TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice
Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 5346/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
corrente in Bergamo, via Masone, n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Tommaso Ghisalberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: . CP_3
1 CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto depositato telematicamente il 13.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più
indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
2 “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi dell'attrice – unica parte costituita in giudizio, atteso che i convenuti,
ancorchè regolarmene evocati, non si sono ritualmente costituiti -, in cui la stessa ha precisato le deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Rammentato che la legge, al fine dell'esperimento dell'actio pauliana, non richiede l'esistenza di una ragione di credito accertata giudizialmente, nel caso de quo è comunque comprovato documentalmente (vd. sub doc. nn. 2, 5
fasc. attoreo) che, in forza del contratto sottoscritto il 29.03.2022 – con il quale si è impegnato a restituire alla attrice, entro il luglio 2023, la Controparte_1
somma di euro 325.000,00, ricevuta “in prestito meramente occasionale” -, al
è stato ingiunto dal Tribunale di Bergamo (e ciò con decreto n. CP_1
134/2024 del 18.01.2024, di cui non vi è prova agli atti di proposta opposizione da parte del ), a cagione dell'inadempimento all'obbligo restitutorio di CP_1
cui al contratto de quo, di pagare all'attrice la somma di euro 270.000,00, oltre interessi e spese di lite.
E', altresì, documentalmente provato che l'attrice, pur a fronte del credito siccome accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo del 18.01.2024 e delle
3 procedure esecutive mobiliari presso terzi successivamente intraprese in virtù
di detto titolo esecutivo, non ha trovato, in effetti, soddisfazione alcuna del credito indicato (vd. sub doc. nn. 6/11 fasc. attoreo).
A fronte di ciò, è documentalmente provato (vd. sub doc. n. 12 fasc. attoreo)
che il 10.11.2022 il , titolare del 70% delle quote sociali della “Abitare CP_1
Immobiliare Fiorano s.n.c. di IC GI & C.”, avente capitale sociale di euro 10.000,00, ha donato alla figlia il 20% di dette quote sociali di CP_2
partecipazione per un valore dichiarato di euro 40.000,00.
Ferma, quindi, la titolarità, in capo a , del 50% delle quote Controparte_1
sociali della “Abitare Immobiliare Fiorano s.n.c. di IC GI & C.”, è
documentalmente provato (vd. sub doc. nn. 13, 15, 16, 17 fasc. attoreo) che il
è proprietario del solo immobile, rappresentato da un garage di 30 mq., CP_1
sito in Comune di Cazzano Sant'Andrea (Bg).
Inoltre, è provato documentalmente (vd. sub doc. nn 18, 19 fasc. attoreo) che il nell'anno 2013 ha costituito con la moglie un fondo CP_1 Controparte_4
patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c., nel quale sono stati conferiti numerosi cespiti immobiliari siti in Comune di Albino e di Gazzaniga, e che nel 2019 ha conferito nella “Abitare Immobiliare Fiorano s.n.c. di IC GI & C.”
ulteriore immobile, ubicato in Comune di Fiorano al Serio.
Ora, è certo opportuno rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. già Cass. Civ., sez. III, 29 marzo 2007,
4 n. 7767), in tema di azione revocatoria ordinaria non è certo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il solo compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non soltanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Comunque, puntualizza la
Suprema Corte, tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Precisa, altresì, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 04.09.2009, n. 19234;
Cass. Civ., sez. I, 01.08.2007, n. 16986) che nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, da valutarsi "ex ante", con riferimento cioè al momento del venire in essere dell'atto di disposizione che si assume lesivo delle garanzie dei creditori, consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia ed apparendo, invece, rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.
Ebbene, nella specie, può reputarsi raggiunta la prova della rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di donazione del 10.11.2022, tale da rendere insufficiente il patrimonio del donante a garanzia della creditrice.
5 Deve, infatti, osservarsi che alla data del 10.11.2022, a fronte della titolarità
delle sole quote di partecipazione della società di intermediazione immobiliare e della proprietà di un garage in Cazzano Sant'Andrea, la donazione a CP_2
del 20% di tali quote ad un valore dichiarato di euro 40.000,00 ha
[...]
certo rappresentato per l'attrice, portatrice di un credito di notevole importo ed esigibile soltanto alcuni mesi dopo il novembre del 2022, un aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del ad assicurare la garanzia CP_1
patrimoniale, e ciò ancorchè si ritenga verosimile quantificare il valore della residua quota societaria del 50% in capo al donante in euro 100.000,00.
Peraltro, in tale quadro probatorio appare significativo, ex art. 116, II c., c.p.c.
il contegno dei convenuti, i quali, ancorchè ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio contestando le deduzioni attoree.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, in accoglimento della domanda attorea, deve dichiararsi inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, il contratto con il quale, in data 10.11.2022, ha donato alla Controparte_1
figlia il 20% delle quote sociali della “Abitare Immobiliare Fiorano CP_2
s.n.c. di IC GI & C.” per un valore nominale di euro 2.000,00.
Il Tribunale rileva, infine, che parte attorea nella precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 non ha riproposto la domanda ab origine formulata ex art. 2655
c.c., su cui, quindi, l'odierno organo giudicante non è chiamato a pronunziarsi.
6 In ogni caso, il Tribunale osserva, ad abundantiam, che tale domanda non potrebbe trovare accoglimento, attenendo la disposizione di cui all'art. 2655
c.c. alle ipotesi di annotazione da effettuarsi a carico del conservatore dei registri immobiliari e non già dell'ufficio del registro delle imprese.
Segue alla soccombenza la condanna dei convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, siccome liquidate in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, coma da ultimo modificato con
D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, del contratto con cui, in data 10.11.2022, ha donato alla figlia Controparte_1
il 20% delle quote sociali della “Abitare Immobiliare Fiorano s.n.c. di CP_2
IC GI & C.” per un valore nominale di euro 2.000,00;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposte dalle parti;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite,
liquidate in euro 570,60 per anticipazioni, euro 6.713,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 50%, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
7 Così deciso in Bergamo il 31.03.2025.
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico dr. Luca VERZENI
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice
Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 5346/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
corrente in Bergamo, via Masone, n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Tommaso Ghisalberti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: . CP_3
1 CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto depositato telematicamente il 13.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più
indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem
(cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
2 “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi dell'attrice – unica parte costituita in giudizio, atteso che i convenuti,
ancorchè regolarmene evocati, non si sono ritualmente costituiti -, in cui la stessa ha precisato le deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Rammentato che la legge, al fine dell'esperimento dell'actio pauliana, non richiede l'esistenza di una ragione di credito accertata giudizialmente, nel caso de quo è comunque comprovato documentalmente (vd. sub doc. nn. 2, 5
fasc. attoreo) che, in forza del contratto sottoscritto il 29.03.2022 – con il quale si è impegnato a restituire alla attrice, entro il luglio 2023, la Controparte_1
somma di euro 325.000,00, ricevuta “in prestito meramente occasionale” -, al
è stato ingiunto dal Tribunale di Bergamo (e ciò con decreto n. CP_1
134/2024 del 18.01.2024, di cui non vi è prova agli atti di proposta opposizione da parte del ), a cagione dell'inadempimento all'obbligo restitutorio di CP_1
cui al contratto de quo, di pagare all'attrice la somma di euro 270.000,00, oltre interessi e spese di lite.
E', altresì, documentalmente provato che l'attrice, pur a fronte del credito siccome accertato giudizialmente con decreto ingiuntivo del 18.01.2024 e delle
3 procedure esecutive mobiliari presso terzi successivamente intraprese in virtù
di detto titolo esecutivo, non ha trovato, in effetti, soddisfazione alcuna del credito indicato (vd. sub doc. nn. 6/11 fasc. attoreo).
A fronte di ciò, è documentalmente provato (vd. sub doc. n. 12 fasc. attoreo)
che il 10.11.2022 il , titolare del 70% delle quote sociali della “Abitare CP_1
Immobiliare Fiorano s.n.c. di IC GI & C.”, avente capitale sociale di euro 10.000,00, ha donato alla figlia il 20% di dette quote sociali di CP_2
partecipazione per un valore dichiarato di euro 40.000,00.
Ferma, quindi, la titolarità, in capo a , del 50% delle quote Controparte_1
sociali della “Abitare Immobiliare Fiorano s.n.c. di IC GI & C.”, è
documentalmente provato (vd. sub doc. nn. 13, 15, 16, 17 fasc. attoreo) che il
è proprietario del solo immobile, rappresentato da un garage di 30 mq., CP_1
sito in Comune di Cazzano Sant'Andrea (Bg).
Inoltre, è provato documentalmente (vd. sub doc. nn 18, 19 fasc. attoreo) che il nell'anno 2013 ha costituito con la moglie un fondo CP_1 Controparte_4
patrimoniale ex artt. 167 e ss. c.c., nel quale sono stati conferiti numerosi cespiti immobiliari siti in Comune di Albino e di Gazzaniga, e che nel 2019 ha conferito nella “Abitare Immobiliare Fiorano s.n.c. di IC GI & C.”
ulteriore immobile, ubicato in Comune di Fiorano al Serio.
Ora, è certo opportuno rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. già Cass. Civ., sez. III, 29 marzo 2007,
4 n. 7767), in tema di azione revocatoria ordinaria non è certo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, essendo sufficiente il solo compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non soltanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Comunque, puntualizza la
Suprema Corte, tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Precisa, altresì, la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 04.09.2009, n. 19234;
Cass. Civ., sez. I, 01.08.2007, n. 16986) che nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, da valutarsi "ex ante", con riferimento cioè al momento del venire in essere dell'atto di disposizione che si assume lesivo delle garanzie dei creditori, consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia ed apparendo, invece, rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale.
Ebbene, nella specie, può reputarsi raggiunta la prova della rilevanza quantitativa e/o qualitativa dell'atto di donazione del 10.11.2022, tale da rendere insufficiente il patrimonio del donante a garanzia della creditrice.
5 Deve, infatti, osservarsi che alla data del 10.11.2022, a fronte della titolarità
delle sole quote di partecipazione della società di intermediazione immobiliare e della proprietà di un garage in Cazzano Sant'Andrea, la donazione a CP_2
del 20% di tali quote ad un valore dichiarato di euro 40.000,00 ha
[...]
certo rappresentato per l'attrice, portatrice di un credito di notevole importo ed esigibile soltanto alcuni mesi dopo il novembre del 2022, un aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del ad assicurare la garanzia CP_1
patrimoniale, e ciò ancorchè si ritenga verosimile quantificare il valore della residua quota societaria del 50% in capo al donante in euro 100.000,00.
Peraltro, in tale quadro probatorio appare significativo, ex art. 116, II c., c.p.c.
il contegno dei convenuti, i quali, ancorchè ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio contestando le deduzioni attoree.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, in accoglimento della domanda attorea, deve dichiararsi inefficace ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, il contratto con il quale, in data 10.11.2022, ha donato alla Controparte_1
figlia il 20% delle quote sociali della “Abitare Immobiliare Fiorano CP_2
s.n.c. di IC GI & C.” per un valore nominale di euro 2.000,00.
Il Tribunale rileva, infine, che parte attorea nella precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 non ha riproposto la domanda ab origine formulata ex art. 2655
c.c., su cui, quindi, l'odierno organo giudicante non è chiamato a pronunziarsi.
6 In ogni caso, il Tribunale osserva, ad abundantiam, che tale domanda non potrebbe trovare accoglimento, attenendo la disposizione di cui all'art. 2655
c.c. alle ipotesi di annotazione da effettuarsi a carico del conservatore dei registri immobiliari e non già dell'ufficio del registro delle imprese.
Segue alla soccombenza la condanna dei convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, siccome liquidate in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, coma da ultimo modificato con
D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, del contratto con cui, in data 10.11.2022, ha donato alla figlia Controparte_1
il 20% delle quote sociali della “Abitare Immobiliare Fiorano s.n.c. di CP_2
IC GI & C.” per un valore nominale di euro 2.000,00;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposte dalle parti;
- condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite,
liquidate in euro 570,60 per anticipazioni, euro 6.713,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 50%, i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
7 Così deciso in Bergamo il 31.03.2025.
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice unico dr. Luca VERZENI
8