolare il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata (art. 1, comma 1, lett. b, dl.vo n.
80/82) senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Ne consegue che, in caso di contestazione, onde verificare se i crediti per i quali viene richiesto l'intervento del
Fondo di garanzia rientrino o meno del termine di dodici mesi calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, diventa indispensabile l'accertamento della data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date”.
Sulla scorta dei suesposti principi, nel caso in esame, dalla disamina della documentazione versata in atti, emerge che l'appellante ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo in data 16.03.2016; ha ottenuto il decreto ingiuntivo in data
22.3.2016; il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 15.7.2016, il precetto è stato notificato in data 3.11.2016 (e in rinnovazione in data 12.7.2017).
Considerato che tra la data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e quella di formazione di quest'ultimo sono di fatto trascorsi quattro mesi (16.3.2016 -15.7.2016) e che il termine di dodici mesi, calcolato a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata, coincidente con l'atto di precetto notificato alla sede legale della società in data 3.11.2016, scomputato del predetto periodo di quattro mesi, si colloca in un periodo che ricomprende gli ultimi tre mesi del rapporto, si può ritenere che non risulta decorso il termine di cui all'art.2 comma 5
d. lgs. n.80/92, con conseguente diritto dell'appellante alla liquidazione della prestazione da parte del Fondo di Garanzia.
7. In ordine alle eccezioni sollevate dall' nella memoria di costituzione del presente CP_1
giudizio si osserva quanto segue.
7.1 Parte appellante ha richiesto sia in primo grado che nel presente giudizio la condanna, a carico del Fondo di Garanzia, al pagamento della somma di € 1.640,60 per retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (cfr. conclusioni ricorso di primo grado: “condannare l in persona del legale rappresentante in carica al CP_1
pagamento, in favore di , della somma di Euro 181,43 a titolo di TFR e Parte_1 di Euro 1.640,60 per retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro con All Service Group S.r.l.”); come correttamente evidenziato dall' , detto CP_1
importo non coincide con l'importo ammesso al passivo del fallimento, pari a € 626,79
(cfr. verbale di esame di formazione dello stato passivo del 5.11.2019, del Tribunale di
Roma, corrispondente all'importo richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo quantificato, come sopra evidenziato in € 208,93 per ogni mese).
Sicché, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, l' va condannato al pagamento in favore CP_1
dell'appellante di € 626,79, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
7.2 Deve ritenersi inammissibile, per essere stata proposta solo nel presente giudizio pur involgendo un tema di indagine nuovo, l'eccezione sollevata dall' , secondo CP_1
cui l'appellante avrebbe depositato la documentazione idonea all'accoglimento della domanda solo in sede giudiziaria, con le conseguenze di legge sia in ordine alla decorrenza degli accessori che in punto di spese di lite;
si evidenzia, altresì, che l'asserita documentazione richiesta dall' , richiamata nel giudizio di primo grado CP_1
ad altro scopo (“Al fine della individuazione della corretta data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo N. 8988/2016, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in data 04/11/2016, ed al fine della determinazione dell'esatto contenuto della domanda rivolta al Giudice, attraverso il suddetto ricorso, in data 25/05/2020, è stata fatta richiesta, alla ricorrente, da parte dell' di invio della copia del ricorso CP_1
stesso. La documentazione sollecitata non è mai stata prodotta dall'istante”), riguarda il decreto ingiuntivo n. 8988/2016, avente ad oggetto il credito per TFR, e non quello n. 2416/2016 relativo ai crediti per retribuzione.
8. Le spese processuali del doppio grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario di parte appellante, che ha reso la relativa dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma, condanna l' al pagamento di € 626,79 a titolo di crediti CP_1
diversi dal TFR in favore di oltre alla maggior somma tra interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte appellante, CP_1
delle spese processuali, che vengono liquidate quanto al primo grado in € 678,00 e quanto al presente grado in € 673,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23/01/2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese