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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2024, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1424 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unica nella persona della dott.ssa Luisa Dalla Via, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1424/2023, promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maurilio Fratino;
-ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ) – non costituito CP_1 C.F._1
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuto che sia sommaria la cognizione della presente causa, previo ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti di i trasmettere in modo completo Controparte_2 la documentazione prevista dall'art. 13.7 TIMG, in particolare delle ricevute di spedizione/ritorno dei docc. 11 a e 11 b;
in accoglimento del ricorso, dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere all'immobile ove è sito l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna sito in Borgo San Giovanni (LO), Via Antonio Gramsci n. 15, ove è sito il contatore gas per
l'utenza intestata al Signor per ogni necessario controllo ed intervento e per la disalimentazione dello stesso, CP_1 al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa del incombono, per disposizioni normative
e amministrative e per contratto;
autorizzare pertanto la ricorrente, nei confronti del convenuto e di qualunque terzo si trovi al possesso dell'immobile, ad accedere ai locali (con le forme dell'esecuzione forzata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario competente con l'eventuale ausilio della forza pubblica), siti in Borgo San Giovanni (LO), Via Antonio Gramsci n. 15, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al Signor per le verifiche che riterrà necessarie a tutto l'impianto di CP_1 distribuzione del gas e per ogni provvedimento che riterrà di porre in essere ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonchè per la disalimentazione fisica dello stesso;
con il favore delle spese”. §§§
Concise ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dichiararsi il diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano (PDR n. ) intestato al signor PartitaIVA_2
(Cod. Fisc. ) e sito nel Comune di Borgo San Giovanni (LO), Via CP_1 C.F._1
Antonio Gramsci n. 15, e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna.
Parte resistente, nei confronti del quale è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 1.03.2024.
Su istanza di parte ricorrente, con ordinanza in data 1.02. 2024, è stato disposto ordine di esibizione nei confronti della società di vendita relativamente alla documentazione ex art. 13 TIGM, ossia: copia delle fatture non pagate;
copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
copia della comunicazione di cui al comma 13.2 TIMG unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente;
copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
La società di vendita ha regolarmente adempiuto all'ordine di esibizione trasmettendo tempestivamente la documentazione richiesta.
All'udienza del 31.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insisto per l'accoglimento del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
1.b. La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta documentato in atti che la ricorrente è titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Borgo San Giovanni (doc. 1 ricorrente).
La ricorrente ha provato di aver ricevuto da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità (doc. 6 e documentazione di provenienza della società di vendita attestanti lo stato di morosità del resistente).
Risulta altresì comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 7 e 8).
Ritiene il Tribunale che la società ricorrente abbia operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal
TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG (doc. 8).
2 Considerata la contumacia di parte resistente, non si hanno elementi che consentano di ritenere provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento.
2. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, e sono dunque poste a carico del resistente e liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia, della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta il diritto di parte ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas metano (PDR n. 01611098000017, intestato a (C.F. ) e sito in CP_1 C.F._2
Borgo San Giovanni (LO), Via Antonio Gramsci n. 15;
2) autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
286,00 per esborsi, €300,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi il 3.06.2024.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
In funzione di giudice unica nella persona della dott.ssa Luisa Dalla Via, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1424/2023, promossa da:
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maurilio Fratino;
-ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. ) – non costituito CP_1 C.F._1
-resistente contumace-
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenuto che sia sommaria la cognizione della presente causa, previo ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti di i trasmettere in modo completo Controparte_2 la documentazione prevista dall'art. 13.7 TIMG, in particolare delle ricevute di spedizione/ritorno dei docc. 11 a e 11 b;
in accoglimento del ricorso, dichiarare il diritto della ricorrente ad accedere all'immobile ove è sito l'impianto di distribuzione gas relativo al punto di riconsegna sito in Borgo San Giovanni (LO), Via Antonio Gramsci n. 15, ove è sito il contatore gas per
l'utenza intestata al Signor per ogni necessario controllo ed intervento e per la disalimentazione dello stesso, CP_1 al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa del incombono, per disposizioni normative
e amministrative e per contratto;
autorizzare pertanto la ricorrente, nei confronti del convenuto e di qualunque terzo si trovi al possesso dell'immobile, ad accedere ai locali (con le forme dell'esecuzione forzata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario competente con l'eventuale ausilio della forza pubblica), siti in Borgo San Giovanni (LO), Via Antonio Gramsci n. 15, ove è sito il contatore gas per l'utenza intestata al Signor per le verifiche che riterrà necessarie a tutto l'impianto di CP_1 distribuzione del gas e per ogni provvedimento che riterrà di porre in essere ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonchè per la disalimentazione fisica dello stesso;
con il favore delle spese”. §§§
Concise ragioni della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. dichiararsi il diritto a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna del gas metano (PDR n. ) intestato al signor PartitaIVA_2
(Cod. Fisc. ) e sito nel Comune di Borgo San Giovanni (LO), Via CP_1 C.F._1
Antonio Gramsci n. 15, e, conseguentemente, autorizzarsi l'accesso all'immobile per la disalimentazione del predetto punto di riconsegna.
Parte resistente, nei confronti del quale è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 1.03.2024.
Su istanza di parte ricorrente, con ordinanza in data 1.02. 2024, è stato disposto ordine di esibizione nei confronti della società di vendita relativamente alla documentazione ex art. 13 TIGM, ossia: copia delle fatture non pagate;
copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
copia della comunicazione di cui al comma 13.2 TIMG unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del cliente;
copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell'ultima fattura pagata;
documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale.
La società di vendita ha regolarmente adempiuto all'ordine di esibizione trasmettendo tempestivamente la documentazione richiesta.
All'udienza del 31.05.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insisto per l'accoglimento del ricorso, e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
1.b. La domanda del ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Risulta documentato in atti che la ricorrente è titolare della gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Borgo San Giovanni (doc. 1 ricorrente).
La ricorrente ha provato di aver ricevuto da parte della società di vendita del gas una richiesta di sospensione della fornitura di gas metano erogato in favore dell'odierna parte resistente per morosità (doc. 6 e documentazione di provenienza della società di vendita attestanti lo stato di morosità del resistente).
Risulta altresì comprovata l'impossibilità di procedere alla predetta sospensione per inaccessibilità del contatore (docc. 7 e 8).
Ritiene il Tribunale che la società ricorrente abbia operato in base alla procedura delineata dal TIMG e dal
TIVG, inviando il punto di riconsegna al mercato di default in ragione della non fattibilità tecnica dell'interruzione, provvedendo ad informare di ciò il cliente finale e mettendo in atto tentativi per la disalimentazione fisica del contatore ex art. 40 TIVG (doc. 8).
2 Considerata la contumacia di parte resistente, non si hanno elementi che consentano di ritenere provato l'adempimento del pagamento della fornitura di gas.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda della ricorrente è meritevole di accoglimento.
2. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, e sono dunque poste a carico del resistente e liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia, della semplicità delle questioni trattate e della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta il diritto di parte ricorrente di procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna di gas metano (PDR n. 01611098000017, intestato a (C.F. ) e sito in CP_1 C.F._2
Borgo San Giovanni (LO), Via Antonio Gramsci n. 15;
2) autorizza la ricorrente ad accedere all'immobile ed ai locali ove risulta ubicato il punto di riconsegna di cui sopra ed il relativo contatore, se necessario anche con l'ausilio della forza pubblica, ed in tal modo a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna, se del caso anche tramite il distacco del punto di riconsegna medesimo, ordinando alla parte resistente di consentire l'attuazione senza frapporre ostacoli;
3) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
286,00 per esborsi, €300,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi il 3.06.2024.
La Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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