Ordinanza cautelare 5 settembre 2018
Sentenza 6 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/10/2022, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2022
N. 01543/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dei cinque decreti D.A.SPO. del 24 gennaio 2018, notificati il 14 febbraio 2018, emessi dal Questore della Provincia di Brindisi nei confronti dei ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I cinque ricorrenti, con ricorso notificato il 30/03/2018 e depositato in giudizio il 16/04/2018, impugnano i cinque decreti emessi il 24 gennaio 2018, notificati il 14 febbraio 2018, con i quali il Questore della Provincia di Brindisi ha disposto nei loro confronti il D.A.SPO. (“Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive”) e precisamente il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi italiani ove si svolgono incontri di calcio sia amichevoli che di campionato, sia in ambito nazionale che nei paesi dell' U.E., specificamente a manifestazioni calcistiche ufficiali della Nazionale di calcio, impegnata anche in tornei fuori nazione, incontri di calcio di squadre di club nazionali riconosciute dalla F.I.G.C., Lega Dilettanti, Comitato regionale Puglia, incontri di calcio di squadre di club impegnate in tornei di Champion League e Europa League, con estensione del divieto a tutte le gare di calcio, sia di campionato che amichevoli, che vedono protagonista la squadra di calcio più rappresentativa del Fasano (BR), per il periodo di tre anni (e per due dei ricorrenti, non recidivi, di 18 mesi).
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
ECCESSO DI POTERE - TRAVISAMENTO DEI FATTI.
VIOLAZIONE DELL’ART. 6 L. n. 401/1989 ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 2 BIS COMMA 1 L. n. 33/2001 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E MANIFESTA INDETERMINATEZZA DEI PRESUPPOSTI E IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI INCIDENTI SU DIRITTI PERSONALI FONDAMENTALI - VIOLAZIONE
DEL PRINCIPIO DI LEGALITA'- CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.
Il 30/05/2018, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 24/08/2018, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 426 del 05/09/2018, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare dei ricorrenti, con la seguente motivazione: “ Ritenuta, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, la insussistenza del fumus boni iuris del ricorso, considerato che l’art. 6, comma 1, della Legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il D.A.SPO. (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) “nei confronti delle persone che risultano denunciate…per uno dei reati di cui….all’articolo 5 della Legge n. 152/1975…ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive” e che, nel caso de quo, risulta per tabulas che i ricorrenti sono stati tutti formalmente denunciati, in data 29 novembre 2017, dai Carabinieri della Stazione di Fasano alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 337, 635 c.p. e art. 5, Legge 152/1975 ed art. 6-bis Legge 401/1989 per quanto riguarda i signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- e per i reati di cui all’art. 5, Legge 152/1975, ed art. 6-bis, Legge 401/1989, per quanto riguarda i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, integrando, dunque, la predetta denuncia il presupposto, necessario e sufficiente, per l’emanazione dei provvedimenti impugnati; ritenuto, inoltre, che i provvedimenti medesimi non risultino indeterminati e generici nella previsione del divieto imposto, in quanto le manifestazioni cui è fatto divieto di partecipare risultano specificamente (e non genericamente) indicate; ritenuto, infine, che, anche in assenza di documentazione fotografica in atti, non sussistano dubbi circa la corretta individuazione dei soggetti destinatari del divieto e, soprattutto, delle condotte da loro poste in essere, di cui i Carabinieri della Stazione di Fasano sono stati testimoni diretti redigendo, poi, due puntuali annotazioni in cui sono attestate le precise (e diverse) responsabilità dei soggetti destinatari del divieto ed odierni ricorrenti, annotazioni da cui si evince che alcuni degli odierni ricorrenti hanno richiesto con veemenza ai Carabinieri in servizio di aprire un passaggio per raggiungere i tifosi dell’opposta tifoseria ”.
Il 25/07/2022, il difensore dei ricorrenti ha depositato in giudizio un’istanza di estinzione del giudizio, in cui ha comunicato “ che è sopravvenuta carenza di interesse atteso l’intervenuta sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale Penale del 16.07.18 ” e ha chiesto “ che la causa de qua venga dichiarata perenta senza discussione con compensazione di spese ”.
Nella pubblica udienza del 27/07/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Tribunale (oltre alla sopravvenuta scadenza della efficacia dei D.A.SPO. impugnati) che il difensore dei ricorrenti, il 25/07/2022, ha depositato in giudizio un’istanza di estinzione del giudizio (da ritenersi quale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse), nella quale ha comunicato, infatti, “ che è sopravvenuta carenza di interesse atteso l’intervenuta sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale Penale del 16.07.18 ”, chiedendo “ che la causa de qua venga dichiarata perenta senza discussione con compensazione di spese ”.
Rileva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. - Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono i presupposti di legge per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti, anche considerato l’esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.